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Old 01-08-2008, 16:11   #101
sid_yanar
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Originariamente inviato da [JaMM] Guarda i messaggi
difatti 1/3 non sono magistrati, ed in più chi presiede e coordina, nonnchè controlla, il CSM, è il Presidente della Repubblica. Questa è garanzia PIù CHE SUFFICIENTE ad assicurare l'efficienza e l'imparzialità del giudizio.

Guarda bello che su questo sistema ci hanno buttato anima e sangue per anni i padri costituenti, ora arriva il primo pincopallo che non si sente garantito e si cambia tutto? ti sbagli, e di grosso.

Se non ti sta bene come stanno le cose prenditela non con i magistrati, che FANNO IL LORO DOVERE, ma col tuo presidente che ha fatto FIOR DI PORCATE e ora merita di essere giudicato per queste.

vergogna

*.
__________________
"...tutti ci amano, e tutti ci odiano."
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Old 01-08-2008, 16:13   #102
nomeutente
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Originariamente inviato da reptile9985 Guarda i messaggi
ma è possibile per un utente che ha 0 messaggi in-topic, che non contribuisce affatto alla crescita di questa comunità (che ricordo essere un sito di tecnologia), fare propaganda politica (per questo pagato) nella sezione off-topic del forum?
Se sei davvero interessato alla questione e non la sollevi solo per fare polemica, possiamo parlarne in pvt.
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Old 01-08-2008, 16:16   #103
LightIntoDarkness
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Originariamente inviato da Empyrium Guarda i messaggi
Se l'Italia fosse un paese serio, sarebbe più semplice e conveniente fare un processo ad un'alta carica immediatamente, per direttissima e nel più breve tempo possibile (per esempio fissando un tempo massimo di 2-3 settimane, indagini escluse ovviamente).

Ci guadagneremmo tutti: in primo luogo, l'imputato che può dimostrare la propria innocenza e tornare a fare il proprio lavoro in tempi ragionevoli; in secondo luogo, il popolo che può essere certo di essere governato da una persona onesta. Essere governati da qualcuno che poi, magari, alla fine si rivela effettivamente un mascalzone non è conveniente per nessuno.

Ma ovviamente questa è pura utopia.
Semplice, ragionevole, trasparente.
__________________
...Grazie caro Lolek!
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Old 01-08-2008, 16:19   #104
usa9999999999
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Originariamente inviato da John Cage Guarda i messaggi
autoprescritto e autoassolto perchè il fatto non è più reato (ma lo era quando è stato commesso). Come si fa a negarlo?

«Dite quello che volete della nostra teppa inglese, violenta e piena di birra, ma, con i tatuaggi e tutto il resto, avrebbe capito che specie di uomo è Berlusconi in un istante»

Matthew Parris, Times, giornalista conservatore
Queste sono le sentenze:

Quote:
Elenco riassuntivo [modifica]

Sentenze di non doversi procedere [modifica]

Prescrizione del reato dovuta alla concessione di attenuanti [modifica]
La Corte di Cassazione ha affermato che "qualora l'applicazione della causa estintiva della prescrizione del reato sia conseguenza della concessione di attenuanti, la sentenza si caratterizza per un previo riconoscimento di colpevolezza dell'imputato ed è fonte per costui di pregiudizio" (Cass. pen., sez. IV, 21 maggio 1996, n. 5069).

Di seguito le sentenze che ricadono in tale categoria:

Lodo Mondadori, corruzione semplice
Caso All Iberian 1, 23 miliardi di Lire di tangenti al PSI di Craxi
Caso Lentini, falso in bilancio (attenuanti generiche e nuova legge intervenuta)

Intervenuta amnistia [modifica]
Falsa testimonianza P2
Terreni Macherio, imputazione per uno dei due falsi in bilancio

Sentenze di assoluzione [modifica]
Caso All Iberian 2 - falso in bilancio (assolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato in seguito alle riforme del Governo Berlusconi II)
Sme-Ariosto 1 - imputazione su vendita Iri, corruzione giudiziaria
4 Tangenti alla Guardia di Finanza (assolto per non aver commesso il fatto)
Medusa cinematografica, falso in bilancio (assolto in quanto per la sua ricchezza potrebbe non essere stato al corrente dei fatti contestati)
Sme-Ariosto 2, falso in bilancio
Sme-Ariosto 1 - imputazione su due versamenti a Renato Squillante, corruzione giudiziaria (assolto per non aver commesso il fatto, assolto perché il fatto non sussiste)
Terreni Macherio, imputazione per appropriazione indebita, frode fiscale, e uno dei due falsi in bilancio

Procedimenti archiviati [modifica]
Consolidato Fininvest, falso in bilancio (prescrizione raggiunta in base alla nuova legge sul falso in bilancio)
spartizione pubblicitaria Rai-Fininvest
traffico di droga
tangenti fiscali Pay-tv
Stragi 92-93, concorso in strage
Concorso esterno in associazione mafiosa assieme a Marcello Dell'Utri, riciclaggio di denaro sporco

Procedimenti in corso [modifica]
Diritti televisivi, falso in bilancio, frode fiscale, appropriazione indebita;
Mazzette a David Mills, corruzione giudiziaria.
Contrastante è invece il caso Telecinco, come si legge più in basso.
Da Wikipedia

Sottolineate quelle in cui è intervenuto in prima persona Berlusconi con provvedimenti a suo favore (3 su 19)
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Ultima modifica di usa9999999999 : 01-08-2008 alle 16:22.
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Old 01-08-2008, 16:21   #105
^TiGeRShArK^
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Originariamente inviato da alarico75 Guarda i messaggi
E' possibile.
Si chiama democrazia,quello che molti hanno dimenticato.

Abbasso le censure!
Appunto.
Nella democrazia è FONDAMENTALE la separazione dei poteri
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Old 01-08-2008, 16:24   #106
^TiGeRShArK^
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Queste sono le sentenze:



Da Wikipedia

Sottolineate quelle in cui è intervenuto in prima persona Berlusconi con provvedimenti a suo favore (3 su 19)
ah beh..
una sciocchezzuola praticamente
Ha cambiato SOLO 3 sentenze
Pensa che ad un assassino solitamente ne basterebbe cambiarne solo una per essere innocente e puro
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Old 01-08-2008, 16:25   #107
reptile9985
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Originariamente inviato da alarico75 Guarda i messaggi
E' possibile.
Si chiama democrazia,quello che molti hanno dimenticato.

Abbasso le censure!

Quote:
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Scusa, ma che ragionamento è?

Allora io che ne ho 2200 ho più diritto di te che ne hai 500 di parlare ed espriomere le proprie idee qui?

vedi, la differenza tra me, te e il signor borghi è che io e te, al contrario del signor borghi non ci siamo iscritti a questo forum con l'unico fine di postare in questa sezione per far valere le nostre idee politiche
Quote:
Originariamente inviato da nomeutente Guarda i messaggi
Se sei davvero interessato alla questione e non la sollevi solo per fare polemica, possiamo parlarne in pvt.
ok, rispondi in pvt alla domanda
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Old 01-08-2008, 16:25   #108
usa9999999999
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ah beh..
una sciocchezzuola praticamente
Ha cambiato SOLO 3 sentenze
Pensa che ad un assassino solitamente ne basterebbe cambiarne solo una per essere innocente e puro
Lui ne ha cambiata solo una infatti...
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usa9999999999 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 16:30   #109
usa9999999999
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Originariamente inviato da reptile9985 Guarda i messaggi
vedi, la differenza tra me, te e il signor borghi è che io e te, al contrario del signor borghi non ci siamo iscritti a questo forum con l'unico fine di postare in questa sezione per far valere le nostre idee politiche
Beh, questo è un forum libero e aperto a tutti, chi sa tutto di elettronica e chi non sa manco cosa sia un PC, lui ha diritto come tutti gli altri di postare qui, come me, come te, come tutti...
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Old 01-08-2008, 16:31   #110
John Cage
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ma è possibile per un utente che ha 0 messaggi in-topic, che non contribuisce affatto alla crescita di questa comunità (che ricordo essere un sito di tecnologia), fare propaganda politica (per questo pagato) nella sezione off-topic del forum?
vabbè, dai, non drammatizziamo... per me sono tutti benvenuti. Non siamo come "il giornale" che pubblica solo i commenti degli amici...
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Old 01-08-2008, 16:31   #111
usa9999999999
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Se sei davvero interessato alla questione e non la sollevi solo per fare polemica, possiamo parlarne in pvt.
Puoi fare un copia-incolla e mandarla in PVT anche a me, Plis? Denghiu...
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Old 01-08-2008, 16:40   #112
Stigmata
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Originariamente inviato da usa9999999999 Guarda i messaggi
Sottolineate quelle in cui è intervenuto in prima persona Berlusconi con provvedimenti a suo favore (3 su 19)
Bon, meglio per lui che in 16 casi su 19 è considerato innocente / prescritto (c'è differenza sostanziale, ma facciamo che è uguale) / amnistiato (si dice così? ) / archiviato / imputato (nella lista ci sono anche i procedimenti aperti).

Innocente normale quante volte? 6, stando alla lista che hai postato.

Ma il punto che preme a me è: che serietà può dimostrare uno che, anche in un solo caso, si cambia una legge per sfangarsela? Che dice "io sono innocente perchè ho deciso di esserlo"?

Per me, zero serietà.
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Old 01-08-2008, 16:41   #113
luxorl
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vabbè, dai, non drammatizziamo... per me sono tutti benvenuti. Non siamo come "il giornale" che pubblica solo i commenti degli amici...
Si ma se una cosa viene smentita non si può ritornare ciclicamente sulla questione IGNORANDO le risposte degli altri.
Troppo facile così.
Questo non è discutere.
Questa è fare PROPAGANDA.
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Old 01-08-2008, 16:46   #114
usa9999999999
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Città: GE+TO
Messaggi: 2407
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Originariamente inviato da Stigmata Guarda i messaggi
Bon, meglio per lui che in 16 casi su 19 è considerato innocente / prescritto (c'è differenza sostanziale, ma facciamo che è uguale) / amnistiato (si dice così? ) / archiviato / imputato (nella lista ci sono anche i procedimenti aperti).

Innocente normale quante volte? 6, stando alla lista che hai postato.

Ma il punto che preme a me è: che serietà può dimostrare uno che, anche in un solo caso, si cambia una legge per sfangarsela? Che dice "io sono innocente perchè ho deciso di esserlo"?

Per me, zero serietà.
21 con i procedimenti aperti, quello su TeleCinco si è chiuso, così sono 19 quelli finiti...

Se lavora bene, perde un pò di serietà, ma non eccessivamente, almeno imho...
__________________
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usa9999999999 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 16:52   #115
^TiGeRShArK^
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Originariamente inviato da luxorl Guarda i messaggi
Si ma se una cosa viene smentita non si può ritornare ciclicamente sulla questione IGNORANDO le risposte degli altri.
Troppo facile così.
Questo non è discutere.
Questa è fare PROPAGANDA.
quoto.
e sinceramente mi sono stancato di rispondere tutte le volte a abnormi castronerie e a non ricevere alcuna risposta dopo.
__________________
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Old 01-08-2008, 16:53   #116
John Cage
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Originariamente inviato da luxorl Guarda i messaggi
Si ma se una cosa viene smentita non si può ritornare ciclicamente sulla questione IGNORANDO le risposte degli altri.
Troppo facile così.
Questo non è discutere.
Questa è fare PROPAGANDA.
beh, si. Condivido in pieno. Io dicevo solo per il fatto di poter scrivere sul forum. non mi sembrerebbe giusto impedirlo come fanno certe testate on line. Per il resto c'è un regolamento e ci sono i moderatori.
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Old 01-08-2008, 17:22   #117
claudioborghi
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Da Wikipedia

Sottolineate quelle in cui è intervenuto in prima persona Berlusconi con provvedimenti a suo favore (3 su 19)
Togli pure Lentini e Consolidato Fininvest... sarebbero andate in prescrizione in ogni caso... roba di dieci anni prima e mai arrivata nemmeno in primo grado.

Quindi di tutta questa fila di delitti il nostro premier sarebbe autoprescritto solo per il processo all iberian 2 che, pure questo, se guardate i tempi sarebbe in ogni caso andato in prescrizione nei gradi successivi.

Praticamente un assassino...

Ultima modifica di claudioborghi : 01-08-2008 alle 17:46.
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Old 01-08-2008, 17:39   #118
claudioborghi
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quoto.
e sinceramente mi sono stancato di rispondere tutte le volte a abnormi castronerie e a non ricevere alcuna risposta dopo.
Viste le volte che ti ho risposto gia' questa tua si qualifica a sua volta come castroneria...

Comunque alla peggio ti dovevo una risposta sui punti contestati dalla corte costituzionale.

Ecco qui

http://www.hwupgrade.it/forum/showpo...3&postcount=18
claudioborghi è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 18:01   #119
claudioborghi
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ma è possibile per un utente che ha 0 messaggi in-topic, che non contribuisce affatto alla crescita di questa comunità (che ricordo essere un sito di tecnologia), fare propaganda politica (per questo pagato) nella sezione off-topic del forum?
Sorvolo sul pagato, e riposto quanto mi fu detto dopo il mio primo post, che feci solo perche' alcuni utenti stavano discutendo in merito ad un mio articolo.

http://www.hwupgrade.it/forum/showpo...&postcount=140
claudioborghi è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 18:07   #120
^TiGeRShArK^
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Originariamente inviato da claudioborghi Guarda i messaggi
Viste le volte che ti ho risposto gia' questa tua si qualifica a sua volta come castroneria...

Comunque alla peggio ti dovevo una risposta sui punti contestati dalla corte costituzionale.

Ecco qui

http://www.hwupgrade.it/forum/showpo...3&postcount=18
il che, come puoi vedere tu stesso dalle motivazioni COMPLETE della sentenza, non risponde ad un bel niente
te la reincollo dato che devono esserti sfuggite alcune parti sottolineate a cui il tuo solito lavoro di taglia e cuci non da una risposta:
Quote:
Considerato in diritto

1. Il Tribunale di Milano solleva questione di legittimità costituzionale del comma 2, in relazione al comma 1, dell’articolo 1 della legge 140/03 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), il quale, fatti salvi gli articoli 90 e 96 della Costituzione, dispone la sospensione, dall’entrata in vigore della legge stessa, dei processi penali in corso nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 (Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente della Corte costituzionale), in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

Secondo il giudice remittente la norma censurata, nello stabilire per i processi suindicati la sospensione automatica, generalizzata e senza prefissione di un termine finale, viola l’articolo 3 Costituzione, anzitutto con riguardo all’articolo 112 Costituzione, che sancisce il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale; in secondo luogo con riferimento agli articoli 68, 90 e 96 Costituzione, in quanto attribuisce alle persone che ricoprono una delle menzionate alte cariche dello Stato una prerogativa non prevista dalle citate disposizioni della Costituzione, che verrebbero quindi ad essere illegittimamente modificate con legge ordinaria, in violazione anche dell’articolo 138 Costituzione, disposizione questa che il remittente non indica nel dispositivo dell’ordinanza, ma cita in motivazione ed alla quale fa implicito ma chiaro riferimento in tutto l’iter argomentativo del provvedimento; infine viola gli articoli 24, 111 e 117 Costituzione, perché non consente l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato e delle parti civili, in contrasto anche con la Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

2. In via preliminare si osserva che l’astensione dei magistrati componenti del collegio presso il quale era incardinato il processo penale e che ha sollevato la presente questione incidentale non ha influenza sulla rilevanza e quindi sull’ammissibilità della medesima.

L’astensione, infatti, non comporta la regressione del giudizio ad una fase preprocessuale, tale da escludere l’immediata applicazione della norma da scrutinare.

È opportuno soggiungere che, secondo il principio affermato dall’indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte (v., ex plurimis, ordinanze 270/03, 383/02, 110/00, sentenze 171/96 e 300/84), le vicende del giudizio a quo non incidono sullo svolgimento del processo costituzionale, caratterizzato dall’interesse generale alla risoluzione della prospettata questione. Né si può aderire alla tesi difensiva secondo la quale, non essendovi altri processi pendenti nei quali potrebbe ipotizzarsi l’applicazione della norma censurata, non sarebbe configurabile alcun interesse generale cui riferirsi. Non soltanto, infatti, non è provata tale situazione, ma la tesi non tiene conto del rilievo secondo cui la disposizione in oggetto (comma 2 dell’articolo 1 della legge 140/03) ha carattere di transitorietà anche rispetto alla norma – non espressamente formulata ma necessariamente desumibile – la quale impone l’immediata sospensione di quei processi penali nei quali dovesse verificarsi in qualsiasi momento la coincidenza della qualità d’imputato con quella di titolare di una delle cinque alte cariche indicate nel comma 1 dello stesso articolo 1.

La questione, pertanto, non riguarda soltanto il processo in cui è stata sollevata, ma ha valenza generale, sicché dev’essere esaminata nel merito.

3. Per rispondere agli interrogativi posti dall’ordinanza di rimessione occorre, in primo luogo, definire quali siano la natura, la funzione e la portata della normativa impugnata.

Essa riguarda una sospensione del processo penale, istituto che si sostanzia nel temporaneo arresto del normale svolgimento del medesimo ed è oggetto non di una disciplina generale, bensì di specifiche regolamentazioni dettate con riguardo alla diversità dei presupposti e delle finalità perseguite.

Le sospensioni possono essere così raggruppate:

a) sospensioni per l’esistenza di una pregiudiziale (costituzionale, comunitaria, civile, amministrativa, tributaria etc.);

b) sospensioni dovute all’instaurazione di procedimenti incidentali finalizzati ad assicurare la terzietà del giudice o la serenità dello svolgimento del processo (ricusazione, rimessione);

c) sospensioni per il compimento di atti e comportamenti che possono influire sull’esito del processo in modo tale da rendere tale esito, nella valutazione del legislatore, preferibile rispetto a quelli prevedibili sulla base del normale svolgimento del processo stesso (come avviene per l’affidamento in prova dell’imputato nel processo minorile e per il compimento delle riparazioni, delle restituzioni e del risarcimento del danno nel processo davanti al giudice di pace);

d) sospensioni per ragioni soggettive, quali quella dipendente dalla condizione dell’imputato che per infermità di mente non è in grado di partecipare coscientemente al processo, e quella degli appartenenti a reparti mobilitati prevista dall’articolo 243 del codice penale militare di guerra.

Se si prescinde da quest’ultima, peraltro prevista in un testo risalente (Rd 303/41), mai sottoposto a scrutinio di costituzionalità e soprattutto connesso ad una situazione eccezionale quale lo stato di guerra, le altre sospensioni soddisfano esigenze del processo e sono finalizzate a realizzare le condizioni perché esso abbia svolgimento ed esito regolari, anche se ciò può comportare la temporanea compressione dei diritti che vi sono coinvolti. Ciò vale anche per la sospensione stabilita per l’ipotesi dell’imputato incapace, perché la capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo è aspetto indefettibile del diritto di difesa senza il cui effettivo esercizio nessun processo è immaginabile, come questa Corte ha affermato fin dai primi anni della sua attività (cfr. sentenze 59/1959 e 354/96).

Da quanto fin qui esposto emerge che la sospensione, di solito prevista per situazioni oggettive del processo, è funzionale al suo regolare proseguimento.

Ciò non significa che quello delle sospensioni sia un sistema chiuso e che il legislatore non possa stabilire altre sospensioni finalizzate alla soddisfazione di esigenze extraprocessuali, ma implica la necessità di identificare i presupposti di tali sospensioni e le finalità perseguite, eterogenee rispetto a quelle proprie del processo.

4. La situazione cui si riconnette la sospensione disposta dalla norma censurata è costituita dalla coincidenza delle condizioni di imputato e di titolare di una delle cinque più alte cariche dello Stato ed il bene che la misura in esame vuol tutelare deve essere ravvisato nell’assicurazione del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche.

Si tratta di un interesse apprezzabile che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale.

È un modo diverso, ma non opposto, di concepire i presupposti e gli scopi della norma la tesi secondo la quale il legislatore, considerando che l’interesse pubblico allo svolgimento delle attività connesse alle alte cariche comporti nel contempo un legittimo impedimento a comparire, abbia voluto stabilire una presunzione assoluta di legittimo impedimento. Anche sotto questo aspetto la misura appare diretta alla protezione della funzione.

Occorre ora accertare e valutare come la norma incida sui principi del processo e sulle posizioni e sui diritti in esso coinvolti.

5. La sospensione in esame è generale, automatica e di durata non determinata.

Ciascuna di siffatte caratteristiche esige una chiarificazione.

La sospensione concerne i processi per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi, che siano extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica, come risulta chiaro dalla espressa salvezza degli articoli 90 e 96 della Costituzione.

Essa è automatica nel senso che la norma la dispone in tutti i casi in cui la suindicata coincidenza si verifichi, senza alcun filtro, quale che sia l’imputazione ed in qualsiasi momento dell’iter processuale, senza possibilità di valutazione delle peculiarità dei casi concreti.

Infine la sospensione, predisposta com’è alla tutela delle importanti funzioni di cui si è detto e quindi legata alla carica rivestita dall’imputato, subisce, per quanto concerne la durata, gli effetti della reiterabilità degli incarichi e comunque della possibilità di investitura in altro tra i cinque indicati. E non è fondata l’obiezione secondo la quale il protrarsi dell’arresto del processo sarebbe da attribuire ad accadimenti e non alla norma, perché è questa a consentire l’indefinito protrarsi della sospensione.

6. Da quanto detto emerge anzitutto che la misura predisposta dalla normativa censurata crea un regime differenziato riguardo all’esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale.

La constatazione di tale differenziazione non conduce di per sé all’affermazione del contrasto della norma con l’articolo 3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza comporta infatti che, se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative. In tale seconda ipotesi, tuttavia, ha decisivo rilievo il livello che l’ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può venire in considerazione.

Nel caso in esame sono fondamentali i valori rispetto ai quali il legislatore ha ritenuto prevalente l’esigenza di protezione della serenità dello svolgimento delle attività connesse alle cariche in questione.

Alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali.

L’automatismo generalizzato della sospensione incide, menomandolo, sul diritto di difesa dell’imputato, al quale è posta l’alternativa tra continuare a svolgere l’alto incarico sotto il peso di un’imputazione che, in ipotesi, può concernere anche reati gravi e particolarmente infamanti, oppure dimettersi dalla carica ricoperta al fine di ottenere, con la continuazione del processo, l’accertamento giudiziale che egli può ritenere a sé favorevole, rinunciando al godimento di un diritto costituzionalmente garantito (articolo 51 Costituzione). Ed è appena il caso di osservare che, in considerazione dell’interesse generale sotteso alle questioni di legittimità costituzionale, è ininfluente l’atteggiamento difensivo assunto dall’imputato nella concretezza del giudizio.

Sacrificato è altresì il diritto della parte civile la quale, anche ammessa la possibilità di trasferimento dell’azione in sede civile, deve soggiacere alla sospensione prevista dal comma 3 dell’articolo 75 del codice di procedura penale.

7. Si è affermato, per sostenere la legittimità costituzionale della legge, che nessun diritto è definitivamente sacrificato, nessun principio costituzionale è per sempre negletto.

La tesi non può essere accolta.

All’effettività dell’esercizio della giurisdizione non sono indifferenti i tempi del processo. Ancor prima che fosse espressamente sancito in Costituzione il principio della sua ragionevole durata (articolo 111, secondo comma), questa Corte aveva ritenuto che una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulnerasse il diritto di azione e di difesa (sentenza 354/96) e che la possibilità di reiterate sospensioni ledesse il bene costituzionale dell’efficienza del processo (sentenza 353/96).

8. La Corte ritiene che anche sotto altro profilo l’articolo 3 Costituzione sia violato dalla norma censurata.

Questa, infatti, accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti. Né vale invocare, come precedente e termine di comparazione, l’articolo 205 Cpp il quale disciplina un aspetto secondario dell’esercizio della giurisdizione, ossia i luoghi in cui i titolari delle cinque più alte cariche dello Stato possono essere ascoltati come testimoni.

Non è superfluo soggiungere che, mentre vengono fatti salvi gli articoli 90 e 96 Costituzione, nulla viene detto a proposito del secondo comma dell’articolo 3 della legge costituzionale 1/1948, che ha esteso a tutti i giudici della Corte costituzionale il godimento dell’immunità accordata nel secondo comma dell’articolo 68 Costituzione ai membri delle due Camere. Ne consegue che si riscontrano nella norma impugnata anche gravi elementi di intrinseca irragionevolezza.

La questione è pertanto fondata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale.

9. La disposizione direttamente impugnata si inserisce in un contesto normativo le cui articolazioni, per quanto riguarda i primi due commi – che si riferiscono, rispettivamente, alle due situazioni della non sottoponibilità a processo e della sospensione dei processi eventualmente già in corso – sono dirette alla medesima, sostanziale finalità, hanno lo stesso ambito soggettivo di applicazione ed entrano in contrasto con gli stessi precetti costituzionali. Pertanto, in via conseguenziale ai sensi dell’articolo 27 della legge 87/1953, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve estendersi anche ai commi 1 e 3, non direttamente impugnati, dell’articolo 1 della legge 140/03: al comma 1 per le ragioni appena dette, ed al comma 3, concernente la sospensione della prescrizione per il tempo di applicazione delle misure di cui ai primi due commi, perché lo stesso, caducati i precedenti, non ha alcuna autonomia applicativa.

P.Q.M.

La Corte costituzionale riservata a separata decisione la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 110, quinto comma, del Rd 12/1941 (Ordinamento giudiziario), sollevata dal Tribunale di Milano con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, della legge 140/03 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);

dichiara, ai sensi dell’articolo 27 della legge 87/1953, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 3, della predetta legge 140/03.


Così deciso in Roma il 13 gennaio 2004.

DEPOSITATA IN DATA 20 gennaio 2004.
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