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Old 09-11-2004, 11:33   #61
kikki2
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L'Avatar di kikki2
 
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Originariamente inviato da alex10
No ma avete letto la presentazione della proposta di legge ...


Eliminando da parte dello Stato
quell'aberrante comportamento ove è unicamente la
forza a dettar ragione
, si restituirebbero entusiasmo
e fiducia a commercianti e collezionisti sì da
ripristinare, come avviene da sempre in qualsiasi
nazione civile, rapporti di collaborazione e scambio
tra il mondo del collezionismo privato e quello dei
musei e degli studiosi con il ben sperimentato
risultato che verrebbero volontariamente messe a
disposizione delle autorità competenti opere oggi
totalmente sconosciute, o perché occultate dai
proprietari o, addirittura, perché trasferite
all'estero per essere sovente vendute a prezzi
migliori.


E qui dimostra di avere già ecceduto col vino

E' tempo di rendersi conto che in un mondo
sempre più aperto nel quale quotidianamente si
inneggia alla libertà dei commerci, alla libera
circolazione di persone capitali e all'eliminazione
dei dazi, sia perfettamente insulso - oltre che
controproduttivo - colpire in modo spesso arbitrario
ed indiscriminato settori di una società evoluta quali
quelli del collezionismo e dell'antiquariato
.


Cioè mettere in galera i collezionisti di opere rubate è un modo arbitrario e indiscriminato di aiutare la conservazione del patrimonio artistico italiano ????

C'è gente malata nel parlamento .......
Occhio che quello è il testo di una proposta di legge dell'anno scorso , presentata da un deputato dell'ulivo, non è il testo presentato da Carlucci & Co
__________________
Benedetto sia il Signore,la mia Roccia,che insegna alle mie mani a fare la guerra e alle mie dita a combattere
Meglio 1 giorno da Zeman che una vita da Elkann ( qualsiasi ).
Ciao pierpo!
kikki2 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2004, 11:34   #62
rera
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Originariamente inviato da alex10
Perchè la Carlucci è dotata della capacità di parola ????

Gli studiosi che stanno lavorando a questo rebus hanno chiesto circa 30 anni di tempo per dare una risposta attendibile.

rera è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2004, 11:37   #63
John Cage
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L'Avatar di John Cage
 
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Originariamente inviato da rera

La Carlucci ritiene necessario presentare l'emendamento ritenendolo fondamentale per risolvere il problema del mercato nero e del possesso illegale di oggetti d'arte e reperti storici (sul modello della Spagna stando a quello che dice lei).
La Carlucci? ma è proprio quella che credo io?


... in che mani siamo...
John Cage è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2004, 11:46   #64
cerbert
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Originariamente inviato da kikki2
Occhio che quello è il testo di una proposta di legge dell'anno scorso , presentata da un deputato dell'ulivo, non è il testo presentato da Carlucci & Co
Potrei avere il nome del geniale estensore di quella proposta... così la aggiungo alla lista dei nomi da non votare neanche ad un concorso di rutti?
__________________
Eroi da non dimenticare: Nicola Calipari (04/03/2005) e Vittorio Arrigoni (14/04/2011) e Bradley Manning.
Sono certo che anche i francesi si indignarono per il fatto che i tedeschi, piuttosto che veder dissolvere la loro nazione, preferirono il nazismo. Chi non impara la storia...
cerbert è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2004, 11:49   #65
Nicky
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Onestamente anche la proposta del 2003 è sconcertante.
__________________
Guarda....una medusa!!!
Nicky è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2004, 11:50   #66
kikki2
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L'Avatar di kikki2
 
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Originariamente inviato da cerbert
Potrei avere il nome del geniale estensore di quella proposta... così la aggiungo alla lista dei nomi da non votare neanche ad un concorso di rutti?
Mazzuca, c'è scritto nel link che avevo messo ieri
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Ciao pierpo!
kikki2 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2004, 11:50   #67
alex10
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Originariamente inviato da kikki2
Occhio che quello è il testo di una proposta di legge dell'anno scorso , presentata da un deputato dell'ulivo, non è il testo presentato da Carlucci & Co
Fà schifo come quella di quest'anno
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La sezione Sport e Motori è morta ... viva la sezione Sport e Motori !!!
Migna è colpevole !!! LOL - SuperGIF Clan - FIX - "Una piccola senzazione per un uomo, un grande culo per l'umanità" Dr. Greg House
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Old 09-11-2004, 11:51   #68
alex10
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Originariamente inviato da Nicky
Onestamente anche la proposta del 2003 è sconcertante.
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Old 09-11-2004, 11:51   #69
kikki2
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Originariamente inviato da alex10
Fà schifo come quella di quest'anno
Hai il testo di quella nuova?
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Old 09-11-2004, 11:53   #70
Lucio Virzì
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Originariamente inviato da cerbert
Potrei avere il nome del geniale estensore di quella proposta... così la aggiungo alla lista dei nomi da non votare neanche ad un concorso di rutti?
Credo si tratti dell'on.le Mazzuca: http://www.camera.it/chiosco.asp?pos...utato=0d300484

Gruppo misto.
Ma non è di questa proposta di legge che stiamo parlando.

Stiamo parlando di questa:

http://www.senato.it/leg/14/BGT/Sche...iter/21709.htm

Iniziativa Parlamentare
On. Gianfranco Conte (Forza Italia)

Cofirmatari
On. Giovanna Bianchi Clerici (Lega Nord Fed Padana), On. Antonio Pepe (AN), On. Michele Ranieli (UDC ), On. Renzo Patria (Forza Italia), On. Fabio Garagnani (Forza Italia), On. Alessio Butti (AN), On. Carmine Degennaro (UDC ), On. Sabatino Aracu (Forza Italia), On. Giacomo Baiamonte (Forza Italia), On. Emerenzio Barbieri (UDC ), On. Isabella Bertolini (Forza Italia), On. Gabriella Carlucci (Forza Italia), On. Stefano Cusumano (Misto, AP-UDEUR), On. Publio Fiori (AN), On. Donato Lamorte (AN), On. Simonetta Licastro Scardino (Forza Italia), On. Antonio Palmieri (Forza Italia), On. Flavio Rodeghiero (Lega Nord Fed Padana), On. Paolo Santulli (Forza Italia), On. Giuseppe Ferruccio Saro (Forza Italia), On. Eugenio Viale (Forza Italia)

E non mi sembra ci sia tutta questa trasversalità preavvisata da Kikki.

Lorsignori dovranno decidere di questo scempio:


E qui potrebbe esserci un vergognoso accordo trasversale.

LuVi
Lucio Virzì è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2004, 11:55   #71
rera
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il testo in pdf

http://www.camera.it/_dati/leg14/lav...PDL0064280.pdf
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Old 09-11-2004, 11:56   #72
Lucio Virzì
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Quote:
Originariamente inviato da rera
il testo in pdf

http://www.camera.it/_dati/leg14/lav...PDL0064280.pdf
Grazie, io non riuscivo a raggiungere il link.

Nella sostanza, conferma i miei sospetti; una legge per salvare pochi e creare danni per tutti.

LuVi

Ultima modifica di Lucio Virzì : 09-11-2004 alle 11:59.
Lucio Virzì è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2004, 12:02   #73
alex10
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L'Avatar di alex10
 
Iscritto dal: Feb 2003
Città: 45°38' 00"N - 8°23' 25"E
Messaggi: 390
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
GIANFRANCO CONTE, BIANCHI CLERICI, ANTONIO PEPE,
RANIELI, PATRIA, GARAGNANI, BUTTI, DEGENNARO, ARACU,
BAIAMONTE, EMERENZIO BARBIERI, BERTOLINI, CARLUCCI,
CUSUMANO, FIORI, LAMORTE, LICASTRO SCARDINO, PALMIERI,
RODEGHIERO, SANTULLI, SARO, VIALE
Censimento, cessione in proprieta` e circolazione di beni mobili
di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di
proprieta` privata. Modifiche al codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Presentata il 6 luglio 2004


ONOREVOLI COLLEGHI! — E` universalmente
noto che il nostro Paese detiene oltre
il 50 per cento del complesso dei beni artistici
del mondo, un patrimonio di cui andare
fieri e, soprattutto, da salvaguardare, da tutelare
e da proteggere non solo per il suo
valore intrinseco, ma anche perche´ simbolo
della cultura e dell’identita` storica italiane.
Con la rimozione delle barriere confinarie
sussiste il rischio di ampliamento del
gia` fin troppo vasto fenomeno del mercato
clandestino di beni artistici, che si avvale
peraltro delle differenti normative sul controllo
e sulla circolazione che hanno i vari
Paesi dell’Unione europea.
Nel corso del 2003 i furti in danno dei
beni culturali sono stati 1.205 e 16.839 gli
oggetti trafugati, segnando una diminuzione
del 20 per cento rispetto all’anno
precedente. Il maggior numero di furti e`
stato commesso in danno di privati (625
per 10.513 oggetti trafugati); seguono le
chiese (479 furti con 2.793 oggetti sottratti),
poi gli enti pubblici e privati (85 furti
e 3.225 oggetti rubati). Colpiti anche i
musei pubblici non statali (11 furti per 244
oggetti rubati) e i musei statali (5 furti e
64 oggetti); nessun furto invece in danno
di musei privati ed ecclesiastici.
Questo trend in diminuzione, tuttavia,
non tiene conto dell’enorme quantita` di
beni culturali in possesso di privati cittadini,
i quali, ove non li avessero notificati
all’autorita` competente, li detengono ille-
galmente grazie alla legge 20 giugno 1909,
n. 364, con cui si stabilý` la proprieta` dello
Stato sui beni artistici rinvenuti.
Tale impostazione, introdotta con il
lodevole intento di tutelare il patrimonio
artistico italiano e consolidata dalla giurisprudenza,
e` ripetuta sia nella legge
n. 1089 del 1939 sia nel testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo n. 490 del 1999, da ultimo in
gran parte confluito nel codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004.
Essa ha prodotto un vasto e solo parzialmente
conosciuto mondo parallelo, alimentato
dai ritrovamenti non dichiarati,
dai furti di opere di qualsiasi tipo, dai
ritardi nell’opera di classificazione, anche
solo per quei beni gia` in possesso dello
Stato. Sono ben note le polemiche sull’enorme
quantita` di opere lasciate a degradarsi
nei sotterranei dei musei nazionali;
noti collezionisti affermano ormai
che il « tombarolo » e` una figura romantica
e superata, poiche´ i migliori « colpi »
si eseguono tra gli scaffali delle opere non
classificate dei depositi delle pubbliche
amministrazioni.
Il furto di quello che non esiste non e`
un furto e, d’altro canto, il privato che
viene derubato di oggetti illegalmente detenuti
si guardera` bene dal denunziarlo.
Con buona pace delle statistiche che ci
dicono che va meglio.
L’enormita` del patrimonio culturale
nazionale mette in crisi persino l’attivita` di
controllo dei beni gia` classificati; la Corte
dei conti denunciava nel 1993 che ben 36
mila opere d’arte, ufficialmente in prestito
a uffici pubblici e ambasciate, di fatto
erano scomparse nel nulla.
D’altra parte va osservato che l’introduzione
in Spagna di una norma similare
ha consentito l’uscita allo scoperto di milioni
di pezzi artistici, al di la` di quanto
era prevedibile immaginare.
La normativa ipervincolistica produce
inoltre un altro risultato paradossale:
quello di colpire non tanto gli ambigui
personaggi protagonisti del mercato clandestino,
quanto spesso collezionisti, antiquari
e financo eredi in perfetta buona
fede.
L’antiquaria Ida Benucci acquista a
Londra da Christie’s una pala d’altare di
Benvenuto di Giovanni e ne organizza il
rientro in Italia con una mostra a Palazzo
Venezia a Roma (ottobre 2000); ma poiche´
la vendita, risalente al 1885, non era stata
autorizzata dalla Curia vescovile di Grosseto
(nel cui territorio l’opera era collocata)
potevano configurarsi i reati di furto
e di ricettazione. Tutto, a cominciare dal
nome dell’antiquaria, faceva capire come
queste eventualita` andassero escluse: la
pala era stata addirittura proposta per
l’acquisto al comune di Siena. Ma il magistrato
si e` mosso in base alla legge,
disponendo il sequestro immediato,
l’espropriazione senza indennizzo e la restituzione
alla Curia, che non l’aveva mai
richiesta. Ovviamente l’antiquaria riuscira`
a dimostrare le proprie ragioni, ma tra
diversi anni e con molte spese.
Il collezionista e antiquario di arte
antica Edoardo Almagia` dopo molti anni
di attivita` a New York decide di tornare in
Italia riportando nel proprio Paese una
collezione cola` certosinamente raccolta,
composta di pezzi archeologici italici, preziosa
per i suoi approfondimenti tematici,
al fine di metterla a disposizione del
pubblico e degli studiosi. Annunzia questo
suo intendimento in un convegno parlamentare
sul mercato dei beni culturali a
palazzo San Macuto nel novembre 2002.
Un furente funzionario del Ministero per
i beni e le attivita` culturali, cola` presente,
lo insulta pubblicamente (dandogli del ricettatore
e del ladro); segue denunzia alla
procura della Repubblica di Roma, « per
aver ricevuto oggetti non identificati da
persone sconosciute ». Avviso di garanzia,
diverse perquisizioni: difficile credere che
la collezione tornera` a casa, in Italia.
Conclusione: ci si astenga in futuro dal
riportare in Italia beni di italica provenienza
reperiti all’estero e i musei stranieri
si astengano dal prestare all’Italia
opere di provenienza italica, anche se
uscite in tempi remoti. A meno che un
provvedimento apposito non ne escluda il
sequestro, come nel caso della proposta di
legge atto Camera n. 2811 all’esame della
Camera dei deputati, dall’esemplificativo e
paradossale titolo: « Disposizioni in materia
di non sequestrabilita` delle opere
d’arte prestate da uno Stato o da un’istituzione
culturale straniera all’Italia per
l’esposizione al pubblico ».
La presente proposta di legge parte da
alcuni presupposti concettuali:
a) il possesso di beni culturali non
puo` essere a priori considerato un furto ai
danni della collettivita` , ma una necessaria
condizione di liberta` e di cultura e
un’espressione della sensibilita` artistica;
b) non tutti i beni culturali hanno la
medesima valenza, poiche´ per la gran
parte di essi puo` parlarsi di interesse in
relazione alla loro antichita` o al loro
valore storico-culturale, piu` che di reale
valore artistico;
c) la rigidita` e l’equiparazione nel
trattamento tra tutti i beni culturali hanno
prodotto il gigantesco mercato clandestino,
di cui siamo solo parzialmente testimoni,
poiche´ non abbiamo che una pallida idea
di quanto sia ampio;
d) in Italia occorre ricreare un mercato
dell’arte con regole di circolazione
semplificate, che favorisca l’uscita allo scoperto
di milioni di pezzi, prima che i pezzi
pregiati prendano definitivamente la via
dell’estero.
L’impostazione descritta appartiene ormai
a numerosi settori e comincia a farsi
spazio, sia pure a fatica, anche nell’amministrazione
del Ministero per i beni e le
attivita` culturali. D’altro canto il testo
base, sia pure ampiamente riformulato e
semplificato nelle procedure, e` quello dell’allora
Ministro per i beni culturali e
ambientali Veltroni della scorsa legislatura
(atto Senato n. 1033, approvato ed arenatosi
alla Camera dei deputati nel marzo
1998, atto Camera n. 3216) che prevedeva
la possibilita` , condizionata al placet del
Ministero, che il privato divenisse proprietario
dei suddetti beni.
Ma gli elementi di novita` sono diversi e
importanti: si richiede infatti il pagamento
di una somma commisurata al 10 per cento
del valore di esproprio del bene. Questo
avvicinerebbe la proposta di legge ad un
condono, ma con una particolarita` : la porta
e` sempre aperta. Ne´ poteva essere diversamente:
un condono da effettuare entro una
certa scadenza produce illegittimita` gia` dal
momento successivo alla scadenza, che e`
proprio quello che si vuole evitare. Un regime
transitorio e` stato disposto solo per la
chiusura dei procedimenti penali in corso,
per evitare il ricorso alle possibilita` offerte
dalla presente proposta di legge solo a seguito
di una denunzia.
La norma prevede l’applicabilita` della
procedura a qualsiasi tipo di bene artistico
o culturale, diversamente dal progetto Veltroni
che era limitato ai soli beni archeologici
e numismatici. Su questo punto si e`
sviluppato un ampio dibattito di cui diamo
conto nelle note conclusive
Sostanzialmente i soggetti possessori
stimano il valore del bene posseduto, ne
inviano documentazione alle competenti
soprintendenze e pagano il 10 per cento
del valore; le soprintendenze hanno centottanta
giorni per controdedurre, altrimenti
si intende accolta la domanda del
possessore. Si spera che esse si organizzino
in forme efficienti, lasciando perdere
le inezie e concentrandosi sui beni piu`
importanti, per i quali va effettuata la
verifica dell’interesse culturale e puo` essere
necessario disporre prescrizioni per
la conservazione o esercitare il diritto di
prelazione, che viene confermato. Compito
dell’amministrazione preposta e` anche di
riversare la massa documentale delle dichiarazioni
nelle banche dati informatiche
gia` esistenti nell’ambito della catalogazione
dei beni culturali.
Altro elemento rilevante e` costituito
dalla possibilita` di chiudere i procedimenti
in corso, salvo che si siano gia` subite
condanne definitive per reati in materia di
beni culturali. Si stimola inoltre la denunzia
all’autorita` competente dei ritrovamenti
grazie alla previsione del pagamento
di un prezzo pari al valore (precedentemente
era un quarto del valore) in favore
dello scopritore fortuito o eventualmente
dell’assegnazione in proprieta`.
L’articolo 2 della proposta di legge
introduce o riscrive o specifica taluni reati
in materia di beni culturali. Base per la
riformulazione e` un testo del Ministro per
i beni e le attivita` culturali Urbani mai
giunto a compiuta definizione, ma del
quale erano estremamente lodevoli gli intenti.
Sono introdotte le figure di spoliazione
di bene culturale, appropriazione
indebita di bene culturale e ricettazione di
bene culturale ed e` meglio definito il
concetto di smembramento di bene culturale.
Il profilo pecuniario delle relative
sanzioni e` assolutamente prevalente rispetto
alla privazione della liberta` personale,
che tuttavia rimane per il suo valore
di deterrenza.
Conclusivamente, la proposta di legge
prevede un’ampia possibilita` di circolazione
dei beni dichiarati, introducendo un
regime a se´ stante, molto semplificato.
Questa soluzione puo` produrre diversi
scompensi e lascia intravedere due regimi:
uno per lo Stato, gli enti ed i privati con
diritto di proprieta` antecedente al 1909 o
con bene dichiarato (con la conseguente
complessa procedura), l’altro semplificato,
per i privati che hanno dichiarato il possesso.
Se, ad esempio, un privato con
diritto di proprieta` riconosciuto vuole vendere
all’estero in forma semplificata, paga
il 10 per cento e si libera delle procedure.
Pertanto su tale punto i presentatori della
proposta di legge sono aperti al contributo
di tutti coloro che sono esperti nel settore.
Potrebbe, per esempio, prevedersi l’introduzione
di una « norma ponte » che deleghi
il Governo a semplificare la normativa
sulla circolazione dei beni culturali secondo
criteri maggiormente liberisti.
In relazione alla tipologia di beni cui e`
applicabile questa proposta di censimento
e cessione in proprieta` , gli esperti sostengono
che ci si dovrebbe riferire ai soli beni
archeologici e numismatici, cui faceva riferimento
la legge n. 364 del 1909, che fu
emanata appunto dopo una vicenda nella
quale dei preziosi reperti archeologici avevano
preso la strada dell’estero senza che
il Governo avesse potuto fare nulla. Anzi,
per i beni numismatici andrebbe individuata
una data prima della quale applicare
la procedura prevista dal testo proposto,
distinguendo tra monete antiche e
recenti.
Tuttavia nella evoluzione delle norme
successive alla legge del 1909, la differenza
nel regime di proprieta` tra i beni archeologici
o numismatici e gli altri beni culturali
e` andata sfumando sin quasi a
scomparire. Inoltre, come mostra il caso
Benucci, l’autorita` di controllo tende a
travalicare l’interpretazione della legge,
avviando procedimenti che, pur risolvendosi
in un nulla di fatto, comunque comportano
spese e problemi per i soggetti
perseguiti. Pertanto si e` preferito dettare
una norma riferita a tutti i beni culturali,
lasciando al Parlamento l’approfondimento
di queste tematiche ed un definitivo
chiarimento sul regime di proprieta` dei
beni culturali.


PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
(Modifiche al codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42).
1. Dopo l’articolo 11 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e` inserito
il seguente:
« ART. 11-bis – (Beni mobili di interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
in possesso di privati) – 1. I
privati possessori o detentori a qualsiasi
titolo di beni mobili di interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico,
definiti ai sensi degli articoli 10 e 11,
comma 1, lettere a), d), f), g) e h), non
denunciati ne´ consegnati a norma delle
disposizioni di cui al capo VI, ne acquisiscono
la proprieta` mediante pagamento
di un decimo del valore determinato ai
sensi dell’articolo 99.
2. La richiesta di acquisizione in proprieta`
di cui al comma 1 e` presentata alla
competente soprintendenza corredata da
documentazione fotografica e descrittiva,
anche informatica, idonea alla certa e
completa identificazione dei beni e del
luogo ove essi si trovano, eventualmente
periziata da un esperto in relazione al
valore e alla autenticita` , e da ogni altra
documentazione utile, nonche´ dalla dichiarazione
dell’interessato, resa ai sensi
del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante il possesso o la
detenzione in buona fede.
3. La soprintendenza competente di cui
al comma 2 si esprime entro centottanta
giorni dalla data di ricezione della richiesta,
determinando il valore di acquisto dei
beni; entro il medesimo termine puo` procedere
alla loro ispezione od ordinarne la
presentazione. Qualora la soprintendenza
non si esprima nel termine indicato, la
richiesta si intende accolta. Con il provvedimento
di accoglimento della richiesta
la soprintendenza dispone che i beni siano
inventariati come proprieta` privata e detta
le eventuali disposizioni per la loro integrita`
e conservazione, ivi comprese le
limitazioni alla loro circolazione. Il provvedimento
non costituisce dichiarazione di
autenticita`.
4. Ricorrendone le condizioni, la soprintendenza
competente provvede altresý`
alla verifica dell’interesse culturale ai sensi
dell’articolo 12. Ai beni culturali privati,
come definiti dal presente articolo, si applicano
le disposizioni sulla prelazione di
cui alla sezione II del capo IV.
5. Salve le prescrizioni per la loro
integrita` e conservazione e previa comunicazione
alla soprintendenza competente
per i soli beni dichiarati di interesse
culturale ai sensi dell’articolo 13, i beni
culturali privati, come definiti dal presente
articolo, possono essere oggetto di attivita`
contrattuale a titolo gratuito od oneroso e
la loro circolazione e` libera, in deroga alle
disposizioni della sezione I del capo IV e
delle sezioni I e II del capo V. La mancata
comunicazione, per i beni dichiarati di
interesse culturale ai sensi dell’articolo 13,
ricade nelle ipotesi di cui agli articoli 173
e 174.
6. I possessori e i detentori di beni
mobili di interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico che fanno
domanda di acquisizione in proprieta` secondo
le modalita` previste dal presente
articolo non sono punibili per i reati di cui
agli articoli 174, 175, comma 1, 175-bis e
176-bis del presente codice, nonche´ di cui
agli articoli 648 e 712 del codice penale, a
condizione che non abbiano riportato condanne
definitve per delitti di cui al capo I
del titolo II della parte quarta del presente
codice ».
2. In sede di prima applicazione dell’articolo
11-bis del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, la
presentazione della richiesta di acquisizione
in proprieta` estingue i reati di cui
agli articoli 174 e 175 del medesimo codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,
e di cui agli articoli 648 e 712 del codice
penale, anche nel caso in cui il procedimento
sia in corso, a condizione che essa
sia presentata entro un mese dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al
comma 3, primo periodo, del presente
articolo.
3. Con decreto del Ministro per i beni
e le attivita` culturali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze,
adottato entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
determinati i requisiti e le modalita` di
presentazione della richiesta di cui al
comma 2 dell’articolo 11-bis del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
introdotto dal comma 1 del presente articolo,
e delle comunicazioni di cui al
comma 5 del medesimo articolo 11-bis.
Con uno o piu` decreti del Ministro per i
beni e le attivita` culturali sono altresý`
dettate le disposizioni per la catalogazione
e l’archiviazione informatica delle documentazioni,
nonche´ delle comunicazioni
presentate ai sensi dei citati commi 2 e 5
dell’articolo 11-bis del codice di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004, assicurando
la compatibilita` e l’interscambio
informativo con la banca dati prevista
dall’articolo 85 del medesimo codice.
4. All’articolo 92 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « non superiore
al quarto del » sono sostituite dalle
seguenti: « pari al »;
b) dopo il comma 4 e` aggiunto il
seguente:
« 4-bis. Nel caso previsto dall’articolo
90, il proprietario dell’immobile o del
fondo o, in assenza di questi, lo scopritore,
possono optare, nei casi in cui non sussista
l’interesse culturale ai sensi dell’articolo
13, per la richiesta di acquisizione in
proprieta` di cui all’articolo 11-bis ».
5. Il Ministero per i beni e le attivita`
culturali provvede ad assicurare la piu`
sollecita e ampia diffusione delle disposizioni
di cui alla presente legge, avvalendosi
anche dei mezzi di comunicazione di
massa, e adotta ogni misura idonea a
promuoverne e ad agevolarne l’applicazione.
ART. 2.
(Introduzione di nuove figure di reato nel
codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42).
1. All’articolo 169 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 la
parola: « demolisce » e` sostituita dalla seguente
« deteriora »;
b) dopo il comma 2 e` aggiunto il
seguente:
« 2-bis. E`
punito con l’arresto da sei
a diciotto mesi e con l’ammenda da 5.000
euro a 50.000 euro chiunque volontariamente
demolisce, distrugge, smembra o
disperde un bene culturale, anche proprio
».
2. Dopo l’articolo 171 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e` inserito il seguente:
« ART. 171-bis. – (Spoliazione di un bene
culturale) — 1. E`punito con l’arresto da
uno a sei anni e con l’ammenda da 5.000
euro a 20.000 euro chiunque commette
reato di furto su un bene culturale.
2. E`punito con l’arresto da due a sei
anni e con l’ammenda da 10.000 euro a
30.000 euro chiunque commette il reato di
furto in abitazione, furto con strappo o
con stacco, furto con violenza sulle cose,
furto con frode su un bene culturale.
3. E`
punito con l’ammenda fino a 1.000
euro chiunque commette il reato di ingresso
abusivo nel fondo o nell’edificio
altrui costituente bene culturale, espressamente
segnalato come tale da apposite
indicazioni.
4. E`
punito con l’arresto fino a due
anni e con l’ammenda fino a 10.000 euro
chiunque commette il reato di occupazione
di fondo o di edificio altrui costituente
bene culturale.
5. E`
punito con l’arresto da sei mesi a
tre anni e con l’ammenda fino a 10.000
euro chiunque commette il reato di usurpazione
su un bene culturale.
6. E`
punito con l’arresto da tre a otto
anni e con l’ammenda fino a 20.000 euro
chiunque commette il reato di rapina su
un bene culturale ».
3. L’articolo 175 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e` sostituito
dai seguenti:
« ART. 175 – (Violazione in materia di
ricerca archeologica) – 1. E`
punito con
l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda
da 1.000 euro a 10.000 euro chiunque
esegue una ricerca archeologica senza concessione.
2. Se il fatto e` commesso con strumenti
per il sondaggio del terreno o con apparecchiature
per la rilevazione dei metalli,
le sanzioni sono raddoppiate.
3. E`
punito con l’arresto fino a sei mesi
e con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000
euro chiunque esegue una ricerca archeologica
in difformita` dalla concessione ottenuta.
ART. 175-bis. (Appropriazione indebita di
un bene culturale). — 1. E`
punito con
l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda
fino a 10.000 euro chiunque, dopo avere
rinvenuto fortuitamente un bene culturale,
se ne appropria.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono
raddoppiate se il fatto e` commesso nell’ambito
di un’attivita` svolta in base a
concessione di ricerca ».
4. Dopo l’articolo 176 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e` inserito il seguente:
« ART. 176-bis — (Ricettazione di un
bene culturale). — 1. E`
punito con l’arresto
da uno a due anni e con l’ammenda da
2.000 euro a 20.000 euro chiunque, in
modo consapevole, vende, acquista o in
qualunque modo favorisce la circolazione
di un bene culturale proveniente dai reati
previsti agli articoli 169, 171-bis, 173, 174,
175, 175-bis e 176.
2. Se il fatto e` commesso colposamente
su beni che, per la loro qualita` , per la
condizione di chi li offre o per l’entita` del
prezzo, fanno supporre che costituiscono
il prodotto o il prezzo o il profitto di un
reato, si applica la pena dell’arresto fino
ad un anno e dell’ammenda da 1.000 euro
a 10.000 euro ».
__________________
La sezione Sport e Motori è morta ... viva la sezione Sport e Motori !!!
Migna è colpevole !!! LOL - SuperGIF Clan - FIX - "Una piccola senzazione per un uomo, un grande culo per l'umanità" Dr. Greg House
alex10 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2004, 12:07   #74
cerbert
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Originariamente inviato da kikki2
Mazzuca, c'è scritto nel link che avevo messo ieri
Grazie.
Rispondendo anche a LuVi.
Non sarà la legge in esame, ma si tratta certamente di una proposta VERGOGNOSA.
E non tanto la legge in sè, che è sufficientemente generica da non lasciare capire gli intenti, ma per il tono della presentazione di Mazzucca il quale fa dello stato una sorta di taglieggiatore dei poveri collezionisti terrorizzati, "costretti" di fronte a tanto terrorismo a nascondere i beni di cui si curano certamente meglio di questo manesco villanzone.
Ma neanche la propaganda anti-stalinista arrivava a tale e tanta visione dello "stato" (al quale vengono attribuite "azioni terroristiche").

L'onorevole Mazzucca glissa con molta eleganza sulle responsabilità dei collezionisti che si sono "dimenticati" di registrare i loro possessi. Il dato di fatto (e vale anche per la presente legge) è che NON E' POSSIBILE per un collezionista essere "in buona fede" in quanto, come "collezionista" si è "educato" ad indagare sulla provenienza a scampo di sole e truffe. Se possiede opere di cui non può indicare la provenienza è PERCHE' SONO RUBATE e lui lo sa.

Non nutro dubbi che, potendosi appoggiare a tale precedente, gli estensori di questa nuova proposta avranno fatto ben di peggio, ma mi chiedo quando i parlamentari che teoricamente ci rappresentano smetteranno di essere l'avanguardia che spiana la strada ai demolitori della legalità.
__________________
Eroi da non dimenticare: Nicola Calipari (04/03/2005) e Vittorio Arrigoni (14/04/2011) e Bradley Manning.
Sono certo che anche i francesi si indignarono per il fatto che i tedeschi, piuttosto che veder dissolvere la loro nazione, preferirono il nazismo. Chi non impara la storia...
cerbert è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2004, 12:07   #75
SaMu
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Iscritto dal: May 2001
Messaggi: 991
Quote:
Originariamente inviato da Master_of_Puppets
Siamo sicuri che siano gli altri a gridare al lupo al lupo?

Forse non risulta perché la critica non era quella.
Ma tu sai almeno cosa tratta la legge sulle rogatorie internazionali? Da quello che scrivi, direi di no.
La cosa preoccupante è che non è la prima volta che parli senza conoscere l'argomento.
Attenzione, non ho riportato le mie opinioni, ho riportato le critiche che venivano mosse da autorevoli esponenti qui sul forum a quei provvedimenti.

Me le ricordo PERFETTAMENTE.

Se vuoi possiamo chiedere a Edivad di fare una ricerca nel database del forum e andare a rivedere le discussioni di allora.
SaMu è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2004, 12:09   #76
cerbert
Senior Member
 
L'Avatar di cerbert
 
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Città: Torino
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Quote:
Originariamente inviato da SaMu
Attenzione, non ho riportato le mie opinioni, ho riportato le critiche che venivano mosse da autorevoli esponenti qui sul forum a quei provvedimenti.

Me le ricordo PERFETTAMENTE.

Se vuoi possiamo chiedere a Edivad di fare una ricerca nel database del forum e andare a rivedere le discussioni di allora.
SaMu, tu però parlavi della poca attendibilità di "La Repubblica" non della poca attendibilità (presunta) di utenti del forum.

Il dato di fatto, e si può consultare qualsivoglia emeroteca comunale, è che "La Repubblica" non ha mai detto quelle cose su quei provvedimenti.
__________________
Eroi da non dimenticare: Nicola Calipari (04/03/2005) e Vittorio Arrigoni (14/04/2011) e Bradley Manning.
Sono certo che anche i francesi si indignarono per il fatto che i tedeschi, piuttosto che veder dissolvere la loro nazione, preferirono il nazismo. Chi non impara la storia...
cerbert è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2004, 12:11   #77
Lucio Virzì
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Originariamente inviato da cerbert
Grazie.
Rispondendo anche a LuVi.
Non sarà la legge in esame, ma si tratta certamente di una proposta VERGOGNOSA.
E non tanto la legge in sè, che è sufficientemente generica da non lasciare capire gli intenti, ma per il tono della presentazione di Mazzucca il quale fa dello stato una sorta di taglieggiatore dei poveri collezionisti terrorizzati, "costretti" di fronte a tanto terrorismo a nascondere i beni di cui si curano certamente meglio di questo manesco villanzone.
Ma neanche la propaganda anti-stalinista arrivava a tale e tanta visione dello "stato" (al quale vengono attribuite "azioni terroristiche").

L'onorevole Mazzucca glissa con molta eleganza sulle responsabilità dei collezionisti che si sono "dimenticati" di registrare i loro possessi. Il dato di fatto (e vale anche per la presente legge) è che NON E' POSSIBILE per un collezionista essere "in buona fede" in quanto, come "collezionista" si è "educato" ad indagare sulla provenienza a scampo di sole e truffe. Se possiede opere di cui non può indicare la provenienza è PERCHE' SONO RUBATE e lui lo sa.

Non nutro dubbi che, potendosi appoggiare a tale precedente, gli estensori di questa nuova proposta avranno fatto ben di peggio, ma mi chiedo quando i parlamentari che teoricamente ci rappresentano smetteranno di essere l'avanguardia che spiana la strada ai demolitori della legalità.
Io ho trovato una moneta romana d'oro di cui si ignorava l'esistenza, un AUREUM molto particolare, ne ho parlato in piazzetta.
Ora, il fatto di aver collaborato con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali mi ha dotato di un maggior senso civico, in tema di beni archeologici, credo, della media Italiana, ciò non toglie che è difficile credere alla buonafede di chi, anche importante collezionista, non dichiari il possesso per "dimenticanza".

Oltretutto, nel disegno di legge si citano due casi particolari, di due importanti collezionisti impegnati nel ritorno in Italia di opere e collezioni conservati all'estero; ancora una volta mi sembra evidente l'intento di "curare" situazioni particolari con leggi generali che causeranno lo sfacelo nell'ambito dei beni culturali.

Noto ora che Samuele ha già cominciato l'opera di svicolamento totale.... Per favore, potresti entrare nel merito e non tirare fuori l'omicidio Kennedy per questa legge?

LuVi
Lucio Virzì è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2004, 12:55   #78
SaMu
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Originariamente inviato da Lucio Virzì
Noto ora che Samuele ha già cominciato l'opera di svicolamento totale.... Per favore, potresti entrare nel merito e non tirare fuori l'omicidio Kennedy per questa legge?
E daje prendo atto che per te quel che non segue il tuo ragionamento è svicolamento totale: ma allora cosa ti dico a fare la mia?

Se hai già tracciato la via e chi non la segue svicola, è lapalissiano, sai già dove conduce.
SaMu è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2004, 13:11   #79
Lucio Virzì
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Originariamente inviato da SaMu
E daje prendo atto che per te quel che non segue il tuo ragionamento è svicolamento totale: ma allora cosa ti dico a fare la mia?

Se hai già tracciato la via e chi non la segue svicola, è lapalissiano, sai già dove conduce.
Dai, vorresti darci a bere che tirare fuori la legge sulle rogatorie, le purghe staliniane, l'omicidio Kennedy, le termopili per giustificare questo disegno di legge non è svicolamento totale?

LuVi
Lucio Virzì è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2004, 13:15   #80
cerbert
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L'Avatar di cerbert
 
Iscritto dal: Feb 2001
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Per dirla meglio, SaMu, sicuramente "La Repubblica" è "di parte" su questi temi (io, di giornali "non di parte", non ne conosco). Purtuttavia non risulta a suo carico l'allarmismo che sembrava gli attribuissi.
Per cui se è legittimo affermare: "non conosco i particolari della legge, non posso pronunciarmi", resta il fatto che fino a sopravvenuta smentita quanto detto da "Repubblica" è "attendibile".

E fino a che permane tale attendibilità, si può affermare, con cognizione di causa, che questo provvedimento è UNA VERGOGNA.
__________________
Eroi da non dimenticare: Nicola Calipari (04/03/2005) e Vittorio Arrigoni (14/04/2011) e Bradley Manning.
Sono certo che anche i francesi si indignarono per il fatto che i tedeschi, piuttosto che veder dissolvere la loro nazione, preferirono il nazismo. Chi non impara la storia...
cerbert è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
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