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Old 17-05-2007, 11:45   #1
storr
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L'Avatar di storr
 
Iscritto dal: Jun 2005
Città: Roma
Messaggi: 371
Telecontrollo sul lavoro

Mettiamo il caso che io lavoro in un esercizio commerciale aperto al pubblico (e quindi magari soggetto a rapine).
Mettiamo il caso che il proprietario dell'esercizio e mio datore di lavoro abbia installato all'interno del negozio un sistema di videosorveglianza.
Mettiamo il caso che il datore di lavoro possa usare questo sistema di monitoraggio anche da casa sua e lo usi non solo per motivi di sicurezza ma anche per verificare se quando lui non c'è io lavoro o sto seduto a non fare niente.
Ora, sono abbastanza sicuro che quest'ultima cosa sia illegale, o quanto meno che non possa i nessun modo essere usata contro di me (ovvero se io non faccio niente dalla mattina alla sera tu non puoi "scoprirlo" perchè mi video-sorvegli dacasa tua).
Qualcuno può postarmi qualche riferimento a qualche legge che spieghi come quanto sopracitato sia illegale da parte del datore di lavoro?
O qualcosa da poter usare se il datore di lavoro viene da me e mi dice; "Ieri sera ti ho visto che non hai fatto nulla"......

P.S. fortunatamente la situazione descritta, anche se reale, non si riferisce a me ma comunque a un caro amico, e la cosa mi da molto ma molto fastidio....
__________________
Tu sei un eroe. Quelli che hanno avuto a che fare con il tuo eroismo ti hanno chiamato "L'uomo senza paura". Si sbagliavano....stanotte hai paura. Perchè presto dovrai lasciare questo posto, questo rifugio e dire a un bambino cieco che si fidava di te...che a volte gli eroi falliscono. - DEVIL "Cucciolo di bambino"
storr è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 17-05-2007, 12:40   #2
beach_man
Junior Member
 
L'Avatar di beach_man
 
Iscritto dal: Feb 2007
Città: Warszawa
Messaggi: 25
L'art.4, l. n.300/1970 cit. testualmente dispone:
"4. Impianti audiovisivi.
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalitŕ di controllo a distanza dell'attivitŕ dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilitŕ di controllo a distanza dell'attivitŕ dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalitŕ per l'uso degli impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con le commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalitŕ di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art.19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale".

La disposizione sancisce, al suo primo comma, il divieto di utilizzazione di mezzi di controllo a distanza, tra i quali, in primo luogo, gli impianti audiovisivi, sul presupposto -espressamente precisato nella "Relazione ministeriale"- che la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell'organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione "umana", e cioč non esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro (cosě anche Cass. sez. lav. 17.6.2000, n.8250).
Tale divieto deve intendersi come assoluto, data "l'odiositŕ delle apparecchiature oggetto della norma, il loro contrasto con i principi della Costituzione ed il danno che possono arrecare alla stessa produttivitŕ del lavoratore" (cosě Cass. sez. lav., 18.2.1983, n.1236).

Tuttavia, lo stesso articolo, al secondo comma, prevede che esigenze organizzative, produttive ovvero di sicurezza del lavoro possano richiedere l'eventuale installazione di impianti ed apparecchiature di controllo, da cui derivi anche la possibilitŕ di controllo a distanza dell'attivitŕ dei lavoratori.
L'eccezione č da intendere tuttavia in senso relativo, perché in realtŕ la norma citata non prevede la possibilitŕ, in particolari casi, di "sorvegliare a distanza" i lavoratori (nel qual caso il divieto rimane assoluto), quanto piuttosto ammette il ricorso ad impianti audiovisivi tali da produrre un controllo incidentale (o preterintenzionale) dei lavoratori, sempre perň in presenza di esigenze organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro nonché previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.
Si realizza in tal modo un contemperamento tra tutela del diritto dei lavoratori a non essere controllati a distanza e tutela delle esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro, le cui modalitŕ concrete si sono in parte delineate nella casistica giurisprudenziale e nelle pronunce del Garante della privacy.
beach_man è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
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