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Senior Member
Iscritto dal: Aug 2001
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Originariamente inviato da Jackari
ho impostato la discussione in termini ipotetici perchè il realtà il dibattito è ancora aperto.
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Mi dispiace ma in realtà rimane ben poco su cui dibattere. C'è una recente sentenza della Corte Costituzionale ed un orientamento ormai consolidato della stessa, che esclude qualsiasi competenza del Guardasigilli circa l'esecuzione delle sentenze penali. Quanto alla dottrina, da tempo si sostiene autorevolmente la tesi della natura di "atto formalmente e sostanzialmente presidenziale" della grazia. (Mortati, Baldassarre, Gallo, Virga, Spagna Musso, Labriola,...).
http://www.associazionedeicostituzio...bonfiglio.html
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È vero che la Costituzione italiana prevede che tutti gli atti del Presidente della Repubblica siano controfirmati, ma ciò non ha impedito di distinguere tra atti “propri” del Capo dello Stato e atti “governativi”. Grazie a questa distinzione è chiaro che, rispetto ai due tipi di atti, la controfirma assume significati diversi, cosicché la sua funzione varia in relazione al potere di influenza esercitato, in ciascun tipo di atto, dal Capo dello Stato e dal ministro controfirmante. Non a caso è prevalsa in dottrina la tesi della “polifunzionalità” dell’istituto della controfirma. Per gli “atti presidenziali” in senso stretto il ministro controfirmante risponde soltanto per il profilo della loro legittimità, non per la loro opportunità. La grazia rientra in quest’ultima tipologia di atti, non certamente tra quelli di indirizzo politico. La controfirma ministeriale dell’atto di grazia non significa quindi partecipazione del Governo al merito dell’atto, né può intendersi come un “impedimento a fare”.
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http://www.forumcostituzionale.it/si...k=view&id=1048
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Travolti dalla ricostruzione dell'istituto tracciata in sentenza, cadono uno dopo l'altro come Castelli di carte i tanti argomenti - disinvoltamente cangianti - che l'ex Guardasigilli ha con ostinazione opposto alla volontà del Presidente Ciampi durante l'intera vicenda ora giunta al suo epilogo (costituzionale).
[…]
Quanto alla pretesa lettura della grazia quale potere duale, secondo il Ministro confermata implicitamente dal Parlamento «per ben due volte, in sede di esame sia di legge ordinaria, che di legge costituzionale» [cfr. nota ministeriale del 24 novembre 2004, ivi], la Corte è perentoria: la clemenza individuale va inclusa nella categoria degli atti «espressione di poteri propri del Presidente della Repubblica» quali l'invio di messaggi alle Camere, la nomina di senatori a vita o di giudici costituzionali. Non un atto condiviso, dunque, bensì formalmente e sostanzialmente presidenziale.
[…]
Di grande rilievo sistematico è anche il riconoscimento esplicito che la Corte costituzionale compie della costruzione - fino ad oggi interamente dottrinale - della tipologia degli atti presidenziali, classificati a seconda del «diverso valore» della relativa controfirma ministeriale: come ripete manualisticamente la sentenza, alla controfirma «va attribuito carattere sostanziale quando l'atto sottoposto alla firma del Capo dello Stato sia di tipo governativo e, dunque, espressione delle potestà che sono proprie dell'Esecutivo, mentre ad essa deve essere riconosciuto valore soltanto formale quando l'atto sia espressione di poteri propri del Presidente della Repubblica».
E' il caso del provvedimento di grazia, espressamente «equiparato» agli altri atti formalmente e sostanzialmente presidenziali. La controfirma apposta al decreto concessorio, dunque, attesta semplicemente la regolarità della procedura seguita. Ed è solo di questa regolarità che il Guardasigilli - Ministro «competente» e non «proponente» come suggeriva il ricorso, nella scia di una diffusa interpretazione dottrinale - assume la responsabilità giuridica e politica, ex art. 89, comma 1, Cost..
Tutto ciò - a mio modo di vedere - non fa della grazia un potere presidenziale libero e irresponsabile, quasi che il Capo dello Stato italiano avesse traslocato dal Quirinale all'Eliseo. La connotazione straordinaria dei presupposti dell'atto di clemenza e l'eccezionalità del ricorso alla sua concessione sono altrettanti limiti all'esercizio della prerogativa presidenziale. Cui si unisce l'inedito obbligo di motivazione del relativo decreto di grazia, nelle ipotesi di una sua adozione in dissenso dalle motivate valutazioni contrarie fatte pervenire al Capo dello Stato dal Ministro di giustizia: ove non le condivida - precisa infatti la sentenza - il Presidente della Repubblica adotta direttamente la grazia, «esternando nell'atto le ragioni» per le quali ritiene di doverla concedere ugualmente, malgrado il dissenso espresso dal Guardasigilli.
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http://www.associazionedeicostituzio...zia/index.html
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Il secondo contrappeso individuato dalla Corte è rappresentato proprio dalla ricostruzione della titolarità del potere. E' in questa occasione che il Giudice delle leggi riprende e fa propria la classificazione dottrinale che distingue gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali da quelli formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi, analizzando il diverso significato che, di volta in volta, assume la controfirma ministeriale.
Il fine meramente umanitario del provvedimento di clemenza esclude in radice che nella determinazione relativa alla sua concessione possano entrare valutazioni di ordine politico; al contempo impone che l'attribuzione del potere sia riconosciuta a favore di un organo neutro, estraneo al circuito dell'indirizzo politico.
L'esatta collocazione del potere di grazia al di fuori del sistema legale di giustizia penale rappresenta, quindi, il presupposto dirimente per la soluzione della controversia sulla sua titolarità, in quanto rende obbligata la scelta sul soggetto competente (il Presidente, appunto). Difatti solo il Capo dello Stato e non anche il Ministro, che è espressione della maggioranza di governo, può assicurare un esercizio imparziale del potere. Anche questo punto è esplicitato nella motivazione della decisione, che sottolinea come il Presidente della Repubblica "è chiamato ad apprezzare la sussistenza in concreto dei presupposti umanitari che giustificano l'adozione del provvedimento di clemenza" in ragione della sua estraneità da "quello che viene definito 'il circuito' dell'indirizzo politico-governativo".
Si tratta, quindi, di un potere formalmente e sostanzialmente presidenziale che non snatura la forma di governo parlamentare, ma che anzi trova da questa la linfa per il suo riconoscimento. Difatti, benché il Capo dello Stato eserciti un potere non condizionato dalle determinazioni ministeriali, la decisione finale sulla concessione del provvedimento di clemenza, proprio perché sorretta da presupposti eccezionali e meramente umanitari, resta estranea al giardino della politica. L'ampio margine di discrezionalità che caratterizza il potere presidenziale trova un significativo limite nel vincolo di scopo che lo caratterizza.
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Naturalmente c’è chi continua a pensarla diversamente:
http://www.forumcostituzionale.it/si...k=view&id=1075
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La Corte ha ripreso un orientamento espresso, già in precedenza, da un'autorevole dottrina (Mortati, Guarino, Galeotti, ecc.) , e condiviso anche dal tempestivo commento di Pugiotto summenzionato. Chi scrive, ben consapevole di collocarsi su una posizione quanto mai minoritaria (posto che non condivide nemmeno la tesi di un concorso paritario di competenze del Governo e del Presidente della Repubblica), desidera, ancora una volta, manifestare il proprio dissenso da questa opinione, cercando di sollecitare una riflessione più approfondita sulla configurazione del fondamento della clemenza individuale assunta dalla Corte e da tanti autorevoli giuristi.
[…]
Il Presidente della Repubblica non dovrebbe avere affatto un potere decisionale proprio, poiché la concessione della grazia, lungi dall'esserne estranea, deve essere ricompressa in "quello che viene definito il "circuito" dell'indirizzo politico- governativo" (per riprendere, ma in prospettiva opposta, le parole della sentenza n. 200 in oggetto). Il Capo dello Stato non dovrebbe avere nemmeno un potere di codecisione in termini paritari con quello governativo. Facciamo questa osservazione, muovendo dalla convinzione che non si possono prefigurare né una condivisione di competenza di Capo dello Stato e Governo in alcuna materia, né, di conseguenza, la sussistenza i atti presidenziali duali (non ci soffermiamo a dimostrare tale assunto, limitandoci a rinviare alle riflessioni ed all'argomentazione di autorevole dottrina, in primis di Galeotti). Peraltro, è forse superfluo rilevarlo, il Presidente della Repubblica avrebbe un potere ed un ruolo anche nel campo della clemenza individuale, in quanto avrebbe quella funzione di controllo, "garantista", la quale gli consentirebbe di precludere la concessione di grazia, che non avesse una legittimità costituzionale, che fosse cioè un atto di ingiustificato favoritismo. Il Capo dello Stato dovrebbe avere, nella prospettiva qui seguita, l'importante compito di contenere l'operato del Governo nella materia de qua, affinché la politicità intrinseca alla sua azione non debordi dai confini dell'eccezionalità e della legittimità costituzionale.
Concludiamo le presenti note con una precisazione.
Abbiamo anticipato che l'opinione qui espressa è isolata nella cultura giuridica. Ora aggiungiamo che, data questa marginalità, non potevamo certo pretendere che il giudice costituzionale la facesse propria, dato che per esso sarebbe stato difficile assumere una posizione contrastante con quella, o quelle, della dottrina largamente dominante. Le considerazioni quivi esposte, pur nel dissenso netto da quanto deciso con la sentenza n. 200 in oggetto, si accompagnano perciò alla comprensione della posizione assunta dalla Corte e mirano fondamentalmente a tener in vita una riflessione critica verso un diritto vivente in tema di grazia, che non sembra rispondere alle istanze, pur nel complesso ancor valide, dell'illuminismo giuridico nella materia de qua.
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http://www.associazionedeicostituzio.../rescigno.html
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[…]
Tratterò invece del tema della controfirma in generale, contro quanto sostenuto sia dalla dottrina dominante sia in questa sentenza. Prima però di passare a questo tema più generale, conviene concludere in tema di grazia.
6. Come si vede, quasi tutte le regole e i dubbi sopra illustrati in materia di grazia nascono e si basano su due presupposti che ora debbono essere indagati con cura: se e come la grazia può essere definita e delimitata in base al testo costituzionale; se la legge ordinaria può integrare la Costituzione in materia di grazia, e fino a che punto.
Per quanto riguarda il primo punto la Corte sembra non avere dubbi: la grazia è un provvedimento eccezionale di clemenza per ragioni umanitarie[5]. La affermazione è sbagliata per due ragioni: a) la prima ragione sta nella banale constatazione che nella storia millenaria della grazia non si rinviene mai questa limitazione: è certamente possibile che a determinare la concessione della grazia siano o siano state ragioni umanitarie (ad es. lo stato di salute del condannato ed il rischio di morte connesso alla carcerazione), ma le ragioni per concedere la grazia sono state innumerevoli, e cioè sono in una parola politiche; b) la seconda ragione di ordine generale sta nella constatazione che tutti gli atti delle autorità direttamente o indirettamente rappresentative (come sono indirettamente rappresentative del popolo sia il Governo che il Presidente della Repubblica) possono acquistare valenza politica, e cioè diventare oggetto di conflitti politici entro il corpo dei cittadini e delle loro rappresentanze organizzate, ed è proprio per questa ragione, nello spirito della divisione dei poteri, che molti atti sono attribuiti al Presidente della Repubblica purché vi sia la controfirma del ministro (e cioè in buona sostanza del Governo), affinché, data la sempre possibile valenza politica di tali atti, l'uno possa controbilanciare l'altro.
[…]
8. E' giunto il tempo di uscire dal labirinto creato dalla dottrina dominante e recepito dalla Corte, e contestare l'intera costruzione.
Va anzitutto ribadito che, come le cronache non fanno che confermare, qualunque atto può diventare politico. Non dico affatto che è politico; dico che qualunque atto, date le circostanze, può diventare politico, e cioè oggetto di controversia politica. E' contro il buon senso, e smentito continuamente dalle cronache, sostenere che gli atti sostanzialmente presidenziali non sono politici: è possibile che non diano luogo a controversie politiche, è augurabile che così avvenga, ma nessuno può garantire che non possano diventare oggetto di lotta politica, anche furibonda. Proprio per questo il costituzionalismo delle forme di governo parlamentare ha inventato e mantenuto la controfirma ministeriale degli atti del Presidente della Repubblica, e nel contempo la firma del Presidente della Repubblica sugli atti più importanti del Governo: affinché, se e quando essi diventano terreno di contesa politica, come può sempre accadere, vi sia un controllo reciproco, e né il Governo possa agire senza il consenso del Capo dello Stato né il Capo dello Stato possa agire senza il consenso del Governo (dietro il quale, non va dimenticato, sta la maggioranza parlamentare).
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Originariamente inviato da Jackari
Oltre a leggere la sentenza invito a leggere qualche commento dottrinale in materia.
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Nella sentenza la Corte si è espressa inequivocabilmente per la titolarità in via esclusiva del potere di grazia spettante al Capo dello Stato, seguendo quella dottrina dominante che distingue tra atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi ed atti formalmente e sostanzialmente presidenziali. Il ricorso di Ciampi ha così trovato accoglimento mentre sono state respinte le argomentazioni sostenute da Castelli.
Tra i costituzionalisti naturalmente potranno continuare ad esserci voci differenti sulla questione, anche autorevoli (Rescigno, Martines per il quale la grazia è una atto sostanzialmente complesso, Barile,…), ma non è la dottrina a svolgere il ruolo che il nostro ordinamento assegna alla Corte Costituzionale nell'interpretazione delle norme costituzionali e nella risoluzione dei conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato.
Questo articolo cosa dimostrerebbe? Cosa c'entra con la sentenza da me citata e con il potere di grazia?
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