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#1 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jul 2004
Città: Smallville, Kansas (USA)
Messaggi: 5812
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Diffamazione On Line!
Salve ragazzi, c'è qualcuno di voi esperto in Legge ? Non io, ma una persona di mia conoscenza ha deciso di denunciare un tizio che continua ad offenderlo, parole pesanti, come "malato di mente, ritardato" e offese simili, e lo fa in un luogo pubblico, come può esserlo questo forum (non cito il sito ne faccio nomi, chiaramente).
Vorrei sapere se il fatto è perseguibile legalmente e cosa dovrebbe fare. Ok attendo un vostro consiglio. |
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#2 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2002
Città: dans la Vaunage
Messaggi: 2213
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ma figurati...... non credo proprio
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"Sometimes you have to roll the hard six!!" Low lie the fields of Athenry, Where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing, We had dreams and songs to sing. Nothing matters, Mary, when you're free |
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#3 |
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Senior Member
Iscritto dal: Sep 2003
Città: spero ancora per poco in italia
Messaggi: 1490
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per me è solo una carognata denunciare qualcuno che non si conosce neppure
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#4 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2002
Messaggi: 15293
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Invece credo proprio che sia possibile.
Ed anche giusto,il fatto che ci sia un monitor davanti non vuol dir nulla,sempre persone siamo. Potrebbe vedersi sospeso l'account da parte del suo provider e prendere una multa. Qualcuno più esperto saprà meglio...
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Boris Strugatskij - Arkadij Strugatskij : Picnic sul ciglio della strada
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#5 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2002
Città: Mi
Messaggi: 8046
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#6 |
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Senior Member
Iscritto dal: Nov 2003
Messaggi: 1831
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28/04/03 - Commenti - Roma - Alla Camera è in discussione una proposta di legge sulla diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione che rappresenta un "condensato" di una serie di proposte (C. 26 Stefani, C. 385 Volontè, C. 1177 Anedda, C. 1243 Pisapia, C. 2084 Pecorella, C. 588 Cola, C. 539 Siniscalchi e C. 3021 Giulietti). Tutti testi facilmente reperibili sul sito della Camera dei Deputati.
Cosa cambierà anche per chi pubblica su Internet? Quale impatto avrà la nuova legge sui casi di diffamazione a mezzo stampa, Internet o altro media? Di seguito ospitiamo un intervento sulla riforma trasmessoci da Franco Abruzzo, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia. di Franco Abruzzo Chi scrive un articolo non rischierà più di andare in galera: se colpevole del reato di diffamazione sarà punito con la multa fino a 5mila euro. Se l'autore dell'offesa è un giornalista professionista alla condanna "conseguirà" la pena accessoria dell'interdizione dalla professione per un periodo da un mese a tre mesi. La richiesta di rettifica sarà condizione di procedibilità per l'esercizio del diritto di querela (entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto) e per proporre (entro un anno) l'azione di risarcimento danni causati da diffamazione a mezzo della stampa, della televisione, delle trasmissioni informatiche o telematiche o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione e diffusione. Il giornalista, che si pente e ritratta o rettifica, sarà dichiarato non punibile e risarcirà il danno maturato per la frazione di tempo compresa tra la pubblicazione dell'articolo e quella della smentita o della rettifica. Questi sono alcuni punti qualificanti del "testo base" della nuova legge sulla diffamazione a mezzo stampa definita dal relatore Gian Franco Anedda (An) con il parere positivo del Governo espresso dal sottosegretario alla Giustizia, Jole Santelli. Il progetto sarà esaminato in maggio dalla Commissione Giustizia di Montecitorio, che potrebbe anche discuterlo in sede deliberante. Cambierà radicalmente l'articolo 57 del Codice penale, che punisce i reati "commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva e altri mezzi di diffusione". L'articolo dice: "Fuori dalle ipotesi di concorso nel reato, il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva, rispondono dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione soltanto se l'autore della pubblicazione o della diffusione è ignoto o non imputabile al momento del fatto". In sostanza il direttore responsabile non risponderà più per colpa (in sintesi per aver omesso di vigilare sugli articoli scritti dai redattori e dai collaboratori). Il direttore responsabile o è complice dell'articolista e allora ne seguirà la sorte (per concorso nel reato), oppure, se non è così, rimane fuori dal processo a meno che "l'autore della pubblicazione o della diffusione non sia ignoto o non imputabile al momento del fatto" . Il giornale stampato è parificato ai giornali radiotelevisivi e telematici ("gli altri mezzi di diffusione del pensiero" ). Viene riscritto l'articolo 596-bis del Codice penale, che sanziona espressamente la "diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione" . Il rinnovato articolo prevede che "chiunque con il mezzo della stampa, della televisione, delle trasmissioni informatiche o telematiche o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione o di diffusione offende la reputazione di una persona, di un ente, di una società o di una associazione, è punito con la multa fino a cinquemila euro. Alla condanna consegue la pubblicazione del dispositivo della sentenza e una delle pene accessorie di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 19 del Cp. Se l'autore dell'offesa è un giornalista professionista alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione per un periodo da un mese a tre mesi" . Il riferimento al primo comma dell'articolo 19 del Cp riguarda "l'interdizione dai pubblici uffici" evidentemente a carico di quanti, pubblici ufficiali (magistrati, agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, funzionari dei tribunali), spifferano " notizie del diavolo" e rispondono con i giornalisti della diffusione di fatti ritenuti diffamatori. Il nuovo articolo 596-bis del Cp, nel rispetto della deontologia professionale dei giornalisti, dà molto spazio e valore al dovere di rettifica e di smentita: "L'autore dell'offesa non è punibile: 1) se entro quattro giorni dalla diffusione della notizia spontaneamente pubblica e diffonde con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, senza commento, una smentita della notizia diffusa o una completa rettifica del giudizio o commento offensivo; 2) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque, il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento, o, per i periodici nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche, contenute nel limite di trenta righe, dei soggetti cui siano state rese pubbliche immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o comportamenti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale; 3) se, citando la fonte, ha riportato le affermazioni di una persona intervistata o acquisite da due fonti qualificate e autonome tra loro; 4) se la persona offesa e l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto". Il giornalista, che rettificherà o smentirà, non punibile sul piano penale, pagherà danni molto contenuti in sede civile. Dice l'ultimo comma dell'articolo 596-bis: "Il verificarsi di una causa di non punibilità esclude il diritto al risarcimento del danno, fatto salvo quello cagionato prima del verificarsi della causa di non punibilità. Il giudice nel liquidare il danno tiene conto dell'effetto riparatorio della rettifica o della smentita" . In sostanza verrà risarcito il danno maturato tra la data di pubblicazione dell'articolo e la data di pubblicazione della rettifica o della smentita. Il giudice, comunque, nel liquidare il danno dovrò tener conto dell'effetto collegato alla pubblicazione della rettifica o dello smentita "con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, senza commento". Il direttore o il vice direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche, l'editore della stampa non periodica, i quali non pubblicano la smentita o la rettifica, "sono solidalmente responsabili con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione". Questa norma tutela la libertà del giornale e dei giornalisti. Un direttore responsabile può anche decidere che sia meglio pagare che perdere pubblicamente la faccia, soprattutto quando ritiene (ma non dimostrato nelle aule dei tribunali) di avere ospitato notizie diffamatorie sì, ma vere e di interesse pubblico. Franco Abruzzo Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia
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Membro fondatore dell'Hardware Upgrade Aerospace Group Viva lo StronZio |
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#7 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2002
Città: dans la Vaunage
Messaggi: 2213
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già peccato per le prove....
chi è dietro al monitor?? il proprietario vero dell'account?? un amico? un hacker? il bimbo di 9 anni?? il vicino che vuole far euno scherzo?? ma per favore, non è dimostrabile in alcun modo, quindi ogni accusa decade di per sè
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"Sometimes you have to roll the hard six!!" Low lie the fields of Athenry, Where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing, We had dreams and songs to sing. Nothing matters, Mary, when you're free |
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#8 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2002
Messaggi: 15293
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Ma dico,allora ti fa comodo questo andazzo? Insulto e faccio il cavolo che voglio...tanto sto in internet.
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Boris Strugatskij - Arkadij Strugatskij : Picnic sul ciglio della strada
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#9 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2002
Città: Mi
Messaggi: 8046
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Si fanno indagini , ovvio che non è una cosa semplice..ma se beccano hacker....figurati una persona "normale". |
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#10 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jul 2004
Città: Smallville, Kansas (USA)
Messaggi: 5812
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Nel caso di questo mio amico, lui posta sempre col suo nome e cognome REALI nonchè sul luogo di residenza in cui vive, quindi è perfettamente dimostrabile! Sbaglio ? |
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#11 | |
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Member
Iscritto dal: Mar 2001
Città: Firenze
Messaggi: 239
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... un pò come quando un auto fa un incidente ma scappa senza fermarsi, e gli altri prendono la targa... pensi forse che il colpevole resti impunito? Anche lui eppure potrebbe dire.. ma chi vi dice che c'ero io alla guida? Poteva essere un amico? Il vicino?.... |
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#12 |
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Senior Member
Iscritto dal: Sep 2001
Messaggi: 2279
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un mio amico é stato denunciato x diffamazione dopo aver flammato con un tizio su un ng, non so come sono arrivati a lui ma ci sono arrivati, e non si firmava certo con nome e cognome. l'email era pure registrata all'estero a nome falso..
la cosa strana é come facevano a sapere che fra i 4 di quella famiglia proprio lui era il colpevole!
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#13 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2002
Città: dans la Vaunage
Messaggi: 2213
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l'unico a girare per casa con un passamontagna in testa??
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#14 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2002
Città: dans la Vaunage
Messaggi: 2213
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si ma son cose che un buon avvocato ti smonta in 2 minuti. Già è difficile al giorno d'oggi far accusare la persona vista davanti a te, quindi reale. Figurati dietro uno schermo...
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#15 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2002
Città: dans la Vaunage
Messaggi: 2213
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Quote:
vai a dimostrare che il login di quel determinato forum l'ha fatto realmente lui o un hacker. Pensa, hanno pure clonato l'account di newell sul suo forum di HL2 sparando notizie false. E lui lavora alla valve, di protezione ce ne sta molta ( anche se ultimamente non sembra
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"Sometimes you have to roll the hard six!!" Low lie the fields of Athenry, Where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing, We had dreams and songs to sing. Nothing matters, Mary, when you're free Ultima modifica di Gabbia : 21-09-2004 alle 08:48. |
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#16 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2003
Città: Lontano Lontano icq#:121214179 Skype:sniperpat [email protected] modalità:Fancazzamento continuo
Messaggi: 1682
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Oddio c'è gente che mette gli avvocati..... in un forum?
ma digli di lasciar perdere..... NON è vita reale questa!!...è tanto difficile da capire? spegni il pc e finiscono tutti i problemi.
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Snu snu |
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#17 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2002
Città: dans la Vaunage
Messaggi: 2213
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Quote:
comodo?? e perchè mai? ti sembro Mr Flame? Secondo me è improponibile una cosa del genere, o meglio sarebbe fattibile in alcuni casi ma imho in un tribunale un buon avvocato ti smonta "i fatti" in 5 minuti. E' difficilissimo che il "colpevole" venga realmente punito con una multa o sospensione account ecc
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#18 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2002
Città: Cagliari
Messaggi: 670
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Tempo fa ci fu un caso simile, due ragazzini crearono un sito per schernire un compagno di classe o giochi, non ricordo.
Questo poveretto ha denunciato i due baldi giovani e le autorità ci chiesero i codici del sito per bloccarlo in modo tale che non potesse essere modificato. Il genitore del ragazzo intestatario dello spazio web ci chiamò per avere lo sblocco ma noi non potemmo far nulla per ovvi motivi. La diffamazione resta tale in qualsiasi forma, verbale, scritta su carta o su internet. La seduta è tolta.
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non più. |
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#19 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2002
Messaggi: 15293
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Eppoi non intendo un fioccare di denunce per qualche insulto. Voglio dire in strada non è che denunci qualcuno perchè ti manda affanculo (anche se è successo...). Insomma....ci sono casi dove è giusto intervenire e bisogna fare qualcosa,non ti preoccupare che se uno ha torto,paga,non importa quanto ci vuole.
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Boris Strugatskij - Arkadij Strugatskij : Picnic sul ciglio della strada
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#20 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Sep 2001
Messaggi: 2279
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Quote:
ps La storia é vera, chiaramente non poteva mica venire a dire che poteva non essere stato lui a usare l'account in quanto imho gli hanno tracciato l'ip e sanno che QUELLE email sono partite da casa sua. Mi sa che l'unica cosa che poteva fare era dare la colpa a madre/padre/fratello
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