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cassazione: ''basta adesione ideologica per essere terroristi''
Lo sottolineano gli ermellini con due sentenze della Seconda sezione penale
Cassazione: ''Basta adesione ideologica per essere terroristi'' E' sufficiente, per configurare il delitto in esame, che si sostanzi in seri propositi criminali pur senza la loro materiale iniziale esecuzione Roma, 19 lug. (Adnkronos/Ign) - Basta la semplice adesione all'ideologia terroristica per essere definito un terrorista. Lo sottolinea la Corte di Cassazione con due sentenze della seconda sezione penale nelle quali viene appunto data la definizione del concetto di 'terrorismo'. Scrivono gli 'ermellini' che ''l'ideazione o la partecipazione a un progetto terroristico, pur se formulato non nei suoi dettagli ma in modo ancora generico e di ampia realizzazione, ma dimostrato anche dalla dichiarata piena disponibilità alla sua futura esecuzione e fondato sull'organizzazione di persone, che ne condividono le finalità e apprestano gli strumenti indispensabili preliminari per compiere le azioni violente o eversive, già in se integrano gli estremi del delitto''. Una linea dura che, come spiega la Suprema Corte, è stata studiata dal legislatore anticipando in questo modo ''la punibilità al momento prodromico proprio per impedire che queste ultime attività siano poste in essere nella realtà effettuale''. In particolare la Cassazione ha dato una definizione dettagliata dal concetto di 'terrorismo' convalidando la custodia cautelare in carcere nei confronti di tre algerini accusati di essersi associati allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, in Italia e all'estero, realizzando nel nostro Paese un'associazione criminale ''costituente articolazione nazionale o comunque una rete di sostegno logistico dell'organizzazione eversiva sopranazionale di matrice confessionale denominata Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento, funzionalmente collegata ad Al Qaeda''. Invano la difesa degli algerini ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli del dicembre 2005 con la quale era stata disposta la custodia cautelare nei confronti di Jamine B. e degli altri algerini. In particolare la difesa ha cercato di mitigare la posizione degli indagati che erano stati intercettati affermando che i loro comportamenti non ''sarebbero sintomatici di un progetto terroristico'', ma semplicemente da considerarsi ''intemperanze verbali''. Piazza Cavour ha respinto il ricorso e, citando la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 2002, ha sottolineato come tale provvedimento abbia inteso individuare ''come compiuti per finalità di terrorismo gli atti diretti a intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare, distruggere le strutture politiche fondamentali di un Paese''. In definitiva, la Cassazione sottolinea come ''in presenza di una struttura organizzata, pur se in modo rudimentale, cui l'indagato partecipi, è sufficiente, per configurare il delitto in esame, che l'adesione ideologica si sostanzi in seri propositi criminali volti a realizzare una delle indicate finalità, pur senza la loro materiale iniziale esecuzione, che supererebbe il limite tipico del pericolo presunto''. Di conseguenza bene ha fatto il giudice di merito a disporre la custodia cautelare nei confronti degli algerini indagati che, con la loro condotta, puntavano ''alla realizzazione di attentati o azioni violente, anche se non ancora sostanziatisi''. (AdnKronos)
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