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#21 | |
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Senior Member
Iscritto dal: May 2004
Città: Monte Argentario (GR)
Messaggi: 4452
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Quote:
Se è cosi allora vado subito a pagare...
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Corsair Icue 5000D - Intel i7 12700KF - Corsair Icue H100i Elite - Mb Asus Prime Z690P Wifi - 32 gb Corsair Vengeance 6000 Cl 30 DDR5 - Gigabyte RTX 4080 Windforce - Soundblaster X4 - WIN11Pro@Crucial P5plus Nvme Gen4 1000 gb - 2X Crucial BX500 2Tb + Seagate Barracuda 8Tb - Evga Supernova GQ 1000 - Oculus Rift S - MSI GP66 Leopard 10UH 284IT - OriginID: Zegreat Steam ID: ZegreatFC - Manteniamo le distanze dal monitor! |
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#22 |
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Member
Iscritto dal: Jan 2004
Città: New York-Milano
Messaggi: 287
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AlexB la situazione,se ho ben capito,è tutta a sfavore vostro.D'altronde quando si fanno favori verso persone care,difficilmente li si fà pensando ai risvolti negativi che si potrebbero avere,li si fanno sempre col cuore.
Bella inculata comunque.
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" Torno a ribadire, per chi ancora non ha capito e soprattutto per chi non ha voglia di capire, che noi non alzeremo le tasse ma le abbasseremo " Romano Prodi |
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#23 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Roma
Messaggi: 1088
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Quote:
Se ne hai modo controlla se hai pagato la contravvenzione nei termini, o se il verbale non ti è mai stato notificato. Mi raccomando devi essere sicuro, nessun dubbio, altrimenti paga la cartella (hai 30 gg x l'eventuale ricorso). X AlexB La responsabile è cmq la tua ragazza, l'intestataria. Anche tu dovresti verificare con precisione date, termini e circostanze di contravvenzione, per valutare la sussistenza dei requisiti x il ricorso. Ma considerando che il termine per il ricorso è di 60gg dalla notifica (ma 'ste multe sono state notificate? a chi? chi ha firmanto x ricevuta), a meno che non ti siano arrivate tutte nell'arco degli ultimi due mesi, la vedo dura. Inoltre, visto l'importo, a meno che tu -come credo- non sia ferrato in materia, ti conviene affidarti ad un legale. Se invece tu sai che le infrazioni sono state commesse, ma non ti sono state notificate nei 150gg successivi (e sei sicuro che nessuno, riperto nessuno, abbia firmato per tua sorella le relate di notifica o stracciato le raccomandate) allora non devi far nulla se non aspettare un eventuale cartella esattoriale che poi provvederai a contestare per mancanza dei presupposti. In bocca al lupo.
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Per aspera ad astra |
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#24 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jul 1999
Messaggi: 572
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Quote:
Cmq grazie 1000 verificherò tutto...speriamo...che crepi sto lupo ! Ale
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ò<€m, ,m,,,,, ,<lk,drdgfffvddcf eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer vbnj,umu bdrfb vb bvef vt l-----l dbbbbbbbnmbnmjb gnnhbbrnnnnnnnnnn - Mentecatto Mathusalem ! Sono tornato...mo so' c...i vostri |
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#25 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Roma
Messaggi: 1088
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Quote:
e casomai un "pizzardone" visto che sono di Roma. sono solo avvelenato... a proposito, per gli interessati: ...E' con il verbale di contravvenzione che il proprietario viene formalmente posto a conoscenza della richiesta di pagamento per l'infrazione commessa o, come si suol dire, si instaura il contraddittorio. Ma entro quali termini detto verbale deve essere notificato? L'art. 201 D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) prevede espressamente il termine di centocinquantagiorni entro cui notificare il verbale di contravvenzione. Ma tali termini a partire da quando decorrono? Nonostante le Prefetture di molte città d'Italia continuano a considerare come termine ultimo i cinque anni di prescrizione entro cui contestare l'infrazione commessa, la giurisprudenza è ormai orientata nel confermare il disposto dell'art. 201 c.s. considerando come dies a quo la data della violazione commessa; come dies ad quem la data in cui viene notificato al proprietario del veicolo il suindicato verbale di contravvenzione. Come più volte affermato dalla suprema Corte di Cassazione la mancata notifica del verbale di contestazione nel termine di centocinquantagiorni, costituendo presupposto indispensabile per l'instaurazione del contraddittorio, determina l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro. Non da ultimo, è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha chiarito che il termine di centocinquantagiorni debba decorrere non dalla data in cui l'amministrazione competente abbia provveduto ad identificare il soggetto responsabile della violazione, ma dal momento in cui la stessa sia posta in grado di provvedere all'identificazione, cioè lo stesso giorno della commessa infrazione. Diversamente l'inerzia o le disfunzioni organizzative della Pubblica Amministrazione verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino, il quale, a considerevole distanza di tempo dall'infrazione, potrebbe non essere più in grado di esercitare pienamente le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi.
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Per aspera ad astra |
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