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Old 25-06-2009, 09:50   #321
LUVІ
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Il modo in cui rispondi stizzito lascia intendere che la "calunnia" (parole tue) stia facendo danni.
Il problema non è neanche se sia vero o no (ma è facile che sia vero... basterà fare la triangolazione del cellulare della D'Addario per saperlo) ma che è verosimile e che questa uscita ribatte là dove Naomi aveva colpito.
Chi di gossip ferisce di scandalo a sfondo sessuale* perisce.

* e non è detto che ci sia il sesso in fondo, basta che ci sia lo scandalo tutt'intorno.
Quoto, forse sta toccando dei suoi interessi personali.
LUVІ è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 25-06-2009, 10:11   #322
Franx1508
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http://www.repubblica.it/2009/06/sez...-patrizia.html


La verità di Patrizia sulla notte a Palazzo Grazioli: "Le ragazze lo chiamavano Papi"
"Indossavamo abiti neri corti, tranne due in pantaloni. Erano escort lesbiche che lavoravano in coppia"
"Silvio sapeva tutto di me ecco perché
non può dire di avermi dimenticata"
"Mi rimase la sensazione di un harem. Ma qua esisteva solo lo sceicco"

di CONCHITA SANNINO e CARLO BONINI


Patrizia D'Addario
BARI - Patrizia D'Addario infila la mano nella borsa. Ne estrae il registratore più noto d'Italia. Ha un sorriso teso: "Se registrate voi, registro anch'io...". "Io lo faccio sempre. Grazie a questo registratore ho potuto vedere condannato l'uomo che abusava di me. Io non ricatto. Dico la verità. Ma nella vita, spesso, per farti credere servono delle prove". Patrizia accetta di parlare con Repubblica a una condizione. "Eviterò di affrontare i dettagli dell'inchiesta".

Il presidente del Consiglio dice: "Quella donna? Ne ignoravo il nome e non ne avevo in mente il viso".
"Se avessi voglia di scherzare, direi che non ricorda perché girano troppe ragazze che mi somigliano tra Palazzo Grazioli e, a leggere i giornali, Villa Certosa. Invece io la faccia di quell'uomo me la ricordo bene. L'ho avuta troppo vicina per dimenticarne i dettagli. Ma non ho voglia di scherzare. Mi stanno massacrando".

Lei stessa ha detto di essere una escort.
"Avrei potuto continuare a fare quella vita senza svelarmi e prendermi le buste del presidente con 10 mila euro. Io, invece, quando ho capito di essere stata ingannata, ho deciso di ribellarmi. Io sono l'unica che ha il coraggio di dire il mestiere che fa. Le altre tacciono, frequentano Papi, incassano le buste, fanno carriera e chiedono rispetto".

Partiamo dall'inizio. Lei ha detto che a presentarla a Gianpaolo Tarantini è stato un amico comune, tale "Max". E' Massimiliano Verdoscia?
"Non lo so. Io lo conoscevo come Max".

Può chiarire quanti soldi ha avuto in totale per i due incontri a Palazzo Grazioli?
"Mille euro. Li ho avuti solo la prima volta per partecipare alla cena a Palazzo Grazioli. La seconda volta, quando sono rimasta tutta la notte, non ho avuto nulla. Se non la promessa che sarei stata aiutata a costruire finalmente quel residence per il quale ho le carte in regola e ho pagato già per ben quattro volte gli oneri di edificabilità".

Andiamo alla prima volta a palazzo Grazioli. Metà ottobre 2008.
"Io, a differenza di Silvio Berlusconi, ricordo ogni dettaglio. Quando arrivai saranno state le 22. Presi l'ascensore. Attraversai un lungo corridoio che si apriva in un salone dove trovai già molte ragazze. Altre arrivarono dopo. In totale saremo state una ventina".

Ne conosceva qualcuna?
"Alcune ricordavano dei volti televisivi. In realtà, mi colpì un altro particolare".

Quale?
"Mentre la gran parte di noi, come ci era stato detto, indossava abiti neri corti - il mio era di Versace - e trucco leggero, due ragazze che stavano sempre vicine, avevano pantaloni lunghi. Ho saputo, ascoltando quello che dicevano in pubblico, che erano due escort lesbiche che lavoravano sempre in coppia".

C'erano ragazze minorenni?
"Non mi misi a chiedere le età".

C'erano ragazze straniere?
"Mi sembrarono tutte italiane. E tutte mostravano, a differenza mia, una grande familiarità con la casa e il presidente. Lo chiamavano tutte Papi".

Lei non lo chiamava Papi?
"Io lo chiamavo Silvio. Mi disse di getto: "Come sei carina". Aveva una camicia nera. Quando si sedette notai i tacchi delle scarpe. Volle che mi sedessi accanto a lui nel salone con divani, dove proiettarono un lunghissimo video. Si vedevano i suoi incontri con i leader internazionali, i comizi, una folla che cantava "Meno male che Silvio c'è". Tutte le ragazze, a quel punto, fecero la "ola"".

E lei?
"Ero distratta da un barboncino bianco che leccava i miei piedi e quelli del presidente. Lui lo chiamava Frufrù e mi disse che glielo aveva regalato la moglie di Bush".

Quanto durò il video celebrativo?
"Fu lunghissimo. Il Presidente si alzava per chiedere champagne e focaccine. Poi, finalmente andammo in sala da pranzo. Un tavolo lunghissimo su cui volteggiavano tantissime farfalle. Di tulle, carta velina e altro materiale. Di vari colori. Farfalle ovunque, attaccate ai centro tavola e ai candelabri. Ho fatto indigestione di farfalle. La cena andò avanti fino all'alba. Ma non una cena da gourmet. Bresaola con sottaceti. Tagliatelle ai funghi. Cotolette con le patate. Torta di yogurt, che poi fu la cosa che mi piacque di più. Ne presi tre porzioni. Era morbida, come quelle della nonna".

Una cena così non può finire all'alba.
"Ci si interrompeva continuamente. Per canti, balli, barzellette. Berlusconi usò anche una storiella per parlare di me. Mi fissava e diceva. "Conosco una ragazza che non crede più agli uomini. La farò ricredere. La andrò a prendere con il mio jet privato". Poi, con il Presidente ballai. Un lento suonato dal pianista della casa. Era "My way". Ballammo molto vicini. Non si ricorda il mio volto?".

Quando lei andò via, qualcuna delle ragazze rimase?
"Non posso rispondere. Posso solo dire che era quasi mattina".

Il presidente dice: "Mi è stato insegnato a non andare a dormire se c'è anche un solo documento di cui occuparsi sulla scrivania". Lei ricorda se il presidente si è assentato per esaminare qualche dossier? Per rispondere a qualche telefonata?
"Il presidente ci parlava di molte cose del suo lavoro. Ma si è alzato soltanto per prendere i regalini. Ci teneva a distribuirli lui. Noi aprivamo e c'era l'obbligo di indossarli. Le solite farfalline, tartarughine, bracciali, collanine, anelli".

Che sensazione le rimase di quella sera?
"Un harem. Anzi. Gli harem sono una cosa seria che io conosco bene. Perché sono stata tre volte a Dubai. Gli sceicchi, a modo loro, rispettano le loro mogli. Se ne circondano, le precedono, ma le mostrano con orgoglio. Quello che vidi, invece, non mi piaceva. Esisteva solo lo sceicco: lui".

Ha mai sentito parlare di Noemi Letizia?
"Dopo la nota vicenda, sì. Ma non posso entrare nei dettagli. In generale, ripensando a quella storia, posso solo dire che non ho parole".

Lei tornò a palazzo Grazioli la sera del 4 novembre. Tarantini disse "lui vuole te".
"Evidentemente si ricordava di me".

E' la sera in cui resta l'intera notte. La notte dell'elezione di Obama, durante la quale, inutilmente si cerca di tirare fuori dalla stanza il presidente. Almeno fino alla colazione.
"Su quella notte non posso dire".

Ma è vero che lui la invitò a rimanere per la colazione?
"Sì. Non in sala da pranzo. Fu una cosa più intima".

La accusano di aver ordito un complotto a pagamento. La definiscono una "ricattatrice".
"E' ridicolo. In questa storia non ho mai preso un soldo da nessuno. Ho deciso di parlare il 31 maggio. Quando capii di essere stata ingannata. Che nessuno mi avrebbe aiutato nel mio progetto di vita: la costruzione del residence. Il premier era a Bari. Mi riconobbe e mi salutò. Poi, mi fece bloccare dalla scorta, nonostante fossi una delle sue candidate. Per altro, riconobbi chi mi fermò. Uno degli uomini della scorta che avevo visto a palazzo Grazioli fare altre cose".

Cosa?
"Guardarmi la sera del 4 novembre mentre il presidente, seduto su divano, mi accarezzava esplicitamente".

Quindi decise quel giorno?
"Fu l'ultima goccia. Parlai subito con un fotoreporter di Oggi. Ma c'era già stato dell'altro".

Il furto nel suo appartamento?
"Stranissimo furto. Avvenne in maggio. Pochi giorni dopo che avevo confidato a un amico che ero in possesso delle registrazioni dei miei incontri con il presidente".

L'amico era Gianpaolo Tarantini?
"No. E non ne posso fare il nome".

Cosa rubarono?
"Computer, cd musicali, tutta la biancheria intima, i miei vestiti di Versace, compreso quello che avevo indossato a Roma. Mi spaventai e cominciai a capire".

Per questo motivo cercò un avvocato?
"Cercai un avvocato per l'intervista che volevo fare con Oggi. Poi non se ne fece nulla e il mio avvocato rimase accanto a me quando, con mia grande sorpresa, l'8 giugno venni convocata come testimone dal pm".

L'inchiesta ha accertato festini organizzati in cinque residenze con esponenti politici locali.
"Non ho mai partecipato".

Ha frequentato il vicepresidente della Regione, il Pd Sandro Frisullo?
"Non so chi sia".
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Old 25-06-2009, 10:34   #323
ConteZero
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Registrare è lecito.
Diffondere no... ma ovviamente se gli inquirenti mettono agli atti la registrazione questa diventa automaticamente pubblica.
C'è tanto di link, sito ed informazioni...
...c'è pure specificato che la legge sulla privacy non si applica.
E tu continui il mirror climbing.

Allora ti chiedo di citarmi l'articolo del codice penale, perché il 617 non vieta di registrare le conversazioni (ed anche il TAR, come da dispositivo citato, ammette registrazione ad insaputa di una delle due parti).
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Old 25-06-2009, 10:34   #324
elect
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E' la sera in cui resta l'intera notte. La notte dell'elezione di Obama, durante la quale, inutilmente si cerca di tirare fuori dalla stanza il presidente. Almeno fino alla colazione.
"Su quella notte non posso dire".
Il 4 Novembre è e diventerà una data storica.

Il primo presidente nero americano della storia, un evento incredibile e stupefacente

Provo disgusto per un uomo così piccolo e per i suoi elettori.
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Old 25-06-2009, 10:41   #325
ConteZero
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Proteus, t'aiuto:
Sezione V: DEI DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITA' DEI SEGRETI

Art. 616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e' punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (1). (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 5, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Art. 617 Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d'investigatore privato (1). (1)Articolo cosi' sostituito dalla L. 8 agosto 1974, n. 98.

Art. 617 bis Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine d'intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 8 agosto 1974, n. 98.

Art. 617 ter Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 8 agosto 1974, n. 98.

Art. 617 quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentamente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita'; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Art. 617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater (1). (1)Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Art. 617 sexies Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Art. 618 Rivelazioni del contenuto di corrispondenza

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Art. 619 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualita', commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.

Art. 620 Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualita', del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione e' interceduta, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 621 Rivelazione del contenuto di documenti segreti

Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma e' considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi (1). Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. (1) Comma aggiunto dall'art. 7, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Art. 622 Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Art. 623 Rivelazione di segreti scientifici o industriali

Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, e' punito con la reclusione fino a due anni. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Art. 623 bis Altre comunicazioni e conversazioni

Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati (1). (1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 8, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Questi sono i reati relativi alla violazione dei segreti, indica qual'è quello commesso a tuo avviso.
Nota che il 617 parla esplicitamente di comunicazioni "tra altre persone o comunque a lui non dirette". E questo è EPIC EPIC REITERATED FAIL.
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Ultima modifica di ConteZero : 25-06-2009 alle 10:44.
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Old 25-06-2009, 10:52   #326
ConteZero
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Solo le istituzioni preposte hanno la facoltà di registrare senza autorizzazione. Se tu registri qualcosa senza prima chiedere l'esplicito consenso e l'altro se ne accorge può, come minimo, costringerti a, quando non si configurino scenari più gravi come nel caso della escort registratice che poi ha reso pubblico il risultato, cancellare la registrazione. Se lo diffondi commetti un rearto grave di violazione della privacy.
Un cazzo proprio.
Non esiste nessuna legge che vieta di registrare una conversazione in cui tu sei presente.
Non è neanche INTERCETTAZIONE, perché il soggetto è presente.
E non esiste che ti possano chiedere la distruzione.
Ovviamente la privacy ne impedisce la diffusione, ma la legge sulla privacy prevede che:
2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformita' alla legge, da forze di polizia, dall'autorita' giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
(Dlgs 196/2003, articolo 25, comma 2)

Quote:
Per ragionare con logica non è necessario camminare sui link, solo chi cerca pretesti per ricorrere a sofismi ne ha necessità vitale e cià al puro scopo di mantenere le sue posizioni ed evitare di doversi confrontare con realtà, per lui e la sua autostima, spiacevoli.
= NULL


Anziché perderti in queste uscite di fantasia cita leggi e commi, altrimenti graziosamente vai a caropepe di valguarnera.
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Old 25-06-2009, 10:52   #327
Stigmata
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Il 4 Novembre è e diventerà una data storica.

Il primo presidente nero americano della storia, un evento incredibile e stupefacente

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Old 25-06-2009, 11:01   #328
ConteZero
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Perché Proteus, sei avvocato ?

E non conosci la differenza fra registrare una discussione in cui si è parte e fare un intercettazione ambientale (in cui chi "registra" non è parte della discussione) ?



Detto questo, come detto in precedenza, REGISTRARE UNA CONVERSAZIONE A CUI SI ASSISTE E'LEGALE... E'NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE DELL'INTERLOCUTORE (O DELLA MAGISTRATURA) PER LA SOLA DIFFUSIONE.
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Old 25-06-2009, 12:02   #329
seb87
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Bari, l'amica di Patrizia
"Bruciata la mia macchina"
Misterioso incendio sotto casa di Barbara Montereale (foto), una delle ospiti del premier.

http://www.repubblica.it/
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Old 25-06-2009, 12:35   #330
Edo4444
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Cmq Berlusconi che va a puttane e tradisce la moglie è il perfetto spaccato della popolazione italiana.

Forse è anche per questo che alcuni lo comprendono e lo giustificano.
Edo4444 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 25-06-2009, 14:35   #331
G-UNIT91
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Originariamente inviato da Edo4444 Guarda i messaggi
Cmq Berlusconi che va a puttane e tradisce la moglie è il perfetto spaccato della popolazione italiana.

Forse è anche per questo che alcuni lo comprendono e lo giustificano.
quoto
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Old 25-06-2009, 15:26   #332
Titanium555
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anche in francia nei vecchi tempi facevano lo stesso http://www.youtube.com/watch?v=YXEXlkSsUvI troppo bello.......
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Old 25-06-2009, 15:29   #333
Titanium555
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Originariamente inviato da Edo4444 Guarda i messaggi
Cmq Berlusconi che va a puttane e tradisce la moglie è il perfetto spaccato della popolazione italiana.

Forse è anche per questo che alcuni lo comprendono e lo giustificano.
infatti lo ripeto sempre lasciamo perdere la moralità tanto non se ne frega nessuno più che altro guardiamo ahi reati in questione, lui che diceva colpiamo prima i consumatori della prostituzione............cmq ci stanno tanti altri reati che magari non lo toccano di persona ma si avvicinano pesantemente stanno iniziando ad uscire con le interrogazioni alla procura di bari....
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Old 25-06-2009, 15:31   #334
LucaTortuga
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Originariamente inviato da Proteus Guarda i messaggi
Solo le istituzioni preposte hanno la facoltà di registrare senza autorizzazione. Se tu registri qualcosa senza prima chiedere l'esplicito consenso e l'altro se ne accorge può, come minimo, costringerti a, quando non si configurino scenari più gravi come nel caso della escort registratice che poi ha reso pubblico il risultato, cancellare la registrazione. Se lo diffondi commetti un rearto grave di violazione della privacy.
Mi spiace, ma ti sbagli.
Un soggetto può sempre registrare le conversazioni alle quali partecipa o che sono a lui dirette.
Le registrazioni fatte "in proprio" da privati sono considerate documentazione di fatti e non soggiaciono ai limiti previsti per le intercettazioni svolte dalle ff.oo. su richiesta della magistratura.
Quote:
E' utilizzabile, anche senza che vi sia stato provvedimento dell'autorità giudiziaria, il contenuto di colloqui privati registrati su nastro magnetico da uno degli interlocutori, a nulla rilevando né che la registrazione sia stata da lui effettuata su richiesta della polizia giudiziaria, né che egli stesso agisca utilizzando materiale da questa fornito ovvero addirittura appartenga alla polizia giudiziaria, sempre che il partecipante si limiti solo a registrare la conversazione, senza utilizzare apparecchi mediante i quali terzi estranei e, in particolare, la polizia possano captarne il contenuto durante il suo svolgimento e procedere all'ascolto diretto, perché in tal caso sussisterebbe una vera e propria intromissione nella sfera di segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata e si realizzerebbe indirettamente una intercettazione ambientale senza la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Cass. pen., sez. I 27-08-2002 (23-01-2002), n. 30082 - Pres. D'urso G - Rel. Bardovagni P - Aquino e altro - P.M. (conf.) Hinna Danesi F
_________________________________________________________________

Le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e ss. c.p.p. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato. Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa.
*Cass. pen., sez. un., 24 settembre 2003, n. 36747 (ud. 28 maggio 2003) Ric.
Torcasio ed altro. (Cpp, art. 234; cpp, art. 266; cpp, art. 267). [RV225465]
__________________________________________________________________

È legittima l'utilizzazione, nel processo, del contenuto di una conversazione privata (nella specie, tra presenti) registrata su nastro magnetico da parte di uno degli interlocutori. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha ritenuto anche manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale di numerose norme del codice di procedura penale, prospettata in riferimento, tra gli altri, agli artt. 15 e 24 Cost., sul rilievo che la divulgazione del contenuto della registrazione non incide sulla libertà e segretezza delle comunicazioni, non costituendo un'intromissione dall'esterno in ambiti privati inviolabili, ma riguarda solo l'interesse alla riservatezza, non tutelato costituzionalmente e, in ogni caso, soccombente rispetto all'interesse pubblico all'accertamento della verità).
*Cass. pen., sez. I, 8 giugno 1999, n. 7239 (ud. 2 marzo 1999) Ric.
Cavinato.
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"Personalmente non ho nulla contro chi crede in un Dio, non importa quale. Sono contrario a chi pretende che il suo Dio sia l’autorità che gli permette di imporre delle restrizioni allo sviluppo e alla gioia dell’umanità" (Alexander S. Neill, «Summerhill», 1960).

Ultima modifica di LucaTortuga : 25-06-2009 alle 15:33.
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Old 26-06-2009, 12:03   #335
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Arridaje, ho detto che non è consentito se non si avvisa preventivamente il/gli interlocutori e ciò per consentir loro di evitare la registrazione dei loro discorsi se ciò è indesiderato e non che è vietato in ogni caso.

Gli unici che possono registrare senza avvertire per ottenere il preventivo consenso sono le istituzioni preposte e con l'autorizzazione di un magistrato.

Ti elargirà un piccolo esempio: un commerciante di mia conoscenza aveva una commessa che asportava denaro dalla cassa. Costui ha impiantato una telecamera ed ha registrato i furti, ebbene sai cosa gli hanno detto ?, gli hanno detto di distruggere subito le registrazioni perchè la commessa avrebbe potuto querelarlo e chiedergli un risarcimento, oltre alle noie giudiziarie che gli sarebbero capitate, assai congruo per aver registrato senza avvisarla.

P.S. A me la e teorie professate da certi utenti fregano poco o nulla, mi interessano i fatti reali e siccome questi mostrano una realtà diversa da quella sognata dai sopracitati personaggi preferisco affidarmi a quest'ultima.
peccato che la registrazione con una telecamera, con la non presenza in quel momento del registrante, sia cosa BEN diversa dalla registrazione di una conversazione privata da parte di uno dei due interlocutori, che rientra pienamente nel caso postato dal buon luca.
E questo, a differenza delle tue teorie, è un FATTO REALE.
A meno che non trovi qualche documento ufficiale che smentisca quanto postato da luca.
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Old 26-06-2009, 12:26   #336
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E finalmente è noto (a tutti gli utenti ragionevoli) che registrare una discussione a cui si prende parte è LEGALE e che è possibile la diffusione solo su richiesta della magistratura o col consenso degli interlocutori.

Discorso chiuso.
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Old 26-06-2009, 12:35   #337
Kratos
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Lo ripeto a te come l'ho gia detto ad un'altro volpone che ritiene le sue fantasie reali:

Registra una conversazione senza avvertire l'interlocutore disposto al ricorrere alle vie legali e poi fai in modo che costui lo venga a sapere per vie traverse. Poi vedi che ti capita e non dimenticare di avvisarmi, cosi potrà avere il piacere di gustarmi lo spettacolo.
Succede che il tipo si incazza (probabilmente) ma se prova a denunciarmi gli risponderanno picche.

Te l'ha detto un avvocato e ti ha postato pure stralci di sentenze, a questo punto vorremmo sapere quali basi ha cotanta convinzione del contrario.

A me poi pare anche logico che se una persona parla con me non può impedire che io non ricordi quello che mi sta dicendo - VOLONTARIAMENTE -, se io "aiuto" la mia memoria con supporti scritti o tecnologici dove sarebbe la differenza e il reato? Ovviamente la questione cambia in caso di divulgazione della conversazione o in caso che la persona che registra NON SIA PRESENTE.
Ma ti è già stato detto e presumo che continuerai a sostenere di aver ragione dall'alto della tua esperienza
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Old 26-06-2009, 12:54   #338
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Lo ripeto a te come l'ho gia detto ad un'altro volpone che ritiene le sue fantasie reali:

Registra una conversazione senza avvertire l'interlocutore disposto al ricorrere alle vie legali e poi fai in modo che costui lo venga a sapere per vie traverse. Poi vedi che ti capita e non dimenticare di avvisarmi, cosi potrà avere il piacere di gustarmi lo spettacolo.

P.S. Incredibile, sei riuscito a confezionare un post senza introdurvi vocaboli offensivi, un vero must !!!!!!!!!!!.
I FATTI sono questi:
Quote:
Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa.
dunque appare evidente che le fantasie non sono le mie, dato che le mie parole sono assolutamente concordi con quanto appena riportato.
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Old 26-06-2009, 13:00   #339
Kratos
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Allora dovresti spiegarmi le ragioni per le quali i callcenter con cui sono venuto a contatto avvertono del fatto che la conversazione potrebbe venir registrata se ciò non costituisse un rischio la mancanza dell'avviso. Già, loro hanno avvocati babbei e voi siete i furbi del bigoncio.
Mi stupisco che tu non ci arrivi da solo.
Per loro costituisce un rischio perchè potrebbero USARE e quindi DIVULGARE a persone terze i dati che tu fornisci durante le telefonata all'operatore, e quindi andare oltre la semplice registrazione a fini personali.
In secundis immagino si trattasse di situazioni in cui è possibile ricevere dati sensibili, e come tali disciplinate ANCHE dalla legge sulla privacy.

Come vedi, tutto torna con la nostra tesi. Chi è che ignora la realtà?
__________________
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Old 26-06-2009, 13:17   #340
LucaTortuga
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Allora dovresti spiegarmi le ragioni per le quali i callcenter con cui sono venuto a contatto avvertono del fatto che la conversazione potrebbe venir registrata se ciò non costituisse un rischio la mancanza dell'avviso. Già, loro hanno avvocati babbei e voi siete i furbi del bigoncio.
E' piuttosto ovvio: la conversazione che fai con il "call center" riguarda il rapporto tra te e l'azienda, non tra te e l'operatore.
Senza la tua autorizzazione, l'azienda non potrebbe utilizzare legalmente il contenuto di quella telefonata (l'operatore, ovviamente, sì).
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