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Old 16-02-2009, 12:58   #1
Fritz!
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La legge proposta dal governo sul testamento biologico viola i diritti umani

I professori di diritto civile contestano punto per punto le aberrazioni della proposta di legge governativa.

1. Nelle ultime concitate settimane si sono verificate attorno al caso Englaro forzature istituzionali molto preoccupanti in sé e per sé, ma assolutamente inaccettabili quando si controverte di valori fondamentali della persona come il significato del diritto alla vita, la dignità dell’uomo, l’habeas corpus, il diritto all’autodeterminazione: temi che per rispetto delle radici stesse della convivenza civile in una società pluralistica richiedono di essere affrontati, in sede normativa, sulla base di approfondite e documentate conoscenze, di mediazione ed ascolto delle diverse posizioni etiche, e con procedure adatte a consentire la discussione, il confronto, la ricerca di un attento bilanciamento.

2. Ora il Parlamento sta per approvare in tempi stretti una legge in materia di direttive anticipate (c.d. testamento biologico). A quanto è dato di conoscere, la maggioranza pare intenzionata ad una discussione rapida di un testo fortemente limitativo del fondamentale diritto all’intangibilità del corpo. Verso questo obiettivo si procede a passi spediti, senza tener conto dei principi costituzionali di diritto interno e sovranazionale ed ignorando l’esigenza di rispetto di posizioni morali diverse.

3. Sembra quindi necessario richiamare alcuni capisaldi giuridici in materia:

a) La Convenzione di Oviedo, che l’Italia ha sottoscritto e di cui è stata approvata la legge di ratifica, dispone all’art 5, che “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”. La previsione non riguarda solo le terapie in senso stretto, ma ogni “intervento nel campo della salute”, espressione più ampia che può corrispondere a quella di “atto medico”, vale a dire qualsiasi atto che, anche a fine non terapeutico, determini un’invasione della sfera corporea.
All’art 9 si prevede che “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”, ove se da un lato non si qualificano i “desideri” come vincolanti, dall’altro è evidente che il rispetto va dato non soltanto alle “dichiarazioni di volontà” (men che meno alle sole dichiarazioni solenni come l’atto pubblico) ma ad ogni espressione di preferenze comunque manifestata.

b) La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea protegge il diritto alla vita (art.2) e il diritto all’integrità della persona (art.3) nel titolo dedicato alla Dignità, che è anche il primo, fondamentale diritto della persona (art.1). All’integrità della persona, in ragione della dignità, è consustanziale il principio di autodeterminazione stabilito nel secondo comma dell’art. 2, secondo il quale “Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, ecc.” Ancora una volta il principio non è limitato ai trattamenti terapeutici, ma riguarda la libera determinazione nel campo medico-biologico.

c) La Costituzione italiana, che tutela l’autodeterminazione all’art. 13, configura all’art. 32 il principio del consenso come elemento coessenziale al diritto alla salute, e prevede che anche nei casi in cui il legislatore si avvalga del potere di imporre un trattamento sanitario, “in nessun caso possa violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Tale dignità non può essere intesa solo in un senso affidato a criteri oggettivi, ma implica il rispetto dell’identità senza la quale cade la ragion d’essere della dignità dell’uomo.

d) Il principio che consente il rifiuto di atti medici anche benefici è un’acquisizione consolidata della giurisprudenza europea, a valle di una evoluzione che risale alla fine dell’800; e più volte si è confermato che anche di fronte allo stato di necessità il libero, consapevole, lucido dissenso dev’essere rispettato. Un tale diritto di rifiutare le terapie, anche di sostegno vitale, non ha nulla a che fare con l’eutanasia, che consiste invece in una condotta direttamente intesa a procurare la morte.

e) Egualmente estraneo all’eutanasia è il principio condiviso in bioetica e in biodiritto per cui l’interruzione delle cure, anche senza volontà espressa del paziente divenuto incapace, debba essere praticata non solo quando le cure sono sproporzionate (c.d. accanimento terapeutico) ma anche quando esse siano inutili o abbiano il solo effetto del mantenimento in vita artificiale (cfr. l’art. L 1110-5, 2° comma, del Code de la santé publique, modificato dalla L. n. 2005-370 del 22 aprile 2005 “Relativa ai diritti del malato ed alla fine della vita”, e l’art. R 4127-37 del Code de la santé publique, modificato dal decreto n. 2006-120 del 6 febbraio 2006).

Confidiamo che il legislatore italiano saprà e vorrà tenere in conto questi principi e adeguare ad essi la disciplina delle direttive anticipate, evitando di espropriare la persona del diritto elementare di accettare la morte che la malattia ha reso inevitabile, di combattere il male secondo le proprie misure e - se ritiene - praticando soltanto il lenimento della sofferenza, senza rimanere prigioniera, per volontà di legge, di meccanismi artificiali di prolungamento della vita biologica.

Il documento è sottoscritto dai seguenti Professori di diritto civile:
(in ordine alfabetico)

Guido Alpa - Università di Roma La Sapienza
Giuseppe Amadio - Università di Padova
Tommaso Auletta - Università di Catania
Angelo Barba - Università di Siena
Massimo Basile - Università di Messina
Alessandra Bellelli - Università di Perugia
Andrea Belvedere - Università di Pavia
Alberto Maria Benedetti - Università di Genova
Umberto Breccia - Università di Pisa
Paolo Cendon - Università di Trieste
Donato Carusi - Università di Genova
Maria Carla Cherubini - Università di Pisa
Maria Vita De Giorgi - Università di Ferrara
Valeria De Lorenzi - Università di Torino
Raffaella De Matteis - Università di Genova
Gilda Ferrando - Università di Genova
Massimo Franzoni - Università di Bologna
Paolo Gaggero - Università di Milano Bicocca
Aurelio Gentili - Università di Roma Tre
Francesca Giardina - Università di Pisa
Biagio Grasso - Università di Napoli Federico II
Gianni Iudica - Università Bocconi Milano
Gregorio Gitti - Università di Milano Statale
Leonardo Lenti - Università di Torino
Francesco Macario - Università di Roma Tre
Manuela Mantovani - Università di Padova
Marisaria Maugeri - Università di Catania
Cosimo Marco Mazzoni - Università di Siena
Marisa Meli - Università di Catania
Salvatore Monticelli - Università di Foggia
Giovanni Passagnoli - Università di Firenze
Salvatore Patti - Università di Roma La Sapienza
Paolo Pollice - Università di Napoli
Roberto Pucella - Università di Bergamo
Enzo Roppo - Università di Genova
Carlo Rossello - Università di Genova
Liliana Rossi Carleo - Università di Napoli
Giovanna Savorani - Università di Genova
Claudio Scognamiglio - Università di Roma “Tor Vergata”
Chiara Tenella Sillani - Università di Milano Statale
Giuseppe Vettori - Università di Firenze
Alessio Zaccaria -Università di Verona
Mario Zana - Università di Pisa
Paolo Zatti - Università di Padova

(15 febbraio 2009)
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Old 22-02-2009, 02:10   #2
AccadueO
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I professori di diritto civile contestano punto per punto le aberrazioni della proposta di legge governativa.

1. Nelle ultime concitate settimane si sono verificate attorno al caso Englaro forzature istituzionali molto preoccupanti in sé e per sé, ma assolutamente inaccettabili quando si controverte di valori fondamentali della persona come il significato del diritto alla vita, la dignità dell’uomo, l’habeas corpus, il diritto all’autodeterminazione: temi che per rispetto delle radici stesse della convivenza civile in una società pluralistica richiedono di essere affrontati, in sede normativa, sulla base di approfondite e documentate conoscenze, di mediazione ed ascolto delle diverse posizioni etiche, e con procedure adatte a consentire la discussione, il confronto, la ricerca di un attento bilanciamento.

2. Ora il Parlamento sta per approvare in tempi stretti una legge in materia di direttive anticipate (c.d. testamento biologico). A quanto è dato di conoscere, la maggioranza pare intenzionata ad una discussione rapida di un testo fortemente limitativo del fondamentale diritto all’intangibilità del corpo. Verso questo obiettivo si procede a passi spediti, senza tener conto dei principi costituzionali di diritto interno e sovranazionale ed ignorando l’esigenza di rispetto di posizioni morali diverse.

3. Sembra quindi necessario richiamare alcuni capisaldi giuridici in materia:

a) La Convenzione di Oviedo, che l’Italia ha sottoscritto e di cui è stata approvata la legge di ratifica, dispone all’art 5, che “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”. La previsione non riguarda solo le terapie in senso stretto, ma ogni “intervento nel campo della salute”, espressione più ampia che può corrispondere a quella di “atto medico”, vale a dire qualsiasi atto che, anche a fine non terapeutico, determini un’invasione della sfera corporea.
All’art 9 si prevede che “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”, ove se da un lato non si qualificano i “desideri” come vincolanti, dall’altro è evidente che il rispetto va dato non soltanto alle “dichiarazioni di volontà” (men che meno alle sole dichiarazioni solenni come l’atto pubblico) ma ad ogni espressione di preferenze comunque manifestata.

b) La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea protegge il diritto alla vita (art.2) e il diritto all’integrità della persona (art.3) nel titolo dedicato alla Dignità, che è anche il primo, fondamentale diritto della persona (art.1). All’integrità della persona, in ragione della dignità, è consustanziale il principio di autodeterminazione stabilito nel secondo comma dell’art. 2, secondo il quale “Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, ecc.” Ancora una volta il principio non è limitato ai trattamenti terapeutici, ma riguarda la libera determinazione nel campo medico-biologico.

c) La Costituzione italiana, che tutela l’autodeterminazione all’art. 13, configura all’art. 32 il principio del consenso come elemento coessenziale al diritto alla salute, e prevede che anche nei casi in cui il legislatore si avvalga del potere di imporre un trattamento sanitario, “in nessun caso possa violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Tale dignità non può essere intesa solo in un senso affidato a criteri oggettivi, ma implica il rispetto dell’identità senza la quale cade la ragion d’essere della dignità dell’uomo.

d) Il principio che consente il rifiuto di atti medici anche benefici è un’acquisizione consolidata della giurisprudenza europea, a valle di una evoluzione che risale alla fine dell’800; e più volte si è confermato che anche di fronte allo stato di necessità il libero, consapevole, lucido dissenso dev’essere rispettato. Un tale diritto di rifiutare le terapie, anche di sostegno vitale, non ha nulla a che fare con l’eutanasia, che consiste invece in una condotta direttamente intesa a procurare la morte.

e) Egualmente estraneo all’eutanasia è il principio condiviso in bioetica e in biodiritto per cui l’interruzione delle cure, anche senza volontà espressa del paziente divenuto incapace, debba essere praticata non solo quando le cure sono sproporzionate (c.d. accanimento terapeutico) ma anche quando esse siano inutili o abbiano il solo effetto del mantenimento in vita artificiale (cfr. l’art. L 1110-5, 2° comma, del Code de la santé publique, modificato dalla L. n. 2005-370 del 22 aprile 2005 “Relativa ai diritti del malato ed alla fine della vita”, e l’art. R 4127-37 del Code de la santé publique, modificato dal decreto n. 2006-120 del 6 febbraio 2006).

Confidiamo che il legislatore italiano saprà e vorrà tenere in conto questi principi e adeguare ad essi la disciplina delle direttive anticipate, evitando di espropriare la persona del diritto elementare di accettare la morte che la malattia ha reso inevitabile, di combattere il male secondo le proprie misure e - se ritiene - praticando soltanto il lenimento della sofferenza, senza rimanere prigioniera, per volontà di legge, di meccanismi artificiali di prolungamento della vita biologica.

Il documento è sottoscritto dai seguenti Professori di diritto civile:
(in ordine alfabetico)

Guido Alpa - Università di Roma La Sapienza
Giuseppe Amadio - Università di Padova
Tommaso Auletta - Università di Catania
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Biagio Grasso - Università di Napoli Federico II
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Salvatore Patti - Università di Roma La Sapienza
Paolo Pollice - Università di Napoli
Roberto Pucella - Università di Bergamo
Enzo Roppo - Università di Genova
Carlo Rossello - Università di Genova
Liliana Rossi Carleo - Università di Napoli
Giovanna Savorani - Università di Genova
Claudio Scognamiglio - Università di Roma “Tor Vergata”
Chiara Tenella Sillani - Università di Milano Statale
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Alessio Zaccaria -Università di Verona
Mario Zana - Università di Pisa
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(15 febbraio 2009)


Eppure basterebbe seguire alla lettera queste parole:

“L’interruzione di procedure mediche dolorose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati ottenuti può essere legittima. Si rinuncia all’accanimento terapeutico. Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire. Le decisioni spettano al paziente, se ne ha la competenza e la capacità, o altrimenti a coloro che ne hanno legalmente diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente.”







Cardinal Joseph Ratzinger, catechismo della Chiesa cattolica, 1994, par. 2278.


http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P7Z.HTM
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Old 22-02-2009, 10:16   #3
CozzaAmara
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La legge che stanno proponendo è talmente "illegale" che per fortuna (spero) avrà vita breve, se mai avranno il coraggio di darle vita.

Va contro i diritti fondamentali dell'uomo e contro la Costituzione oltre che non avere alcun fondamento scientifico quando si sostiene che nutrizione e idratazione artificiale non sono da considerarsi terapie.
__________________
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Old 22-02-2009, 10:52   #4
Anodaram
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tanto chiunque ha un minimo d'intelletto sà benissimo l'origine di questo disegno di legge....si si quel paesello nel centro di roma.....
__________________
Gametag su xbox360 live : Sciuritidd
"Ad essere gentili e servizievoli con le donne ci si ricavano solo fregature..."
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Old 22-02-2009, 12:18   #5
lowenz
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Eppure basterebbe seguire alla lettera queste parole:

“L’interruzione di procedure mediche dolorose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati ottenuti può essere legittima. Si rinuncia all’accanimento terapeutico. Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire. Le decisioni spettano al paziente, se ne ha la competenza e la capacità, o altrimenti a coloro che ne hanno legalmente diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente.”







Cardinal Joseph Ratzinger, catechismo della Chiesa cattolica, 1994, par. 2278.


http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P7Z.HTM
Infatti, ricordiamolo anche a Joseph
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Old 22-02-2009, 12:47   #6
Willy McBride
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Eppure basterebbe seguire alla lettera queste parole:

“L’interruzione di procedure mediche dolorose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati ottenuti può essere legittima. Si rinuncia all’accanimento terapeutico. Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire. Le decisioni spettano al paziente, se ne ha la competenza e la capacità, o altrimenti a coloro che ne hanno legalmente diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente.”

Cardinal Joseph Ratzinger, catechismo della Chiesa cattolica, 1994, par. 2278.
Tutto vero, per certi valori di 'paziente'.
__________________
So high, so low,
so many things to know.
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Old 22-02-2009, 13:00   #7
killercode
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Messaggi: 1624
questi sono tutti baroni comunisti







che paese schifoso che siamo
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Old 22-02-2009, 13:03   #8
fabio80
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Messaggi: 2164
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Originariamente inviato da lowenz Guarda i messaggi
Infatti, ricordiamolo anche a Joseph
Joseph ha sempre ragione, e noi siamo servi di Joseph.

che paese di ignoranti, che tristezza...
__________________
IN ANUBIS WE TRUST
fabio80 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 25-02-2009, 20:12   #9
ania
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Messaggi: 1886
http://www.repubblica.it/2009/02/sez...si-rodota.html

Quote:
Veronesi a Franceschini
"Questa legge è una resa"


ROMA - Umberto Veronesi e Stefano Rodotà contro Franceschini, in una lettera pubblicata su Micromega. "La proposta del Pd sulla legge "fine-vita" non sono una mediazione, ma una resa". La lettera è firmata anche da Paolo Flores e Andrea Camilleri.

Nel contestare la proposta del governo, scrivono: "E' evidente il carattere anticostituzionale di tale legge, ma anche il suo carattere semplicemente disumano. Purtroppo gli emendamenti proposti dal suo partito (primo firmatario Anna Finocchiaro) lasciano intatta la violenza di alcuni articoli.

Non parliamo della cosiddetta "mediazione" di Rutelli, praticamente indistinguibile dal disegno di legge della maggioranza, e che non a caso è stata benevolmente accolta dall'on. Quagliariello.

Il Partito democratico aveva il suo progetto di legge da anni, e con tale programma andò alle elezioni che portarono al secondo governo Prodi: la legge firmata da Ignazio Marino. Ogni passo indietro rispetto a tale proposta sarebbe una rinuncia pura e semplice ai diritti elementari sanciti dalla Costituzione, dalla convenzione di Oviedo, dalle sentenze della Cassazione.

Abbiamo letto che il suo partito sarebbe comunque orientato a dare ai suoi parlamentari "libertà di coscienza" al momento del voto. Ci sembra che tale atteggiamento sia frutto di un fraintendimento molto grave.

Se venisse presentato un disegno di legge che stabilisce la religione cattolica come religione di Stato, proibisce il culto ai protestanti valdesi e obbliga gli ebrei a battezzare i propri figli, sarebbe pensabile - per un partito politico che prenda sul serio la Costituzione - lasciare i propri parlamentari liberi di "votare secondo coscienza", a favore, contro, astenendosi? O non sarebbe un elementare dovere, vincolante, opporsi a una legge tanto liberticida?".

(25 febbraio 2009)
http://temi.repubblica.it/micromega-...-franceschini/
Quote:
Testamento biologico
Lettera aperta all’onorevole Franceschini

Umberto Veronesi, Andrea Camilleri, Stefano Rodotà, Paolo Flores d'Arcais: Gli emendamenti del Pd sulla legge "fine-vita" non sono una mediazione, sono una resa.

Stimato onorevole Franceschini,
appena eletto segretario del Partito democratico, lei ha fatto riferimento alla laicità come valore irrinunciabile del suo partito, in quanto valore irrinunciabile della carta costituzionale.
Il banco di prova della coerenza pratica rispetto a questa affermazione è costituito dall’atteggiamento che il suo partito assumerà nella discussione sulla legge cosiddetta “fine-vita”.
Laicità significa che nessuna convinzione religiosa o morale viene imposta per legge da un gruppo di persone, per quanto ampio, alla totalità dei cittadini.
E questo vale più che mai per quanto riguarda ciò che è più proprio di ciascuno, che fa anzi tutt’uno con la propria esistenza, la sua stessa vita, e la parte finale di essa.
E infatti la Costituzione della Repubblica nel suo articolo 32, e la convenzione di Oviedo ratificata dall’Italia, la legge sul servizio sanitario nazionale, e numerose e univoche sentenze della Cassazione negli ultimi anni, stabiliscono in modo tassativo che nessun cittadino può essere sottomesso a “interventi nel campo della salute” senza il suo consenso (debitamente informato) e che tale consenso può essere ritirato in qualsiasi momento.
La convenzione di Oviedo evita ogni distinzione tra “cure” e altri interventi (“di sostegno vitale”, ecc.) proprio perché non si possa giocare sulle parole e violare così il diritto del paziente di rifiutare qualsiasi trattamento medico e/o ospedaliero (tranne che per gli eccezionali motivi di sicurezza pubblica: epidemie, vaccini e simili).
Sulla propria vita, insomma, può decidere solo chi la vive, e nessun altro. Questo l’abc della laicità che l’Europa tutta ha adottato in campo medico, confermando l’essenzialità del consenso informato nell’articolo 3 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il disegno di legge Calabrò distrugge tale diritto. All’art. 2, comma 2 dice infatti: “L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente”.
Il che significa che Piergiorgio Welby non potrebbe far disattivare il respiratore artificiale, e che Luca Coscioni non avrebbe potuto rifiutare la tracheotomia, e che l’amputazione di un arto che va in gangrena diventerebbe coatto, e così la trasfusione di sangue anche a chi la rifiuta per motivi religiosi (tutti rifiuti garantiti oggi dalla legge e più volte applicati fino al “prodursi della morte del paziente”).
Non basta. L’articolo 5 comma 6 stabilisce che “Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento”.
In tal modo il cosiddetto testamento biologico diventa una beffa.
Qualsiasi cosa abbia stabilito il cittadino, davanti a un notaio e reiterando le sue volontà ogni tre anni, il sondino gli sarà messo in gola a forza.
I medici delle cure palliative hanno del resto spiegato drammaticamente che alimentazione e idratazione non alleviano ma moltiplicano e intensificano le sofferenze nei malati terminali.
Queste sofferenze aggiuntive, che è difficile non definire torture in malati in quelle condizioni, diventano con questa legge obbligatorie.
E’ evidente il carattere anticostituzionale di tale legge, ma anche il suo carattere semplicemente disumano.
Purtroppo gli emendamenti proposti dal suo partito (primo firmatario Anna Finocchiaro) lasciano intatta la violenza dell’articolo 2 comma 2, e aprono solo un modesto spiraglio rispetto a quella dell’articolo 5 comma 6.
Non parliamo della cosiddetta “mediazione” di Rutelli, praticamente indistinguibile dal disegno di legge della maggioranza, e che non a caso è stata benevolmente accolta dall’on. Quagliariello.
Il Partito democratico aveva il suo progetto di legge da anni, e con tale programma andò alle elezioni che portarono al secondo governo Prodi: la legge firmata da Ignazio Marino.
Ogni passo indietro rispetto a tale proposta sarebbe una rinuncia pura e semplice ai diritti elementari sanciti dalla Costituzione, dalla convenzione di Oviedo, dalle sentenze della Cassazione.
Abbiamo letto che il suo partito sarebbe comunque orientato a dare ai suoi parlamentari “libertà di coscienza” al momento del voto.
Ci sembra che tale atteggiamento sia frutto di un fraintendimento molto grave.
Se venisse presentato un disegno di legge che stabilisce la religione cattolica come religione di Stato, proibisce il culto ai protestanti valdesi e obbliga gli ebrei a battezzare i propri figli, sarebbe pensabile - per un partito politico che prenda sul serio la Costituzione - lasciare i propri parlamentari liberi di “votare secondo coscienza”, a favore, contro, astenendosi?
O non sarebbe un elementare dovere, vincolante, opporsi a una legge tanto liberticida?
La legge ora in discussione sulle volontà di fine vita è, se possibile, ancora più liberticida (e disumana) di quella sopra evocata.
Non costringe al battesimo forzato, costringe al sondino forzato, al respiratore forzato, a qualsiasi accanimento che prolunghi artificialmente una vita che, per la persona che la vive, non è più vita ma solo tortura.
Peggiore quindi della morte.
In ogni caso la libertà di coscienza del parlamentare non può essere invocata per violare e cancellare la libertà di coscienza delle persone.
Siamo certi perciò che nulla di tutto questo accadrà, e che in coerenza con il valore della laicità da lei riaffermato, il Partito democratico non tollererà scelte che violino, opprimano e vanifichino l’elementare diritto di ciascuno sulla propria vita.

Andrea Camilleri
Paolo Flores d’Arcais
Stefano Rodotà
Umberto Veronesi

(25 febbraio 2009)

Ultima modifica di ania : 25-02-2009 alle 22:21.
ania è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 26-02-2009, 13:59   #10
ania
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Iscritto dal: Nov 2006
Messaggi: 1886
http://www.repubblica.it/2009/02/sez...-veronesi.html
Quote:

Testamento biologico, appello bipartisan
"Stop alla legge fino alle europee"
Un gruppo di senatori del Pd e del Pdl: "Evitare lacerazioni"
Dopo la lettera a Micromega faccia a faccia tra Franceschini e Veronesi


ROMA - Grandi manovre intorno al testamento biologico. Con un gruppo di senatori del Pd e del Pdl che firma un appello bipartisan per chiedere di rinviare la discussione sul testamento biologico a dopo le elezioni europee. Sono nomi noti quelli che si leggono in calce all'appello. Per il Pd, Emma Bonino, Pietro Ichino, Stefano Ceccanti ed Enzo Bianco. Per il Pdl Ferruccio Saro, Antonio Paravia e Beppe Pisanu. Lo scopo, spiega uno dei firmatari, è di lasciar decantare l'ondata emotiva scatenata dalla vicenda di Eluana Englaro "ma soprattutto evitare al Paese nuove, pericolose lacerazioni: per questo chiederemo ai gruppi parlamentari se non sia il caso di rinviare la discussione e l'esame degli emendamenti a dopo il voto del 6 giugno".

Sempre oggi il segretario del Pd, Dario Franceschini, e il senatore Umberto Veronesi, uno dei firmatari della lettera apparsa su Micromega nella quale si accusava il Pd di essersi arreso alle ragioni del centrodestra in tema di testamento biologico, si sono visti in Senato. "Veronesi - riferisce Franceschini - ha parlato in modo franco e diretto e si è detto stupito della lettura che ha dato qualche giornale del contenuto della lettera, e ha ribadito il convincimento dell'assoluta libertà di scelta dei parlamentari in materia di testamento biologico".

Torna su un tasto battuto più volte il segretario del Pd. Quello che le divisioni all'interno del Pd siano esageratamente amplificate. Spostando l'attenzione in campo avverso dove "il regime da caserma si sta spaccando". Un riferimento alla lettera con cui 53 parlamentari del Pdl esprimono dubbi sul ddl Calabrò. "Deve esserci libertà di coscienza sui temi etici. Questa è la linea del Pd e il fatto che sia una linea giusta lo dimostra quanto sta avvenendo nel Pdl e le divisioni che stanno esplodendo nel centrodestra", conclude il segretario del Pd.

Nel frattempo il voto in commissione Sanità si terrà a partire da martedì prossimo, 3 marzo, nella seduta delle ore 21. Alla commissione manca ancora il parere, non vincolante, della commissione Affari costituzionali, che ha rinviato a sua volta la decisione alla seduta di martedì.

Sconvocate le sedute di domani e sabato della Commissione sanità per l'illustrazione degli emendamenti. Rimane convocata, invece, la seduta notturna prevista per lunedì alle 20.

(26 febbraio 2009)
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