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#1 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2000
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[Diritto] Principio di specialità
Qualcuno in grado di spiegarlo c'è?
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Benedetto sia il Signore,la mia Roccia,che insegna alle mie mani a fare la guerra e alle mie dita a combattere Meglio 1 giorno da Zeman che una vita da Elkann ( qualsiasi ![]() Ciao pierpo! |
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#2 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2002
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Ma parli del diritto penale tributario?
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#3 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2000
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In generale dovrebbe essere un principio che attribuisce la potesta giudicante ( e sanzionatoria) fra legge ordinaria e legge appunto speciale
è sicuramente sfruttto in campo tributario per via di alcune violazioni che possono essere punite solo amministrativamente anzichè penalmente. La definizione corretta è quella del l'art.15 del codice penale, solo che non mi è tanto chiara
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#4 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2002
Messaggi: 32712
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Io infatti conosco il principio di specialità introdotto nel 2000 (o 2001) tra sanzione penale e sanzione tributaria (amministrativa), ma non conosco il principio sancito dall'art. 15 (non faccio giurisprudenza, ma economia).
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#5 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2000
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Legge 689/81 art 9
Princìpio di specialità. - Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Quello che non mi è chiaro è che il testo dice che se c'è concorrenza tra una disposizione penal ee una amministrativa , prevale quella speciale. Ma tra le due la speciale qual'è? sempre l'amministrativa , sempre la penale o bisogna vedere caso per caso?
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#6 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2002
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Nel diritto penale tributario si applica la sanzione penale e non quella amministrativa. Tuttavia il pagamento delle sanzioni costituisce una circostanza attenuante.
Nel D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74 http://www.penale.it/legislaz/dlgs_10_3_00_74.htm che contiene il principio di specialità nel diritto tributario penale all'art. 19 è disposto: Quote:
Quote:
Sono sicuro di questo perché un paragrafo della mia tesi aveva proprio per oggetto gli art. 19 e 13 citati e la prof non ci ha messo penna ![]()
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#7 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2000
Messaggi: 2629
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e non potevano scrivere direttamente che prevale le disposizione penale, anzichè mettere in mezzo la speciale?
![]() io pensavo invece che se per una violazione esiste una sanzione "generale" scritta nei codici standard ( passami il termine) e un "particolare" scritta in un testo ad hoc, prevale quest'ultima. Per come l'interpreto io se per esempio si circola in violazione di una ordinanza del sindaco che blocca il traffico per inquinamento si violerebbe il 650 del cp (sanzione penale, 3 mesi) ma anche il 7 del cds (sanzione amm.va di 71€) : in questo caso prevale la norma amm.va in quanto "speciale" si paga solo la multa
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#8 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2005
Città: livorno-->imola
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Quote:
pertanto se per uno stesso fatto è prevista una sanzione penale ed una amministrativa si applica la sanzione amministrativa invece se per uno stesso fatto vi sono diverse sanzioni amministrative si applica quella "speciale" cioè quella che meglio indica la fattispecie violata
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... "Verrà un giorno nel quale gli uomini giudicheranno dell'uccisione di un animale nello stesso modo in cui essi giudicano oggi quella di un uomo" Leonardo da Vinci - nuovo art.727 c.p. |
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#9 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2005
Città: livorno-->imola
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Quote:
come ho già detto la norma è "speciale" quando oltre alla fattispecie generale vi sono anche degli "elementi" particolari e specifici tra l'altro l'art.15 del codice penale detta il "principio di specialità" riguardo le violazioni di legge penali e conclude "salvo che non sia altrimenti stabilito" uno di questi casi "di altrimenti stabilito" è l'art.9 della l.689/81 Quote:
il principio di specialità presuppone che fra due norme esista un rapporto di genere a specie e comporta la priorità della norma speciale su quella generale
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... "Verrà un giorno nel quale gli uomini giudicheranno dell'uccisione di un animale nello stesso modo in cui essi giudicano oggi quella di un uomo" Leonardo da Vinci - nuovo art.727 c.p. Ultima modifica di goonico : 30-07-2005 alle 17:27. |
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#10 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2002
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Quote:
![]() Detto questo il vostro ragionamento mi sembra corretto ed il mio errato, tanto più che il decreto che ho citato pone dei limiti quantitativi (la specialità) che invece non sono previsti per le sanzioni amministrative. Mi sorprende che la prof, che è molto puntigliosa, non ci abbia fatto caso ![]()
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#11 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2000
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In effetti il succitato art 9 al 2° capoverso dice
Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali da dove, visto che specifica la prevalenza della norma penale sulla norma amm.va se questa è regionale, si evince proprio che di solito a prevalere è la norma amm.va speciale Grazie per la consulenza ![]()
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