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#61 |
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Iscritto dal: Nov 2008
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Per te non è chiara ma stai tranquillo che per l'esercito di avvocati di Google lo è. E' solo che come sempre in questi casi gli conviene prima violare la legge e poi accordarsi.
Ultima modifica di azi_muth : 20-05-2016 alle 09:24. |
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#62 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2014
Messaggi: 3826
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Perché è questo ciò che porta un'azienda a dover cambiare strategia commerciale, o preparare gli avvocati. Da questo punto di vista la legge NON è chiara per niente. Ripeto: manca il numeretto che mi fa dire:"Ok, adesso sono in posizione dominante". Fermo restando che rimane insensato il fatto che lo share sia l'unico parametro che stabilisca la "legalità" o meno di un comportamento commerciale. Al massimo potrebbe essere un'aggravante, ma questo è un altro discorso. |
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#63 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jul 2015
Messaggi: 5569
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Quando la penetrazione di mercato è superiore del 100% della somma dei concorrenti si cade in abuso di posizione dominante? E facendo così drogare indebitamente il mercato? Se Intel decidesse di integrare ram all'interno delle sue cpu significherebbe bloccare la possibilità di scelta degli acquirenti (compresi gli OEM) e l'unica soluzione per il mercato sarebbe quella di costringere Intel a rilasciare a terzi l'utilizzo delle licenze x86, oppure rendere illegale la pratica. Altre soluzioni "legali" non esistono, anzi no la terza soluzione sarebbe quella di rendere illegale l'uso di hardware intel per impedire che il mercato sia vittama della scelte commerciali di Intel (diventando l'unico player del settore cpu-ram cosa impedirebbe ad intel di tagliare investimenti sul settore e vendere cpu dual core al prezzo di uno xeon dodecacore?). Credi che mettere dei paletti ben definiti sia giusto e che si debba punire un'azienda soltando perchè la sua capacità tecnologica e commerciale è superiore a quella dei concorrenti? Forse ti sfugge il fatto che Internet Explorer non era colpevole di essere preinstallato, ma piuttosto era colpevole di spingere i fornitori di servizi web ad utilizzare server windows ed estensioni proprietarie di ie per i siti web privando indebitamente (grazie alla sua posizione dominante sui desktop) il mercato di concorrenza. Scommetto che avresti preferito un web tutto MS e non open come lo è adesso, un web non non sarebbe esistito google ed android, un web senza ios ecc. |
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#64 | ||||
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2014
Messaggi: 3826
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Invece, secondo la tua idea, un'azienda non potrebbe proporre una soluzione tecnicamente superiore solo perché, boh, non ho capito. Quote:
Allora nemmeno le GPU devono poter integrare VRAM nello stesso "pacchetto". Quote:
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#65 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jul 2015
Messaggi: 5569
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Microsoft impediva ai concorrenti di usare le estensioni di iexplorer. Forse non ti ricordi, ma moltissimi siti erano visualizzabili solo da ie perchè implementavano estensioni proprietarie non compatibili con html4 |
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#66 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2014
Messaggi: 3826
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E se no, perché? |
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#67 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Nov 2008
Messaggi: 11833
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Non basta un numeretto per sancire la posizione dominante...ma bisogna dimostrare anche un determinato comportamento, quindi bisogna anche raccogliere prove di quel comportamento e dopo dimostrarne l'abuso altro comportamento per cui non basta un numeretto...quindi servono anni d'indagini ed è sempre molto difficile nei fatti dimostrare la colpevolezza. Quindi direi di lasciar fare ai giuristi il lavoro da giuristi e ai programmatori quello da programmatori. Ultima modifica di azi_muth : 20-05-2016 alle 13:40. |
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#68 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2014
Messaggi: 3826
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Per intenderci, immagina se Canonical fosse anche "proprietaria" di LibreOffice. Oggi distribuisce OS e suite di Office, e basa su questo bundle il suo business model. Domani tutti gli utenti Windows passano a Ubuntu. Che succede? Dopodomani Canonical non potrà più preinstallare LibreOffice? Quand'è che si ha un abuso? A me pare che in Android si possano usare servizi alternativi a quelli di Google, anche se preinstallati. Non vedo paletti, dunque? |
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#69 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Nov 2008
Messaggi: 11833
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Quindi come fai a condannare come assurde le posizioni della commissione se le confondi? Non si puo' discutere di una cosa così complessa qui come non si discute al bar di fisica quantistica e soprattutto non si cerca di inficiarne le basi matematiche non conoscendo nemmeno le addizioni. Ultima modifica di azi_muth : 20-05-2016 alle 14:14. |
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#70 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2015
Città: Euskal Herria
Messaggi: 3825
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Certo è che continuare a ripetere che la discussione è sterile per mancanza di nozioni e argomenti è sterile quanto la discussione stessa... |
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#71 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Nov 2008
Messaggi: 11833
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Proprio perchè la questione è legale e non rientra nelle tue competenze direi che si fa una migliore figura a lasciare perdere, perchè i termini da usare quelli sono. Non ti puoi aspettare che qualcuno perda ore a scrivere un breviario sull'antitrust europeo a tuo beneficio...e poi a sostenerlo. Poi molta parte della questione non è di dominio pubblico quindi qualsiasi affermazione di innocenza o colpevolezza ammesso di conoscere bene la materia è inutile. Se sei curioso al riguardo googla...inoltre per adesso Google non ha ancora deciso di togliere i riferimenti sulle fonti dell'antitrust...magari in futuro chissà... Ultima modifica di azi_muth : 20-05-2016 alle 14:12. |
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#72 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2014
Messaggi: 3826
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Il punto è esattamente questo, perché se Google avesse uno share del 10% potrebbe attivare di default qualsiasi suo servizio. Quindi sì, la posizione dominante è ciò che fa passare da corretta a scorretta una pratica. |
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#73 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2014
Messaggi: 3826
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Ma quindi torniamo a quanto dicevo qualche post fa: invece di tutti 'sti dettagli legali, perché non mettere dei paletti fissi PER TUTTI? L'OS e il resto dei servizi vanno venduti a parte, con differenti contratti e così via. Cioè, Google deve vendere Android "puro", senza che nel contratto possano essere inserite le Gapps, così come devono fare Apple e Microsoft con i relativi prodotti. Analogamente, perché su Windows (PC) deve essere preinstallato il Notepad di Microsoft? Magari Giangino Burrasca ne ha scritto uno migliore, ma non se lo fila nessuno perché, appunto, quello è preinstallato. |
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#74 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jul 2015
Messaggi: 5569
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Praticamente ie riusciva a renderizzare in qualche modo (anche se con alcuni errori) siti html4 anche complessi, mentre netscape non riusciva a renderizzare le pagine scritte per ie perchè le istruzioni non potevano essere interpretate. Gli sviluppatori all'inizio usavano mettere nella home i link al sito per ie o netscape, ma quando praticamente tutti i pc avevano ie preistallato iniziarono a scrivere codice solo per ie facendo una sorta di debugging su netscape per correggere alcuni errori (quando era possibile) Chi si ricorda frontpage express incluso in ie5? |
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#75 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2014
Messaggi: 3826
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Anche se, ripeto, secondo me Google dovrebbe poter preinstallare quello che vuole, purché non metta vincoli "tecnici". Insomma, se voglio installare uno store alternativo devo poterlo fare, se voglio usare altri client mail, browser e così via pure, e mi sembra che già accada ciò. Il punto cruciale per me è che le regole dovrebbero essere uguali per tutti, per l'azienda grossa come per quella piccola (la Giangino S.p.A. |
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#76 |
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Senior Member
Iscritto dal: Nov 2008
Messaggi: 11833
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Non è una polemica di un fanboy ma un'indagine antitrust della commissione europea che va avanti da anni i capi d'accusa sono molteplici ( ricordo che una delle violazioni riguarda il binding, ma per esprimersi ci vorrebbero in mano i contratti stipulati con gli oem cosa che la commissione ha in mano e noi no)...quindi per me oltre al fumo direi che c'è l'arrosto.
Ultima modifica di azi_muth : 20-05-2016 alle 18:15. |
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#77 | ||
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2015
Città: Euskal Herria
Messaggi: 3825
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Sì. In ogni caso non sono qui per mistificare e complottare.
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Piuttosto che continuare con l'atteggiamento da "io so voi no gne gne gne state zitti ho ragione io" potresti provare ad entrare nello spirito di condivisione del lido e fare una spiegazione. Altrimenti, ribadisco, il tuo contributo è nullo quanto il mio - io però sto cercando di comprendere. Anche perché mi sembra di aver mosso delle argomentazioni ragionevoli. Quote:
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#78 | |||
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Senior Member
Iscritto dal: Nov 2008
Messaggi: 11833
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A dire una scemenza ci metti due secondi e nessuna conoscenza a dire una cosa sensata e documentata ci impieghi ore e un bagaglio culturale specifico. Ecco perchè i forum sono pieni di cialtronate...quindi su argomenti come questi è meglio mollare che perdere tempo non sono argomenti per discussioni "amatoriali". Quote:
Quote:
Si puo' avere un opinione generale sul principio generale ( tutela del libero mercato) ed esprimerla, ma mettersi ad discutere sul merito di un indagine senza documenti e minimo di rudimenti giuridici è da cialtroni. Ultima modifica di azi_muth : 20-05-2016 alle 18:57. |
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#80 | ||||||
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2002
Città: Germania
Messaggi: 26110
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Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - Capo 1: Regole di concorrenza - Sezione 1: Regole applicabili alle imprese - Articolo 101 (ex articolo 81 del TCE) NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - Capo 1: Regole di concorrenza - Sezione 1: Regole applicabili alle imprese - Articolo 102 (ex articolo 82 del TCE) Non serve una laurea in legge o in economia per comprenderne il contenuto e il significato di certe affermazioni o definizioni, e checché tu ne dica la questione rimane fumosa vista la definizione di posizione dominante che viene fornita nel link di andrew04: "If a company has a market share of less than 40%, it is unlikely to be dominant. The Commission also takes other factors into account in its assessment of dominance, including the ease with which other companies can enter the market – whether there are any barriers to this; the existence of countervailing buyer power; the overall size and strength of the company and its resources and the extent to which it is present at several levels of the supply chain (vertical integration)." L'unico dato "non tanto fumoso" (ma vedi dopo) è quel 40%, sotto il quale un'azienda non dovrebbe essere etichettata in questo modo, ma non hai certezze. Anzi, le certezze si sgretolano completamente quando si arriva a quella fatidica soglia, visto l'elenco di altre cose che è necessario esaminare per fornire un giudizio. La cosa interessante da sottolineare è che, per l'appunto, nulla di tutto ciò è in grado di fornire puntualmente e istantaneamente una risposta univoca e precisa alla questione, e il motivo lo si trova nel testo di legge in materia (primo link che ho fornito): "Ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, alla Commissione sono attribuite le competenze previste dal presente regolamento. [...] Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d'ufficio, un'infrazione all'articolo 81 o all'articolo 82 del trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata." Tutto è in mano alla commissione, che decide in base a questi due articoli. Ma in base a cosa decide? Ecco qui il nocciolo: "Comitato consultivo 1. La Commissione consulta un comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti prima dell'adozione di qualsiasi decisione ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10, 23, dell'articolo 24, paragrafo 2 e dell'articolo 29, paragrafo 1. 2. Ai fini della discussione di casi individuali il comitato consultivo è composto da rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Per le riunioni in cui si discutono temi diversi da casi individuali può essere designato un ulteriore rappresentante degli Stati membri competente in materia di concorrenza. In caso di impedimento i rappresentanti possono essere sostituiti da altri rappresentanti. 3. La consultazione può essere effettuata nel corso di una riunione convocata e presieduta dalla Commissione, da tenersi non prima di quattordici giorni da quando viene inviata la convocazione, unitamente all'esposizione della questione, all'indicazione dei documenti più importanti della pratica e a un progetto preliminare di decisione. Per quanto riguarda le decisioni di cui all'articolo 8, la riunione può aver luogo sette giorni dopo l'invio della parte operativa di un progetto di decisione. Se la Commissione invia la convocazione della riunione con un termine di convocazione inferiore a quelli summenzionati, la riunione può svolgersi alla data proposta se non vi sono obiezioni da parte degli Stati membri. Il comitato consultivo emette per iscritto un parere sul progetto preliminare di decisione della Commissione. Il parere può essere formulato anche se alcuni dei membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. Su richiesta di uno o più membri le posizioni assunte nel parere sono motivate. 4. La consultazione può anche avere luogo mediante procedura scritta. Tuttavia, se uno Stato membro lo richiede, la Commissione convoca una riunione. In caso di procedura scritta la Commissione stabilisce un termine, non inferiore a quattordici giorni, entro il quale gli Stati membri devono formulare le loro osservazioni da trasmettere a tutti gli altri Stati membri. Per quanto riguarda le decisioni da prendere ai sensi dell'articolo 8, il termine di quattordici giorni è sostituito da quello di sette giorni. Se la Commissione fissa per la procedura scritta un termine inferiore a quelli summenzionati, si applica il termine proposto se non vi sono obiezioni da parte di nessuno Stato membro. 5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato consultivo. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere. 6. Se il parere del comitato consultivo è formulato per iscritto, esso è unito al progetto di decisione. Se il comitato consultivo ne raccomanda la pubblicazione, la Commissione provvede alla pubblicazione del parere tenendo debitamente conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati segreti aziendali. 7. Su richiesta dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro la Commissione iscrive all'ordine del giorno del comitato consultivo i casi che sono in corso di trattazione da parte dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato. La Commissione può agire in tal senso anche di propria iniziativa. Preventivamente, la Commissione ne informa l'autorità garante della concorrenza interessata. La richiesta può essere avanzata in particolare dall'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro per i casi in cui la Commissione intende avviare il procedimento di cui all'articolo 11, paragrafo 6. Il comitato consultivo non emette pareri su casi trattati dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Il comitato consultivo può anche discutere problemi generali riguardanti il diritto comunitario in materia di concorrenza." Ricapitolando, il comitato consultivo dovrebbe essere costituito da esperti del settore, che sono nominati dagli stati membri. Questo comitato formula un parere scritto, che viene preso in considerazione dalla commissione, ma è lei alla fine a decidere ed emettere sentenza. Tutto molto autoreferenziale: tante poltrone da occupare per decidere su queste questioni. Direi anche necessario, considerato che la normativa NON consente di stabilire in maniera, puntuale, precisa e immediata lo status di un'azienda in un particolare mercato. Quote:
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Felice di essere smentito, eh! Quote:
Per il resto la tua è la classica fallacia logica del ricorso all'autorità: secondo te nessuno potrebbe discutere di certe cose senza essere esperti in materia. Pura falsità di chi (mal) cela l'intenzione di chiudere una discussione perché altri hanno espresso posizioni che gli stanno sullo stomaco. Se non hai voglia di discutere puoi benissimo accomodarti fuori dal thread, visto che, come ha anche detto Pino, il tuo contributo è nullo. D'altra parte che a te non interessi discutere a prescindere lo si vede dal fatto che hai sistematicamente evitato d'intervenire su precise questioni che sono state esposte e che entrano correttamente nel merito. Infatti del mio commento, in cui ho riportato l'esempio di Lettore Multimediale / Windows Media Player e di Windows che soltanto DOPO l'esplosione della versione 3.0 (che conteneva detta applicazione, divenuta oggetto della sanzione dell'antitrust DECINE di anni dopo) è divenuto dominante, hai tagliato tutto trincerandoti sul: "voi non sapete una mazza e non potete parlare di certe cose". Che ti piaccia o no (e non me ne può fregar di meno), il mio esempio dimostra che la normativa attuale rimane assolutamente fumosa, e che un prodotto può passare da un giorno all'altro a essere criminalizzato soltanto perché ne è stata acquistata una copia che ha fatto scattare una molla occulta di cui si conosce soltanto l'esistenza, ma non si è in grado di prevedere in nessun modo il comportamento finché certe commissioni presiedute da poltronisti profumatamente pagati non decidono di giustificare la loro esistenza. Quote:
Solo che a un certo punto il "tutto incluso", che è sempre stato lecito prima , non è più andato giù alla commissione di cui sopra, che s'è svegliata dal letargo quando ormai Android ha quasi il 90% del mercato...Quote:
sei un ciarlatano e un cialtrone
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Per iniziare a programmare c'è solo Python con questo o quest'altro (più avanzato) libro @LinkedIn Non parlo in alcun modo a nome dell'azienda per la quale lavoro Ho poco tempo per frequentare il forum; eventualmente, contattatemi in PVT o nel mio sito. Fanboys |
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, non è più andato giù alla commissione di cui sopra, che s'è svegliata dal letargo quando ormai Android ha quasi il 90% del mercato...








