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#1 |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2003
Messaggi: 3532
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rischi del P2P mi spiegate....????
cos'è sto casino che sta succedendo? mi riassumete in 2 parole cosa è successo?
che rischi corro se scarico da kazaalite o emule????? DOMANDONA: come cacchio fanno a beccarmi???????????????? |
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#2 |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2001
Città: udine/lignano/lateis
Messaggi: 9508
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controllano l'upload.
se è di tot mega al giorno sei un pirata. chiuso...
__________________
cerco NUC i3 minimo 8gb ram/64 ssd o mini itx equivalente.solo a mano in friuli. |
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#3 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2003
Messaggi: 3532
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Quote:
quindi tecnicamente se uso kazaa, non condivido i files e scarico e basta fila tutto liscio... |
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#4 |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2003
Messaggi: 3532
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inoltre quanto è questa soglia?
col 56k non ci sarebbero problemi se fosse abbastanza alta.... |
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#5 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Nov 2000
Città: Loreggia--Padova
Messaggi: 4854
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I love FireFox 0.8 ......bye bye Internet Explorer. Lo so bene che è uscita l'ultima versione ! Since Nov-2003 |
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#6 |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2003
Città: My Oyster Soup Kitchen Floor Wax Museum
Messaggi: 330
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mi sembra totalmente assurdo che usino il volume di traffico spostato per stabilire la colpevolezza
presumo che controllino le porte aperte sui server!!
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.:Simmetrical reflections:. |
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#7 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2002
Città: Mi
Messaggi: 8048
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Re: rischi del P2P mi spiegate....????
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Poi vuoi anche il dessert ? |
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#8 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2003
Messaggi: 3532
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Re: Re: rischi del P2P mi spiegate....????
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#9 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2002
Città: Mi
Messaggi: 8048
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Re: Re: Re: rischi del P2P mi spiegate....????
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#10 |
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Senior Member
Iscritto dal: Nov 2001
Messaggi: 6139
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ma il rischio è concreto?
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#11 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2001
Città: udine/lignano/lateis
Messaggi: 9508
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se supera,zac... insomma,tutto cio che scarica/down di piu di un tot...zac... ovvio...fastweb va a putt@ne dopo i primi(10,20) condannati alla pena simbolica di 1500€ per divx...quindi attualmente considerando 10/15 di media..sono almeno 15000€ di multa SIMBOLICA....
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cerco NUC i3 minimo 8gb ram/64 ssd o mini itx equivalente.solo a mano in friuli. |
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#12 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2002
Città: Mi
Messaggi: 8048
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Se per sfiga beccano te , si. |
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#13 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2003
Città: Lontano Lontano icq#:121214179 Skype:sniperpat [email protected] modalità:Fancazzamento continuo
Messaggi: 1684
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uff che palle....
vabbè stacco il mulo....
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Snu snu |
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#14 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2001
Messaggi: 184
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Questo è un intervento che ho letto in un altro forum che preferisco nn citare
Ho letto con attenzione il testo definitivo del decreto legge di cui tanto si discute in questi giorni.Premetto che di legge qualcosina ne mastico, essendo laureato in giurisprudenza. Dunque, questo è il link della legge 633 del 1941, quella che tutela il diritto d'autore: http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm Facendo un controllo incrociato tra le disposizioni precedenti e quelle che inceve vanno ad aggiornare il testo originario, ho potuto dedurre alcune cose. La pima considerazione riguarda la tipologia di sanzione applicabile. La reclusione è applicabile solo nel caso in cui vi sia un fine di lucro. Questo lo si deduce dall'aggiunta della lettera a-bis) all'art. 171-ter della legge del 1941. Praticamente "chi in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere" viene punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In buona sostanza con l'aggiunta di questo comma, si è inteso reprimere il fenomeno del p2p dal punto di vista della piratieria nel senso più stretto della parola: chi condivide (attenzione: si parla infatti solo di "chi diffonde" e non di chi fruisce di tali opere) per fini di lucro, da adesso in poi può rischiare grosso. Se invece andiamo a guardare a cosa può succedere all'utente domestico che scarica opere protette dal copyright, ci aiuta in tal caso l'art. 174-ter: anche esso infatti subisce un'aggiunta da parte del decreto Urbani. Adesso la nuova formula di questo articolo prevede che "Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo" Innanzitutto spicca in maniera ben chiara l'esclusivo riferimento alle opere cinematografiche o assimilate, per cui, almeno attenendosi al rigore letterale della legge, le pesanti sanzioni di tale decreto non dovrebbero applicarsi a chi scarica dal p2p altre tipologie di files. E poi resta comunque salva l'applicazione della pena della reclusione nel caso in cui questa attività di condivisione configuri il fine di lucro. Per quanto riguarda invece la fantomatica attività di monitoraggio da parte degli ISP, io direi che si sta facendo un po troppo allarmismo gratuito. Iniziamo per punti. I commi che interessano più da vicino i provider sono il 4, 5 e 6. Il comma numero 4 nulla di nuovo e preoccupante secondo me aggiunge a quello che già era previsto dalla precedente disciplina. Lo riporto integralmente. "A seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle Autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all' individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate" Cosa significa? significa innanzitutto che i provider sono tenuti (come è anche logico ) a comunicare alla autorità giudiziaria tutti i dati in loro possesso per giungere ad individuare i responsabili delle condotte sanzionabili nel caso in cui ci sia una indagine in corso. Ma sopratutto significa che tale indagine in tal caso deve necessariamente essere partita dalle forze dell'ordine o dalla stessa autorità giudiziaria. Cosa che era perfettamente nei pieni poteri della magistratura e fattibile anche prima dell'entrata in vigore di tale decreto. Non si fa alcun accenno invece ad una attività di controllo degli ISP. Analizziamo il comma 5. Si dice testualmente. "Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15 e 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati" In pratica, tradotto in italiano, nel momento in cui l'autorità giudiziaria accerta le violazioni previste dal decreto Urbani, ne da comunicazione ai provider. Su questi ultimi ovviamente ricade a questo punto l'obbligo sia di rimuovere fisicamente il materiale incriminato e sia di oscurare i siti che ospitano materiale coperto da copyright o che eventualmente promuovano od incentivino le attività di file sharing. Se notate bene, nel comma appena esposto si fa riferimento anche ai commi 14,15,16 e 17 di un altro decreto legislativo (il numero 70 del 2003 che trovate qui:http://www.interlex.it/testi/dlg0370. ) . Di cosa si parla in quest'altra legge? praticamente si affrontano vari aspetti legati all' e-commerce e i commi menzionati prevedono una serie di limitazioni di responsabilità dei provider per quanto riguarda le informazioni trasmesse, memorizzate e infine i servizi di hosting. Si noti questo passaggio del comma 17: "Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. " Ovvero nulla di nuovo sotto al sole. Che significa? significa che già un anno fa (aprile 2003) questo decreto legislativo permetteva, anzi obbligava i provider che avessero avuto conoscenza di attività illecite compiute da parte dei propri clienti ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria. Infine l'ultimo comma, il numero 6: "I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 174-ter, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l' autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70" Traduzione: non è cambiato nulla rispetto ad un anno fa. Se leggete attentamente ( ma nemmeno troppo attentamente) non si parla in alcun punto di una qualunque attività di monitoraggio con filtri o ammeniccoli vari. Assolutamente! Si ribadisce soltanto che nel momento in cui i provider giungano a conoscenza di un atteggiamento sanzionabile dal decreto Urbani, devono darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria. Quindi ciò è cosa ben diversa dal dire che adesso l'attività di indagine e di ispezione è riservata ai singoli provider. Tra le altre cose non si accenna minimamente alle modalità pratiche e concrete con le quali i provider potrebbero giungere a conoscenza di una attività illecità. Tenete ben presente che quando il legislatore intende essere preciso e meticoloso, lo è in maniera impeccabile. Quello che sto dicendo è che se si fosse voluto approntare un sistema informatico di riconoscimento di queste attivita di condivisione dei files, state pur tranquilli che il decreto si sarebbe concluso con una formula in cui si rinviava a dei regolamenti di attuazione da emanarsi entro tot. giorni che avrebbero dovuto stabilire le modalità concrete con cui effettuare tali controlli, cosa che invece non è avvenuta. Ergo, il legislatore volutamente si è mantenuto più sul vago, parlando in maniera generica di "effettiva conoscenza", che vul dire tutto e niente. Questo spiegherebbe anche una probabile infondatezza di quelle tesi che vorrebbero collegare un eventuale controllo degli ISP alla quantità di dati scaricati dall'utente. Non credo proprio che sia ammissibile una cosa del genere: sarebbe come se il concessionario ti vendesse un'automobile per poi controllare quanti kilometri hai fatto e denunciarti perchè guidi troppo. Inoltre si fa sempre riferimento ai commi 14,15,16 e 17 dell'altra legge, in senso favorevole agli ISP, che hanno sempre la possibilità di andare esenti da responsabilità talora vi siano tutta una serie di circostanze. Un solo punto mi da da pensare, ed è il comma 7 in cui si prevede che: "La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro" Ora delle due l'una. O i provider si comporteranno come prima e chiuderanno un occhio su questo decreto e quindi nessuno verrà multato e loro non si beccano la multa, oppure ci andranno giù pesantemente e iniziaranno a fioccare le prime denuncie, anche se conservo sempre i miei dubbi su come saranno effettuate tali indagini e su come gli ISP possano avere una "effettiva conoscenza". In quest'ultimo caso però la vedo davvero brutta per il futuro delle adsl italiane. Non sono un analista di mercato, ma non ci vuole di certo la sfera di vetro per capire che nel momento stesso in cui si saprà di un qualsiasi provider (che sia Tin, Tiscali, Alice, Libero e chi più ne ha più ne metta) che ha denunciato un suo cliente all'autorità giudiziaria, praticamente si sarà scavato la fossa da solo. Forse dovremo rispolverare il vecchio modem 56 K? Io credo tutto sommato di no e secondo me questa faccenda si risolverà nella solita maniera italiana. una grande bolla di sapone.... Chiedo scusa della lunghezza del post, ma sono parecchi giorni che ci stavo rimuginando sopra e oggi pomeriggio ho voluto tirare fuori il giurista che è in me :-)" |
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#15 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2001
Messaggi: 9100
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Ma se uno (come me) non usa il P2P ma scarica molto da http (es programmi, demo ecc ecc) ti fanno il mazzo lo stesso?
Ma che cazzo di parametro e'? Ancora ancora l'upload ma il download e' un parametro che non significa nulla..
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26/07/2003 |
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#16 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2002
Città: Mi
Messaggi: 8048
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Quote:
No con demo , programmi trial ecc non centra questa legge. |
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#17 |
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Senior Member
Iscritto dal: Nov 2001
Messaggi: 6139
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tanto qualcosa s' inventa.. e poi giù a scaricare di nuovo..
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#18 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2003
Città: Lontano Lontano icq#:121214179 Skype:sniperpat [email protected] modalità:Fancazzamento continuo
Messaggi: 1684
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Quote:
ammettendo che io per esempio ho una webmcam a casa e un altra a 100 km di distanza e voglio monitorare casa mia? che fanno mi denunciano perchè uso troppa banda? assurdo
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Snu snu |
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#19 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jul 2001
Messaggi: 2776
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E' un parametro di repressione. Se dovessero controllare solo i film non credo che si spaventerebbe nessuno .
Certo non chi si scarica vecchi programmi televisivi, teatro o altra roba. Invece in questo modo ogni attività viene repressa. Demo di giochi: uno a settimana al massimo. p2p : disinstallare tutto . al massimo iscriversi alla p2 peccato perchè usavo guardarmi i programmi in streaming di raiclick . Adesso massimo due a settimana. |
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#20 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jul 2001
Città: Roma
Messaggi: 570
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'Mazza ha fatto il giro di tutti i forum 'sto messaggio
Basta andare a punto-informatico per farsi un'idea... abbastanza chiara, vorrei capire in che modo veniamo loggati dai provider, quanto è particolareggiata la descrizione di ciò che scarico...
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