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Old 25-04-2009, 14:29   #61
eoropall
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Un "sunto" delle motivazioni della sentenza di secondo grado..

http://espresso.repubblica.it/dettag...2%BB/2033514/6


LA SENTENZA D’APPELLO - Pubblicate ieri a distanza di tre mesi le motivazioni della condanna del sacerdote »


Mario Bertoldi

Per la condanna di don Giorgio Carli è bastata la parola della presunta parte offesa. Decisivi anche i consulenti dell’accusa:
la Corte ha accolto in pieno il teorema della Procura
Nessun dubbio sulla veridicità dei ricordi riemersi grazie alle cure psicoanalitiche BOLZANO. Ricordi lineari, precisi, mai contradditori. E’ stato il racconto-denuncia della presunta parte lesa a risultare decisivo nella sentenza con cui la corte d’appello il 16 aprile scorso ha condannato a 7 anni e mezzo di reclusione don Giorgio Carli, il sacerdote assolto in primo grado (da un tribunale tutto al femminile) dall’accusa di aver violentato per alcuni anni una parrocchiana che all’epoca dei fatti era una bimba. Dichiarazioni attendibili, dice la Corte, con efficacia probatoria piena.
Secondo la Corte, dunque, le sole dichiarazioni della ragazza sono sufficienti a dimostrare che i fatti raccontati siano effettivamente accaduti. In sentenza i giudici parlano di «comportamento processuale equilibrato» della denunciante e sottolineano come in tutta la vicenda non siano emersi interessi particolari che possano aver indotto la giovane a fornire un racconto non veritiero. Non solo. I riferimenti di tempo, dei luoghi, delle persone e delle cose indicate sono risultati tutti corretti. Nei ricordi, riemersi grazie dapprima all’interpretazione di un sogno e poi ad una lunga e articolata cura psicoanalitica, i particolari forniti sono risultati sempre numerosi, precisi e corretti. Sono perfettamente ancorati alla realtà - scrivono ancora i giudici d’appello - anche i riferimenti fatti dalla parte lesa (che è da ritenere perfettamente sana di mente) alle attività personali e parrocchiali. Le motivazioni della sentenza di condanna del sacerdote sono dimostrazione che la corte d’appello ha accolto in tutto e per tutto il teorema accusatorio sostenuto da Procura e parte civile. In 183 pagine dattiloscritte la corte ripercorre le tappe della vicenda ma arriva anche a definire il contesto ambientale in cui i fatti si sarebbero svolti, con un ambiente parrocchiale torbido in cui don Giorgio avrebbe avuto piena libertà d’azione per alcuni anni.
Sotto il profilo tecnico la corte d’appello smonta il percorso logico-giuridico del tribunale di primo grado: considera pienamente attendibile la ragazza denunciante e non ritiene che le deposizioni di alcuni testi (in primo luogo del ragazzino che avrebbe partecipato ad alcuni degli stupri in parrocchia) abbiano la forza di togliere credibilità al racconto della presunta parte lesa. E’ questo il passaggio che porta al ribaltamento della sentenza ed è soprattutto la deposizione del cosiddetto superteste a pesare. Il ragazzo che venne indicato come compartecipe degli stupri di don Giorgio (su regia dello stesso sacerdote che avrebbe filmato gli abusi) è stato considerato dalla corte palesemente inattendibile in quanto avrebbe reso dichiarazioni contradditorie e incoerenti, considerate dai giudici di secondo grado non idonee «ad inficiare l’attendibilità della persona offesa che, al contrario, ha reso deposizione estremamente lunga e al contempo lucida, lineare e coerente». Cosa aveva detto il giovane? In un primo tempo aveva lasciato intendere che quanto sostenuto dalla presunta parte lesa potrebbe essere stato vero, anche se personalmente non ricordava nulla. Successivamente, in aula a distanza di due anni, dichiarò (con risolutezza) che i fatti raccontati dalla donna che lo coinvolgevano non erano mai avvenuti. Lo stesso ragazzo era stato anche accusato dalla donna di ripetuti abusi sessuali nei suoi confronti per circa due anni nei bagni delle scuole medie «Alfieri» che entrambi frequentavano. Accusa che non ha mai trovato alcun riscontro (la zona dei bagni era sorvegliata dalla presenza dei bidelli sul corridoio) ma che i giudici d’appello non hanno preso neppure in considerazione (nemmeno a titolo di valutazione dell’attendibilità della ragazza) perchè non considerata nel capo d’imputazione.
«Confuse ed evasive» sono state considerate anche le deposizioni di altri due testi, che in primo grado erano state considerate in termini positivi per la difesa. Si tratta delle deposizioni del parroco don Gabriele Pedrotti e della catechista Culati Vigni, legati da un rapporto di affetto e di amicizia intima. Le loro dichiarazioni rese in aula nel processo di primo grado sono state definite «intrinsecamente contradditorie in contrasto con altri atti del processo, rispetto alle dichiarazioni rese in precedenza nella fase delle indagini preliminari, smentite in modo illogico e affatto convincente».
Un capitolo della sentenza depositata ieri è dedicato anche all’analisi critica del pronunciamento di primo grado che mandò assolto don Giorgio, seppur nel dubbio. I giudici d’appello ritengono che il tribunale abbia «omesso di valutare positivamente quali riscontri prove certe risultanti dagli atti».
La corte d’appello, dunque, parla di «prove certe» evidenziate e specificate in un lungo elenco di elementi tutti a suo tempo contestati dalla difesa del sacerdote (anche nella ricostruzione temporale) quali la macchie di sangue rilevate dalla madre nelle mutandine della piccola abusata, i riferimenti precisi della presunta parte lesa in relazione ai luoghi delle violenze, le dichiarazioni di don Pedrotti in una intercettazione telefonica in cui parla di uno «scivolone» di don Giorgio che «non si sarà probabilmente ripetuto» e le dichiarazioni al telefono della catechista Culati Vigni che, preoccupata per quanto emerso, parla di «un fondo di verità». Tutti elementi che, secondo la difesa di don Giorgio, sarebbero stati letti in termini suggestivi dalla Procura la cui impostazione, però, è stata accolta in pieno dai giudici d’appello con riferimento a deposizioni e testimonianze rese solo nel processo di primo grado, dunque lette dai verbali e non assunte in presa diretta. Poche righe (rispetto alle 183 pagine della sentenza) sono dedicate all’attendibilità di un ricordo-verità recuperato dopo mesi di cure psicoanalitiche: la sentenza elogia apertamente (e più volte) i consulenti della Procura e della parte civile, ritenendo al contrario non all’altezza della situazione i consulenti schierati dalla difesa che avevano sempre fatto riferimento ai possibili «falsi ricordi» che la psiconalisi può generare.
(16 luglio 2008)
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Per questo sono guerrieri della luce. Perché sbagliano. Perché si interrogano. Perché cercano una ragione: e certamente la troveranno.

Ultima modifica di eoropall : 25-04-2009 alle 14:33.
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Old 06-05-2009, 13:10   #62
baroneVonToben
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Cassazione a Don Carli: deve risarcire

Alto Adige — 05 maggio 2009 pagina 01 sezione: PRIMA
BOLZANO. Una conferma pressochè totale di tutte le argomentazioni che hanno portato la Corte d’appello a condannare don Giorgio Carli. Questo si legge nella motivazioni della sentenza dei giudici della Cassazione. Don Giorgio non sconterà un giorno di carcere, visto che il reato è prescritto. Resta l’aspetto risarcitorio, 760 mila euro che il sacerdote deve pagare alla parte lesa. I giudici hanno ritenuto esaustive anche le argomentazioni che hanno portato la Corte d’appello a ritenere inattendibili le testimonianze della Vigni e di don Pedrotti, all’epoca dei fatti diretto superiore di don Giorgio (ed ex vicario della Curia).
http://laici.forumcommunity.net/?t=25579021&st=15

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Old 06-05-2009, 13:20   #63
cornetto
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Il bello è che a quanto pare i giornali tedeschi non ne parlano affatto. Qualcuno che è attualmente a Bolzano può confermare?
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*Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando togli gli occhi dalla meta.*
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Old 06-05-2009, 17:27   #64
baroneVonToben
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Old 06-05-2009, 18:50   #65
Kharonte85
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Originariamente inviato da baroneVonToben Guarda i messaggi
La Corte di Cassazione: «Vittima credibile»

Alto Adige — 05 maggio 2009 pagina 15 sezione: CRONACA

BOLZANO. Una conferma di tutte le argomentazioni che hanno portato la Corte d’appello a condannare don Giorgio Carli. Questo si legge nella motivazioni della sentenza dei giudici della Cassazione. Don Giorgio non sconterà un giorno di carcere, poichè il reato è prescritto. Resta l’aspetto risarcitorio, 760 mila euro che il sacerdote deve pagare alla parte lesa. «Una sentenza di rilievo nazionale - commenta Gianni Lanzinger, avvocato di parte civile - che ammette per la prima volta il disturbo da stress post traumatico, fenomeno che comporta la rimozione di un ricordo e la riemersione tardiva, anche a distanza di anni». Ora si apre la partita risarcitoria: «Mi auguro che chi fino ad oggi ha difeso a spada tratta l’imputato non si faccia da parte», dice Lanzinger riferendosi evidentemente alla Curia. Improbabile che don Giorgio possa disporre di 760 mila euro: «Noi notificheremo gli atti, come abbiamo sempre fatto, anche alla Curia». Nelle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione vengono confermate le argomentazioni che hanno portato la Corte d’appello a condannare don Giorgio, rovesciando la sentenza di primo grado.

Ecco alcuni passaggi-chiave della sentenza della Cassazione.

L’amico della vittima.

Uno dei punti più discussi del processo contro don Carli è stata la deposizione dell’amico della parte lesa. Secondo l’accusa, lui stesso una vittima delle attenzioni morbose del sacerdote durante gli incontri hard nella canonica, durati dal 1989 al 1994. Il giovane, in aula, ha detto di non aver assistito alle violenze contro l’amica, contraddicendosi rispeto a ciò che aveva precedentemente riferito al pubblico ministero. I giudici della Corte d’appello avevano ritenuto il testimone inattendibile, interpretazione contestata dalla difesa. «L’affermazione dei giudici di merito - si legge nelle motivazioni della Cassazione - che le dichiarazioni dello X non sono in alcun modo idonee “ad inficiare l’attendibilità della persona offesa, che al contrario ha reso deposizione estremamente lunga e al contempo lucida, lineare e coerente”, si palesa assolutamente immune da vizi logici e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità».

Il prete e la catechista.

I giudici della Cassazione hanno ritenuto esaustive anche i ragionamenti che hanno portato la Corte d’appello a ritenere inattendibili le testimonianze di Adriana Culati Vigni, ex catechiesta della vittima, e di don Gabriele Pedrotti, all’epoca dei fatti diretto superiore di don Giorgio (ed ex vicario generale della Curia). Pedrotti e Culati Vigni erano legati da profonda ed intima amicizia. «La valutazione della loro inattendibilità - dicono i giudici nella motivazione della sentenza - è stata desunta dai giudici di merito dalla contraddittorietà e incoerenza delle dichiarazioni rese dagli stessi in dibattimento... dall’ambiguità del loro atteggiamento processuale, dall’interesse personale a tenere nascosta la vicenda nella quale erano in certa misura coinvolti per la posizione istituzionale e di responsabilità rispettivamente rivestita. Sicché - si legge ancora - anche sul punto la conclusione dei giudici di merito che “le loro dichiarazioni contraddittorie non possono essere ritenute idonee al fine di smentire o intaccare la deposizione coerente ed intrinsecamente attendibile della persona offesa”, si palesa fondata su argomentazioni assolutamente esaustive ed immuni da vizi logici». Una delle argomentazioni della difesa di don Carli, prendeva spunto da una telefonata tra Pedrotti e la catechista, intercettata dagli inquirenti. I due parlavano in termini dubitativi delle accuse contro don Carli, secondo la difesa la prova che non erano al corrente di quello che è successo ormai vent’anni fa. Non sono d’accordo i giudici: «Il carattere dubitativo delle espressioni utilizzate dagli interlocutori a proposito delle accuse formulate contro l’imputato, peraltro con una decisa propensione per la loro veridicità, ben può trovare giustificazione nel fatto che a suo tempo entrambi non avevano dato pieno credito alle accuse della minore o nell’inconsapevolezza della reciproca conoscenza delle stesse».

I diari.

Violenze frequenti e durate per anni. Ma nei diari della vittima non c’era traccia. Anzi, la parte lesa non risparmiava nelle sue annotazioni quotidiane parole di affetto per don Giorgio Carli. Uno dei punti più complessi del processo contro il sacerdote. Per l’accusa (supportata dalle perizie degli esperti) la prova dello «sdoppiamento» vissuto dalla parte lesa, incapace di sopportare a livello cosciente il peso delle violenze subite. «E’ stato evidenziato dai giudici di merito a proposito dei diari tenuti dalla X negli anni 1990-1992 - scrivono i giudici della Cassazione - che gli stessi sono stati prodotti da quest’ultima, che è riuscita a trovarli, malgrado il tempo trascorso, dimostrando così la sua piena disponibilità a contribuire all’accertamento della verità, “a fronte del comportamento dell’imputato, le cui agende e taccuini degli appuntamenti riguardanti gli anni interessati dai fatti non sono mai comparsi in Aula”. La sentenza, sulla base delle dichiarazioni del consulente, ha affermato, da un lato che dai diari si evince una accentuata sessualizzazione della bambina, inusuale per la sua età, dall’altro che il “diario evidenzia chiaramente uno sdoppiamento del vissuto di X, dividendosi in alcune pagine infantili ed alcune altre con una marcata sessualizzazione delle immagini incollatevi”. Quanto all’assenza nei diari di qualsiasi riferimento al vissuto concernente le violenze sessuali subite ad opera del Carli, la sentenza osserva che la stessa trova la sua giustificazione nel rilevato sdoppiamento della personalità della minore, causato dall’esperienza traumatica e nell’esigenza della X di evitare che anche attraverso la scrittura potesse riemergere il ricordo delle violenze subite». Secondo la Cassazione la sentenza ha evidenziato l’estrema accuratezza delle indagini preliminari che, «attraverso le intercettazioni telefoniche disposte dalla parte lesa, hanno consentito di accertare che la X è stata sempre esclusivamente animata dall’interesse a far emergere solo la verità e di rendere testimonianza assolutamente conforme al vero». (g.f.p.)

http://ricerca.quotidianiespresso.it...6PO_AZ601.html
Proprio una bella cosa...
Kharonte85 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
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