|
|||||||
|
|
|
![]() |
|
|
Strumenti |
|
|
#1 |
|
Junior Member
Iscritto dal: Oct 2007
Messaggi: 29
|
Sentenza:maggiore privacy per il peer to peer
Antonio Ciccia su Italia Oggi pag. 35
La privacy protegge il peer to peer Il garante protegge il peer to peer. In base al provvedimento del garante della privacy del 28 febbraio 2008, le società che hanno effettuato il monitoraggio dovranno cancellare, entro il 31 marzo 2008, i dati personali degli utenti che hanno scambiato file musicali e giochi attraverso il sistema P2P. Le società private non possono, infatti, svolgere attività di monitoraggio sistematico per individuare gli utenti che si scambiano file musicali o giochi su internet. Tra l'altro va ricordato che la giurisprudenza europea stabilisce che i fornitori non sono tenuti a conservare dati per utilizzo nei processi civili, ma solo per esigenze di giustizia penale. A chiusura dell'istruttoria sul «caso Peppermint», il garante ha bocciato la società discografica che aveva svolto, attraverso una società informatica svizzera (utilizzata anche dalla società Techland con riferimento a software relativi a giochi), un sistematico monitoraggio delle reti peer to peer (P2P). Tramite l'utilizzo di software specifici, le società avevano individuato numerosissimi indirizzi IP (che identificano i computer collegati ad Internet) relativi a utenti ritenuti responsabili dello scambio illegale di file: erano poi risaliti ai nomi degli utenti, anche italiani, al fine di potere ottenere un risarcimento del danno. Sullo stesso fronte del garante italiano anche quello svizzero che ha considerato fuori legge lo spionaggio del P2P. La bocciatura deriva dall'applicazione della direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche, che vieta ai privati di poter effettuare monitoraggi, e cioè trattamenti di dati massivi, capillari e prolungati nei riguardi di un numero elevato di soggetti. L'attività è illecita non solo nella sostanza, ma anche rispetto al principio di finalità nel trattamento dei dati. Le reti P2P sono, infatti, finalizzate allo scambio tra utenti di dati e file per scopi personali. L'utilizzo dei dati dell'utente può avvenire, dunque, soltanto per queste finalità (personali) e non per scopi ulteriori quali quelli perseguiti dalle società Peppermint e Techland (cioè il monitoraggio e la ricerca di dati per la richiesta di un risarcimento del danno). L'indice puntato del garante ha rilevato anche la violazione di altri principi fondamentali previsti dall'articolo 11 del codice della privacy: i principi di trasparenza e correttezza. I dati, rileva il garante, sono stati raccolti a insaputa sia degli interessati sia di abbonati che non erano necessariamente coinvolti nello scambio di file. Il P2P sta attualmente passando al vaglio anche della magistratura ordinaria, sotto un diverso profilo e cioè se i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, allo stato della legislazione vigente, possono comunicare in sede giurisdizionale civile a Peppermint e Techland i nominativi degli interessati ritenuti responsabili di violazioni del diritto d'autore in rete. Il Tribunale di Roma si è pronunciato in senso negativo e ciò in base alla specifica disciplina della conservazione dei dati di traffico, prevista solo per finalità di accertamento e repressione di reati (articolo 132 del Codice della privacy). Nello stesso senso si è pronunciata la Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 29 gennaio 2008, pronunciata nella causa C-275/06). La Corte di giustizia ha deciso che è possibile restringere all'ambito delle indagini penali o della tutela della pubblica sicurezza e della difesa nazionale (con esclusione, quindi, dei processi civili) il dovere di conservare e mettere a disposizione i dati sulle connessioni e il traffico generati dalle comunicazioni effettuate durante la prestazione di un servizio della società dell'informazione. La Corte ha rilevato che anche i dati di traffico conservati per finalità di fatturazione non possono essere utilizzati in «controversie diverse da quelle insorgenti tra i fornitori e gli utilizzatori: da ciò, ha escluso la possibilità che tali dati potessero essere messi a disposizione per controversie civili relative ai diritti di proprietà intellettuale». |
|
|
|
|
#2 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2001
Città: Pieve a Nievole (PT), Granducato di Toscana
Messaggi: 7762
|
c'è già un thread di ieri sullo stesso argomento
__________________
Quel vizio che ti ucciderà non sarà fumare o bere, ma il qualcosa che ti porti dentro, cioè vivere - Twitter
|
|
|
|
| Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 18:44.


















