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Old 08-07-2004, 07:50   #1
robnet77
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L'Avatar di robnet77
 
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Differenza tra condanna e patteggiamento

Un mio amico extracomunitario (ormai dovrebbe prendere la cittadinanza, dopo quasi 10 anni che è qui), tempo fa, ha avuto qualche problema con la giustizia, niente di grave immagino conoscendo il tipo, comunque dopo oltre un anno dall'accaduto (non ho voluto chiedergli di che si trattasse, l'ho saputo ieri) mi ha detto che gli sono state proposte due diverse soluzioni:

la condanna e il patteggiamento, ha detto che nessuna delle due nel suo caso comporta la fedina penale sporca, secondo il suo avvocato, ma c'è una lieve differenza che non ha saputo spiegarmi. Se ho capito bene, il patteggiamento è da preferirsi (in quanto ai carabinieri rimarrà comunque questa informazione) ma comporta un esborso pecuniario superiore a quello che dovrebbe pagare in caso di condanna.

Onestamente non ho saputo spiegargli quello che nemmeno il suo avvocato ha saputo fare, qualcuno sa in che consiste questa lieve differenza (sempre che sia lieve, come mi ha detto lui... )?

Grazie...
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Old 08-07-2004, 07:54   #2
kikki2
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qui
è spiegato abbastanza bene
__________________
Benedetto sia il Signore,la mia Roccia,che insegna alle mie mani a fare la guerra e alle mie dita a combattere
Meglio 1 giorno da Zeman che una vita da Elkann ( qualsiasi ).
Ciao pierpo!
kikki2 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 08-07-2004, 07:56   #3
fedelover
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Messaggi: 1890
Non è affatto lieve ai fini dell'economia processuale. Il patteggiamento comporta un'ammissione di colpa, si evita tutta la fase dibattimntale ma comunque si è condannati. Non esiste un patteggiamento con assoluzione, sarebbe una contraddizione in termini. E' in questo caso che non si pagano le spese processuali. Il reato si estingue dopo 5 anni se delitto, 2 se contravvenzione.
__________________
affari OK con: Cappej; Damy83(x 2);xej;Plextor;SuperLory; tancrozio;argo771;marcopaia1; Isomarcus;matrizoo;Joker80; acalex_2000;pindanna; amd4ever;FA.Picard; tari80;mimmuzzo;gegeg;giova22; simpon;toelupe;jokervero; ARTEX;Vin81;ElGringo;igiolo; MrBrown;bimbo-gio;FIGJAM; vitemi;acse;remake; Pi.eRre.2006;asdasdasdasd;thoby; HAVOC`; CrAcK`; Ar_Es ...e altri su vari forum...EBAY Advanced-Carbon 29 feeds +
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Old 08-07-2004, 08:03   #4
robnet77
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Originariamente inviato da kikki2
qui
è spiegato abbastanza bene

sai che non l'ho capito così bene?

sembra che si parli più delle novità introdotte, lì...
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Old 08-07-2004, 08:05   #5
robnet77
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Originariamente inviato da fedelover
Non è affatto lieve ai fini dell'economia processuale. Il patteggiamento comporta un'ammissione di colpa, si evita tutta la fase dibattimntale ma comunque si è condannati. Non esiste un patteggiamento con assoluzione, sarebbe una contraddizione in termini. E' in questo caso che non si pagano le spese processuali. Il reato si estingue dopo 5 anni se delitto, 2 se contravvenzione.
non so quale fase si eviti, lui comunque deve scegliere e non credo che il suo processo continui, in nessuno dei casi...

... e ovviamente, se chiede il patteggiamento, non credo che ci sia assoluzione, non intendevo questo...

Scusa, che differenza passa tra delitto e contravvenzione? ,tipo se ha fatto una rapina (spero di no ) si tratta di contravvenzione?

Grazie!
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Old 08-07-2004, 08:10   #6
robnet77
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scusate, ma se ho letto bene si può anche rateizzare il pagamento pecuniario? Possibile?
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Old 08-07-2004, 09:14   #7
ciccio76
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Città: Roma - Prati
Messaggi: 1541
delitti: ergastolo, reclusione, multa
contravvenzioni: arresto, ammenda.
Ovviamente i vari tipi di reato comportano come conseguenza o uno o l'altro tipo.

Per il pagamento rateale, articolo 133 ter cod. penale:

Art. 133 ter Pagamento rateale della multa o dell'ammenda
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila.
In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.


Patteggiamento (d. p. pen.) artt. 444-448 c.p.p.

In forza di esso, imputato e P.M. [vedi Pubblico Ministero] si accordano per l’applicazione di una pena che, col gioco delle circostanze e con la riduzione prevista dall’art. 444 c.p.p., non deve superare i due anni di reclusione o di arresto. In tal caso il giudice emetterà la sua sentenza sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. Il presupposto indefettibile del (—) è però unicamente la volontà dell’imputato, potendo il mancato consenso del P.M., se ingiustificato, essere superato dal giudice.
Oltre alla riduzione di pena, all’imputato condannato spettano altri benefici, quali l’esonero dal pagamento delle spese processuali, il divieto di applicazione di pene accessorie o misure di sicurezza (eccetto la confisca obbligatoria), e l’inefficacia della sentenza agli effetti civili o amministrativi. Se poi decorrono cinque anni (se la sentenza concerneva un delitto) o due (se concerneva una contravvenzione) senza che l’imputato commetta fatti della stessa indole, il reato si estingue. Inoltre, ove ricorrano le condizioni, può essere concessa la sospensione condizionale della pena [vedi]. In seguito alla L. 16-12-1999, n. 472 (art. 32) è stata prevista la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile (art. 4442 c.p.p.), nonché lo sbarramento della richiesta di patteggiamento fino alla precisazione delle conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel caso di giudizio direttissimo.
La sentenza emessa è inappellabile essendo prevista solo la possibilità di tale gravame da parte del P.M. e nell’unica ipotesi che il giudice abbia disatteso il suo dissenso (art. 4482 c.p.p.). Contro la sentenza è ammesso, però, il ricorso per Cassazione
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Old 08-07-2004, 09:27   #8
robnet77
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Originariamente inviato da ciccio76
delitti: ergastolo, reclusione, multa
contravvenzioni: arresto, ammenda.
Ovviamente i vari tipi di reato comportano come conseguenza o uno o l'altro tipo.

Per il pagamento rateale, articolo 133 ter cod. penale:

Art. 133 ter Pagamento rateale della multa o dell'ammenda
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila.
In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.


Patteggiamento (d. p. pen.) artt. 444-448 c.p.p.

In forza di esso, imputato e P.M. [vedi Pubblico Ministero] si accordano per l’applicazione di una pena che, col gioco delle circostanze e con la riduzione prevista dall’art. 444 c.p.p., non deve superare i due anni di reclusione o di arresto. In tal caso il giudice emetterà la sua sentenza sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. Il presupposto indefettibile del (—) è però unicamente la volontà dell’imputato, potendo il mancato consenso del P.M., se ingiustificato, essere superato dal giudice.
Oltre alla riduzione di pena, all’imputato condannato spettano altri benefici, quali l’esonero dal pagamento delle spese processuali, il divieto di applicazione di pene accessorie o misure di sicurezza (eccetto la confisca obbligatoria), e l’inefficacia della sentenza agli effetti civili o amministrativi. Se poi decorrono cinque anni (se la sentenza concerneva un delitto) o due (se concerneva una contravvenzione) senza che l’imputato commetta fatti della stessa indole, il reato si estingue. Inoltre, ove ricorrano le condizioni, può essere concessa la sospensione condizionale della pena [vedi]. In seguito alla L. 16-12-1999, n. 472 (art. 32) è stata prevista la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile (art. 4442 c.p.p.), nonché lo sbarramento della richiesta di patteggiamento fino alla precisazione delle conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel caso di giudizio direttissimo.
La sentenza emessa è inappellabile essendo prevista solo la possibilità di tale gravame da parte del P.M. e nell’unica ipotesi che il giudice abbia disatteso il suo dissenso (art. 4482 c.p.p.). Contro la sentenza è ammesso, però, il ricorso per Cassazione
ehm... riassumendo?
robnet77 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
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