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#901 |
Bannato
Iscritto dal: Mar 2003
Messaggi: 13091
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a parte che me l'hanno annullato senza due righe di spiegazione... e i soldi della carta di credito sono stati detratti...
![]() Sarebbe stato corretto comunicare il motivo dell'annullamento e chiedere contestualmente dove riaccreditare i soldi pagati! |
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#902 |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2003
Messaggi: 5172
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non demordere, se poi ti hanno sottratto i soldi dalla carta di credito allora pretendi che te lo mandino
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#903 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2004
Città: Prato
Messaggi: 2588
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Xfelixmarra
Ciao Top Urgent Hai Pvt
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Pc Gaming - Case Phanteks P600A - Mb MSI Unify X570 - CPU R7 5800X3D - Noctua nh-d15 - Ram G.Skill 32gb 3600mhz - PSU Enermax Platimax 1000W - SSD Samsung 980PRO 1TB - VGA PowerColor Red Devil 7900XTX - Monitor - Philips Evnia 34M2C7600MV Pc Workstation - Case Asus Prime ap201 - MB Micro-ATX MSI Mortar B650 - CPU R9 7950X - Corsair H150i 360mm - Ram G.Skill 64Gb 6000mhz EXPO CL 30 - PSU Seasonic Prime PX 1000W - SSD Samsung 990 PRO 2TB - VGA PowerColor Red Devil 7900XTX |
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#904 | |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2004
Messaggi: 1098
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Quote:
Come sarebbe a dire "detratti"??? ![]() ![]() P.S.: Vieni di la' ![]() http://forum.hwupgrade.it/showthread...66#post8122466
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BLAMING YOU MAKE ME FEEL SO GOOD. So I blame you for wath you cannot control. YOUR RELIGION YOU NATIONALITY. I WANT TO BLAME YOU, IT MAKES ME FEEL GOOD (Shilpa Gupta, Blame, 2002 - 2004) ::. "...ma tutto finisce bene!" "In che modo?" "Non lo so... è un mistero." (Shakespeare in love) |
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#905 |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: 3viso
Messaggi: 407
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Tutta questa situazione per me ha qualcosa di surreale, allucinante...
Mi piace l'idea di fondo di quello che è successo, è stato bello ma perseverare è diabolico... Chi di noi non ha pensato almeno per un momento di rivalersi per i torti subiti in passato acquistando questo portatile "in superipermegaofferta"... Secondo me la realtà è ben diversa... e non credo sia questo il modo di migliorare le cose... Dopo di che esiste il libero arbitrio... Scusate per questa pseudopaternale da parte di uno che l'ha presa in ![]() ![]() ![]() ![]() Grazie a tutti per il sogno
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#906 |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2002
Città: Hampstead, London
Messaggi: 2449
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la scritta "Cancellato" da voi di che colore è? perche' a me prima era verde adesso blu, mi piacerebbe sapere che significa.
E' una domanda di pura curiosità, non la scrivo sull'altro thread che mi sembra piu serio.
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stabilmente instabile |
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#907 | |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2004
Messaggi: 1098
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Piena par condicio: da una parte blu e dall'altra verde ![]() ![]()
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#908 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2002
Città: Hampstead, London
Messaggi: 2449
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Quote:
asd ho fatto una gaffe hehe e' blu nel menu degli ordini e verde nella descrizione dell'ordine nel dettaglio ;D
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stabilmente instabile |
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#909 | |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2000
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Messaggi: 9880
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![]() ![]() abbiamo fatto il miracolo italiano ![]()
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#910 |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2005
Messaggi: 364
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NORMATIVA PER GLI ACQUISTI E-COMMERCE
In questa sezione , abbiamo raccolto tutta la normativa vigente in materia di e-commerce. Viavai-aziende on line mantine contartti solo con i fornitori che si adeguano alle vigenti norme. -------------------------------------------------------------------------------- Ogni acquisto fatto on line, è considerato transazione che richiede un contratto di acquisto. Quest'ultimo quindi è da considerarsi composto da due parti: 1) la proposta di acquisto, ossia il modulo d'ordine presentato al momento dell'acquisto; 2) lettere di accettazione e conferma da spedire una volta ricevuto il modulo d'ordine. Il contratto di acquisto si ritiene giuridicamente concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta, viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte( questo avviene generalmente tramite e-mail). Legge 15 marzo 1997, n. 59, Art. 15 comma 2,punto 2(Legge Bassanini) In base a quanto indicato dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59, Art. 15 comma 2,punto 2(Legge Bassanini) gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Il decreto legislativo n. 185/99 all'art.3 e 4 indica che in tempo utile,prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni: a)identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore; b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte; d) spese di consegna; e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto; f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso; g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; i) durata della validità dell'offerta e del prezzo; l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. Le informazioni sopraindicate, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza osservando sempre i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali. Art. 8 decreto legislativo n°185 del 1999 relativo a -Pagamento con carta di credito; -Esclusione dell'applicabilità del D. Lgs. 185/99; -Sanzioni a carico del fornitore ; - tutela degli interessi collettivi da parte delle associazioni dei consumatori; -Pagamento con carta di credito; 1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. 2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore. Casi in cui è esclusa l'applicabilità del D. Lgs. 185/99 Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): servizi d'investimento; operazioni di assicurazione e di riassicurazione; servizi bancari; operazioni riguardanti fondi di pensione; servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione. Tali servizi comprendono in particolare: i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di società di investimenti collettivi; i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE; le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione di cui: all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE; all'allegato della direttiva 79/267/CEE; alla direttiva 64/225/CEE; alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE Sanzioni a carico del Fornitore in caso di inottemperanza alla disciplina del D. Lgs. 185/99 e Art. 12 1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. 2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. 3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale. Azioni a tutela degli interessi collettivi da parte delle associazioni dei consumatori Art. 13 D. Lgs. 185/99 - Art. 3 legge 281/98 1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281. L. 30 luglio 1998, n. 281. 3. Legittimazione ad agire 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate. 2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni. 3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione. 4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo. 5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti. 6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. 7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni. tratto da http://www.viavai.com/aziendeonline/....php#bassanini |
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#911 | |
Senior Member
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Si: UN MILIONE DI PORTATILI GRATIS (o quasi) !!! ![]() ![]() ![]() ![]()
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#912 |
Bannato
Iscritto dal: Feb 2005
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un omaggio al 3d più bello a cui abbia mai partecipato!!!
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#913 |
Senior Member
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insomma, rientro ora dopo una lunga giornata... com'è la sutuazione?
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#914 |
Bannato
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#915 | |
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#916 |
Bannato
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Praticamente si siscute sul come intraprendere un'azione legale vs toshiba dato che quasi tutti gli ordini sono stati annullati unilateralmente da loro senza neanke una mail di scuse..
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#917 | |
Senior Member
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#918 |
Bannato
Iscritto dal: Mar 2003
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ho seguito il thread tra i primi, mi sono divertito, mi sono anche arrabbiato (per alcune esagerazioni) , adesso sembrava tutto tornato nella normalità.
Fino a che non hanno cominciato a cancellare gli ordini senza dare un minimo di spiegazione ! ![]() Questo mi fa imbestialire (ed io non ho ordinato nulla, ve l' assicuro). Una mail di scuse era il minimo da pretendere. Magari anche un 5% di sconto su un prossimo acquisto (visto che l' errore è loro). Direi che se agite legalmente, pur non avendo speranze di spuntarla, fate comuqnue bene. la maleducazione merita una risposta degna .. |
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#919 | |
Bannato
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#920 | |
Bannato
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Questo è veramente scandaloso... |
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