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Old 14-09-2003, 09:38   #1
francescox87
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L'Avatar di francescox87
 
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[URGENTE] Rintracciare un buono fruttifero

Ciao ragazzi, mi sevirebbe sapere come recuperare un buono fruttifero cioè mi spiego meglio, tempo fà fù fatto un buono fruttifero da una mia zia con anche il nome di mia madre su questo buono, ora però questa zia è deceduta da alcuni anni e mia mamma non sà come fare per recuperare il buono perkè lei non è in possesso del certificato che molto probabilmente è finito in mani sbagliate, mia mamma è andata in posta per cercare di recuperarlo ma le sono stati chiesti: una somma e la data di immissione del buono (che mia mamma non ricorda) per fare la ricerca del buono, ora vi chiedo come può fare per recuperarlo sapendo Nome, Cognome data di nascita della zia a cui era intestato il buono insieme a mia mamma.
Aiutatemi a recuperarlo dai è importante!
Grazie Anticipatamente
clesan@tin.it
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Old 14-09-2003, 09:53   #2
francescox87
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Originariamente inviato da filippom
Non so se alle poste tengono traccia dei buoni emessi... è come se perdi un assegno e vuoi che te lo paghino lo stesso.
invece mi sà di si infatti per fare la ricerca a mia mamma sono stati chiesti una somma di denaro e la data (che lei non ricorda) come fà senza data a rintracciare questo buono?
è importante perkè da quanto ho capito su questo buono c'è una grossa somma di denaro ed una parte potrebbe essere mia
quindi cercate di aiutarmi. vi prego.
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Old 14-09-2003, 09:56   #3
RenèBascè
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prova a fare una ricerca con questi estremi :

NOME della ZIA
LUOGO
NOME DEI BENEFICIARI



magari salta fuori qualcosa
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Old 14-09-2003, 10:07   #4
francescox87
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Originariamente inviato da RenèBascè
prova a fare una ricerca con questi estremi :

NOME della ZIA
LUOGO
NOME DEI BENEFICIARI



magari salta fuori qualcosa
si ma a mia mamma hanno chiesto anche la data (penso che anche l'anno basti ma mia mamma non sa nemmeno quello)

come faccio a fare la ricerca senza la data, con internet si può fare qualcosa?
francescox87 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 14-09-2003, 10:10   #5
RenèBascè
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Originariamente inviato da francescox87
si ma a mia mamma hanno chiesto anche la data (penso che anche l'anno basti ma mia mamma non sa nemmeno quello)

come faccio a fare la ricerca senza la data, con internet si può fare qualcosa?

si vabbè qui ci vorrebbe la manna dal cielo !

Scusa ma in Posta ti hanno detto che pagando una certa somma di denaro loro ti garantiscono il tirovamento o comunque hanno bisogno della data??

Perchè e basta solo pagare e sei sicuro che in questo buono ci sono tanti soldoni allora paga....purchè il gioca valga la candela
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Old 14-09-2003, 10:12   #6
Willyyyy
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Re: [URGENTE] Rintracciare un buono fruttifero

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Originariamente inviato da francescox87
Ciao ragazzi, mi sevirebbe sapere come recuperare un buono fruttifero cioè mi spiego meglio, tempo fà fù fatto un buono fruttifero da una mia zia con anche il nome di mia madre su questo buono, ora però questa zia è deceduta da alcuni anni e mia mamma non sà come fare per recuperare il buono perkè lei non è in possesso del certificato che molto probabilmente è finito in mani sbagliate, mia mamma è andata in posta per cercare di recuperarlo ma le sono stati chiesti: una somma e la data di immissione del buono (che mia mamma non ricorda) per fare la ricerca del buono, ora vi chiedo come può fare per recuperarlo sapendo Nome, Cognome data di nascita della zia a cui era intestato il buono insieme a mia mamma.
Aiutatemi a recuperarlo dai è importante!
Grazie Anticipatamente
clesan@tin.it

A parte il fatto che mi (MI) pare sia a scadenza. E poi è un titolo nominativo quindi dovrebbe risultare (IN banca o alle poste non so da dove proviene)che tua mamma ne è l'intestataria. Il problema è se richiedono per forza il certificato....
__________________
MotoHardware Club
Sapere e tuttavia pensare che non sappiamo, è la più alta conquista;non sapere e tuttavia pensare che sappiamo è un disastro"
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Old 14-09-2003, 10:20   #7
francescox87
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Originariamente inviato da RenèBascè
si vabbè qui ci vorrebbe la manna dal cielo !

Scusa ma in Posta ti hanno detto che pagando una certa somma di denaro loro ti garantiscono il tirovamento o comunque hanno bisogno della data??

Perchè e basta solo pagare e sei sicuro che in questo buono ci sono tanti soldoni allora paga....purchè il gioca valga la candela
la somma che hanno chiestoa mia mamma e circa 10/15 Euro quindi il gioco vale la candela ma le hanno chiesto la data
francescox87 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 14-09-2003, 11:41   #8
francescox87
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up non sapete proprio aiutarmi?
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Old 14-09-2003, 14:16   #9
francescox87
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Originariamente inviato da francescox87
up non sapete proprio aiutarmi?
riup aiutatemi please
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Old 14-09-2003, 14:44   #10
RenèBascè
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a Francè...ma se non hai la data che possiamo fare noi...inventarcela ??




Ascolta : io di buoni fruttiferi non me ne intendo , ma avevo fatto uno studio per l'Università.

So di certo che il buono smarrito,sottratto o distrutto può essere duplicato previo pagamento della relativa tassa. Il buono è formato da due parti : il buono vero e proprio e la cedola di controllo. Su entrambe le parti sono stampati la denominazione dell'Ufficio Postale, il suo numero frazionario , quello progressivo del buono e la lettera che ne indica la serie. Sono raccolti in fascicoli ordinati secondo il numero progressivo , custoditi negli Uffici Postali con le cautele prescritte per le carte valori.
Ovviamente avendo l'Ufficio Postale la "matrice" sanno come/dove/quando/chi ha emesso e a favore di chi un buono postale fruttifero...


Ti rimando a qualche link :

http://www.poste.it/bancoposta/buonifruttiferipostali/

http://www.euro.tesoro.it/euroleggi/...municazioni%5C(32)%2098dmc08ott.pdf
RenèBascè è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 14-09-2003, 14:49   #11
gelovani
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Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 1951, n. 217)


Articolo 1

In caso di smarrimento. distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenere il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile.

Articolo 2

1. La denuncia di cui al precedente articolo deve contenere ogni estremo che valga a identificare il buono o libretto e a stabilire le circostanze della perdita e, se fatta da persona diversa dall'intestatario, deve essere inoltre corredata della documentazione atta a dimostrare il diritto del denunciante.


Articolo 3

1. Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto e' pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato da farne consegna all'Istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di 90 giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sara' considerato inefficace.


Articolo 4

1. L'opposizione deve essere proposta davanti all'autorita' giudiziaria, competente per valore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto e' pagabile, con citazione da notificarsi all'Istituto, presso lo stabilimento predetto, e a chi ha presentato la denunzia.

2. L'opposizione, tranne il caso in cui venga proposta dallo stesso Istituto emittente, non e' ammissibile senza il deposito del buono o libretto presso la cancelleria.

3. Se l'opposizione del detentore e' respinta, il buono o libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al denunciante dopo che la relativa sentenza e' passata in cosa giudicata.


Articolo 5

1. Decorso il termine stabilito nel precedente ART. 3 senza che il buono o libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato.

2. Il duplicato puo' essere rilasciato dall'Istituto emittente ancorche' vi sia stata opposizione del detentore, se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto giusta certificazione del cancelliere da prodursi all'Istituto emittente a cura del denunciante.


Articolo 6

1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretto di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, il possessore deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il libretto e' pagabile, indicando possibilmente il numero, l'eventuale intestazione e la somma iscritta a credito, unitamente a quelle altre notizie, le quali possano contribuire a identificare il libretto, a legittimare il diritto del denunciante e a stabilire le circostanze della perdita.

2. Ricevuta la denunzia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al libretto denunciato perduto e sospendere ogni operazione che venisse richiesta sul libretto stesso.

3. A richiesta del denunciante, l'Istituto emittente puo' rilasciare copia della denuncia ricevuta, senza pero' aggiungere indicazione qualsiasi atta a meglio identificare il libretto.


Articolo 7

1. Il denunziante deve inoltre, entro 15 giorni dalla presentazione della denuncia, presentare al presidente del Tribunale o al Pretore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto e' pagabile, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso circostanziato e corredato da tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare il possesso nel ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, distrutto o sottratto.

2. Copia in carta libera del ricorso deve essere trasmessa a cura del ricorrente all'Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto e' pagabile mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l'Istituto, entro 5 giorni dal ricevimento della lettera, deve comunicare in via riservata al presidente del Tribunale o al Pretore copia semplice dell'intero conto relativo al libretto al quale si ritiene possa riferirsi il ricorso.


Articolo 8

1. Decorsi 25 giorni da quello in cui e' stata fatta la denuncia senza che all'Istituto emittente sia giunta la lettera raccomandata di cui all'articolo precedente, l'annotamento di fermo si ha per non avvenuto; l'Istituto pero' non puo' dar corso a qualsiasi operazione che venisse richiesta sul libretto, se prima non abbia avuto assicurazione dalla cancelleria del Tribunale o della Pretura della mancata presentazione del ricorso.


Articolo 9

1. Il presidente del Tribunale o il Pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verita' dei fatti e sul diritto del ricorrente, ove, anche in base alla copia del conto di cui all'ART. 7 e alle ulteriori riservate informazioni che secondo i casi puo' chiedere all'Istituto emittente, non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte con il ricorso, ha facolta' di chiamare il ricorrente per ottenere i chiarimenti del caso e raccogliere le prove che facciano difetto, nonche' di fargli confermare con giuramento le verita' delle circostanze esposte nel ricorso.

2. Il presidente del Tribunale o il Pretore, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte, emette nel piu' breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati e i requisiti del libretto, ne pronuncia l'inefficacia e autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto o di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purche' non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

3. Il presidente del Tribunale o il Pretore puo', con riguardo all'importo del libretto e in rapporto ad altre circostanze, disporre la pubblicazione del decreto sui quotidiani o periodici del luogo dove il libretto e' pagabile, oltre che nella Gazzetta Ufficiale.


Articolo 10

1. Il ricorrente deve notificare il decreto che dichiara l'inefficacia del libretto all'Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto e' pagabile; il decreto stesso o un estratto deve restare affisso per la durata di 90 giorni a cura dell'Istituto emittente, nei locali aperti al pubblico dello stabilimento predetto.


Articolo 11

1. Quando si tratti di libretto, la cui somma iscritta a credito rientri nella competenza del Pretore, questi col decreto che ne dichiara la inefficacia, autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine di 90 giorni dalla data dell'affissione del decreto stesso o di un estratto nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto e' pagabile, purche' sempre nel frattempo non venga fatta opposizione, esclusa ogni altra formalita' di pubblicazione.


Articolo 12

1. L'opposizione deve essere proposta davanti alla stessa autorita' giudiziaria che ha emesso il decreto, con citazione da notificarsi all'Istituto presso lo stabilimento dove il libretto e' pagabile e a chi ha presentato il ricorso.

2. L'opposizione, tranne il caso in cui sia proposta dallo stesso Istituto emittente, non e' ammissibile senza il deposito del libretto presso la cancelleria.

3. Se l'opposizione del detentore e' respinta, il libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al ricorrente dopo che la relativa sentenza e' passata in cosa giudicata.


Articolo 13

1. Decorsi i termini di cui ai precedenti ARTT. 9, 10 e 11, senza che siano state fatte opposizioni e senza che il libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato, il ricorrente ha diritto di ottenere dall'Istituto eminente il rilascio del duplicato.


Articolo 14

1. Il duplicato puo' essere rilasciato dall'Istituto emittente ancorche' vi sia stata opposizione del detentore, se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto, giusta certificazione del cancelliere da prodursi all'Istituto a cura del ricorrente.


Articolo 15

1. Il rilascio a norma della presente legge, di duplicati di buoni nominativi e di libretti nominativi o al portatore, estingue nei confronti dell'Istituto emittente i diritti del detentore, ma non pregiudica le eventuali ragioni che questi abbia contro chi ha ottenuto il duplicato.


Articolo 16

1. Tutti gli atti comunque diretti o inerenti alla dichiarazione di inefficacia degli originali dei buoni o libretti perduti e al rilascio dei relativi duplicati sono a cura e a spese del denunciante o ricorrente.


Articolo 17

1. Sono applicabili in caso di falsa denuncia di perdita di buoni o libretti le pene stabilite dal c.pen.


Articolo 18

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili soltanto ad aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio, legalmente esistenti e autorizzate, restando abrogata ogni precedente disposizione di legge o norma speciale in materia incompatibile con le disposizioni della presente legge.

2. Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera £ 1 milione.


Articolo 19

1. Le procedure contemplate nella presente legge debbono essere osservate anche in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di polizze, certificati o altri documenti, comunque denominati, nominativi o al portatore, rappresentativi di titoli o valori in genere depositati presso le aziende di credito e gli enti e societa' di cui al RDL 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella Legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

http://www.filodiritto.com/diritto/p...mortamento.htm

Ciao
__________________
Se qualcuno duplica un mio file, o fa propria una mia opinione, io non cesso di avere quel file o quella opinione.

gelovani è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 14-09-2003, 14:49   #12
LuNoco©
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L'Avatar di LuNoco©
 
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Città: Foligno lu centru dellu munnu
Messaggi: 137
allora fai il gioco dell'anno ad esempio se non ricordi qualcosa basta che fai due o tre domande per farglielo tornare in mente tipo cosa aveva fatto il giorno dopo oppure quanti anni aveva lei oppure se ti avevano comprato qualcosa di costoso poi a forza di intrecciare le cose arrivate pure al giorno del buono o vi avvicinate l'anno però non deve essere difficile ricordrselo tipo + o- quanto tempo fa è successo?????
__________________
#66 - Puffo SpaMMone!
LuNoco© è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 14-09-2003, 21:18   #13
francescox87
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Originariamente inviato da LuNoco©
allora fai il gioco dell'anno ad esempio se non ricordi qualcosa basta che fai due o tre domande per farglielo tornare in mente tipo cosa aveva fatto il giorno dopo oppure quanti anni aveva lei oppure se ti avevano comprato qualcosa di costoso poi a forza di intrecciare le cose arrivate pure al giorno del buono o vi avvicinate l'anno però non deve essere difficile ricordrselo tipo + o- quanto tempo fa è successo?????
vedi il fatto è che il buono lo ha fatto mia zia come regalo per mia mamma e potevano ritirarlo sia lei che mia mamma, ma mia mamma la data di emissione non l'ha mai saputa.
francescox87 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 14-09-2003, 21:24   #14
porny
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L'Avatar di porny
 
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ma fai tentativi ad anni.... prima di tutto se non vado errato i buoni fruttiferi si dividono in diverse tipologia in base alla scandenza. Fatti dare tutte tutte le informazioni necessario riguardo le varie scadenze ed inizia a far fare delle prove con i vari anni.
porny è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 14-09-2003, 22:16   #15
francescox87
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Originariamente inviato da porny
ma fai tentativi ad anni.... prima di tutto se non vado errato i buoni fruttiferi si dividono in diverse tipologia in base alla scandenza. Fatti dare tutte tutte le informazioni necessario riguardo le varie scadenze ed inizia a far fare delle prove con i vari anni.
si cosi spendo milioni
si può fare la ricerca con internet gratuitamente?
francescox87 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 14-09-2003, 22:29   #16
RenèBascè
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Originariamente inviato da francescox87
si cosi spendo milioni
si può fare la ricerca con internet gratuitamente?

Francè scusa ma allora che cacchio ti postiamo a fare le norme da seguire per rimediare al problema ?

Stiamo cercando di spiegarti , leggi alla mano , come ti devi/dovete comportare in questi casi senza spendere una follia e ci parli di internet?

mà??!?!?

La prossima volta evito di cercare tra i miei appunti e di copiarti paro paro quello che c'è scritto
RenèBascè è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 14-09-2003, 22:38   #17
francescox87
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Originariamente inviato da RenèBascè
Francè scusa ma allora che cacchio ti postiamo a fare le norme da seguire per rimediare al problema ?

Stiamo cercando di spiegarti , leggi alla mano , come ti devi/dovete comportare in questi casi senza spendere una follia e ci parli di internet?

mà??!?!?

La prossima volta evito di cercare tra i miei appunti e di copiarti paro paro quello che c'è scritto
no forse non hai capito io mi riferivo a quello che ha detto porny cioè di provare con tutti gli anni (sarebbero dal 1965 al 2000), le norme domani pomeriggio me le leggo con calma e poi le spiego a mia madre, chiedevo se si poteva fare con internet perkè cosi potevo provare tutti gli anni senza spendere un capitale ma se non si può non fà niente continuate ad aiutarmi nel ambito posta allora
francescox87 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 14-09-2003, 22:43   #18
RenèBascè
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Francè te l'ho detto : il buono , come tutti i titoli di credito , ha una matrice che ha lo scopo di "ricordare" proprio dove/quando/come/a chi/da chi è stato compilato ...

Io credo che mandando la mamma in Posta a fornire le proprie generalità questo buono NON può NON saltare fuori...

E suggeriscile magari di "alzare la voce" non appena qualcuno accenna al classico : "Non si può fare..."

Intesi


Senza generalizzare ma il lavoro Statale da Impiegato non regala molte soddisfazioni e forse sbattersi per chi ha bisogno non è parimenti eccitante...

Quindi : impòniti e fai valere le tue pretese (con educazione si intende)

RenèBascè è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 14-09-2003, 22:49   #19
francescox87
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Originariamente inviato da RenèBascè
Francè te l'ho detto : il buono , come tutti i titoli di credito , ha una matrice che ha lo scopo di "ricordare" proprio dove/quando/come/a chi/da chi è stato compilato ...

Io credo che mandando la mamma in Posta a fornire le proprie generalità questo buono NON può NON saltare fuori...

E suggeriscile magari di "alzare la voce" non appena qualcuno accenna al classico : "Non si può fare..."

Intesi


Senza generalizzare ma il lavoro Statale da Impiegato non regala molte soddisfazioni e forse sbattersi per chi ha bisogno non è parimenti eccitante...

Quindi : impòniti e fai valere le tue pretese (con educazione si intende)

ma mia mamma deve andare in un qualsiasi ufficio postale o quello in cui è stato emesso il buono?
grazie cmq
francescox87 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 14-09-2003, 22:52   #20
RenèBascè
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Originariamente inviato da francescox87
ma mia mamma deve andare in un qualsiasi ufficio postale o quello in cui è stato emesso il buono?
grazie cmq

certo che se si reca nell'Ufficio emittente avrà più probabilità....

Però credo che con gli archivi informatici di cui dispone la P.A. (pubblica amministrazione) salterà fuori pure l'ufficio preciso..

RenèBascè è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
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