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Old 29-07-2005, 16:48   #1
kikki2
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[Diritto] Principio di specialità

Qualcuno in grado di spiegarlo c'è?
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Old 29-07-2005, 18:35   #2
Kewell
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Ma parli del diritto penale tributario?
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Old 30-07-2005, 08:26   #3
kikki2
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L'Avatar di kikki2
 
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In generale dovrebbe essere un principio che attribuisce la potesta giudicante ( e sanzionatoria) fra legge ordinaria e legge appunto speciale
è sicuramente sfruttto in campo tributario per via di alcune violazioni che possono essere punite solo amministrativamente anzichè penalmente.
La definizione corretta è quella del l'art.15 del codice penale, solo che non mi è tanto chiara
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Old 30-07-2005, 13:45   #4
Kewell
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Io infatti conosco il principio di specialità introdotto nel 2000 (o 2001) tra sanzione penale e sanzione tributaria (amministrativa), ma non conosco il principio sancito dall'art. 15 (non faccio giurisprudenza, ma economia).
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Old 30-07-2005, 16:45   #5
kikki2
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Legge 689/81 art 9
Princìpio di specialità. - Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.


Quello che non mi è chiaro è che il testo dice che se c'è concorrenza tra una disposizione penal ee una amministrativa , prevale quella speciale.
Ma tra le due la speciale qual'è? sempre l'amministrativa , sempre la penale o bisogna vedere caso per caso?
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Old 30-07-2005, 17:37   #6
Kewell
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Nel diritto penale tributario si applica la sanzione penale e non quella amministrativa. Tuttavia il pagamento delle sanzioni costituisce una circostanza attenuante.

Nel D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74

http://www.penale.it/legislaz/dlgs_10_3_00_74.htm

che contiene il principio di specialità nel diritto tributario penale all'art. 19 è disposto:

Quote:
Art. 19.
Principio di specialita'
1. Quando uno stesso fatto e' punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.
mentre l'art. 13 contiene la deroga

Quote:
Art. 13.
Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario
1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

2. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all'imputato a norma dell'articolo 19, comma 1.
Quindi è una disposizione del tutto analoga a quella che hai citato te. In definitiva la sanzione speciale è quella penale.
Sono sicuro di questo perché un paragrafo della mia tesi aveva proprio per oggetto gli art. 19 e 13 citati e la prof non ci ha messo penna
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Old 30-07-2005, 17:52   #7
kikki2
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e non potevano scrivere direttamente che prevale le disposizione penale, anzichè mettere in mezzo la speciale?

io pensavo invece che se per una violazione esiste una sanzione "generale" scritta nei codici standard ( passami il termine) e un "particolare" scritta in un testo ad hoc, prevale quest'ultima.
Per come l'interpreto io se per esempio si circola in violazione di una ordinanza del sindaco che blocca il traffico per inquinamento si violerebbe il 650 del cp (sanzione penale, 3 mesi) ma anche il 7 del cds (sanzione amm.va di 71€) : in questo caso prevale la norma amm.va in quanto "speciale" si paga solo la multa
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Old 30-07-2005, 17:57   #8
goonico
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Originariamente inviato da kikki2
Legge 689/81 art 9
Princìpio di specialità. - Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.


Quello che non mi è chiaro è che il testo dice che se c'è concorrenza tra una disposizione penal ee una amministrativa , prevale quella speciale.
Ma tra le due la speciale qual'è? sempre l'amministrativa , sempre la penale o bisogna vedere caso per caso?
si intende norma speciale quella che meglio comprende la "specie" del fatto contestato! la norma è "speciale" quando oltre agli elementi compresi nella fattispecie generale vi sono anche degli "elementi" particolari e specifici

pertanto se per uno stesso fatto è prevista una sanzione penale ed una amministrativa si applica la sanzione amministrativa
invece se per uno stesso fatto vi sono diverse sanzioni amministrative si applica quella "speciale" cioè quella che meglio indica la fattispecie violata
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Old 30-07-2005, 18:00   #9
goonico
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Originariamente inviato da Kewell

Quindi è una disposizione del tutto analoga a quella che hai citato te. In definitiva la sanzione speciale è quella penale.
Sono sicuro di questo perché un paragrafo della mia tesi aveva proprio per oggetto gli art. 19 e 13 citati e la prof non ci ha messo penna
non è propriamente così! la sanzione penale non è quella speciale! non in senso assoluto!
come ho già detto la norma è "speciale" quando oltre alla fattispecie generale vi sono anche degli "elementi" particolari e specifici
tra l'altro l'art.15 del codice penale detta il "principio di specialità" riguardo le violazioni di legge penali e conclude "salvo che non sia altrimenti stabilito"
uno di questi casi "di altrimenti stabilito" è l'art.9 della l.689/81

Quote:
Originariamente inviato da kikki2

e non potevano scrivere direttamente che prevale le disposizione penale, anzichè mettere in mezzo la speciale?

io pensavo invece che se per una violazione esiste una sanzione "generale" scritta nei codici standard ( passami il termine) e un "particolare" scritta in un testo ad hoc, prevale quest'ultima.
Per come l'interpreto io se per esempio si circola in violazione di una ordinanza del sindaco che blocca il traffico per inquinamento si violerebbe il 650 del cp (sanzione penale, 3 mesi) ma anche il 7 del cds (sanzione amm.va di 71€) : in questo caso prevale la norma amm.va in quanto "speciale" si paga solo la multa
è giusta la tua interpretazione!!!
il principio di specialità presuppone che fra due norme esista un rapporto di genere a specie e comporta la priorità della norma speciale su quella generale
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Ultima modifica di goonico : 30-07-2005 alle 18:27.
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Old 30-07-2005, 18:15   #10
Kewell
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Originariamente inviato da goonico
non è propriamente così! la sanzione penale non è quella speciale! non in senso assoluto!
come ho già detto la norma è "speciale" fattispecie generale vi sono anche degli "elementi" particolari e specifici
tra l'altro l'rt.15 del codice penale detta il "principio di specialità" riguardo le violazioni di legge penali e conclude "salvo che non sia altrimenti stabilito"
uno di questi casi "di altrimenti stabilito" è l'art.9 della l.689/81
Come detto non ho mai studiato diritto penale e non conosco le leggi che citi
Detto questo il vostro ragionamento mi sembra corretto ed il mio errato, tanto più che il decreto che ho citato pone dei limiti quantitativi (la specialità) che invece non sono previsti per le sanzioni amministrative. Mi sorprende che la prof, che è molto puntigliosa, non ci abbia fatto caso
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Old 30-07-2005, 18:31   #11
kikki2
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In effetti il succitato art 9 al 2° capoverso dice

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali

da dove, visto che specifica la prevalenza della norma penale sulla norma amm.va se questa è regionale, si evince proprio che di solito a prevalere è la norma amm.va speciale

Grazie per la consulenza
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