View Full Version : DIRITTO DI SCEGLIERE IL PROPRIO MODEM - Modem LIBERO ! ->(Leggere post Nr.1)
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Io spero che l'associazione consumatori di cui fai parte non la pensi così, altrimenti siamo proprio messi male...
Il fatto è che i provider, violando un regolamento europeo, imponevano l'uso di un particolare modem! Il fatto che fosse gratuito o a pagamento non fa differenza.
L'AGCOM è intervenuta proprio per questo motivo.
E infatti, sui nuovi contratti è così.Esattamente, sui nuovi.
Ma Vodafone non aveva ritirato il ricorso?
Da quello che ricordo io erano indiscrezioni....
Ma la sentenza è stata pubblicata OGGI.....
L'udienza era sempre del 23/10/2019.... speriamo esca anche la sentenza TIM, visto che la data dell'udienza è la medesima !!!
Da quello che ricordo io erano indiscrezioni....
Ma la sentenza è stata pubblicata OGGI.....
L'udienza era sempre del 23/10/2019.... speriamo esca anche la sentenza TIM, visto che la data dell'udienza è la medesima !!!
Ma il termine "improcedibilità" non depone bene...o sbaglio?
Leggendo la sentenza mi pare di capire che Vodafone avesse fatto ricorso contro la delibera di Agcom con cui veniva applicato il principio del modem libero. Poi però, come si legge al punto 4 della motivazione:
"4. – In data 12 ottobre 2019 la ricorrente ha depositato in giudizio dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisone di merito sul ricorso e sui motivi aggiunti."
Il TAR quindi ha preso atto di tale dichiarazione e ha dichiarato l'improcedibilità.
Ma il termine "improcedibilità" non depone bene...o sbaglio?
Nella sentenza che riguarda Vodafone ad un certo punto si legge:
"4. – In data 12 ottobre 2019 la ricorrente ha depositato in giudizio
dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisone di
merito sul ricorso e sui motivi aggiunti"
quindi chiaramente il TAR in questi casi non entra nel merito e dichiara l'improcedibilità....
Forse la sentenza che riguarda TIM sarà diversa..... salvo non abbia dichiarato "carenza di interesse" anche lei (dubito!!)...... ma non sono trapelate indiscrezioni in merito a ciò.....
TIM ci guadagna sempre.... più riesce a ritardare la sentenza e meglio è per lei....
La cosa molto strana è che i media non si sono interessati per nulla di questa faccenda TIM....silenzio assordante, pur essendo stata quella del 23/10/2019 una udienza pubblica....
Confermo quanto detto da Lanfi. Vodafone ha effettivamente ritirato il ricorso alla delibera modem libero (assieme a Fastweb), pertanto il TAR ha emanato sentenza dove dice che il ricorso non è più attuabile in quanto la controparte si è ritirata. Così sia.
Rimangono dunque le sentenze da pubblicare nei confronti di Tim e WindTre.
Giulio_P
25-11-2019, 14:42
mi inserisco anche io nella discussione, in attesa che venga pubblicata la sentenza per Wind...
@DerHimmel
Non ci sono clausole vessatorie nella vendita del modem a rate.
mi spiace ma anche secondo me hanno ragione DerHimmel e Rizzy. La "vessazione" c'e' stata dal momento che mi obblighi a stipulare un contratto dove il tuo modem e' obbligatorio, altrimenti non posso usufruire di quel servizio (ne' tantomeno stipulare un contratto, visto che allora c'erano SOLO di quel tipo!).
E' una vendita SEPARATA dalla fornitura del servizio fibra di un bene a rate che tu hai accettato.
Sono due contratti diversi con regole diverse.
inizio a pensare che a te abbiano fatto un contratto (o anzi, 2 contratti) diverso dal nostro. di quale vendita separata parli? il contratto che ho stipulato io (e credo anche tutti gli altri) era uno solo, che INCLUDEVA l'acquisto a rate (andando contro il regolamento UE del 2015 come gia' ricordato) di un tuo modem, senza nemmeno darmi la possibilita' di un altro tipo di contratto che non lo includesse.
giberger
25-11-2019, 16:33
Che il modem a rate sia una forzatura è chiaro alla luce delle norme europee ma i gestori allo stato attuale hanno provveduto ad adempiere alle richieste dell'agenzia. I modem sono sbloccati e possono funzionare su altre linee e quindi chi lo sta comprando a rate avrà ciò per cui paga. Non vorrei fare l'uccello del malaugurio ma a parere mio non vi sarà alcun ristoro per chi ha firmato quei contratti. Sono acquisti di beni non essenziali, nella maggior parte dei casi con possibilità di scelte alternative e che non violavano alcuna norma dello stato. Smettere di pagare è la cosa peggiore in ogni caso, in quanto oltre a ripercuotersi immediatamente sul consumatore che si ritrova con gli altri gestori che non forniranno servizio, fornirà notevoli appigli legali alla controparte in un eventuale giudizio.
@Giulio_P
Che si possa essere d'accordo o no quanto affermato precedentemente il mio è solo un parere legale in base alla normativa vigente.
Non sono ovviamente d'accordo con quello che gli operatori stanno facendo.
Ma al MOMENTO ATTUALE se te ne vai e non paghi le rate del modem, con la NORMATIVA VIGENTE sei in torto e se non ci saranno VARIAZIONI sulla NORMATIVA VIGENTE devi pagare le rate.
Lord_Possum
25-11-2019, 16:46
Confermo quanto detto da Lanfi. Vodafone ha effettivamente ritirato il ricorso alla delibera modem libero (assieme a Fastweb), pertanto il TAR ha emanato sentenza dove dice che il ricorso non è più attuabile in quanto la controparte si è ritirata. Così sia.
Rimangono dunque le sentenze da pubblicare nei confronti di Tim e WindTre.
E che probabilmente stanno prendendo più tempo in quanto onerate di un obbligo di motivazione maggiore, soprattutto essendo decisioni nel merito e non processuali. Il ricorso CONTRO la delibera AGCOM, dal punto di vista dei consumatori, va rigettato per dare piena efficacia alla Delibera, che però mi aspetto (e temo) venga integrata nelle modalità in cui andrà a espletarsi il tutto, e quindi altro giro in giostra...
mi inserisco anche io nella discussione, in attesa che venga pubblicata la sentenza per Wind...
mi spiace ma anche secondo me hanno ragione DerHimmel e Rizzy. La "vessazione" c'e' stata dal momento che mi obblighi a stipulare un contratto dove il tuo modem e' obbligatorio, altrimenti non posso usufruire di quel servizio (ne' tantomeno stipulare un contratto, visto che allora c'erano SOLO di quel tipo!).
inizio a pensare che a te abbiano fatto un contratto (o anzi, 2 contratti) diverso dal nostro. di quale vendita separata parli? il contratto che ho stipulato io (e credo anche tutti gli altri) era uno solo, che INCLUDEVA l'acquisto a rate (andando contro il regolamento UE del 2015 come gia' ricordato) di un tuo modem, senza nemmeno darmi la possibilita' di un altro tipo di contratto che non lo includesse.
Quello che sfugge, a vedere velocemente, è che la connettività internet non è servizio universale, quindi la risposta "Non sottoscrivi il contratto" rimane sempre e assolutamente lecita: se le condizioni applicate non sono vietate da altri testi normativi, possono anche farti pagare nmila euro al minuto di connessione :P
Per quanto riguarda la diretta applicabilità dei regolamenti UE, è vero, ma rimane il fatto che l'interpretazione dei termini è quello che tiene vivi e attivi i tribunali, e non c'è modo per un ISP italiano di chiedere direttamente alla CGUE una interpretazione "autentica", si passa sempre per un tribunale.
A margine, forme di "autotutela" come stornarsi da sé le rate del modem dalle fatture, se non supportate quantomeno da una decisione "Conciliaweb", rimangono illeciti contrattuali, e credo nessuno voglia mettersi per vie legali civili (sapendo i tempi che richiedono) a disquisire in punta di diritto se il contratto di vendita del modem o della fornitura del servizio è o non è nullo nella parte della vendita abbinata, o annullabile, o chissà cosa altro.
Facciamo un gioco: il totosentenza sulle modalità.
Io dico che gli ISP rimborseranno le rate del modem pagate (e cesseranno le mancanti) e lasceranno i dispositivi in comodato gratuito a chi è ancora loro cliente, mentre per chi ha disdetto nel frattempo sarà approntata una procedura similare a quella per i clienti che hanno fatto MNP su mobile.
Ma si sa, all'uomo piace sognare...
Quello che sfugge, a vedere velocemente, è che la connettività internet non è servizio universale, quindi la risposta "Non sottoscrivi il contratto" rimane sempre e assolutamente lecita
https://www.agcom.it/contenuti-del-servizio-universale
Contenuti del Servizio Universale
I servizi attualmente inclusi nel Servizio Universale sono:
- L'accesso a una rete di comunicazione pubblica da postazione fissa (art. 54), per comunicazioni vocali, trasmissioni fax e dati (ad una velocità tale da garantire un accesso efficace ad internet);
- Il servizio di telefonia pubblica (art. 56), tale da permettere anche chiamate gratuite d'emergenza.
- Misure speciali in favore di utenti disabili (art.57), consistenti nell'esenzione del canone relativamente all'offerta voce di servizio universale per i clienti sordi;
La società attualmente incaricata di fornire il Servizio Universale su tutto il territorio nazionale e per tutte le prestazioni richieste è Telecom Italia S.p.A.;
Per quanto riguarda l'accesso ad Internet, e ai relativi obblighi di qualità, con la delibera n. 253/17/CONS, l'Autorità ha concluso che una velocità di accesso a Internet pari a 2Mbps soddisfi i requisiti comunitari previsti per l'inclusione della banda larga negli obblighi di servizio universale.
Dal 2012, gli obblighi di Servizio Universale non si applicano più al servizio elenco abbonati ed a quello di consultazione degli elenchi, vista l'ampia presenza nel mercato di una molteplicità di offerte in termini di disponibilità, qualità, prezzo ed accessibilità
giovanni69
26-11-2019, 09:17
Interessante, Rizzy :)
Giulio_P
26-11-2019, 12:09
https://www.agcom.it/contenuti-del-servizio-universale
Contenuti del Servizio Universale
ah ecco mi pareva anche a me che fosse proprio cosi' a differenza di quanto sosteneva lord_possum....
@Bovirus: ma quindi tu sei un avvocato o qualcosa del genere, quando dici che hai fornito un parere legale in base alla normativa vigente? allora mi zittisco...
lasciatemelo dire: a leggere diversi interventi in questo 3d si ha la netta impressione che diverse persone lavorino per gli ISP...
@Giulio_P
Non sono avvocato di professione ma sono quotidianamente a contatto con avvocati a cui ho chiesto più volte parere legale in merito.
E sto continuando farlo girando quando serve i post delle discussioni.
Parere legale che ho fornito come mi è stato fornito.
Non so in base a quale tue considerazioni tu possa pensare che ci sia in questo thread ci siano operatori degli ISP.
Potrebbe essere ma non è detto.
La legge italiana è per sua natura "interpretativa" e quindi si presta a possibili "interpretazioni" diverse.
Nessuna interpretazione potrebbe essere in partenza giusta o sbagliata e quindi il fatto che ci siano qui pareri discordanti non è detto che sia significativo di posizioni diverse per questioni di comodo.
Lord_Possum
26-11-2019, 16:16
https://www.agcom.it/contenuti-del-servizio-universale
Contenuti del Servizio Universale
I servizi attualmente inclusi nel Servizio Universale sono:
- L'accesso a una rete di comunicazione pubblica da postazione fissa (art. 54), per comunicazioni vocali, trasmissioni fax e dati (ad una velocità tale da garantire un accesso efficace ad internet);
- Il servizio di telefonia pubblica (art. 56), tale da permettere anche chiamate gratuite d'emergenza.
- Misure speciali in favore di utenti disabili (art.57), consistenti nell'esenzione del canone relativamente all'offerta voce di servizio universale per i clienti sordi;
La società attualmente incaricata di fornire il Servizio Universale su tutto il territorio nazionale e per tutte le prestazioni richieste è Telecom Italia S.p.A.;
Per quanto riguarda l'accesso ad Internet, e ai relativi obblighi di qualità, con la delibera n. 253/17/CONS, l'Autorità ha concluso che una velocità di accesso a Internet pari a 2Mbps soddisfi i requisiti comunitari previsti per l'inclusione della banda larga negli obblighi di servizio universale.
Dal 2012, gli obblighi di Servizio Universale non si applicano più al servizio elenco abbonati ed a quello di consultazione degli elenchi, vista l'ampia presenza nel mercato di una molteplicità di offerte in termini di disponibilità, qualità, prezzo ed accessibilità
Oh, ero fermo al 2015 mi pare, confesso.
Rimane da accertare se tutti gli ISP costringessero ad acquistare il proprio modem anche in ADSL allora (su TIM ricordo Un'Alice-qualcosa attivabile fino al 2018 dove lo davano in comodato, poi non ne ho idea), altrimenti c'era l'alternativa, ma a vedere i nomi "tim connect" e compagnia della pagina trasparenza tariffaria, dubito.
giovanni69
26-11-2019, 17:54
Le rate dei modem credo siano iniziate nell'estate 2017. Prima era già in comodato d'uso gratuito.
Le rate dei modem credo siano iniziate nell'estate 2017. Prima era già in comodato d'uso gratuito.Un po' prima dell'estate 2017 direi tra aprile e luglio 2017.
Io feci la prima FTTC con Telecom nel luglio 2016, se ti ricordi, Giovanni, ci siamo incrociati piu' volte nel thread del 7490 :) ;)
Avevo anche misurato una volta la temperatura superficiale... :cool: :asd:
A luglio 2016 la Telecom dava il technicolor in comodato gratuito, e forniva in automatico i dati del Voip, purche' ci fosse il TR-069 attivato... infatti attorno alla primavera del 2016 un utente (che non finiro' mai di ringraziare :D ) riusci ad aprirlo sul Fritz, mise in condivisione il file da restorare nel modem... e mi convinse quindi a comperarlo...
Technicolor nel cassetto :p
Verso l'autunno la TIM spense gli aggiornamenti in remoto e cominciarono i trick con altri ammennicoli per estrarre i dati del Voip...
nei primi mesi del 2017 ci fu Infostrada che diede il 7490 in comodato d'uso gratuito ed io che gia' ne avevo uno :fagiano: mi ci fiondai a capofitto per prenderne un secondo... Oltre che risparmiare un botto rispetto alla Telecom, perche' Infostrada oltre a regalare il 7490 (che all'epoca era un prodotto di strapunta) faceva uno scontone per i primi 12 mesi... in cambio voleva solo 24 mesi di permanenza.
Subito dopo e quindi attorno ad aprile 2017 uccisero :asd: il tipo del marketing che si era inventato sia lo sconto che il Fritz gratis :stordita: e cominciarono a metterlo a pagamento... e se ben ricordo con impegno di 48 mesi...
Infostrada fece scuola... e da li' iniziarono tutti gli altri ISP a metterlo a pagamento...
Non vorrei dire una castroneria ma il Regolamento UE (del 2015) entro' in vigore il 1 agosto del 2016... Infatti ricordo la AVM che fece dei bei salti di gioia in Germania :D :D
Ovviamente sono andato a memoria... spero di esssre stato abbastanza preciso... :read:
PS: posso garantire che prima dela VDSL Telecom dell'estate 2016 io avevo ADSL Telecom con un mio Asus e non pagavo nulla e non avevo alcun modem loro...
Non ricordo invece nella primavera del 2017 sul fronte ADSL cosa c'era :mbe:
giovanni69
26-11-2019, 22:45
Mi hai fatto ricordare ... akumasama.. Pigr8 e ricostruire gli eventi molto bene.
Grazie
:ave:
Lord_Possum
27-11-2019, 08:00
Un po' prima dell'estate 2017 direi tra aprile e luglio 2017.
-snip-
Prima, prima. Io nella fattura di febbraio 2017 con la smart casa avevo già le mie belle rate del Sercomm sul groppone, e ne ho ancora per 14 mesi se non cambia nulla.
Mi hai fatto ricordare ... akumasama.. Pigr8 e ricostruire gli eventi molto bene.
Grazie
:ave:;)
Pigr8!
Non mi veniva il nome ieri :)
Prima, prima. Io nella fattura di febbraio 2017 con la smart casa avevo già le mie belle rate del Sercomm sul groppone, e ne ho ancora per 14 mesi se non cambia nulla.Allora e' stata la TIM a fare scuola agli altri... io a gennaio-febbraio 2017 iniziando con Infostrada ho avuto il 7490 aggratisse.
Il canone spunto' verso l'estate, ma non per me e per chi lo aveva sottoscritto a inizio anno.
Me lo sono chiesto anch'io più volte....... speravo fosse una cosa veloce.... invece....
Ho trovato queste info in https://www.giustizia-amministrativa.it/il-codice-del-processo-amministrativo-commentato
-----------------------
Codice processo amministrativo
Codice aggiornato al 7 novembre 2019 a cura di Giulia Ferrari
LIBRO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 89 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza
1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.
2. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.
3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.
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L'udienza è stata in data 23/10/2019.... quindi.....
##### PS dd. 19/11/2019 (ore 15):
...anche oggi, salvo miei errori di ricerca nel sito della giustizia amministrativa, della sentenza TAR sul ricorso TIM 'modem libero' nemmeno l'ombra (rif. delibera AGCOM n. 348/18/CONS art. 5 pubblicata il 2 Agosto 2018 impugnata da TIM !!!).
Sono già passati 27 giorni dall'udienza TAR (= 23/10/2019) !!!
Sono coinvolti MIGLIAIA DI CONSUMATORI truffati e non viene data alcuna priorità alla pubblicazione ? …. senza contare che la data dell'udienza è stata rinviata di quasi 1 anno, sempre senza tenere conto di quanti cittadini stanno aspettando questa sentenza ed hanno subito un danno economico....
Chi ci guadagna da tutta questa “burocrazia” ???
Domanda banale..... la risposta ormai la conosce anche un bambino dell'asilo....
Codice processo amministrativo
Art. 89 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza
1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.
Anche oggi 27/11/2019 (ore 12 circa), a distanza di 35 giorni, della PUBBLICAZIONE nemmeno l'ombra.
Consultando il sito giustizia-amministrativa.it ho visto pubblicazioni di sentenze le cui udienze sono avvenute MOLTO ma MOLTO prima dei 45/50 gg. citati nel Codice del processo amministrativo.....
Della serie le regole in Italia ci sono ma non le rispetta nessuno e nessuno controlla.
Del resto ormai è così anche per qualunque altra cosa....
Ho l'impressione che passerà qualche mese...... così quando pubblicheranno la sentenza tutti quelli che pagano il modem l'avranno già terminato di pagare.....
SPERO VIVAMENTE DI SBAGLIARMI :)
Secondo me la pubblicano tra Natale e Capodanno (se la pubblicano, ormai) :asd:
renton82
28-11-2019, 15:08
Domanda: visto che dal 1 Gannaio 2020 ci sarà una variazione contrattuale (l'aumento di 2€ al mese) per wind infostrada, posso recedere dal contratto senza dover pagare le rate residue, oppure le dovrei comunque pagare tutte?
@renton82: Sei tenuto a pagare le rate residue. Puoi comunque provare ad aprire istanza di conciliazione presso piattaforma online ConciliaWeb e vedere se Wind magari in uno scatto di "buon cuore", te le cessa. Da prassi comunque no, sei tenuto a saldare le rate residue.
zappetta
29-11-2019, 09:51
Comunicazione da Tim a seguito di richiesta eseguita sul loro sito:
"Gentile cliente,
con riferimento alla tua richiesta di rimborso legata alla fatturazione a 28 giorni
desideriamo informarti che, in via eccezionale, in attesa della decisione finale del Consiglio di
Stato, abbiamo comunque provveduto ad accreditare l'importo di € 40,00 iva inclusa nella
prima fattura utile di prossima emissione".
@zappetta: È stato già scritto nel topic relativo, di fregarsene di quanto scrivono per email o su conciliaweb, Tim si è ufficialmente arresa fronte rimborsi fatturazione a 28 giorni. State tranquilli.
Qui comunque si parla solo di modem e pertanto sei OT. Per parlare di rimborsi fatturazione a 28 giorni, parlane qui:
https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2896059&page=22
giovanni69
29-11-2019, 20:39
A proposito di modem libero, guardate che sta succedendo alla nuova offerta Super Mega.
https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=46509683&postcount=120803
DerHimmel
01-12-2019, 10:46
Buongiorno a tutti.
Questa mattina mi è arrivata, per mail, la bolletta Wind relativa al mio conto telefonico Internet 200 in FTTC.
Nelle comunicazioni al cliente c'è scritto che dal 01/01/2020 il pagamento del canone sarà mensile anziche bimestrale ma, specificano, che il costo rimarrà assolutamente invariato.
Manca anche tutta la dicitura del diritto di recesso, quella presente nel caso di rimodulazione.
Quindi per il momento avanti così.
Buona domenica a tutti.
Giulio_P
02-12-2019, 14:54
Buongiorno a tutti.
Questa mattina mi è arrivata, per mail, la bolletta Wind relativa al mio conto telefonico Internet 200 in FTTC.
per curiosita', quando hai stipulato il contratto?
Buongiorno a tutti.
Questa mattina mi è arrivata, per mail, la bolletta Wind relativa al mio conto telefonico Internet 200 in FTTC.
Nelle comunicazioni al cliente c'è scritto che dal 01/01/2020 il pagamento del canone sarà mensile anziche bimestrale ma, specificano, che il costo rimarrà assolutamente invariato.
Manca anche tutta la dicitura del diritto di recesso, quella presente nel caso di rimodulazione.
Quindi per il momento avanti così.
Buona domenica a tutti.
Non è una rimodulazione, a meno che il loro concetto di "invariato" sia particolarmente malleabile.
Ma è il thread sbagliato :confused:
2 dicembre... Ancora nessuna.......
https://www.ilpost.it/wp-content/uploads/2014/12/Sentenza_0.jpg
_______________
Soluzione:
https://www.ilpost.it/2014/12/01/foto-darchivio-34/sentenza/
DerHimmel
03-12-2019, 07:36
per curiosita', quando hai stipulato il contratto?
Ottobre 2018
Ma è il thread sbagliato :confused:
Mi scuso se è OT.
Tonypedra
03-12-2019, 11:53
Quindi fatemic apire non si può richiedere una FTTH senza modem?
@TonyPedra: Dipende dall'Operatore che scegli. Attualmente:
- Tim ti "semi-obbliga" a prendere il suo modem a rate x 4 anni;
- Vodafone stessa cosa di Tim qui sopra;
- WindTre ti sponsorizza in prima pagina l'offerta con modem incluso a rate x 4 anni, quella senza modem è volutamente ben nascosta, ma comunque sottoscrivibile (si chiama Wind Absolute);
- Fastweb ti dà il modem in comodato d'uso gratuito, ma puoi fare richiesta all'assistenza per farti dare un ONT e collegare poi un tuo modem...quindi nessun problema;
- Tiscali ti dà il modem in comodato d'uso gratuito ma monta sempre ONT esterno, cosicchè tu possa collegare sin da subito qualsiasi modem alternativo tu voglia.
Pertanto dal punto di vista del modem libero, le migliori attualmente sono Fastweb e Tiscali.
Tonypedra
03-12-2019, 12:02
@TonyPedra: Dipende dall'Operatore che scegli. Attualmente:
- Tim ti "semi-obbliga" a prendere il suo modem a rate x 4 anni;
- Vodafone stessa cosa di Tim qui sopra;
- WindTre ti sponsorizza in prima pagina l'offerta con modem incluso a rate x 4 anni, quella senza modem è volutamente ben nascosta, ma comunque sottoscrivibile (si chiama Wind Absolute);
- Fastweb ti dà il modem in comodato d'uso gratuito, ma puoi fare richiesta all'assistenza per farti dare un ONT e collegare poi un tuo modem...quindi nessun problema;
- Tiscali ti dà il modem in comodato d'uso gratuito ma monta sempre ONT esterno, cosicchè tu possa collegare sin da subito qualsiasi modem alternativo tu voglia.
Pertanto dal punto di vista del modem libero, le migliori attualmente sono Fastweb e Tiscali.
Ok grazie, purtroppo però attualmente solo Tim è in FTTH, Openfiber hanno passato i cavi nel condominio ma non sono attivi.
Ok grazie, purtroppo però attualmente solo Tim è in FTTH, Openfiber hanno passato i cavi nel condominio ma non sono attivi.
Solitamente dove arriva la tim con flashfiber, arrivano anche fastweb e tiscali.
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/telefonia/2019/12/06/news/ma_quale_diritto_al_modem_libero_e_caos_tra_operatori_utenti_e_agcom-242517829/
Povera itaglia :cry: :cry: :cry:
:rolleyes:
Esattamente Rizzy, è perfettamente il riepilogo che ho scritto sopra all'utente Tonypedra. Siamo ritornati ad una situazione pre delibera modem libero. Su 5 big Operatori, 3 ti mettono il modem semi-obbligatorio a rate quadriennali. Che schifo. Da ammirare Fastweb e Tiscali.
giovanni69
11-12-2019, 11:01
Ringraziamo avvocati e geni del marketing che lavorano per quelle compagnie....
Un saluto a tutti, vorrei sapere se esiste un termine massimo entro il quale dovrà per legge essere pubblicata la sentenza, dando per scontato che ci sia un obbligo di pubblicazione della sentenza. Io essendo passato a Tiscali sono in attesa di questa sentenza per sapere che fare del TIM HUB, spero di poterlo mandare indietro risparmiando almeno le rate mancanti e magari richiedendo il rimborso di quelle pagate. Grazie in anticipo a chi mi risponderà.
Un saluto a tutti, vorrei sapere se esiste un termine massimo entro il quale dovrà per legge essere pubblicata la sentenza, dando per scontato che ci sia un obbligo di pubblicazione della sentenza. Io essendo passato a Tiscali sono in attesa di questa sentenza per sapere che fare del TIM HUB, spero di poterlo mandare indietro risparmiando almeno le rate mancanti e magari richiedendo il rimborso di quelle pagate. Grazie in anticipo a chi mi risponderà.
Le regole ci sarebbero:
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Codice processo amministrativo
Codice aggiornato al 7 novembre 2019 a cura di Giulia Ferrari
LIBRO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 89 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza
1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.
2. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.
3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.
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......ma da quello che ho visto nel sito della Giustizia Amministrativa raramente vengono rispettate.....
Ho visto sentenze pubblicate dopo parecchi mesi rispetto alla data dell'udienza.....
La "nostra" udienza TAR Lazio - Roma è del 23/10/2019 !!!!
Anch'io sto aspettando la pubblicazione.... e poi dirò addio a TIM per sempre (anch'io con 48 rate TIM HUB.... il peggiore dei router visti negli ultimi 20 anni, pagato più di un top di gamma AVM...)
Vorrei passare a Tiscali, che sembra essere il male minore....
Ti trovi bene con Tiscali ?
Qui l'odissea per riuscire ad ottenere le credenziali voip di un utente che ha scelto la Wind Absolute (offerta senza modem).
RobyBob grazie per la risposta, speriamo si sbrighino. Con Tiscali mi trovo molto bene la velocità al modem è quasi uguale a quella di TIM perdo si e no il 5%, ma il costo in bolletta è meno della metà. Se dovessi decidere di passare a Tiscali ti posso dare un invito del programma presenta un amico e registrandoti attraverso il link che ti arriva puoi avere 30€ di sconto sulla prima fattura, lo stesso sconto verrà poi applicato anche a me :) . Fammi sapere anche con un messaggio privato, ciao.
RobyBob grazie per la risposta, speriamo si sbrighino. Con Tiscali mi trovo molto bene la velocità al modem è quasi uguale a quella di TIM perdo si e no il 5%, ma il costo in bolletta è meno della metà. Se dovessi decidere di passare a Tiscali ti posso dare un invito del programma presenta un amico e registrandoti attraverso il link che ti arriva puoi avere 30€ di sconto sulla prima fattura, lo stesso sconto verrà poi applicato anche a me :) . Fammi sapere anche con un messaggio privato, ciao.
Grazie.... vedrò cosa fare...
Sto seguendo da parecchi mesi il gruppo "Tiscali Rete Fissa" FB e mi ispira molto.... assistono in maniera veloce e professionale i loro clienti ed hanno strumenti validi per valutare disservizi ed altro.... cosa che tramite il 130 sembra difficile da ottenere...
Danno una mano anche a clienti Tiscali che non si sono abbonati tramite loro...
Quindi appena arriverà quella benedetta pubblicazione del TAR deciderò cosa fare.... eventualmente ti contatto....
Buona serata
giovanni69
13-12-2019, 18:00
Qui l'odissea per riuscire ad ottenere le credenziali voip di un utente che ha scelto la Wind Absolute (offerta senza modem).
Pensavo che a pagina 1 di quel thread di Wind, Psyred si fosse dimenticato di riportare la procedura per recuperare il VoIP di Infostrada...invece mi par di capire che non esiste app o form online per richiederla, altrimenti l'utente non avrebbe sperimentato quell'odissea. Una volta tanto, Tim già da parecchio tempo, ha predisposto adeguate istruzioni riportate anche qui (https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=44511966&postcount=3404).
spaccacervello
13-12-2019, 22:45
Pensavo che a pagina 1 di quel thread di Wind, Psyred si fosse dimenticato di riportare la procedura per recuperare il VoIP di Infostrada...invece mi par di capire che non esiste app o form online per richiederla, altrimenti l'utente non avrebbe sperimentato quell'odissea. Una volta tanto, Tim già da parecchio tempo, ha predisposto adeguate istruzioni riportate anche qui (https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=44511966&postcount=3404).
Non c'è ne da area clienti ne da app MyWind, tra l'altro nell'offerta Absolute (https://www.infostrada.it/windabsolute/) cito:
CHIAMATE DA FISSO: Chiamate illimitate verso tutti i numeri Fissi e Mobili Nazionali e verso i numeri Fissi di Europa Occidentale, Usa e Canada disponibile dall'attivazione per ADSL. In caso di scelta dell’offerta in tecnologia FTTH o FTTC il servizio Voce viene fornito sfruttando il VoIP, chiama l'155 per richiedere i codici di configurazione.
cosa non vera visto che al 155 non li forniscono direttamente.
giovanni69
14-12-2019, 08:25
Bene, altra occasione per scrivere ad AGCOM se a qualcuno interessa. :O
A mio parere questo thread si occupa esclusivamente dell'evoluzione della normativa sul modem libero.
Non si occupa di altri argomenti come password VOIP o altro.
giovanni69
14-12-2019, 09:18
D'accordo Bovirus, l'excursus verso il VoIP è stato fatto perchè se come utente ho il diritto di poter accedere al modem libero (oggetto di questo thread) ma poi non ci riesco oppure ho grosse difficoltà ad accedere ad una prestazione inclusa in quel diritto come la configurazione della fonia, allora il mio diritto viene calpestato dall'ISP che tra l'altro nel comportarsi in quel modo parrebbe violare la stessa normativa. Fine O.T. :ave:
Sono passati 55 giorni !!!
Migliaia di clienti TIM (ma anche non Tim), OBBLIGATI a suo tempo ad ACQUISTARE il modem ad un prezzo superiore a quello di un top di gamma con 48 rate (...come ad esempio un AVM), sta ancora aspettando che il TAR LAZIO ROMA PUBBLICHI LA SENTENZA riguardante l'impugnazione di TIM della delibera AGCOM nr. 348/18/CONS pubblicata il 2 Agosto 2018 ("modem libero).... in particolare è stato impugnato l'art. 5 che tra le altre cose prevede l'annullamento delle rate !!!!!!
Come noto l'udienza TAR è avvenuta in data 23/10/2019 già con moltissimi mesi di ritardo causa i troppi impegni del TAR..... ed ancora stiamo accumulando ritardi per la pubblicazione !!!!
La pubblicazione TAR di una sentenza dovrebbe avvenire in circa 45 gg. rispetto al giorno dell'udienza (leggere https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=45219296&postcount=1 )
Fosse un modem decente tutti sarebbero stati contenti di pagarlo con 48 rate anche se il prezzo era esagerato...... ma essendo di pessima qualità (su eBay il TIM HUB lo vendevano mesi fa a 30 € e comunque la parte router come noto ha seri problemi di stabilità, legati anche al firmware TIM castrato....) la questione sembra proprio una truffa a danno dei consumatori.....
Personalmente sento odore di bruciato per la sentenza......
Stiamo facendo marcia indietro rispetto al REGOLAMENTO UE 2015/2120 del Parlamento Europeo ("modem libero") pubblicato nel 2015 ???
Probabile.... siamo in Italia e ci sono in ballo milioni di Euro.....
La cosa che oggettivamente fa specie e' che anche le testate hanno smesso di preoccuparsene.
Quasi che fosse una cosa normale :( :cry:
https://www.dday.it/redazione/33410/attivare-offerta-senza-modem
Ma non parla della famigerata sentenza :cry:
Mannaggia a te Rizzy...ci avevamo creduto :D
Comunque il classico articolo che riepiloga la situazione attuale, ovvero che tutti gli Operatori (tranne Fastweb e Tiscali), sono tornati a fornire il modem obbligatorio a rate :muro:
:D :D
Cmq davvero sconsolante. Un paese in mutande :cry: :mad:
Firephoenix
20-12-2019, 18:17
Spero di non sbagliare a chiedere qui, in caso indirizzatemi verso il sottoforum giusto.
Nonostante abbia fatto la procedura per fibra SENZA modem (si fa solo per telefono) e mi sia fatto confermare a voce che era senza modem....
si presenta il tecnico e dice che lui ha istruzioni di lasciarmi il modem e se non lo accetto deve andarsene e non solo devo rifare tutta la richiesta daccapo,
ma mi fa capire che è facile che il "disguido" si ripeta. :doh:
Chiamo il 187 con lui lì e mi dicono che l'unica è acettare il modem e poi fare restituzione prodotto col modulo presente sul sito, entro 14gg.
Qualcuno l'ha mai fatto? Consigli?
Ho trovato la pag con indirizzo e relativo modulo di spedizione, ma la mia paura è che capiscano di nuovo male e mi chiudano pure il contratto tel/fibra, così siamo daccapo.
Domani chiamo il 187 e lo compilo mentre parlo con l'operatore...
che tanto si sbaglierà.
@Firephoenix
Credo che questo non centri nulla con questo thread.
Secondo me la richiesta va posta nel thread FTTH del tuo operatore.
Firephoenix
21-12-2019, 13:53
@Firephoenix
Credo che questo non centri nulla con questo thread.
Secondo me la richiesta va posta nel thread FTTH del tuo operatore.
Grazie, l'ho postata nel thread fttc di tim (essendo quella la mia connessione).
Un caro augurio di buon anno al TAR :D
Da ammirare Fastweb e Tiscali.
L'unico vantaggio è l'assenza del vincolo, vantaggio non da poco comunque, ma in ogni caso il modem glielo paghiamo nel canone.
@M68K: Ma te lo danno in comodato d'uso gratuito e puoi appunto andartene anche il giorno dopo aver cessato la linea....pertanto il vincolo del modem è inesistente. Fastweb e Tiscali sono da ammirare per le offerte che stanno proponendo....e dobbiamo solo pregare che restino sempre così (magari spinte anche dalla concorrenza che farà Iliad fra qualche anno).
buzzlight
09-01-2020, 06:49
Vi riporto l'esito come da oggetto:
ESITO CONCILIAZIONE:
“Premesse di WindTre
Il cliente asserisce che non avrebbe dovuto sostenere spese per il modem, facendo riferimento alla Delibera AGCOM n. 348/18/CONS.
WindTre osserva che le uniche azioni per non essere vincolati al modem sono le segueti:
I clienti che desiderano un’offerta per telefonare e navigare da rete fissa senza essere vincolati al Modem fornito da Wind Tre, possono sottoscrivere il listino Wind Absolute o Tre Absolute.
L’offerta ottempera alla Delibera AGCOM n. 348/18/CONS, sul principio del cosiddetto “modem libero”
Dalle verifiche effettuate non risulta che sia stata scelta dal Cliente una delle opzioni più sopra indicate e, quindi, si conferma la gestione ordinaria; si specifica che il cambio piano ha un costo una tantum di € 24,90 e che il cliente acquisterà il modem pagando le rate residue fino a totale di 48, senza alcun costo finale.
In realtà, wind non mi ha mai proposto di passare al nuovo piano. Cmq se qualcuno fosse interessato, può farlo!!
Per chiudere la questione wind mi ha offerto rimborso e passaggio a wind absolute grauito.
Chiedo scusa ma la famigerata sentenza mai pubblicata... a questo punto la consideriamo persa? Coperta dal segreto di Stato?
E' stata tutta una pagliacciata?!
Perche' davvero io non so piu' cosa pensare...
Pubblicazione zero
Articoli di testate zero
:mbe:
@Rizzy: Con enorme ritardo, ma prima o poi stai sicuro che la pubblicheranno e lo sapremo tramite i giornali.
@Rizzy: Con enorme ritardo, ma prima o poi stai sicuro che la pubblicheranno e lo sapremo tramite i giornali.
....si...si... prima o poi...
Prababilmente quando tutti i consumatori obbligati al pagamento delle 48 rate del modem avranno finito di pagare ...allora la pubblicheranno...
Ci sono milioni di € in ballo.... e non siamo in Namibia, siamo in Italia...
:cry:
Con enorme ritardo, ma prima o poi...ok, ma non c'e' manco una testata che si indigni di questo ritardo?!
E' l'insieme della situazione che mi lascia un po' basito...
Sembra tutto "normale"...
Non dimentichiamo che questa sentenza la si attende non solo da ottobre... a ottobre si era arrivati causa rinvio nella primavera 2019 o forse era addirittura febbraio, non ricordo bene.
Sta di fatto che tra rinvii e mancata pubblicazione i mesi passano
....si...si... prima o poi...
Prababilmente quando tutti i consumatori obbligati al pagamento delle 48 rate del modem avranno finito di pagare ...allora la pubblicheranno...
Ci sono milioni di € in ballo.... e non siamo in Namibia, siamo in Italia...
:cry:appunto!! c'e' da indignarsi e da vergognarsi
....CUT
... questa sentenza la si attende non solo da ottobre... a ottobre si era arrivati causa rinvio nella primavera 2019 o forse era addirittura febbraio, non ricordo bene.
Sta di fatto che tra rinvii e mancata pubblicazione i mesi passano
appunto!! c'e' da indignarsi e da vergognarsi
In Italia ormai non c'è più nulla che funzioni.... e chi ruba e fa il disonesto è considerato un "furbo"..... questa è la realtà !!!!
Rubare poi non costa nulla, anche perchè i controlli non ci sono e quindi il rischio tende a zero...
Per i consumatori adire le vie legali è impossibile causa costi ma soprattutto tempi biblici.... per gli ISP invece impugnare le delibere è solo un gioco da ragazzi e considerando i vantaggi che ne traggono (milioni di € !!) non costa nulla.
A proposito di tempi per il MODEM LIBERO:
- il REGOLAMENTO UE 2015/2120 del Parlamento Europeo è del 2015;
- l'8 novembre 2017 la Camera approva disegno di legge che recepisce “le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;
- la delibera AGCOM n. 348/18/CONS pubblicata il 2 Agosto 2018 sancisce il principio del cosiddetto “modem libero”;
- poi ci sono le varie impugnazioni della delibera.... Consiglio di Stato... TAR ecc., dove TIM la fa da padrone, in particolare per la parte riguardante l'art. 5 (rate modem per chi le sta pagando ecc.).
La situazione del MODEM LIBERO e delle varie peripezzie ho cercato di riassumerla qui nel post nr. 1:
https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=45219296&postcount=1
A leggerla c'è da piangere !
La situazione del MODEM LIBERO e delle varie peripezzie ho cercato di riassumerla qui nel post nr. 1:
https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=45219296&postcount=1:mano:
Ottimo lavoro, davvero!
Ed era fine gennaio dell'anno scorso addirittura (altro che febbraio o primavera 2019):
29/01/2019 decreto del TAR: il TAR è troppo impegnato, quindi per la causa legata al ricorso di TIM contro la delibera AGCOM n. 348/18/CONS (in particolare art.5) se ne parla DOPO L'ESTATE 2019 (= 23/10/2019) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Link con dettagli:
https://www.dday.it/redazione/29505/...icorsi-tar-tim
https://www.mondomobileweb.it/137870...-ottobre-2019/
renton82
21-01-2020, 15:21
A me ne restano "solo" 27 che sono 54€. Volevo cambiare operatore dato che la banda in up mi è passata da 20 a 10 nel giro di un anno ma non so se anche cambiando operatore, la situazione rimarrebbe questa dato che credo che il cavo che esce dal mio palazzo sia sempre lo stesso a prescindere dall'operatore. Voi che dite?
@renton82
Credo che la tua richiesta qui sia OT.
Ti suggerisco di postare nel thread del tuo operatore con i dettagli.
giospecial80
23-01-2020, 10:33
Vi riporto l'esito come da oggetto:
ESITO CONCILIAZIONE:
“Premesse di WindTre
Il cliente asserisce che non avrebbe dovuto sostenere spese per il modem, facendo riferimento alla Delibera AGCOM n. 348/18/CONS.
WindTre osserva che le uniche azioni per non essere vincolati al modem sono le segueti:
I clienti che desiderano un’offerta per telefonare e navigare da rete fissa senza essere vincolati al Modem fornito da Wind Tre, possono sottoscrivere il listino Wind Absolute o Tre Absolute.
L’offerta ottempera alla Delibera AGCOM n. 348/18/CONS, sul principio del cosiddetto “modem libero”
Dalle verifiche effettuate non risulta che sia stata scelta dal Cliente una delle opzioni più sopra indicate e, quindi, si conferma la gestione ordinaria; si specifica che il cambio piano ha un costo una tantum di € 24,90 e che il cliente acquisterà il modem pagando le rate residue fino a totale di 48, senza alcun costo finale.
In realtà, wind non mi ha mai proposto di passare al nuovo piano. Cmq se qualcuno fosse interessato, può farlo!!
Per chiudere la questione wind mi ha offerto rimborso e passaggio a wind absolute grauito.
Io sto passando a tim da wind perchè la linea è scandalosamente lenta la sera, ho ancora 39 rate da pagare, quindi un barlume di speranza me lo dai col tuo post. Speriamo bene
alanfibra
23-01-2020, 10:46
Io sono passato a Fastweb dal 13/01 approfittando della rimodulazione di 2€ con 33 rate residue, come mi conviene comportarmi? Aspetto al fattura del modem per aprire la pratica su conciliaweb?
Grazie mille.
ps. ero Infostrada
@alanfibra
@giospecial80
Dipende dal vs. tipo di contratto.
A mio parere questo non è il thread per porre queste richieste che andrebbero poste nel thread del proprio provider fornendo i dettagli del contratto.
alanfibra
23-01-2020, 13:07
Non sono d'accordo, la discussione affronta la libertà di scegliere il modem e a chi è stato imposto viola la delibera.
@lanafibra
A me lo scopo di questo thread sembra chiaro.
Questo thread serve a discutere delle norme legislative in merito al modem libero.
Per norme legislative si intende quanto stabilito non dai provider ma dei legislatori o enti (es. AGICOM etc).
Questo thread non serve a discutere di come ogni operatore implementa le norme legislative in merito al modem libero.
Per le richieste sugli specifici contratti/limitazionI/etc di ogni singolo operatore ci sono thread dedicati per ogni operatore e per FTTC o FTTH.
UDIENZA 23/10/2019 TAR LAZIO ROMA
IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA AGCOM 348/18/CONS DA PARTE DI TIM
La SENTENZA è comparsa oggi (28/01/2020) nel sito del TAR LAZIO Roma ma NON E' VISIBILE IL DOCUMENTO !!!!
Probabilmente sarà possibile scaricarlo domani....
Nella colonna "Esito" compare però la parola "ACCOGLIE"
Quindi probabilmente la battaglia è persa.....
Vedremo domani.....
Dettagli: https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=45219296&postcount=1
Ahia che notizia bomba, attendiamo con ansia il pdf della sentenza domani si. Grazie mille.
La riga adiacente (NRG 201812921) è relativa a un provvedimento verso WIND TRE S.P.A., con esito "RESPINGE DICHIARA IMPROCEDIBILE DICHIARA INAMMISSIBILE ", ma anche in questo caso il documento non è ancora disponibile :boh:
Ovviamente finché non è disponibile il documento, non detto sia relativo al "modem libero".
Ancora documento non disponibile.....comunque scusate, il ricorso di tim era contro la parte della delibera AGCOM che prevedeva il cambio offerta o il recesso gratuito per gli utenti cui il modem a pagamento era già stato appioppato giusto?
Ancora documento non disponibile.....comunque scusate, il ricorso di tim era contro la parte della delibera AGCOM che prevedeva il cambio offerta o il recesso gratuito per gli utenti cui il modem a pagamento era già stato appioppato giusto?
Difficile dirlo... con il caos generale degli ultimi mesi.....
Sembrava fosse così ma bisognerebbe leggere gli atti.....
Qui uno degli ultimi articoli dei media:
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/telefonia/2019/12/06/news/ma_quale_diritto_al_modem_libero_e_caos_tra_operatori_utenti_e_agcom-242517829/
La cosa strana è che sul sito del TAR Lazio Roma SOLO i provvedimenti riguardanti gli ISP NON SONO VISIBILI.... sia quelli usciti ieri che quelli di oggi 29/01 !!!!
Relativamente al dubbio di @Yramrag se siano o meno sentenze riguardanti il modem libero...... probabilmente quella di Telecom lo dovrebbe essere in quanto la data dell'udienza è proprio 23/10/2019....
C'è anche quella Wind 3 che riporta la medesima data....
Vedremo..... sperando non ci vogliano altri 3 mesi per leggere le sentenze....
Noi sapevamo che il ricorso di Tim verteva sulla parte dedicata alla cessazione rate modem, non sulla delibera nel suo complesso (Tim è stata la prima assieme a Tiscali, ad adeguarsi al modem libero fornendo tutti i parametri in chiaro). Va comunque letta la sentenza, per capire il TAR cosa ha accolto nel merito e cosa ha respinto. Attendiamo con trepidante attesa il pdf della sentenza.
Qui dice che abbiamo vinto:
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/telefonia/2020/01/29/news/diritto_al_modem_libero_vittoria_dei_consumatori_al_tar_del_lazio-247051100/?fbclid=IwAR1_vgClq9i2OX_DZpPAvE1ITbmIsgnseVtnoDTG44mKZNJdMNbubyC4zNU
I modem andranno restituiti all'Operatore. L'unica parte accolta del ricorso riguarda l'istanza presentata da Tim, dove si dice che il cliente non può tenersi il modem ma deve appunto restituirlo.
Aspettiamo comunque l'ufficialità con il pdf della sentenza.
Adesso il documento esiste (anche quello per Wind è relativo alla delibera 348/18/CONS).
Non riesco a leggerlo tutto al momento, ma c'è.
@Yramrag: Puoi linkarlo o dirci come fare per arrivarci?
@Yramrag: Puoi linkarlo o dirci come fare per arrivarci?
Se clicchi su "Visualizza" non ti apre nulla?
Prima compariva "documento non trovato", adesso lo carica.
Edit:
partendo sempre da
https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-tar-roma
filtro per data da 23/10/19 a 23/10/19
poi ricerca "Telecom" o "201812197"
SENTENZA TAR LAZIO ROMA PUBBLICATA IL 28/01/2020
(Le sentenze "modem libero" sono DUE: una riguarda TIM e l'altra, evidenziata in fondo, riguarda WIND TRE)
RIFERIMENTO IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA AGCOM 348/18/CONS ("modem libero") DA PARTE DI TIM
Udienza dd. 23/10/2019
Pubblicato il 28/01/2020
N. 01200/2020 REG.PROV.COLL.
N. 12197/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12197 del 2018, proposto da
Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Arturo Leone, Federico Marini Balestra, Alfredo Cincotti, Carlo Edoardo Cazzato e Antonio Catricala', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Fastweb S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Guarino, Elenia Cerchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia presso lo studio Andrea Guarino in Roma, via Giulio Caccini, 1;
Associazione Italiana Internet Provider -Aiip, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Valli, Marco Costantino Macchia e Giulia Toraldo Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia presso lo studio Andrea Valli in Roma, via del Governo Vecchio 20;
Movimento Difesa del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Luongo e Salvatore Fulvio Sarzana Di Sant'Ippolito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia presso lo studio del secondo in Roma, via Velletri, 10;
Assoprovider, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Fulvio Sarzana Di Sant'Ippolito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia presso lo studio del medesimo in Roma, via Velletri, 10;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati Aires, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati Rino Caiazzo e Enrico Di Tomaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia presso lo studio del primo in Roma, via Ludovisi 35;
Associazione dei Fabbricanti di Terminali di Telecomunicazione (Vtke), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Valli e Marco Costantino Macchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via del Governo Vecchio 20;
per l'annullamento
- della Delibera n. 348/18/CONS, pubblicata in data 2.8.2018, non notificata, recante "Misure attuative per la corretta applicazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 3, del Regolamento (UE) n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali";
- della Nota del Segretario Generale dell'AGCom in data 18.10.2018, ricevuta da Telecom il giorno seguente via PEC, recante "Delibera n. 348/18/CONS – Riscontro a Vs nota prot. n. 123915"; nonché
- di ogni atto presupposto, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma e di Fastweb S.p.A. e di Associazione Italiana Internet Provider -Aiip e di Movimento Difesa del Cittadino e di Assoprovider;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la Delibera n. 348/18/CONS l’AGCom ha disciplinato le condizioni di fornitura e uso degli apparati terminali (come modem, router, access gateway, ecc.; di seguito "modem") distribuiti, congiuntamente al servizio di accesso internet (c.d. "fornitura integrata" o "abbinata"), dagli operatori di comunicazioni elettroniche agli utenti per consentire loro di fruire anche di eventuali servizi aggiuntivi, in attuazione del Regolamento UE n. 2015/2120 ("Regolamento UE") il quale, per salvaguardare l'accesso degli utenti ad un'internet aperta, ha tra l'altro attribuito agli utenti il "diritto […] di utilizzare terminali di loro scelta" (cfr. art. 3).
L'AGCom, per tutelare questo diritto nel caso di fornitura integrata di servizi e modem, ha stabilito che "al momento della sottoscrizione dell'offerta integrata, l'utente [deve poter] sceglie[re] quale modem/router utilizzare per accedere ad Internet: quello proposto (ma non imposto) dall'operatore oppure un apparato procurato autonomamente sul mercato" (All. A alla Delibera, §V.26).
Avverso la delibera in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione/falsa applicazione di legge (Regolamento UE; CCE; codice civile; art. 41 Cost.; art. 21 septies, Legge n. 241/1990); carenza assoluta di potere; eccesso di potere per difetto di motivazione, istruttoria e contraddittorio; violazione di precedente delibera della stessa amministrazione (Delibera n. 453/03/CONS).
L'art. 4, comma 1, lett. c), della Delibera impone a Telecom, "mediante aggiornamento software", di rimuovere eventuali "blocchi operatori" presenti nel terminale venduto all'utente, in modo che questi possa usarlo per fruire dei "servizi di accesso ad internet offerti da altri operatori".
Ai sensi del successivo art. 5, comma 2, della Delibera, Telecom e gli altri gestori devono adeguare "le condizioni contrattuali" a questa disposizione, "entro 90 giorni dalla sua pubblicazione".
Tali norme sarebbero illegittime in quanto il Regolamento UE non autorizzerebbe l'AGCom a intervenire per rimediare alle scelte dell'utente, nelle ipotesi in cui questi abbia scelto un determinato terminale e poi abbia cambiato idea.
Il Regolamento UE attribuirebbe all'utente – "al momento della sottoscrizione dell'offerta integrata" – il diritto di scegliere tra il modem del gestore (che può legittimamente prevedere limitazioni tecniche o blocchi di uso) e uno reperito autonomamente.
Ne conseguirebbe che qualora l'utente abbia consapevolmente accettato la fornitura di un modem con determinate "restrizioni" di uso, egli non avrebbe il diritto di chiedere a Telecom, dopo aver cessato il rapporto di abbonamento, di intervenire tecnicamente per rimuovere quelle "restrizioni" prima accettate. L'art. 4, comma 1, lett. c), della Delibera invece imporrebbe a Telecom di trasformare "l'apparato [fornito] dal gestore" in un apparato capace di funzionare anche sulle reti dei concorrenti.
La disposizione non sarebbe stata prevista nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica (Delibera n. 35/18/CONS, All. B, §§35-49 e domande D8-D16), per cui Telecom non avrebbe potuto dedurre su di essa.
La Delibera non indicherebbe le ragioni della introduzione di tali disposizioni dopo la consultazione pubblica;
2) Violazione/falsa applicazione di legge (Regolamento UE; CCE; Legge n. 40/2017; codice civile; art. 41 Cost.; art. 21-septies, Legge n. 241/1990); carenza assoluta di potere; eccesso di potere per difetto di motivazione, istruttoria e contraddittorio.
L'art. 4, comma 3, lett. b), della Delibera, impone a Telecom – dopo aver correttamente informato gli utenti sulle caratteristiche "tecniche" dell'apparato da essa fornito (peraltro a titolo gratuito) – di non chiedere loro "oneri aggiuntivi per la mancata restituzione" dello stesso, qualora essi decidano di recedere senza averlo utilizzato "stabilmente".
Il Regolamento UE disciplinerebbe la fase precedente alla conclusione del rapporto di utenza sino "al momento della sottoscrizione dell'offerta integrata", impedendo che il gestore imponga agli utenti l'uso di un determinato apparato, e garantendo agli stessi di aderire a un'offerta che consenta di usare un proprio terminale.
Il regolamento non impedirebbe al gestore (e, quindi, all'utente di accettare) di formulare un'offerta abbinata di servizi e terminali (questi ultimi con eventuali legittime "restrizioni"), purché l'utente possa scegliere consapevolmente. Il Regolamento UE non disciplina i successivi profili, anche economici, del rapporto di abbonamento. Per cui non stabilisce gli oneri addebitabili dai gestori in fase di recesso, che sono disciplinati dalle fonti nazionali (Legge n. 40/2007, c.d. Bersani, come da ultimo modificata dall'art. 1, comma 41, Legge n. 124/2017, c.d. Concorrenza).
La norma sarebbe illogica perché riconosce che, in caso di recesso anticipato, l'utente è tenuto alla "restituzione" del modem, senza che Telecom possa tutelarsi in caso di mancato rispetto di tale obbligo.
Nel caso in cui Telecom abbia ceduto il modem in comodato non potrebbe chiedere la restituzione di un bene proprio usato gratuitamente da un terzo. In tale ipotesi, quindi, l’AGCom consentirebbe all’utente di violare l'art. 1803 cc, secondo cui elemento essenziale del contratto di comodato è proprio "l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta" (art. 1809 cc).
Né si potrebbe sostenere che Telecom aveva fornito gratuitamente il modem, sul presupposto che l'utente lo avrebbe remunerato in costanza di abbonamento mediante il versamento dei canoni mensili per la fruizione dei servizi, in quanto la Delibera e la Nota interpretativa non precisano un periodo minimo di permanenza nell'abbonamento.
3) Violazione/falsa applicazione di legge (Regolamento UE; CCE; codice civile; art. 41 Cost.; art. 21septies, Legge n. 241/1990); carenza assoluta di potere; eccesso di potere per difetto di motivazione, istruttoria e contraddittorio. III.1.
L'art. 5, comma 1, Delibera, inciderebbe in modo retroattivo sui "contratti in essere" di Telecom che prevedono la fornitura del "terminale a titolo oneroso" agli utenti, stabilendo che la ricorrente debba proporre ai vecchi utenti "la variazione senza oneri della propria offerta in una equivalente […] che preveda la fornitura […] a titolo gratuito"; (ii) in alternativa, qualora non intenda proporre una simile "variazione", essa debba consentire loro di recedere dal contratto di accesso a internet e da quello di fornitura del modem, "senza oneri diversi dalla mera restituzione del terminale".
Il Regolamento UE non autorizza l'AGCom a intervenire sui contratti di abbonamento "in essere", consentendo all'AgCom solo di vigilare sul "diritto di scelta" degli utenti in fase di "sottoscrizione" del rapporto di abbonamento.
La Delibera lascia a Telecom due alternative: (i) proporre all'utente il modem "a titolo gratuito"; oppure (ii) consentirgli il recesso, senza "oneri diversi dalla mera restituzione del terminale". In tal modo la Delibera prevede l’obbligo per Telecom di consentire agli utenti la scelta potestativa tra lo sciogliere il previgente rapporto di noleggio o modificare il contratto di vendita per sostituirlo con un altro diverso negozio che preveda la gratuità del modem; in alternativa, essa impone a Telecom di comunicare a tutti i clienti la possibilità di "recedere" dal contratto senza oneri salvo quelli per la sua "mera restituzione".
In entrambi i casi, l'AGCom ordina a Telecom di intervenire sui contratti in essere, impedendo all’operatore di ottenere il corrispettivo di un negozio già perfezionato; con la differenza che, nel secondo caso, il gestore otterrebbe almeno la restituzione del prodotto.
In assenza di una norma espressa nel Regolamento UE o nella legge, che attribuisca e disciplini la facoltà di intervenire retroattivamente su rapporti negoziali, l'AGCom non avrebbe il potere di ordinare in via amministrativa a Telecom di intervenire sui contratti stipulati fra operatori e clienti. La delibera violerebbe quindi l’art. 41 Cost., introducendo una vera e propria potestà ablatoria personale.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati Aires e l’Associazione dei Fabbricanti di Terminali di Telecomunicazione (Vtke) hanno depositato un atto di intervento ad opponendum.
Con ordinanza n. 6962 del 16.11.2018, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
Telecom Italia ha proposto appello cautelare avverso la predetta ordinanza, limitando la richiesta di sospensiva alle prescrizioni di cui agli art. 4, comma 1, lettera b), 4, comma 3, letta b) e 5, comma 1, della Delibera, che impone agli operatori di modificare i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del Regolamento, al fine di adeguarli alle norme imperative sopravvenute in tema di “libertà dei terminali”.
Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6210/2018 del 20 dicembre 2018, ha accolto l’istanza di sospensione avanzata da TIM “nei sensi di cui in motivazione” e disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, CPA.
Con istanza del 25 settembre 2019, TIM ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica già fissata per il 23 ottobre 2019 e, in subordine, la cancellazione del ricorso dal ruolo, richiamando la interlocuzione intercorsa con il Presidente dell’Autorità in cui ha manifestato l’intenzione di procedere all’esecuzione dell’art. 5, comma 1, della delibera 348/18/CONS.
L’AGCom si è opposta alla richiesta di rinvio dell’udienza evidenziando l’esigenza che il G.A. si pronunci quanto prima sul merito del ricorso, tenuto conto della sospensione dell’efficacia dell’art. 5, comma 1, della delibera nel frattempo disposta dal Giudice di appello.
All’udienza del 23 ottobre 2019, la causa è stata ampiamente discussa tra le parti, la difesa di Telecom, con il consenso delle parti presenti, ha depositato i seguenti documenti: copia di una nota indirizzata da TIM all’AGCom ad oggetto “delibera 348/18/Cons – Riscontro a comunicazione sull’efficacia dell’art. 5, comma 1” e copia di una nota indirizzata dall’AGCom a Telecom del 5.8.2019 prot. N. 0347811 in risposta alla predetta comunicazione.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, anche sulla base di quanto emerso dalla discussione tra le parti nel corso della pubblica udienza, occorre disattendere la richiesta di rinvio della trattazione del ricorso tenuto conto che con ordinanza n. 6210/2018 del 20 dicembre 2018 il Consiglio di Stato, nell’accogliere l’istanza di sospensione degli atti impugnati avanzata da TIM, ha sospeso l’efficacia dell’art. 5, comma 1, della delibera e disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, CPA.
Invero, come evidenziato dalla parti resistenti, la sospensione della efficacia della delibera disposta in sede cautelare dal Consiglio di Stato incide sugli utenti/consumatori finali, anche in virtù della natura transitoria della disciplina introdotta, per cui l’ulteriore trascorrere del tempo potrebbe vanificare progressivamente le finalità per cui l’art. 5, comma 1, della delibera 348/18/CONS era stato introdotto (delibera con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha dettato alcune regole per garantire agli utenti dei servizi di comunicazioni elettroniche la libertà di scelta dei terminali utilizzati per la fruizione dell’accesso ad Internet).
2. Venendo all’esame del merito del ricorso, con la predetta delibera l'AGCom ha inteso dare attuazione al Regolamento UE n. 2015/2120 (c.d. Regolamento Net Neutrality) che, per salvaguardare il libero accesso degli utenti ad internet, all’art. 3, comma 1, ha stabilito che “Gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet”.
L’art. 3, comma, 2, del citato regolamento ha chiarito che “Gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a Internet quali prezzo, volumi di dati o velocità, e le pratiche commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a Internet non limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali di cui al paragrafo 1”.
Il regolamento stabilisce, quindi, in relazione al servizio di accesso a Internet, il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta (comma 1) e di stipulare accordi con tali fornitori di servizi di accesso a Internet che non limitino l’esercizio di tale diritto (comma 2), in linea con quanto osservato nel considerando n. 5 secondo cui “L'esercizio di questi diritti speciali o esclusivi relativi alle apparecchiature terminali è tale da sfavorire in pratica le apparecchiature provenienti da altri Stati membri, in particolare impedendo agli utenti di scegliere liberamente le apparecchiature di cui hanno bisogno in funzione del prezzo e della qualità, a prescindere dalla loro provenienza. L'esercizio di questi diritti è quindi incompatibile con l'articolo 31 del trattato in tutti gli Stati membri”.
3. Con il primo motivo la ricorrente contesta l’art. 4, comma 1, lett. c), della Delibera che impone a Telecom, “mediante aggiornamento software”, di rimuovere eventuali "blocchi operatori" presenti nel terminale venduto all’utente, in modo che questi possa usarlo per fruire dei “servizi di accesso ad Internet offerti da altri operatori”, in quanto tale disposizione avrebbe introdotto un onere eccessivamente gravoso sull’operatore, in quanto richiederebbe complessi interventi su processi e sistemi aziendali e la necessità di coinvolgere nelle attività di progettazione tecnica anche i produttori dei modem. Non senza considerare che l’AGCom sarebbe intervenuta su tali aspetti senza averne il potere, i quanto il Regolamento UE non autorizzerebbe l'Autorità ad intervenire su tali peculiari aspetti.
3.1. Il motivo deve essere dichiarato in ammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, con una nota inviata all’AGCom nelle more del giudizio (in cui Telecom manifesta all’Autorità “la volontà di porre in essere le seguenti azioni per dare attuazione all'art. 5, comma 1, delta delibera n. 348/18/CONS”) depositata all’udienza pubblica, Telecom ha rappresentato che, con per i Clienti in customer base con modem TIM acquistato in vendita abbinata e pagamento rateale in corso, la medesima società “oltre ad aver introdotto la piena libertà di scelta del terminale, TIM ha anche completato l'adeguamento dei contratti in customer base a quanto disposto dall'art. 4 comma 1 lettera c della delibera n. 348/18/CONS, rimuovendo i vincoli all'utilizzo dell'apparato sulle reti di altri operatori (c.d. sblocco del modem)”.
Telecom, quindi (dopo aver precisato che per i clienti in questione, il contratto di vendita si era perfezionato con la consegna del bene al cliente e che il pagamento rateale riguardava solo la modalità di corresponsione del corrispettivo pattuito, per cui la proprietà del bene si era trasferita al cliente all'atto del perfezionamento del contratto, di modo che TIM non avrebbe alcun titolo per chiedere la restituzione del bene al cliente, se non formulando allo stesso una contestuale proposta di riacquisto del modem) ha dato atto di aver provveduto a rimuovere i vincoli esistenti sugli apparati forniti ai clienti, che erano stati acquistati con pagamento rateale, superando in via di fatto le difficoltà di ordine tecnico e commerciale con le quali aveva argomentato il primo motivo.
3.2. Tale condotta può, quindi, essere considerata quale forma di acquiescenza ai contenuti della delibera contestata con il primo mezzo.
In ogni caso non può nemmeno condividersi la censura di Telecom secondo cui “Qualora l'utente abbia consapevolmente accettato la fornitura di un modem con determinate "restrizioni" di uso, esso non ha poi il diritto di chiedere a Telecom, dopo aver cessato il rapporto di abbonamento, di intervenire tecnicamente per rimuovere quelle "restrizioni" da lui liberamente accettate”.
La norma impugnata, infatti, costituisce chiara ed immediata applicazione del principio generale espresso dall’art. 3, comma 1, del regolamento UE n. 2015/2120 che attribuisce all’utente finale il diritto di “accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta…”.
Qualora si accedesse alla tesi di Telecom l’utente finale non potrebbe esercitare una scelta “libera”, bensì vincolata e limitata dalla condotta della società ricorrente, laddove questa non rendesse disponibile una alternativa all’utilizzo di un terminale di libera scelta dell’utente rispetto a quello dalla medesima fornito, sul quale sono state poste delle limitazioni funzionali ovvero dei blocchi operativi rispondenti a scelte commerciali dell’operatore.
3.3. Per tale ragione la norma in contestazione appare coerente con le norme e la ratio del citato Regolamento UE, immediatamente efficace nel nostro ordinamento dalla data della sua entrata in vigore (14 giugno 2014, sebbene la maggior parte delle disposizioni sia stata posticipata al 30 aprile 2016, cfr. art. 10, comma 2), attesa la sua natura di fonte del diritto sovranazionale ad applicazione diretta.
4. Con il secondo motivo Telecom contesta l'art. 4, comma 3, lett. b), della Delibera, nella parte in cui imporrebbe – dopo aver correttamente informato gli utenti sulle caratteristiche “tecniche” dell'apparato da essa fornito (peraltro a titolo gratuito) – di non chiedere loro “oneri aggiuntivi per la mancata restituzione” dello stesso, qualora essi decidano di recedere senza averlo utilizzato “stabilmente”.
La tese della ricorrente merita di essere condivisa.
La disposizione contestata prevede infatti, in caso di recesso anticipato, che l'utente restituisca il modem ricevuto a titolo gratuito dalla azienda fornitrice, senza che Telecom possa tutelarsi in caso di mancato rispetto di tale obbligo.
Il citato art. 4, comma 3, lett. b), in particolare, stabilisce che: “In caso di fornitura del terminale a titolo gratuito i fornitori di servizi di accesso ad Internet: (…) lett. b) Specificano ogni altra informazione utile a distinguere le condizioni contrattuali relative ai servizi di accesso ad Internet rispetto all’uso del terminale e i servizi correlati, e non impongono oneri aggiuntivi per la mancata restituzione dell’apparecchiatura terminale inutilizzata in caso di recesso da parte dell’utente finale”.
In tal modo la delibera prescrive a Telecom di rinunciare ad un apparato fornito gratuitamente all'utente, consentendo a quest’ultimo di violare l'art. 1803 cod. civ., secondo cui elemento essenziale del contratto di comodato è “l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta” (art. 1809 cod. civ.), come messo in evidenza da Telecom.
4.1. La norma della delibera finisce quindi per imporre alla società ricorrente una condotta che incide gravemente sull’equilibrio del rapporto contrattuale stipulato con i consumatori, in quanto la delibera e la nota interpretativa non solo non precisano un periodo minimo di permanenza nell'abbonamento (in giorni, mesi o decorso di una certa percentuale del periodo contrattuale di abbonamento), ma consentono all’utente di trattenere il terminale fornito gratuitamente da Telecom in virtù di una propria scelta, sebbene egli lo avesse originariamente richiesto e accettato a determinate “condizioni tecniche” e “di collegamento tra la fornitura del servizio di accesso e del terminale”.
4.2. Si tratta di obbligo che non solo non trova immediata e diretta corrispondenza nelle norme del regolamento UE n. 2015/2120, ma risulta eccessivo e sproporzionato rispetto alle finalità previste dal medesimo regolamento e dettate dall’art, 3, comma 1.
5. Con il terzo motivo Telecom contesta l’art. 5, comma 1, della delibera, il quale inciderebbe retroattivamente sui “contratti in essere” di Telecom che prevedono la fornitura del “terminale a titolo oneroso” agli utenti, stabilendo che la società debba proporre ai vecchi utenti “la variazione senza oneri della propria offerta in una equivalente […] che preveda la fornitura […] a titolo gratuito” del terminale; o in alternativa, debba consentire agli utenti di recedere dal contratto di accesso a internet e da quello di fornitura del modem “senza oneri diversi dalla mera restituzione del terminale”.
In tal modo la delibera imporrebbe alla ricorrente di rinunciare alle somme ancora dovute dai clienti esistenti, che hanno sottoscritto contratti negli ultimi anni e che usano il modem, sia a seguito di un contratto di vendita a rate, che tramite un contratto di noleggio.
La tesi non merita adesione.
Al riguardo è utile richiamare l’articolo 5, comma 1 della delibera il quale dispone che “I fornitori di
servizi di accesso ad Internet, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto, limitatamente ai contratti in essere che prevedono l’utilizzo obbligatorio del terminale a titolo oneroso per l’utente finale:
a. Propongono all’utente la variazione senza oneri della propria offerta in una equivalente offerta commerciale che preveda la fornitura dell’apparecchiatura terminale a titolo gratuito o che non ne vincoli l’utilizzo attraverso l’imputazione di costi del bene o dei servizi correlati al terminale nella fatturazione;
b. In alternativa, consentono all’utente finale di recedere dal contratto senza oneri diversi dalla mera restituzione del terminale, dandone adeguata informativa”.
Si tratta di disposizioni transitorie destinate ad operare con riferimento a contratti di durata, destinati quindi ad avere effetti prolungati nel tempo, volte ad evitare che gli utenti continuino a soggiacere a condizioni commerciali sotto forma di pagamenti di vendita o canoni di noleggio di apparati imposti, che non sono in linea con i principi generali dettati dall’art. 3, comma 1, del regolamento UE n. 2015/2120.
Le ipotesi alternative previste dalla delibera (proporre all’utente il passaggio senza costi ad un’offerta con terminale gratuito o non obbligatorio ovvero consentire il recesso senza penali) non determinano (a differenza di quanto osservato in precedenza in relazione all’art. 4, comma 3, lett. b) effetti economici eccessivi a carico del gestore, il quale non è costretto a rinunciare alle somme dovute dai clienti.
5.1. La norma in esame, che prescinde dallo specifico tipo di contratto (vendita abbinata, noleggio, etc.) con cui è stato fornito il terminale, mira solo ad eliminare i costi relativi al terminale, che la disciplina eurounitaria impone di eliminare.
Per tali ragioni, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la delibera non ha una efficacia retroattiva: essa infatti si applica pro futuro decorsi 120 gg. dalla pubblicazione della delibera n. 348/18/CONS come prorogata dalla delibera n. 476/18/CONS (termine originariamente fissato al 30 dicembre 2018).
5.2. In altri termini la delibera individua le misure attuative del Regolamento UE approvato del 25 novembre 2015 con disposizioni che non incidono retroattivamente sulla parte di contratto che ha già prodotto effetti, ma mirano a introdurre misure correttive delle condotte dell’operatore di riferimento non conformi all’articolo 3 del Regolamento, al fine di evitare che le pratiche commerciali in contrasto con il Regolamento, continuino a limitare la libertà di scelta degli utenti.
A tal fine, la previsione della possibilità di concedere il recesso senza costi per gli utenti come alternativa possibile rispetto alla possibilità per gli operatori di offrire all’utente il passaggio ad un’offerta equivalente che non preveda il modem obbligatorio o che lo preveda gratuitamente, costituisce, quindi, misura congrua e proporzionata rispetto alle finalità della delibera di porre fine a condotte contrattuali non in linea con la disciplina sopranazionale, tesa ad introdurre un regime speciale di protezione del consumatore nell’ambito dei contratti per adesione, che possa valere anche su quelli preesistenti all’intervento regolatorio.
5.3. In senso contrario non vale quanto sostenuto da Telecom secondo cui l’Autorità non avrebbe il potere di ordinare in via amministrativa a Telecom di intervenire sui contratti stipulati liberamente fra operatori e clienti, in assenza di una norma espressa nel Regolamento UE o nella legge, che attribuisca e disciplini la facoltà di intervenire retroattivamente su rapporti negoziali.
Come già osservato da questo Tribunale (cfr. sentenza n. 3261 del 22.3.2018) il potere di intervento in materia dell’AGCom trova fondamento nelle norme contenute nella legge istitutiva delle Autorità per i servizi di pubblica utilità, competenti per energia elettrica, gas e le telecomunicazioni (cfr. legge 14 novembre 1995, n. 481) nonché nella legge istitutiva dell’AGCom (cfr. legge 31 luglio 1997, n. 249).
La legge n. 481/1995, in linea generale, infatti, attribuisce all’Autorità il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori tenuto conto della normativa europea in materia, e, in particolare, l’art. 2, comma 12, lett. h) della medesima legge affida all’AGCom il potere di emanare “le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37”.
Ed ancora la successiva lett. l) stabilisce che l’Autorità “pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali”.
La legge 249/1997 all’art. 1, comma 6, n. 2 prevede che la Commissione per i servizi ed i prodotti dell’ACGom “emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l’adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l’indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività”.
Si tratta, infatti, di norme dai tratti generali, che impongono un intervento attuativo dell’Autorità, che in sede applicativa dovrà individuare gli strumenti operativi più adeguati al raggiungimento degli scopi individuati dalle disposizioni sopra richiamate, che a loro volta costituiscono applicazione di regole e principi di derivazione eurounitaria.
5.4. In proposito è, altresì, utile osservare che in contesti - come quello delle telecomunicazioni - caratterizzati da una estrema specializzazione e da una rapida evoluzione tecnologica, che determinano una rapida obsolescenza delle misure regolatorie, è quanto mai evidente l’esigenza di un intervento rapido ed efficace dell’Autorità, al fine di adeguare il contenuto delle regole all’evoluzione del mercato nel rispetto dei limiti e degli obiettivi prefissati dalla legge, secondo quanto previsto dal citato l’art. 2, comma 12, lett. h) della l. 481/1995.
In tal senso, del resto, si è già espresso il Giudice di appello osservando che “nel caso degli atti di regolazione delle Autorità amministrative di settore... la legge, tuttavia, normalmente non indica nei dettagli il relativo contenuto, né descrive in modo prescrittivo le condizioni e i limiti di esercizio della relativa attività. La parziale deroga del principio di legalità in senso sostanziale... si giustifica, nel caso delle Autorità indipendenti, in ragione dell’esigenza di assicurare il perseguimento di fini che la stessa legge predetermina: il particolare tecnicismo del settore impone, infatti, di assegnare alle autorità il compito di prevedere e adeguare costantemente il contenuto delle regole tecniche dell’evoluzione del sistema” (cfr. sentenza, sez. VI, 24 maggio 2016, n. 2182).
Anche la Corte di Cassazione si è espressa sul carattere dei provvedimenti regolatori attuativi della legge n. 481/1995, riconoscendo che “il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l'integrazione del regolamento di servizio, di cui allo stesso art. 2, comma 37, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall'Autorità a tutela dell'interesse dell'utente o consumatore, restando, invece, esclusa - salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta - non la consenta - la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell'utente e consumatore” (cfr. Corte di Cassazione, sez. III, 30 agosto 2011, n. 17786; e in senso conforme cfr. anche Cass. sez. VI, 31 ottobre 2014, n. 23184 e sez. III, 31 agosto 2015, n. 17301).
La medesima Corte di Cassazione ha, altresì, osservato che il potere normativo delle Autorità “si può concretare anche nella previsione di prescrizioni specifiche, che non lascino al destinatario margini di scelta sul “quando” e sul “quomodo”, le quali possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti” (cfr. Cassazione civile, sez. VI 13 luglio 2012, n. 11992).
6. Chiarito quanto sopra, risulta del tutto inconferente rispetto alla vicenda in esame il richiamo alla decisione di questo Tribunale n. 12421/2016, con la quale è stato accolto il ricorso avverso la delibera 519/15/Cons di approvazione del Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche.
Le sentenza in argomento ha, invero, annullato l’art. 6 dell’avversato regolamento secondo il quale gli operatori di telefonia avrebbero potuto modificare “le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto medesimo”.
La decisione ha, quindi, inteso stigmatizzare la richiamata norma regolamentare nella parte in cui essa limitava la modifica delle “condizioni contrattuali” alle sole “ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto medesimo”, in quanto dal contesto normativo nazionale e comunitario non era possibile evincere alcuna attribuzione all’Autorità del potere di limitare o condizionare la capacità negoziale delle aziende.
Ciò premesso, è evidente che la sentenza in questione ha inteso escludere l’esistenza di un potere di limitazione o condizionamento della facoltà degli operatori di telefonia mobile di modificare il “contenuto del contratto stipulato con i consumatori”.
Quanto affermato nelle predette decisioni non può, quindi, essere riferito alla vicenda in esame in cui l’esercizio del potere regolatorio concesso all’Autorità materia, attiene alla mera individuazione di disposizioni atte a soddisfare le garanzie individuate dal regolamento UE n. 2015/2120, al fine di assicurare agli utenti dei servizi di comunicazioni elettroniche la libertà di scelta dei terminali utilizzati per la fruizione dell’accesso ad Internet, e non scalfisce in alcun modo l’autonomia negoziale degli operatori, che invece risultava incisa da una previsione espressa in termini generali, contenuta nel sopra richiamato art. 6 del regolamento (oggetto della decisione n. 12421/2016).
7. Né è possibile convenire con l’interessata secondo cui le disposizioni della delibera gravata determinerebbero una modifica autoritativa del contratto tra le parti, in assenza di espressa previsione normativa.
A tal riguardo, nel richiamare quanto già osservato poc’anzi in ordine al potere di intervento attribuito all’AGCom, si osserva, con specifico riferimento al potere di eterointegrazione negoziale, che il Consiglio di Stato ha già osservato come l’art. 2, commi 12 e 37, della l. 481/1995 “…attribuiscono all’Autorità poteri ampi di etero-integrazione, suppletiva e cogente, dei contratti, sopra indicati, per il perseguimento delle specifiche finalità individuate. Si tratta di un potere che, essendo attribuito da una norma imperativa, diventa esso stesso, insieme a tale norma, parametro di validità del contratto. Perciò il contenuto dei contratti viene integrato, secondo lo schema dell’art. 1374 Cod. civ., dall’esercizio del potere dell’Autorità ovvero – qualora detti contratti contengano clausole difformi da quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità stessa – tali clausole vanno, ai sensi del primo comma dell’art. 1418 Cod. civ., ritenute nulle per contrarietà a norma imperativa”.
Tutto ciò dopo aver osservato, nel passaggio immediatamente precedente, che – in rapporto al potere regolatorio di un’autorità amministrativa indipendente – lo stesso principio di legalità possa avere carattere meno intenso, in ragione dell’esigenza di assicurare, in contesti caratterizzati da un elevato tecnicismo, un intervento celere ed efficace. La predeterminazione rigorosa dell’esercizio delle funzioni amministrative, infatti, comporterebbe un pregiudizio alla finalità pubblica per la quale il potere è attribuito. La dequotazione del principio di legalità in senso sostanziale – giustificata dalla valorizzazione degli scopi pubblici da perseguire in particolari settori, come quelli demandati alle autorità amministrative indipendenti – impone, tuttavia, il rafforzamento del principio di legalità in senso procedimentale: quest’ultimo si concretizza, tra l’altro, nella previsione di rafforzate forme di partecipazione degli operatori del settore, nell'ambito del procedimento di formazione degli atti regolamentari… (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 24 maggio 2016, n. 2182)
In conclusione il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione con conseguente annullamento dell'art. 4, comma 3, lett. b), della Delibera, nella parte in cui impone – dopo aver imposto l’obbligo di informare gli utenti sulle caratteristiche “tecniche” dell'apparato da essa fornito – di non chiedere loro “oneri aggiuntivi per la mancata restituzione” dello stesso, qualora essi decidano di recedere senza averlo utilizzato.
Quanto alle spese di giudizio sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti attesa la reciproca soccombenza sulle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua l'art. 4, comma 3, lett. b), della delibera n. 348/18/CONS, pubblicata il 2.8.2018.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 23 ottobre 2019 e del 6 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Claudio Vallorani, Primo Referendario
*
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda
Giuseppe Daniele
IL SEGRETARIO
ATTENZIONE:
Questo non è il documento originale del TAR, anche se fatto copia/incolla.
Per consultare l'originale seguire queste regole:
https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=46598614&postcount=2094
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RIFERIMENTO IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA AGCOM 348/18/CONS DA PARTE DI WIND TRE
Pubblicato il 28/01/2020
N. 01201/2020 REG.PROV.COLL.
N. 12921/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12921 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Beniamino Caravita Di Toritto, Sara Fiorucci, Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, come da procura in atti;
contro
Autorita per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
D-Link Mediterraneo S.r.l. non costituito in giudizio;
Assoprovider in persona del legale rappresentante pro tempore, Movimento Difesa del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Fulvio Sarzana Di Sant'Ippolito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procure in atti;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Associazione dei Fabbricanti di Terminali di Telecomunicazione (Vtke), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Valli, Marco Costantino Macchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Valli in Roma, via del Governo Vecchio 20;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 348/18/CONS recante “Misure attuative per la corretta applicazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 3, del Regolamento (UE) n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali” del 18 luglio 2018, e disponibile sul sito internet dell'Autorità a partire da giovedì 2 agosto 2018; della nota del Segretario Generale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 18 ottobre 2018 recante “Delibera n. 348/18/Cons – Riscontro a Vs nota prot. 130389”; della delibera del 27 settembre 2018 del Consiglio dell'Agcom, non conosciuta, con cui lo stesso ha ritenuto che non sussistono elementi oggettivi di natura tecnica che possano giustificare la previsione di una eccezione alla libertà di scelta e di utilizzo del terminale ai sensi dell'art. 3, comma 5, della delibera n. 348/18/CONS. Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da WIND TRE S.P.A. il 29\1\2019:
dell'atto recante “Risposte alle richieste chiarimenti in merito alla delibera n. 348/18/CONS” pubblicato sul sito dell'Agcom in data 16.11.2018, nonché degli atti già impugnati con ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assoprovider e di Movimento Difesa del Cittadino e di Autorita per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso notificato il 30 ottobre 2018 e depositato il successivo 13 di novembre, Wind Tre s.p.a., operatore di telefonia fissa e mobile, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’art. 5 della Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 348/18/CONS recante “Misure attuative per la corretta applicazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 3, del Regolamento (UE) n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali” del 18 luglio 2018, nonché la nota del Segretario Generale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 18 ottobre 2018 recante “Delibera n. 348/18/Cons – Riscontro a Vs nota prot. 130389”; - della delibera del 27 settembre 2018 del Consiglio dell’Agcom, non conosciuta, con cui lo stesso ha ritenuto che non sussistono elementi oggettivi di natura tecnica che possano giustificare la previsione di una eccezione alla libertà di scelta e di utilizzo del terminale ai sensi dell’art. 3, comma 5, della delibera n. 348/18/CONS.
2. – La ricorrente premette che con il su richiamato regolamento comunitario è stato affermato il principio di libera scelta delle apparecchiature terminali per l’accesso ad internet (modem), con il correlato diritto degli utenti di stipulare accordi con i fornitori di servizi di accesso a Internet che non limitino l’esercizio di tale diritto; a ciò corrisponde il divieto per i fornitori di servizi di accesso a Internet di effettuare discriminazioni di traffico in base alle applicazioni, ai servizi utilizzati o forniti, o alle apparecchiature terminali utilizzate.
3. – In attuazione di tale normativa comunitaria, l’art. 1 della delibera impugnata in parte qua afferma che “Il presente provvedimento disciplina modalità e condizioni di fornitura delle apparecchiature terminali per l’accesso ad una rete pubblica di comunicazione elettronica o di accesso ad Internet al fine di garantire agli utenti finali il diritto di scegliere liberamente il proprio terminale.”
Per il secondo comma, “Gli utenti finali hanno il diritto di utilizzare apparecchiature terminali di accesso ad Internet di loro scelta. Gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a Internet quali prezzo, volumi di dati o velocità, e le pratiche commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a Internet, non limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta”.
Il terzo comma prevede, quindi, il divieto per gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni e per i fornitori di servizi di comunicazione di rifiutare l’attivazione della connessione alla Rete, ovvero di discriminare la qualità dei singoli servizi inclusi nell’offerta qualora l’utente finale utilizzi una apparecchiatura terminale di propria scelta che soddisfi i requisiti di base previsti dalla normativa europea e nazionale.
4. – La ricorrente evidenzia che, tuttavia, l’art. 3 comma quinto della delibera gravata consente alcune eccezioni ai principi su richiamati, in quanto prevede la possibilità di: a) eventuali restrizioni, opportunamente motivate ed approvate dall’Autorità, imposte all’utilizzo delle apparecchiature terminali fornite, anche con riferimento all’effettivo impiego di apparecchiature terminali scelte autonomamente dall’utente;
b) informazioni sulle procedure poste in essere e le operazioni di misura e gestione dei dati di consumo attraverso il collegamento all’apparecchiatura terminale;
c) i servizi accessori di installazione, collaudo e manutenzione dell’apparecchiatura terminale, in maniera separata rispetto al servizio di attivazione e fornitura del collegamento.
5. – Prosegue la società affermando che la delibera gravata conterrebbe una previsione transitoria dal contenuto dissonante rispetto al regolamento comunitario che essa si propone di attuare, ossia l’art. 5, il quale dispone che la disciplina introdotta con il detto regolamento e con lo stesso provvedimento impugnato sia applicabile anche ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2015/2120.
In particolare, la norma in questione prevede che i fornitori di servizi di accesso ad Internet, entro 120 giorni dalla pubblicazione della delibera, limitatamente ai contratti in essere che prevedono l’utilizzo obbligatorio del terminale a titolo oneroso per l’utente finale, debbano proporre all’utente la variazione senza oneri della propria offerta in una equivalente offerta commerciale che preveda la fornitura dell’apparecchiatura terminale a titolo gratuito o che non ne vincoli l’utilizzo attraverso l’imputazione di costi del bene o dei servizi correlati al terminale nella fatturazione, ovvero, in alternativa, a consentire all’utente finale di recedere dal contratto senza oneri diversi dalla mera restituzione del terminale.
6. – Wind prosegue evidenziando che, sotto il profilo della tecnologia di cui essa dispone, sussisterebbero i presupposti per incorrere in una delle eccezioni ai principi affermati dalla delibera e dal regolamento comunitario previste dall’art. 3 della delibera medesima, e ciò con particolare riferimento alle offerte cd. “in fibra fino a casa cliente” (FTTH), rispetto alle quali essa, con istanza del 17 settembre 2018 (oltre che nella precedente fase di consultazione pubblica preliminare alla delibera gravata) aveva comunicato all’Autorità che non sarebbe stato possibile garantire il servizio senza la contestuale fornitura del modem da parte della stessa, ed aveva quindi chiesto di essere autorizzata a commercializzare, per tale esclusivo ambito, offerte prive della possibilità di scelta del modem da parte del cliente finale.
7. – A tale istanza ha fatto seguito il diniego contenuto nella nota del Segretario Generale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 18 ottobre 2018, ad oggetto “Delibera n. 348/18/Cons – Riscontro a Vs nota prot. 130389”; - della delibera del 27 settembre 2018 del Consiglio dell’Agcom, non conosciuta, con cui lo stesso ha ritenuto che non sussistono elementi oggettivi di natura tecnica che possano giustificare la previsione di una eccezione alla libertà di scelta e di utilizzo del terminale ai sensi dell’art. 3, comma 5, della delibera n. 348/18/CONS.
8. - Tanto premesso, Wind Tre s.p.a., nel ricorso introduttivo, articola tre motivi di censura, due dei quali rivolti all’annullamento della appena citata nota di diniego a firma del Segretario Generale dell’Agcom, mentre il terzo è volto all’annullamento dell’art. 5 della delibera in epigrafe, che realizzerebbe l’applicazione retroattiva delle nuove norme introdotte in osservanza al regolamento comunitario 2017\2120:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 4 e 5, della delibera Agcom n. 348/18/Cons. Violazione e falsa applicazione del Regolamento (UE) n. 2015/2120. Violazione e falsa applicazione del considerato n. 3 della direttiva 2008/63/CE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, comma 3, lettera f) e 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza.
Se Agcom non si fosse –in tesi- astenuta dal condurre adeguata istruttoria sull’istanza della ricorrente (la quale recava, in allegato, l’analitica descrizione dei motivi tecnici per cui Wind Tre dovrebbe fruire della richiesta eccezione ai principi di cui al regolamento 2015\2120 in campo FTTH, ribaditi nel motivo), avrebbe certamente convenuto con la ricorrente sull’applicabilità dell’eccezione di cui all’art. 3 quinto comma al caso di specie; invece, a dire della ricorrente, la nota segretariale non reca le ragioni del diniego, in quanto la detta istruttoria non sarebbe stata condotta dall’Autorità.
2) Violazione e falsa applicazione della delibera Agcom n. 348/18/Cons. Violazione e falsa applicazione del Regolamento (UE) n. 2015/2120. Violazione e falsa applicazione del considerato n. 3 della direttiva 2008/63/CE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, comma 3, lettera f) e 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza.
Il diniego opposto dal Segretario generale dell’Autorità alla richiesta di eccezione al principio di libera scelta del terminale da parte dell’utenza comporterebbe che quest’ultima potrebbe non riuscire ad usufruire del servizio FTTH nel caso in cui scegliesse un apparecchio non tecnicamente compatibile, così che ne uscirebbe vanificata la finalità anche del considerato n. 3 della direttiva 2008/63/CE, secondo cui “la rapida moltiplicazione dei vari tipi di apparecchiature terminali e la molteplice utilizzazione dei medesimi richiedono che gli utenti possano effettuare una libera scelta tra i medesimi per beneficiare integralmente dei progressi tecnologici nel settore”.
3) Violazione falsa applicazione del Regolamento UE n. 2015/2120. Violazione falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, delle Preleggi. Eccesso di potere per indeterminatezza, difetto di istruttoria ed illogicità manifesta. Violazione del principio del tempus regit actum. Violazione falsa applicazione degli artt. 3 e 41 Cost.
Con il terzo motivo la ricorrente censura la asserita retroattività della deliberazione dell’Agcom gravata, affermando che l’art. 5, pur definito impropriamente “disposizioni transitorie”, prevedrebbe che la nuova disciplina si applichi anche a contratti già in essere all’entrata in vigore della stessa, rimanendo esclusi dalla disposizione i contratti di vendita degli apparati; sussisterebbe quindi assoluta indeterminatezza e violazione del principio di irretroattività delle leggi là dove l’Agcom porrebbe un generico riferimento a “tutti” i contratti di utilizzo a titolo oneroso, senza individuare il naturale limite temporale che distingua tra contratti sottoscritti prima e dopo l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 2015/2120; inoltre, risulterebbe violato il principio di affidamento, affermato anche dalla Corte Costituzionale in quanto le impugnate disposizioni “al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica “.
9. – Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 15 gennaio 2019 e depositato il successivo giorno 29, Wind Tre s.p.a. ha impugnato, inoltre, l’atto con cui Agcom ha fornito “Risposte alle richieste chiarimenti in merito alla delibera n. 348/18/CONS”, nella parte in cui esso afferma che l’art. 5, già impugnato con il terzo motivo del ricorso introduttivo, “si applica ai contratti in essere che prevedono l’utilizzo obbligatorio del terminale a titolo oneroso, prescindendo dalla modalità di fornitura del terminale (ad esempio vendita abbinata o noleggio)”.
La ricorrente afferma, sul punto, che, con un atto interpretativo successivo alla delibera impugnata con il ricorso introduttivo, l’Agcom avrebbe tentato di estendere l’ambito applicativo dell’art. 5, includendo i contratti di vendita degli apparati tra quelli per cui vi sarebbe un obbligo di modifica delle condizioni contrattuali.
Con un unico motivo aggiunto, quindi, la società afferma sussistere “Violazione e falsa applicazione artt. 1470 e ss. c.c. Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE n. 2015/2120. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, delle Preleggi. Eccesso di potere per indeterminatezza, difetto di istruttoria ed illogicità manifesta. Violazione del principio del tempus regis actum. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 41 Cost.”, in quanto l’art. 5 citato si dovrebbe applicare ai soli contratti aventi causa di noleggio dei terminali, e non a quelli aventi causa tipica di vendita.
10. – Si sono costituite in resistenza l’Agcom nonché Assoprovider e l’Associazione Movimento per la difesa del cittadino, mentre ha spiegato intervento ad opponendum l’ Associazione dei fabbricanti di terminali di telecomunicazione.
11. – Le parti hanno scambiato le memorie di cui all’art. 73 c.p.a., nelle quali, in particolare, Agcom ha affermato che i primi due motivi del ricorso introduttivo sarebbero “superati” dall’intervenuto adeguamento tecnologico di Wind Tre s.p.a. alla regolazione, ed ha chiesto, in generale, il rigetto dell’avversa impugnazione.
12. – In occasione della pubblica udienza del 23 ottobre 2019 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
1. – Il ricorso introduttivo non può trovare accoglimento.
1.1. – In via preliminare i motivi primo e secondo del ricorso devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
La stessa Wind Tre, nella propria memoria di replica, correttamente afferma quanto di seguito riportato:
“Occorre, in primo luogo, evidenziare, in relazione ai primi due motivi di ricorso come l’Agcom abbia chiaramente riconosciuto come si sia resa “disponibile ad approfondire il tema delle eventuali “limitazioni tecniche” che avrebbero potuto pregiudicare la corretta implementazione della delibera n. 348/18/Cons” (pag. 9 della memoria).
In particolare, con la pubblicazione, in data 2 luglio 2019, delle “Risposte alle ulteriori richieste di chiarimenti in merito alla delibera n. 348/18/CONS pervenute dagli operatori successivamente alla comunicazione del 16 novembre 2018” è stato sostanzialmente riconosciuto quanto contestato dall’odierna ricorrente in merito all’impossibilità, per la sola tecnologia FTTH, di garantire la piena funzionalità all’insieme dei servizi offerti, nel caso in cui gli utenti avessero scelto terminali non compatibili.
Proprio per tal ragione l’Autorità con gli ultimi chiarimenti e nella memoria da ultimo depositata ha riconosciuto come Wind Tre “potrà continuare a fornire l’adattatore SFP considerate le condizioni di scenario tecnologico e di mercato attuale” (pag. 10 della memoria Agcom).”
Il riferimento della ricorrente alla memoria difensiva di Agcom è del tutto pertinente, in quanto riguarda il passo che di seguito si riproduce: “Con specifico riferimento alla posizione dell’odierna ricorrente, il chiarimento in esame va interpretato in tal senso: - il modulo SFP (vale a dire l’apparato che fornisce le funzionalità di interlavoro con la rete di WindTre), svolgendo le medesime funzioni della ONT, può essere a questa equiparato; - essendo il modulo SFP pluggable, ossia estraibile dall’apparato in cui viene installato, non lo si reputa integrato con il modem/router. In pratica, nelle offerte in tecnologia FTTH la ricorrente potrà continuare a fornire l’adattatore SFP considerate le condizioni di scenario tecnologico e di mercato attuale.”
1.2. – Peraltro, l’improcedibilità dei primi due motivi discende anche dalle precedenti considerazioni formulate nella memoria dell’Agcom, per cui: “WindTre si è adeguata, seppur in ritardo rispetto ai termini previsti dalla delibera n. 348/18/Cons, alle prescrizioni ivi contenute. In conseguenza di tale adeguamento Wind consente agli utenti di scegliere liberamente il terminale nella fruizione dei servizi di connettività offerti dall’odierna ricorrente.”
1.3. – Il terzo motivo del ricorso introduttivo riguarda la asserita retroattività della deliberazione dell’Agcom gravata, determinata dall’art. 5 della medesima, che, in tesi, estenderebbe illegittimamente la portata dell’atto anche ai contratti stipulati prima della entrata in vigore del regolamento comunitario che la delibera si propone di attuare.
Il motivo è infondato.
La norma regolatoria in questione, rubricata “Disposizioni transitorie”, recita, infatti, che “I fornitori di servizi di accesso ad Internet, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto, limitatamente ai contratti in essere che prevedono l’utilizzo obbligatorio del terminale a titolo oneroso per l’utente finale:
a. Propongono all’utente la variazione senza oneri della propria offerta in una equivalente offerta commerciale che preveda la fornitura dell’apparecchiatura terminale a titolo gratuito o che non ne vincoli l’utilizzo attraverso l’imputazione di costi dell’apparecchiatura terminale a titolo gratuito o che non ne vincoli l’utilizzo attraverso l’imputazione di costi del bene o dei servizi correlati al terminale nella fatturazione;
b. In alternativa, consentono all’utente finale di recedere dal contratto senza oneri diversi dalla mera restituzione del terminale, dandone adeguata informativa.
2. I fornitori di servizi di accesso ad Internet adeguano le condizioni contrattuali, le indicazioni commerciali e le informazioni da fornire agli utenti finali di cui al presente provvedimento entro 90 giorni dalla sua pubblicazione.
3. I fornitori di servizi di accesso ad Internet danno adeguata evidenza all’Autorità delle modalità di offerta, di informazione e comunicazione al mercato e ai propri clienti delle condizioni di adeguamento alle misure previste dal presente provvedimento 30 giorni prima delle scadenze di cui ai commi 1 e 2.
4. L’Autorità vigila sul rispetto delle condizioni previste dal presente provvedimento, stabilite ai sensi degli artt. 70 e 71 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dell’art. 3 del Regolamento UE n. 2015/2120.”
Il tenore della disposizione in questione non consente di evidenziare reali profili di retroattività della portata applicativa del Regolamento n. 2120\2015.
Ciò, innanzitutto, perchè, sotto il profilo strettamente letterale, la norma transitoria non fa riferimento alcuno alla sua possibile retroazione a data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto Regolamento.
In effetti, la disposizione non impone la revisione delle condizioni contrattuali le cui prestazioni siano già state eseguite; tanto meno delle condizioni che siano state eseguite prima dell’entrata in vigore del citato Regolamento comunitario.
Ma, posto che i rapporti negoziali in questione possono essere qualificati come contratti di somministrazione di servizi, e che, in ogni caso, si tratta di contratti di durata, rimarrebbe all’interprete la necessità di indagare se, almeno in via interpretativa, le condizioni in questione possano essere applicate solo alle prestazioni (dei contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento) ancora da eseguire oppure anche a quelle che, nei medesimi contratti, siano già state eseguite.
In altri termini, si tratterebbe di verificare se l’entrata in vigore della delibera abbia comportato, o non, la nullità parziale sopravvenuta delle clausole difformi e la sostituzione automatica delle stesse ai sensi dell'art. 1419, 2° comma, c.c., come accade in tutti i casi in cui una norma sopravvenuta renda parzialmente illecito un contratto che, prima di essa, non lo era.
Tuttavia, tale indagine, alla luce delle difese dell’Autorità, risulta superflua, in quanto la stessa memoria di costituzione dell’Amministrazione afferma, in relazione al ridetto art. 5, che “La disposizione in esame non ha dunque efficacia retroattiva (n.d.r., il riferimento a 120 gg. dalla pubblicazione della delibera n. 348/18/CONS come prorogata dalla delibera n. 476/18/CONS, ossia dal 30 dicembre 2018), in quanto non incide su quanto già accaduto in violazione del Regolamento UE (imposizione di modem a titolo oneroso) ma mira ad impedire per i contratti stipulati di durata ancora in corso di esecuzione che le pratiche commerciali adottate dalla ricorrente, finora in contrasto con il Regolamento, continuino a limitare la libertà di scelta degli utenti.”
Tale impostazione, che coinvolge unicamente le prestazioni non ancora eseguite, è coerente con una interpretazione logica dell’art. 5, che, in definitiva, appresta all’utente soltanto una alternativa esperibile in futuro, ossia la scelta tra il recesso con restituzione del terminale e la fruizione della variazione delle clausole negoziali già in essere, senza oneri, in una equivalente offerta commerciale che preveda la fornitura dell’apparecchiatura terminale a titolo gratuito o che non ne vincoli l’utilizzo: e ciò mediante l’applicazione di clausole che il fornitore di servizi, ai sensi del comma secondo, deve offrire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della delibera impugnata.
Resta, ovviamente aperto –proprio perché non disciplinato dalla delibera impugnata- il problema dell’eventuale riequilibrio del sinallagma contrattuale alla luce (non della delibera, ma) del Regolamento comunitario del 2015 per quei rapporti che, dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo, abbiano comportato oneri posti in violazione di esso e della ivi contemplata libertà di scelta, che, per la durata residua dei medesimi contratti, non possano dirsi riequilibrati dall’applicazione delle disposizioni regolatorie: ma si tratta di materia che non è oggetto del presente giudizio di impugnazione davanti al Giudice Amministrativo.
In definitiva, il terzo motivo del ricorso introduttivo va respinto.
2. – E’ invece inammissibile l’unico motivo di cui si compone il ricorso per motivi aggiunti, rivolto contro i chiarimenti pubblicati il 16 novembre 2018 sul sito istituzionale dell’Agcom (“Risposte alle richieste chiarimenti in merito alla delibera n. 348/18/CONS”).
Tali “chiarimenti”, infatti, non hanno, né possono avere, portata innovativa dell’ordinamento, neppure nei limiti in cui tanto possa avere un atto di regolazione dell’Agcom, del quale non hanno né la forma né la sostanza; e, pertanto, non possono ritenersi immediatamente lesivi degli interessi degli operatori.
Ciò, anche volendo considerare quanto afferma –ma in materia di gare d’appalto- recente giurisprudenza circa la possibile lesività dei chiarimenti successivi alla legge di gara, che si ritiene sussistere ove essi abbiano portata correttiva di quest’ultima (Consiglio di Stato sez. V, 11/06/2019, n.3914).
Infatti, la specificazione dei chiarimenti secondo la quale la disciplina di derivazione comunitaria si applica anche ai contratti che prevedono il trasferimento di proprietà del terminale non risulta affatto innovativa rispetto alla lata dizione di cui al punto a dell’art. 5 comma I, per cui gli operatori devono proporre agli utenti una offerta “che non ne (del modem) vincoli l’utilizzo attraverso l’imputazione di costi del bene”; dizione, quest’ultima, che può ricomprendere anche i costi relativi al pagamento del prezzo di vendita della proprietà dell’apparecchiatura.
3. – In conclusione, il ricorso introduttivo è in parte improcedibile ed in parte infondato; il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile.
4. – Le spese, attesa la assoluta novità della materia controversa, possono essere compensate per intero fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), in parte dichiara improcedibile e per il resto respinge il ricorso introduttivo; dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Claudio Vallorani, Primo Referendario
*
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Achille Sinatra
Giuseppe Daniele
IL SEGRETARIO
ATTENZIONE:
Questo non è il documento originale del TAR, anche se fatto copia/incolla.
Per consultare l'originale seguire queste regole:
https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=46598614&postcount=2094
@RobyBob
Grazie per l'info
Esiste un link al sito AGCOM o altro che riporta la sentenza?
lucano93
29-01-2020, 10:16
si può restituire con cessazione rate? io ho la tim super senza modem ma ho il modem che mi son portato dietro dalla tim smart a 3,90...
Si, secondo sentenza si può restituire il modem e far cessare le rate. Speriamo che non impugnino la sentenza e dunque ricorso al Consiglio di Stato. Signori, abbiamo vinto anche questa.
Ho caricato il pdf della sentenza qui (https://we.tl/t-WScL1HPSTi) su wetransfer se qualcuno lo vuole.
Anche se non mi occupo propriamente di diritto amministrativo da una prima lettura mi pare una sentenza ben scritta, correttamente motivata.
Nel suo ricorso Tim non si concentrava tanto sul modem libero ma sul discorso della restituzione degli apparati dei già clienti e sull'obbligo di farli passare ad offerte senza il costo dell'apparato.
Il TAR Lazio ha dato ragione a Tim limitamente alla parte in cui nella delibera agcom non ci sono "sanzioni" a carico dell'utente che non restituisca l'apparato.
In sostanza è questo il passaggio decisivo e riassuntivo:
"In conclusione il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione
con conseguente annullamento dell'art. 4, comma 3, lett. b), della Delibera,
nella parte in cui impone – dopo aver imposto l’obbligo di informare gli
utenti sulle caratteristiche “tecniche” dell'apparato da essa fornito – di non
chiedere loro “oneri aggiuntivi per la mancata restituzione” dello stesso,
qualora essi decidano di recedere senza averlo utilizzato."
Sinceramente mi pare corretto accogliere il ricorso limitatamente a questo aspetto, anche se poi Tim dovrà mettere in piedi delle procedure per rendere fattibile per l'utente la restituzione del modem.
alanfibra
29-01-2020, 10:31
Per i contratti in essere ci sarà un tempo per restituire i modem? Si sa qualcosa a riguardo?
Grazie.
In pratica è confermato che chi ha un contratto con modem incluso a pagamento potrebbe:
- Recedere senza spese.
- Richiedere il cambio offerta senza costi eliminando il modem.
- Continuare a pagare e chiedere che il modem venga sbloccato per funzionare con ogni operatore.
- Eventualmente chiedere il rimborso delle rate passate dall'entrata in vigore della delibera perché non è stato permesso ciò?
Giusto?
@RobyBob
Grazie per l'info
Esiste un link al sito AGCOM o altro che riporta la sentenza?
La sentenza non è sul sito AGCOM ma su questo della Giustizia Amministrativa:
https://www.giustizia-amministrativa.it/
Devi cliccare: "TAR" poi "TAR Lazio - Roma" poi "Provvedimenti" e sotto inserire la data 28/01/2020 sia in "Data pubblicazione da" che "Data Pubblicazione a" poi "CERCA"
Poi selezioni la sentenza in questione clicca VISUALIZZA
Purtroppo non si riesce a scaricare la sentenza in PDF ma puoi stampare localmente un PDF col tuo PC se hai l'opzione di stampa disponibile
Ora dunque la palla passa agli Operatori. Se non faranno ricorso al Consiglio di Stato, dovranno dare adeguata informativa sui loro siti e in fattura...sulle modalità specifiche per la restituzione modem e relativa cessazione rate.
si possono avere maggiori indicazioni per chi ha le rate in corso?
Tim può negare la cessazione delle rate poichè il terminale è stato acquistato anche se lo stesso viene riconsegnato a tim?
Dalla delibera sembra che sia sufficiente che loro lo rendano utilizzabile per tutti gli operatori:
c)nelle offerte abbinate a terminale, laddove l’utente finale acquisti la proprietà del terminale fornito, ove tecnicamente possibile, i fornitori di servizi di accesso ad Internet, alla cessazione dell’abbonamento, consentono mediante aggiornamento software, l’uso del terminale privo di blocchi operatore o di altri vincoli di natura tecnica che ne limitino l’uso su servizi di accesso ad Internet offerti da altri operatori.
credo che questa situazione interessi tutti quelli che hanno in corso le rate con tim,poichè loro attivavano l'offerta fibra solo con l'acquisto del modem
lamerone
29-01-2020, 10:42
io la sto leggendo... ma non mi pare tanto favorevole all'utente...
annulla questo articolo
) Specificano ogni altra informazione utile a distinguere le condizioni
contrattuali relative ai servizi di accesso ad Internet rispetto all’uso del
terminale e i servizi correlati, e non impongono oneri aggiuntivi per la mancata
restituzione dell’apparecchiatura terminale inutilizzata in caso di recesso da
parte dell’utente finale.
@lamerone
Grazie delle indicazioni.
C'è anche questo modo per accedere alla pagina
Andare alla pagina web
TAR Roma - Provvedimenti (https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-tar-roma)
Impostare
Data pubblicazione da: 28/01/2020
Data pubblicazione a: 28/01/2020
Selezionare CERCA
Nell'elenco dei provvedimenti selezionare nella colonna
NRG
il documento
201812197
e selezionare VISUALIZZA
Allego il documento salvato in PDF
TAR Roma - Provvedimento 201812197 del 28.01.2020 - Modem libero (https://mega.nz/#!qZokQAQZ!kmOlHGUOjfhpEiv64jJBZVPxv02scK1q2ApDgox09-Y)
..
@lamerone: Qui è chiarito il punto da te citato:
https://www.dday.it/redazione/33904/modem-libero-chi-sta-pagando-il-modem-puo-renderlo
Sei obbligato a restituire il modem, se vuoi cessare le rate modem e la sentenza dà ragione a tale azione, pertanto è totalmente positiva.
Gli Operatori dovranno fornire un'offerta equivalente appunto senza le rate modem o in alternativa, fornire il recesso gratuito.
Gli Operatori dovranno fornire un'offerta equivalente appunto senza le rate modem o in alternativa, fornire il recesso gratuito.
Che poi è il famigerato articolo 5... temo di far tempo a finire le rate da pagare prima che si decidano :doh:
@lamerone: Qui è chiarito il punto da te citato:
https://www.dday.it/redazione/33904/modem-libero-chi-sta-pagando-il-modem-puo-renderlo
Sei obbligato a restituire il modem, se vuoi cessare le rate modem e la sentenza dà ragione a tale azione, pertanto è totalmente positiva.
Gli Operatori dovranno fornire un'offerta equivalente appunto senza le rate modem o in alternativa, fornire il recesso gratuito.
E per le linee cessate con rate modem ancora da pagare ?
alanfibra
29-01-2020, 10:59
E per le linee cessate con rate modem ancora da pagare ?
O prossime ad essere fatture?
E per le linee cessate con rate modem ancora da pagare ?
Io sto inviando una PEC con allegata la sentenza e chiedo l'immediato annullamento delle rate...
PS:il modem l'avevo già restituito e trasmetto copia documenti di spedizione
PEC TIM:
disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
lamerone
29-01-2020, 11:28
per utenti tim... comunicazione a telecomitalia@pec.telecomitalia.it
cominciamo;)
lamerone
29-01-2020, 11:28
E per le linee cessate con rate modem ancora da pagare ?
(...)Una vittoria per il modem libero, anche se pure gli operatori, soprattutto TIM, hanno ottenuto quello che volevano: dal ricorso alla sentenza è passato tanto tempo e in tutto questo tempo chi aveva un vecchio contratto con modem probabilmente ha finito di pagarlo o mancano ancora poche rate. E non è previsto in alcun modo che le rate pagate fino ad oggi vengano restituite.
Si potrebbe ora far ricorso, ma non conviene a nessuno: con i tempi della giustizia il ricorso verrebbe gestito quando ormai non c’è più nessuno che sta pagando il modem senza volerlo, i nuovi contratti stipulati dall’inizio dello scorso anno ormai prevedono tutti la possibilità di avere il modem opzionale.
pelliccia57
29-01-2020, 11:40
Quindi scusate io avendo questa offerta Infostrada : OFFERTA Internet200 in FTTC dal 11/03/18 dove mi hanno dato il modem (in acquisto) e sto pagando le rate da 2 euro in ultima bolletta (Rata Modem n. 20 di 48 fattura n……) Cosa posso fare? Grazie
Dovete attendere che gli Operatori ci comunichino le modalità specifiche per cessare le rate modem e restituirlo.
lamerone
29-01-2020, 12:58
Quindi scusate io avendo questa offerta Infostrada : OFFERTA Internet200 in FTTC dal 11/03/18 dove mi hanno dato il modem (in acquisto) e sto pagando le rate da 2 euro in ultima bolletta (Rata Modem n. 20 di 48 fattura n……) Cosa posso fare? Grazie
io ho mandato pec con richiesta di restituzione del modem (devo pagare ancora 24 rate di quella schifezza dell'hub)...
Dovete attendere che gli Operatori ci comunichino le modalità specifiche per cessare le rate modem e restituirlo.
se aspettiamo che ci avvisino loro passeranno altri mesi nei quali potranno fregarci altri soldini.... (considerando che da ottobre 2018 a gennaio 2020 ho regalato 80 euro non aspetto un secondo di +)
Dovete attendere che gli Operatori ci comunichino le modalità specifiche per cessare le rate modem e restituirlo.
Per quale motivo ?
Nella sentenza non c'è traccia di tutto ciò.....
Se aspettiamo i provider stiamo freschi....
La restituzione del modem va fatta secondo le regole dettate dai provider che sono scritte nel loro sito
Per TIM ad esempio l'indirizzo è questo:
Telcom Italia c/o Geodis Logistics Magazzino Reverse A22 -Piazzale Giorgio Ambrosoli snc –27015 Landriano (PV)
Io sono uscito da TIM da qualche giorno ed ho già restituito il modem.... oggi ho invato una PEC a TIM con allegati i documenti di spedizione ed ho richiesto l'immediato annullamento delle rate rimanenti citando ed allegando la sentenza del TAR di oggi
PEC TIM:
disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Fateci sapere cosa vi risponderanno alle vostre pec di richiesta cessazione rate modem...ma dubito che seguiranno la sentenza odierna.
@RobyBob: Per un motivo molto semplice, ovvero gli Operatori possono fare ricorso al Consiglio di Stato, rendendo quindi questa sentenza nulla.
mauriziofa
29-01-2020, 13:16
Fateci sapere cosa vi risponderanno alle vostre pec di richiesta cessazione rate modem...ma dubito che seguiranno la sentenza odierna.
@RobyBob: Per un motivo molto semplice, ovvero gli Operatori possono fare ricorso al Consiglio di Stato, rendendo quindi questa sentenza nulla.
Io credo che la sentenza del TAR sia immediatamente esecutiva dopo la sua pubblicazione. Per poter fare appello al Consiglio di Stato è necessario motivarlo altrimenti il Consiglio lo respinge, e per sospendere gli effetti di una sentenza bisogna chiedere una misura cautelare, ma anche questa va congruamente motivata altrimenti il Consiglio la respinge. Sono curioso di vedere se riusciranno nell'impresa di farci perdere un altro anno nell'attesa della sentenza di appello del Consiglio di Stato.
Inoltre sarò curioso di vedere se adesso, finalmente, potremo chiedere migrazioni o nuove linee senza il modem, quindi ne in vendita ne in comodato d'uso gratuito, o se continuerà tutto come adesso.
Fateci sapere cosa vi risponderanno alle vostre pec di richiesta cessazione rate modem...ma dubito che seguiranno la sentenza odierna.
@RobyBob: Per un motivo molto semplice, ovvero gli Operatori possono fare ricorso al Consiglio di Stato, rendendo quindi questa sentenza nulla.
Tutto è possibile.....
Però, vista la situazione, tutto potrebbe fermarsi qui...
In questo caso è meglio che i consumatori danneggiati si attivino da subito....
Una PEC non costa nulla..... e serve come documantazione in caso di necessità di ricorso a Co.Re.Com/Conciliaweb od altro...
Sisi infatti, tentar non nuoce. Fateci sapere per chi invierà la pec, come si evolveranno poi le cose.
Io credo che la sentenza del TAR sia immediatamente esecutiva dopo la sua pubblicazione. Per poter fare appello al Consiglio di Stato è necessario motivarlo altrimenti il Consiglio lo respinge, e per sospendere gli effetti di una sentenza bisogna chiedere una misura cautelare, ma anche questa va congruamente motivata altrimenti il Consiglio la respinge. Sono curioso di vedere se riusciranno nell'impresa di farci perdere un altro anno nell'attesa della sentenza di appello del Consiglio di Stato.
Inoltre sarò curioso di vedere se adesso, finalmente, potremo chiedere migrazioni o nuove linee senza il modem, quindi ne in vendita ne in comodato d'uso gratuito, o se continuerà tutto come adesso.
Scusate ma non erano già andati al consiglio di Stato che ha risposto che la competenza è stata del Tar?
Per quale motivo ?
Nella sentenza non c'è traccia di tutto ciò.....
Se aspettiamo i provider stiamo freschi....
La restituzione del modem va fatta secondo le regole dettate dai provider che sono scritte nel loro sito
Per TIM ad esempio l'indirizzo è questo:
Telcom Italia c/o Geodis Logistics Magazzino Reverse A22 -Piazzale Giorgio Ambrosoli snc –27015 Landriano (PV)
Io sono uscito da TIM da qualche giorno ed ho già restituito il modem.... oggi ho invato una PEC a TIM con allegati i documenti di spedizione ed ho richiesto l'immediato annullamento delle rate rimanenti citando ed allegando la sentenza del TAR di oggi
PEC TIM:
disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Gentilmente potresti darci l'indirizzo di PEC che così provvediamo anche noi?
mauriziofa
29-01-2020, 13:39
Scusate ma non erano già andati al consiglio di Stato che ha risposto che la competenza è stata del Tar?
No avevano chiesto di anticipare l'udienza del 23/10/2019 a prima dell'estate ma il Consiglio di Stato non aveva riscontrato particolari criticità nell'attesa.
Il ricorso in appello e la contestuale misura cautelare di richiesta di sospensione degli effetti della sentenza del TAR sono due cose diverse, che necessitano entrambe di congrua motivazione. Vedremo cosa succederà
Gentilmente potresti darci l'indirizzo di PEC che così provvediamo anche noi?
L'avevo già scritto...
Io ho le PEC di TIM:
disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Per altri ISP bisogna cercare in internet o tramite sito
https://www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/companies
Brevissimo OT: la cosa assurda è che con l'offerta che ho sottoscritto (Wind), nonostante il recentissimo rincaro di 2€/mese, anche con il modem incluso vado a pagare comunque meno rispetto alle offerte sottoscrivibili adesso (non ho le chiamate incluse, e va benissimo così) :doh:
Per favore sarebbe meglio evitare l'OT!!
Questo thread si occupa ESCLUSIVAMENTE di tenere traccia delle evoluzioni legislative.
Per favore per qualsiasi richiesta su come comportarsi con il proprio operatore in relazione al contratto attuale, e richieste inerenti l'operatore fate riferimento allo specifico thread dell'operatore (FTTC o FTTH).
Per poter fare appello al Consiglio di Stato è necessario motivarlo altrimenti il Consiglio lo respinge, e per sospendere gli effetti di una sentenza bisogna chiedere una misura cautelare, ma anche questa va congruamente motivata altrimenti il Consiglio la respinge.
Ricordati che il Consiglio di Stato è quello che ha sentenziato che il crocefisso NON è un simbolo religioso.....
guacianiero
29-01-2020, 17:23
Si, secondo sentenza si può restituire il modem e far cessare le rate. Speriamo che non impugnino la sentenza e dunque ricorso al Consiglio di Stato. Signori, abbiamo vinto anche questa.
Andiamo ragazzi. La vittoria di Pirro. FAranno sicuramente ricorso al Consiglio di Stato. Così altri 12 mesi. La domanda che mi faccio è . Ono stato costretto a prendere il loro cesso di modem. Se lo restituisco mi rendono le rate pagate.
Certo come no. Nel mondo dei sogni
guacianiero
29-01-2020, 18:02
Andiamo ragazzi. La vittoria di Pirro. FAranno sicuramente ricorso al Consiglio di Stato. Così altri 12 mesi. La domanda che mi faccio è . Ono stato costretto a prendere il loro cesso di modem. Se lo restituisco mi rendono le rate pagate.
Certo come no. Nel mondo dei sogni
Edit: Ho letto la sentenza e a questo punto è chiaro il giochino. Hanno fatto passare il tempo per consentire a Tim di introitare quante + rate possibili del modem e adesso la sentenza prevede la possibilità, di sospendere il pagamento delle rate future o in alternative consentire il recesso con restituzione delll'apparato (al danno la beffa). Al punto 5) specificatamente viene motivata la decisione specificando come la stessa non determini "effetti economici eccessivi a carico del gestore, il quale non è costretto a rinunciare alle somme dovute dai clienti (riferito a quelle pagate). Ora vi rendete conto da un lato vogliono apparentemente riaffermare il diritto dell'utente a fare delle scelte senza imposizioni e dall'altra con degli artifici giuridici ne traslano l'entrata in funzione (sentenze, ricorsi etc). Quindi per il passato lo abbiamo preso in quel posto per il futuro ti daranno se lo vuoi il modem gratis e ti fanno pagare 5 euro mese per servizio di assistenza tecnica per 48 mesi. Per la serie Fantozzi (inteso come utente finale) alla riscossa
Andiamo ragazzi. La vittoria di Pirro. FAranno sicuramente ricorso al Consiglio di Stato. Così altri 12 mesi. La domanda che mi faccio è . Ono stato costretto a prendere il loro cesso di modem. Se lo restituisco mi rendono le rate pagate.
Certo come no. Nel mondo dei sogni
Permettimi di far notare un piccolo particolare: la sentenza del TAR è immediatamente esecutiva.
Detto in soldoni, Tim può fare benissimo ricorso al Consiglio di Stato ma intanto deve fare ciò che ha deciso il TAR. Idem per Agcom.
azi_muth
29-01-2020, 18:25
Hanno fatto passare il tempo per consentire a Tim di introitare quante + rate possibili del modem
Hanno fatto passare? Dai sù ora le teorie del complotto.
I tempi dei ricorsi al TAR sono biblici è un problema della giustizia in generale non un gomblotto...
giospecial80
29-01-2020, 20:21
Caso praTICO:il 6 passo a tim da wind e ho pagato 10 rate del modem su 48.... Quindi in base alla sentenza posso scrivere a wind una cosa del tipo: in base alla delibera n (....) richiedo la restituzione del modem e la cessazione delle rate residue della vendita abbinata? E nel caso non mi venisse accolta posso rivolgerMI ad agcom E avere concrete possibilità?
Secondo me le richieste in merito a provider/contratti/etc vanno fatti nel thread specifico del provider.
giospecial80
29-01-2020, 20:27
se non avessi citato tim e wind il messaggio poteva considerarsi in generale. Anche perchè la maggior parte dei contratti col modem sono ormai "In vendita abbinata"
@giospecial80: Puoi tentare tutto ciò che hai detto, ma finchè gli Operatori non chiariranno nero su bianco le modalità precise di cessazione rate modem e relativa restituzione del prodotto, rimarremo tutti sul vago e sul probabile. Abbiamo solo la sentenza in mano, ma non sappiamo una virgola di come si adegueranno gli Operatori alla stessa. Pertanto, è tutto un "tentar non nuoce"; mal che va, andrai di ConciliaWeb.
@giospecial80: Puoi tentare tutto ciò che hai detto, ma finchè gli Operatori non chiariranno nero su bianco le modalità precise di cessazione rate modem e relativa restituzione del prodotto, rimarremo tutti sul vago e sul probabile. Abbiamo solo la sentenza in mano, ma non sappiamo una virgola di come si adegueranno gli Operatori alla stessa. Pertanto, è tutto un "tentar non nuoce"; mal che va, andrai di ConciliaWeb.
io la conciliazione l'ho avviata a febbraio 2019...ancora nessuna risposta...speriamo di vedere una risposta prima della pensione...
se non avessi citato tim e wind il messaggio poteva considerarsi in generale. Anche perchè la maggior parte dei contratti col modem sono ormai "In vendita abbinata"
Riguardano comunque l'aspetto contratto e provider.
Come da note nel primo post per queste richieste vanno usati i thread dedicati del provider.
giospecial80
29-01-2020, 20:33
@giospecial80: Puoi tentare tutto ciò che hai detto, ma finchè gli Operatori non chiariranno nero su bianco le modalità precise di cessazione rate modem e relativa restituzione del prodotto, rimarremo tutti sul vago e sul probabile. Abbiamo solo la sentenza in mano, ma non sappiamo una virgola di come si adegueranno gli Operatori alla stessa. Pertanto, è tutto un "tentar non nuoce"; mal che va, andrai di ConciliaWeb.
ok grazie vedremo come si evolve io proverò
io la conciliazione l'ho avviata a febbraio 2019...ancora nessuna risposta...speriamo di vedere una risposta prima della pensione...
anche io ho avuto il tuo stesso problema..
chiama il corecom il mercoledì mattina e ti fissano la conciliazione in un paio di settimane..
ciao
lamerone
30-01-2020, 07:17
Fateci sapere cosa vi risponderanno alle vostre pec di richiesta cessazione rate modem...ma dubito che seguiranno la sentenza odierna.
@RobyBob: Per un motivo molto semplice, ovvero gli Operatori possono fare ricorso al Consiglio di Stato, rendendo quindi questa sentenza nulla.
rispondo a big che risponde a roby. ...è vero possono fare ricorso al consiglio di stato ma dovrebbero chiedere una sospensiva al tar che non è detto che conceda... ad ogni buon conto premunirsi cominciando a prendere contatti per evitare di regalare altri mesi non costa nulla.... ti faccio il mio esempio... attivo da 2/2018 avrei dovuto pagare solo 8 rate...ne ho pagate già 24... che faccio aspetto altre 24 così quella ciofeca me la sono già pagata e poi gliela rimando pure? ma piuttosto la uso come fermacarte o la vendo a pochi euro...
rispondo a big che risponde a roby. ...è vero possono fare ricorso al consiglio di stato ma dovrebbero chiedere una sospensiva al tar che non è detto che conceda... ad ogni buon conto premunirsi cominciando a prendere contatti per evitare di regalare altri mesi non costa nulla.... ti faccio il mio esempio... attivo da 2/2018 avrei dovuto pagare solo 8 rate...ne ho pagate già 24... che faccio aspetto altre 24 così quella ciofeca me la sono già pagata e poi gliela rimando pure? ma piuttosto la uso come fermacarte o la vendo a pochi euro...
quoto sono nella tua stessa situazione più o meno: attivato a febbraio 2018 mi restano 24x5 euro. Voglio dargli indietro sto bacarozzo, ho pure aperto a febbraio 2019 un'istanza con Corecom...ancora niente...
rispondo a big che risponde a roby. ...è vero possono fare ricorso al consiglio di stato ma dovrebbero chiedere una sospensiva al tar che non è detto che conceda... ad ogni buon conto premunirsi cominciando a prendere contatti per evitare di regalare altri mesi non costa nulla.... ti faccio il mio esempio... attivo da 2/2018 avrei dovuto pagare solo 8 rate...ne ho pagate già 24... che faccio aspetto altre 24 così quella ciofeca me la sono già pagata e poi gliela rimando pure? ma piuttosto la uso come fermacarte o la vendo a pochi euro...
Condivido ! Meglio agire SUBITO !
Come già accennato ieri io ho inviato una PEC allegando copia della SENTENZA del TAR Lazio e copia dei documenti di spedizione.
Avevo già spedito il modem giorni fa (TIM HUB, mai visto un modem peggiore di questo negli ultimi 20 anni... per non parlare dei modelli Technicolor precedenti questo !).
Ho chiesto l'immediato annullamento delle rate.
Chi non ha la PEC può inviare un FAX o meglio una raccomandata.
A mio avviso, considerando la sentenza ed il fatto che ci hanno propinato obbligatoriamente modem di pessima qualità al prezzo di un "vero" top di gamma, ci sarebbero anche gli estremi per chiedere la RESTITUZIONE di TUTTE le rate pagate + un risarcimento danni..... ma bisognerebbe fare una “class-action” (info: https://www.classaction.it/ )
... non è una cosa semplice, soprattutto nel ns. paese....
Penso anche che il TAR (o chi per lui.... non sono un giurista) avrebbe dovuto non ammettere tutte le azioni di impugnazione avviate dagli ISP contro la delibera AGCOM del "modem libero" perchè studiate appositamente per procastinare l'entrata in vigore della delibera e guadagnare soldi a danno dei consumatori.... ma questo è un'altro film all'italiana....
PS: non conosco chi gestisce il sito classaction.it di cui sopra (credo sia l'unione nazionale consumatori)..... l'ho indicato solo perchè racconta in sintesi la storia della class action in Italia.... a chi volesse utilizzarlo per denunciare fatti consiglio di approfondire preventivamente.....
megthebest
30-01-2020, 09:32
Condivido ! Meglio agire SUBITO !
Come già accennato ieri io ho inviato una PEC allegando copia della SENTENZA del TAR Lazio e copia dei documenti di spedizione.
Avevo già spedito il modem giorni fa (TIM HUB, mai visto un modem peggiore di questo negli ultimi 20 anni... per non parlare dei modelli Technicolor precedenti questo !).
Ho chiesto l'immediato annullamento delle rate.
Chi non ha la PEC può inviare un FAX o meglio una raccomandata.
A mio avviso, considerando la sentenza ed il fatto che ci hanno propinato obbligatoriamente modem di pessima qualità al prezzo di un "vero" top di gamma, ci sarebbero anche gli estremi per chiedere la RESTITUZIONE di TUTTE le rate pagate + un risarcimento danni..... ma bisognerebbe fare una “class-action” (info: https://www.classaction.it/ )
... non è una cosa semplice, soprattutto nel ns. paese....
Penso anche che il TAR (o chi per lui.... non sono un giurista) avrebbe dovuto non ammettere tutte le azioni di impugnazione avviate dagli ISP contro la delibera AGCOM del "modem libero" perchè studiate appositamente per procastinare l'entrata in vigore della delibera e guadagnare soldi a danno dei consumatori.... ma questo è un'altro film all'italiana....
PS: non conosco chi gestisce il sito classaction.it di cui sopra (credo sia l'unione nazionale consumatori)..... l'ho indicato solo perchè racconta in sintesi la storia della class action in Italia.... a chi volesse utilizzarlo per denunciare fatti consiglio di approfondire preventivamente.....
a beneficio di tutti, potresti aggiungere per cortesia in dettaglio cosa hai chiesto nella mail e cosa hai allegato (la sentenza è già disponibile in pdf? c'è un numero di protocollo).
Ho il modem fibra Tecnicolor che ancora sto pagando 3,9€ al mese e mi mancano ancora 20 rate (80€) quindi vorrei muovermi anche io.
Non avendo PEC, vedrò di procedere per raccomandata e fax .
GRAZIE :)
a beneficio di tutti, potresti aggiungere per cortesia in dettaglio cosa hai chiesto nella mail e cosa hai allegato (la sentenza è già disponibile in pdf? c'è un numero di protocollo).
Ho il modem fibra Tecnicolor che ancora sto pagando 3,9€ al mese e mi mancano ancora 20 rate (80€) quindi vorrei muovermi anche io.
Non avendo PEC, vedrò di procedere per raccomandata e fax .
GRAZIE :)
Purtroppo dal sito della Giustizia Amministrativa riesci solo a visualizzare la sentenza.... ma puoi stamparla tramite il tuo PC e poi fare uno SCAN.
Se tra le TUE opzioni di stampa hai anche quella di stampa in PDF riesci a fare tutto da solo senza scan....
Per visualizzare la sentenza fai così: https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=46598614&postcount=2094
SCARICA PDF DELLA SENTENZA DA QUI MA ENTRO 7 GIORNI
https://we.tl/t-laUfQE8gBl
dopo 7 giorni da oggi viene cancellato automaticamente
COSA SCRIVERE NELLA PEC O NEL FAX
...semplicemente inserisci TUTTI i tuoi dati (codice fiscale, nato a... residente a... ecc.).... dettagli anche in merito al tuo abbonamento internet..... fai poi riferimento alla delibera AGCOM n. 348/18/CONS pubblicata il 2 Agosto 2018 ed alla relativa SENTENZA del TAR LAZIO ROMA pubblicata in data 28/01/2020 (N. 01200/2020 REG.PROV.COLL.N. 12197/2018 REG.RIC.) e chiedi l'immediato annullamento di tutte le rate rimaste da pagare.
Logicamente devi spedire prima il modem e restituirlo all'indirizzo che il tuo provider ha indicato nel suo sito web (per TIM: Telecom Italia SpA c/o Geodis Logistics Magazzino Reverse A22 -Piazzale Giorgio Ambrosoli snc –27015 Landriano (PV) ).
Consiglio di fare una copia del documento di spedizione, dove compare anche il codice di tracciamento del pacco, ed allegarlo alla PEC....
Poi traccia tu nei giorni successivi il pacco e quando vedi che è stato consegnato fai uno screenshot e conservalo come prova di avvenuta consegna. Io ho spedito con posteitaliane e con 3 euro in più l'ho anche assicurato (se non ricordo male ho speso 12 o 13 Euro)
PS: dimenticavo..... meglio allegare anche copia del tuo documento d'identità e citare il nr. di serie e modello del modem!!!!!
Nel pacco (spedizione modem) allegare un foglio con tutti i dati (TIM chiede di allegare il proprio modulo da scaricare da internet.... io non l'ho usato perchèalcune voci non mi piacevano, ma ho scritto tutti i dati per individuare l'impianto dove era collegato)
giovanni69
30-01-2020, 10:04
ed il fatto che ci hanno propinato obbligatoriamente modem di pessima qualità al prezzo di un "vero" top di gamma
Dubito che questa possa essere una valida argomentazione perchè comunque è tutto da dimostrare il concetto di 'top' ed i prezzi li decide il venditore / ISP, nel caso di Tim. Poi certo, tutti sappiamo che quella voce in bolletta è in realtà per la gran parte costo di attivazione spalmato su diverse rate più che costo del modem. :O
Dubito che questa possa essere una valida argomentazione perchè comunque è tutto da dimostrare il concetto di 'top' ed i prezzi li decide il venditore / ISP, nel caso di Tim. :O
si hai ragione...soprattutto perchè il prodotto è stato modificato con un fw custom...ma tutti sappiamo che è così
giospecial80
30-01-2020, 10:27
io ho scritto al mio operatore prima di spedire il modem perchè sono loro che mi devono dire le modalità di restituzione del modem.
alanfibra
30-01-2020, 10:44
io ho scritto al mio operatore prima di spedire il modem perchè sono loro che mi devono dire le modalità di restituzione del modem.
Anch'io ho inviato una pec per avere le modalità di restituzione essendo ex cliente infostrada dal 12/01/2020. Così evito una fattura da contestare.
megthebest
30-01-2020, 11:55
Purtroppo dal sito della Giustizia Amministrativa riesci solo a visualizzare la sentenza.... ma puoi stamparla tramite il tuo PC e poi fare uno SCAN.
Se tra le TUE opzioni di stampa hai anche quella di stampa in PDF riesci a fare tutto da solo senza scan....
Per visualizzare la sentenza fai così: https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=46598614&postcount=2094
SCARICA PDF DELLA SENTENZA DA QUI MA ENTRO 7 GIORNI
https://we.tl/t-laUfQE8gBl
dopo 7 giorni da oggi viene cancellato automaticamente
COSA SCRIVERE NELLA PEC O NEL FAX
...semplicemente inserisci TUTTI i tuoi dati (codice fiscale, nato a... residente a... ecc.).... dettagli anche in merito al tuo abbonamento internet..... fai poi riferimento alla delibera AGCOM n. 348/18/CONS pubblicata il 2 Agosto 2018 ed alla relativa SENTENZA del TAR LAZIO ROMA pubblicata in data 28/01/2020 (N. 01200/2020 REG.PROV.COLL.N. 12197/2018 REG.RIC.) e chiedi l'immediato annullamento di tutte le rate rimaste da pagare.
Logicamente devi spedire prima il modem e restituirlo all'indirizzo che il tuo provider ha indicato nel suo sito web (per TIM: Telecom Italia SpA c/o Geodis Logistics Magazzino Reverse A22 -Piazzale Giorgio Ambrosoli snc –27015 Landriano (PV) ).
Consiglio di fare una copia del documento di spedizione, dove compare anche il codice di tracciamento del pacco, ed allegarlo alla PEC....
Poi traccia tu nei giorni successivi il pacco e quando vedi che è stato consegnato fai uno screenshot e conservalo come prova di avvenuta consegna. Io ho spedito con posteitaliane e con 3 euro in più l'ho anche assicurato (se non ricordo male ho speso 12 o 13 Euro)
PS: dimenticavo..... meglio allegare anche copia del tuo documento d'identità !!!!!Grazie 👍🤗💪
Inviato dal mio ONEPLUS A6010 utilizzando Tapatalk
Grazie
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Altra dimenticanza: allegare nel pacco un foglio con tutti i dati
(io ho fatto una foto anche alla matricola e serial nr. del modem)
TIM dice di allegare il modulo suo scaricabile da internet.... io non l'ho usato (non mi piacevano alcune voci) ma ho scritto tutti i dati necessari per individuare anche a quale impianto/abbonamento era associato
Grazie 👍🤗💪
Inviato dal mio ONEPLUS A6010 utilizzando Tapatalk
Alcuni post dopo cè sia la spiegazione nel dettaglio che il file PDF salvato
https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=46598661&postcount=2098
azi_muth
30-01-2020, 13:32
Bene questa sentenza ma penso che reagiranno in modo da sterilizzarla con condizioni punitive di assistenza a chi usa il modem proprio.
Immagino già i siparietti del tipo ho un guasto sulla linea, ma lei ha un nostro bellissimo modem? No? Allora o passa a una nostra offerta e con modem incluso a 5 euro al mese o le mando il tecnico a 70 euro ( che sicuramente rileverà che è un problema di modem anche se ne hai cambiati 10...)
Alla fine bisognerà prendere offerte con il modem incluso e usarlo in caso di guasto.
@azi_muth
Si può provare a cheidere alloperator enon una nuova offerta ma di lascare all'utente il modem in comdato (è di propietà del provdier come fanno altri operatori come Fastweb e Tiscali) e chiedere lo storno da oggi in poi del costo in fattura del modem.
Il modem è sempre lo stesso e non ti possono dire che è uno non compatibile.
Al massimo si prende uno dalla baia o altri lidi a pochi spiccioli. Giusto da avere un dispositivo TIM compatibile con la proprio lina e non posso dire niente
azi_muth
30-01-2020, 15:08
@azi_muth
Si può provare a cheidere alloperator enon una nuova offerta ma di lascare all'utente il modem in comdato (è di propietà del provdier come fanno altri operatori come Fastweb e Tiscali) e chiedere lo storno da oggi in poi del costo in fattura del modem.
Il modem è sempre lo stesso e non ti possono dire che è uno non compatibile.
Si puo' chiedere tutto...poi bisogna vedere cosa concedano. La vedo difficile. Forse sarà più praticabile acquistare un modem dell'operatore usato.
Se gli operatori fossero onesti dovrebbero vendere loro uno o due modem (aperti e non personalizzati) a prezzi di mercato e fare assistenza su quello.
Speriamo si possa tornare ai bei tempi quando uno si sceglieva il modem che più gli pareva e gli operatori fornivano assistenza sulla linea senza ricattare l'utente ad acquistare un modem che non gli serve.
In ogni modo penso che chi sceglierà di acquistare un modem a parte sarà una mosca bianca...già leggo in giro di negozi e operatori che seminano il terrorismo sul fatto che senza modem l'operatore non da più assistenza sui guasti di linea se non a pagamento ( il che è falso perchè l'assistenza sulla linea resta gratuita. Ovviamente l'intervento a pagamento c'è solo se l'intervento del tecnico è dovuto al guasto di modem non fornito dall'operatore il che è anche logico).
Cmq la possibilità di recesso oggi esiste perchè le offerte degli operatori non erano a norma. Un domani con le offerte che rispettano la delibera agcom chi sceglie l'offerta con il modem e vorrà migrare dovrà pagare tutte le rate residue anche se potra usare il modem con qualunque operatore
supertoro
30-01-2020, 16:07
già leggo in giro di negozi e operatori che seminano il terrorismo sul fatto che senza modem l'operatore non da più assistenza sui guasti di linea se non a pagamento ( il che è falso perchè l'assistenza sulla linea resta gratuita. Ovviamente l'intervento a pagamento c'è solo se l'intervento del tecnico è dovuto al guasto di modem non fornito dall'operatore il che è anche logico).
Gli operatori dei call center verranno sicuramente "istruiti" per dire che il malfunzionamento della linea è dovuto al modem privato. Succedeva già con le linee ADSL (capitato più volte al sottoscritto). Figurati se non fanno lo stesso con le linee fibra/VoIP che richiedono un modem compatibile. Ovviamente quello che forniscono loro a pagamento :D
renton82
30-01-2020, 16:21
Io ho appena mandato la pec a infostrada per i miei 2 abbonamenti, vi farò sapere...
bussola99
30-01-2020, 16:28
Gli operatori dei call center verranno sicuramente "istruiti" per dire che il malfunzionamento della linea è dovuto al modem privato. Succedeva già con le linee ADSL (capitato più volte al sottoscritto). Figurati se non fanno lo stesso con le linee fibra/VoIP che richiedono un modem compatibile. Ovviamente quello che forniscono loro a pagamento :D
Pensa che a me ben 4 operatori si sono rifiutati di attivare un contratto Vodafone senza Ready, dicendo che il loro modem è OBBLIGATORIO e che se non lo vuoi loro non hanno bisogno di te come cliente (modo veloce per dire che senza la provvigione del modem non gli conviene perdere tempo) o che non funzionerebbe la linea o ancora che loro non hanno la possibilità di farla senza (Chiamata arrivata dal tasto "Vuoi l'offerta senza Ready? Ti chiamiamo noi"). Peccato perché c'era l'offerta a 16,99 avendo già una SIM con loro, poco male, probabilmente avrebbero rimodulato dopo 3-4 mesi, sono andato di Tiscali
bussola99
30-01-2020, 16:42
Vi pongo una casistica particolare, spero che qualcuno più esperto di me possa aiutarmi.
Ho recentemente fatto migrazione da Wind a Tiscali, approfittando del recesso gratuito, conclusa il 22/01. Data la mia solita fortuna questo è successo prima della sentenza e teoricamente dovrei avere in sospeso ancora 130€ di modem da pagare (rate residue + "maxirata finale" di 80€). Secondo voi la sentenza cambia qualcosa o mi devo sorbire questa spesa né più né meno? In ogni caso pensavo di iniziare togliendo il RID lunedì e poi vedere se mi contatteranno con la fattura (Per mail non ne è mai arrivata una nonostante l'indirizzo che hanno sia corretto e quella di chiusura per quanto ne so potrebbe fare la stessa fine).
Mi conviene nel frattempo fare altro? Nonostante il DVA-5592 sia meglio di certe pattumiere è comunque piuttosto limitato e preferirei restituirlo.
Grazie mille
azi_muth
30-01-2020, 16:54
Pensa che a me ben 4 operatori si sono rifiutati di attivare un contratto Vodafone senza Ready, dicendo che il loro modem è OBBLIGATORIO e che se non lo vuoi loro non hanno bisogno di te come cliente (modo veloce per dire che senza la provvigione del modem non gli conviene perdere tempo) o che non funzionerebbe la linea o ancora che loro non hanno la possibilità di farla senza (Chiamata arrivata dal tasto "Vuoi l'offerta senza Ready? Ti chiamiamo noi"). Peccato perché c'era l'offerta a 16,99 avendo già una SIM con loro, poco male, probabilmente avrebbero rimodulato dopo 3-4 mesi, sono andato di Tiscali
Questo è il tipo di comportamenti ostativi che andrebbero sanzionati da agcom e da agcm.
Anche perchè l'informazione sulle offerte senza modem è ridicola e risponde solo a una vaga necessità di aderire alla normativa ma lo fanno in modo che sia inapplicabile nella realtà.
Questa sarà un'altra fase della "battaglia".
supertoro
30-01-2020, 16:59
Ho recentemente fatto migrazione da Wind a Tiscali, approfittando del recesso gratuito, conclusa il 22/01. Data la mia solita fortuna questo è successo prima della sentenza e teoricamente dovrei avere in sospeso ancora 130€ di modem da pagare (rate residue + "maxirata finale" di 80€). Secondo voi la sentenza cambia qualcosa o mi devo sorbire questa spesa né più né meno? In ogni caso pensavo di iniziare togliendo il RID lunedì e poi vedere se mi contatteranno con la fattura (Per mail non ne è mai arrivata una nonostante l'indirizzo che hanno sia corretto e quella di chiusura per quanto ne so potrebbe fare la stessa fine).
Mi conviene nel frattempo fare altro? Nonostante il DVA-5592 sia meglio di certe pattumiere è comunque piuttosto limitato e preferirei restituirlo.
Grazie mille
Purtroppo questo è un caso (cambio operatore) non chiarito dalla sentenza del TAR :boh:
bussola99
30-01-2020, 17:06
Questo è il tipo di comportamenti ostativi che andrebbero sanzionati da agcom e da agcm.
Anche perchè l'informazione sulle offerte senza modem è ridicola e risponde solo a una vaga necessità di aderire alla normativa ma lo fanno in modo che sia inapplicabile nella realtà.
Questa sarà un'altra fase della "battaglia".
Speriamo che si riesca a trovare il modo di dargli una regolata (tipo chiamate di test da parte delle autorità, stile mystery shopper). In giro per i forum ho letto di gente che perseverando è riuscita ad avere il contratto senza VSR ma io dopo 4 prove ero leggermente indisposto. Auspico che in futuro la situazione migliori anche se la percentuale di utenti attenti a queste cose temo sia assolutamente insignificante
bussola99
30-01-2020, 17:07
Purtroppo questo è un caso (cambio operatore) non chiarito dalla sentenza del TAR :boh:
Fantastico :D, proverò a scrivere una pec, mal che vada ci ho provato
Edit: Ad ogni modo se qualcuno ha qualche idea mi faccia gentilmente sapere, grazie
Hanno 120 giorni per adeguarsi alla sentenza.
Ho un Router Fritzbox, ma a me il loro Modem-Router non ha mai dato problemi.
Con linea Ftth come prestazioni, è uguale al Fritzbox.
Certo che ho pagato solo 12 rate su 48, e se fosse possibile interrompere il pagamento sarebbe una bella cosa. :)
azi_muth
30-01-2020, 18:03
Purtroppo questo è un caso (cambio operatore) non chiarito dalla sentenza del TAR :boh:
E non è il loro mestiere...il chiarimento lo dovrebbe dare agcom...
azi_muth
30-01-2020, 18:04
Hanno 120 giorni per adeguarsi alla sentenza.
Ho un Router Fritzbox, ma a me il loro Modem-Router non ha mai dato problemi.
Con linea Ftth come prestazioni, è uguale al Fritzbox.
Certo che ho pagato solo 12 rate su 48, e se fosse possibile interrompere il pagamento sarebbe una bella cosa. :)
Si ma poi lo devi restituire...
@azi_muth
Si può provare a cheidere alloperator enon una nuova offerta ma di lascare all'utente il modem in comdato (è di propietà del provdier come fanno altri operatori come Fastweb e Tiscali) e chiedere lo storno da oggi in poi del costo in fattura del modem.
Il modem è sempre lo stesso e non ti possono dire che è uno non compatibile.
Io ho provato a scrivere alla TIM tramite Twitter e questa è la risposta che ho avuto!
https://ibb.co/zVC9sFD
https://ibb.co/qgPJDr2
Quindi ho provveduto ad inviare una PEC allegando la sentenza del TAR appena uscita e richiedendo la sospensione delle rate e la restituzione di quelle già pagate per il mancato rispetto della Delibera AGCom, “minacciando” di attivare il Concilia Web in caso di mancata risposta. Secondo voi quanto devo attendere che la TIM mi risponda prima di procedere al ricorso tramite Concilia Web?
Grazie!
@Pluto83: 30 giorni solari per i reclami inviati a Tim. Dal 31esimo giorno, andrai dunque di ConciliaWeb.
Comunque è come vi avevo detto. Tentar non nuoce, ma inviare richieste via social, fax o pec ai vostri gestori telefonici citando la sentenza del TAR dell'altro giorno, non serve assolutamente a nulla.
Finchè i vari Operatori non creeranno le modalità specifiche di cessazione rate modem e relativa restituzione del prodotto, non accoglieranno nessuna delle vostre richieste.
Giulio_P
31-01-2020, 08:17
scusate, ma come mai nel post qua sulle news del sito:
https://www.hwupgrade.it/news/telefonia/modem-libero-arriva-la-decisione-del-tar-del-lazio-cosa-cambia-per-chi-lo-sta-pagando_86803.html
leggo che:
I fornitori di servizi di accesso ad Internet, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto, limitatamente ai contratti in essere che prevedono l'utilizzo obbligatorio del terminale a titolo oneroso per l'utente finale:
Propongono all'utente la variazione senza oneri della propria offerta in una equivalente offerta commerciale che preveda la fornitura dell'apparecchiatura terminale a titolo gratuito o che non ne vincoli l'utilizzo attraverso l'imputazione di costi del bene o dei servizi correlati al terminale nella fatturazione;
In alternativa, consentono all'utente finale di recedere dal contratto senza oneri diversi dalla mera restituzione del terminale, dandone adeguata informativa
non ho ancora letto la sentenza, che ho visto per la prima volta solo oggi (anche io aspettavo a gloria questa notizia), ma qua sopra sta scritto che uno potrebbe tenere il loro modem, senza dover continuare a pagare quelle rate... o no?
@Giulio_P
Esatto
Propongono all'utente la variazione senza oneri della propria offerta in una equivalente offerta commerciale che preveda la fornitura dell'apparecchiatura terminale a titolo gratuito
sta ad indicare che opzionalmente il provider può lasciarti il modem in comodato (in caso di cessazione del contratto il modem va restituito) e vanno tolte le rate in fattura del modem.
E' la strada che cercherò di percorrere.
@Pluto83
Quanto detto dell'operatore TIM è falso.
Nelal delibera se si parla di varaizioni di contratto non può che significare per contratti già in essere.
Io manderei una PEC A TIM chiedendo
- Di lasciarti il modem in comodato
- Stornare dalla fattura le rate del modem
E' il consiglio che do a tutti.
Il modem rimane quello ufficiale (quindi nessun problema con l'assistenza).
Non si pagano più le rate del modem.
@Giulio_p: Dovrebbero fornirtene un altro in comodato d'uso gratuito e contestualmente cambiarti l'offerta, questo secondo libera. Nella pratica secondo me gli Operatori spingeranno per la cessazione rate modem e relativa restituzione del prodotto. Dubito si metteranno a fornire migliaia di modem aggratis.
jotaro75
31-01-2020, 08:26
scusate, ma come mai nel post qua sulle news del sito:
https://www.hwupgrade.it/news/telefonia/modem-libero-arriva-la-decisione-del-tar-del-lazio-cosa-cambia-per-chi-lo-sta-pagando_86803.html
leggo che:
non ho ancora letto la sentenza, che ho visto per la prima volta solo oggi (anche io aspettavo a gloria questa notizia), ma qua sopra sta scritto che uno potrebbe tenere il loro modem, senza dover continuare a pagare quelle rate... o no?
Se cosi fosse diventerebbe praticamente in comodato d'uso....soluzione che a me schifo non farebbe visto che non mi mancano molte rate ma di contro non mi interessa nemmeno tenerlo per il futuro visto che è una versione vecchia con limite di velocità a 100mega
@Bigbey
Secondo me a livello industriale si fa prima a lasciarti il modem (no spese rietro/gestioen/etc) e modificarti da remoto il contratto, piuttosto che ritirarti (a spese loro) il modem, gestire il reso con centro logistici, mandarti un nuovo modem (a spese loro) e avere persone che gestiscono rientro e rispedizione.
Io ho provato a scrivere alla TIM tramite Twitter e questa è la risposta che ho avuto!
https://ibb.co/zVC9sFD
https://ibb.co/qgPJDr2
Quindi ho provveduto ad inviare una PEC allegando la sentenza del TAR appena uscita e richiedendo la sospensione delle rate e la restituzione di quelle già pagate per il mancato rispetto della Delibera AGCom, “minacciando” di attivare il Concilia Web in caso di mancata risposta. Secondo voi quanto devo attendere che la TIM mi risponda prima di procedere al ricorso tramite Concilia Web?
Grazie!
Se non ricordo male hanno tempo 30 o 40 giorni per risponderti...
Non aspettarti una PEC.... al massimo ti arrivano due righe via e-mail ordinaria (o addirittura telefonicamente o semplicemente in MyTIM) che diranno quello che ti hanno già detto"...dalle verifiche effettuate non sono emersi elementi utili per accogliere la richiesta, in quanto il modem risulta in vendita rateale..." e non ci saranno nemmeno riferimenti alla tua PEC ma un semplice loro numero di protocollo....
Il massimo della trasparenza e della correttezza... anche per questi motivi io me ne sono andato da TIM e non tornerò MAI PIU', nemmeno se mi faranno ponti d'oro !!!
Ciò premesso, ti conviene comunque procedere con Conciliaweb perchè anche lì i tempi non sono brevi e comunque puoi annullare eventualmente tutto quando vuoi. Puoi farlo anche perchè hai già una risposta di TIM in merito al problema (conserva lo screenshot ed allegalo in conciliaweb).
PS: ti consiglio anche di mandare una PEC ad AGCOM (info@agcom.it) per denunciare questo fatto (descrivi ogni dettaglio ed allega screenshot e la PEC che hai appena inviato al provider).... AGCOM raccoglie qualunque segnalazione per valutare eventuali sanzioni da comminare ai provider..... non ti risponderanno ma analizzano e verificano tutto...
AGCOM: https://www.agcom.it/contact-center
Giulio_P
31-01-2020, 08:41
Io ho provato a scrivere alla TIM tramite Twitter e questa è la risposta che ho avuto!
https://ibb.co/zVC9sFD
https://ibb.co/qgPJDr2
Quindi ho provveduto ad inviare una PEC allegando la sentenza del TAR appena uscita e richiedendo la sospensione delle rate e la restituzione di quelle già pagate per il mancato rispetto della Delibera AGCom, “minacciando” di attivare il Concilia Web in caso di mancata risposta. Secondo voi quanto devo attendere che la TIM mi risponda prima di procedere al ricorso tramite Concilia Web?
gravissima la risposta di TIM... che faccia tosta che hanno.... mi pare di capire che la battaglia sia appena iniziata.
@Giulio_P
Esatto
Propongono all'utente la variazione senza oneri della propria offerta in una equivalente offerta commerciale che preveda la fornitura dell'apparecchiatura terminale a titolo gratuito
sta ad indicare che opzionalmente il provider può lasciarti il modem in comodato (in caso di cessazione del contratto il modem va restituito) e vanno tolte le rate in fattura del modem.
E' la strada che cercherò di percorrere..
in che senso scusa? a quanto leggo sembra che e' l'operatore a dover scegliere, non il cliente. nel senso che se l'operatore ti propone di restituirgli il modem e non paghi piu' le restanti rate (come e' giusto) e non ti dice che puoi tenerti quello che hai a gratis, non hai modo di scegliere questa ultima opzione...
@Giulio_p: Dovrebbero fornirtene un altro in comodato d'uso gratuito e contestualmente cambiarti l'offerta, questo secondo libera. Nella pratica secondo me gli Operatori spingeranno per la cessazione rate modem e relativa restituzione del prodotto. Dubito si metteranno a fornire migliaia di modem aggratis.
o non fanno prima a lasciare gratis al cliente quello che gia' gli hanno dato e per cui ha pagato delle rate???
e nel caso di spedizione del modem all'operatore, le s.s. a chi spettano?
@Giulio_P
Hai ragione.
La scelta la deve fare l'operatore.
;ma credo che tra gestire le spese e amministrativamente il rientro e un nuovo contratto/rispedizione meglio anticipare la cosa e proporre all'operatore quanto ho scritto (modem in comodato e rimozione rate da fattura (+ la soluzione più economica per la gestione e la più semplice per il provider)
Le spese di spedizione del modem al provider sono a carico del provider.
@Giulio_P
Hai ragione.
La scelta la deve fare l'operatore.
;ma credo che tra gestire le spese e amministrativamente il rientro e un nuovo contratto/rispedizione meglio anticipare la cosa e proporre all'operatore quanto ho scritto (modem in comodato e rimozione rate da fattura (+ la soluzione più economica per la gestione e la più semplice per il provider)
Le spese di spedizione del modem al provider sono a carico del provider.
Crei solo confusione con le tue idee...
Hai mai avuto discussioni dirette (avvocati...consiliaweb... ecc.) con gli ISP ? Non mi sembra, perchè altrimenti non scriveresti quello che hai scritto.
Gli ISP (TIM in particolare) non ti ascoltano nemmeno per le questioni di "legge".... l'ultimo esempio è appunto la risposta ricevuta da @Pluto83 in merito alle rate del modem... figuriamoci se prendono in considerazioni le proposte dei consumatori....
@RobyRob
Ho avuto anche io i miei trascorsi con Conciliaweb per me,, amici e parenti.
Il mio è un consiglio.
Una deve percorrere le strade che più crede che siano logiche e percorribili.
Non deve basarsi sul fatto che non verrà mai ascoltato.
Questa sentenza del modem è frutto di tante persone che hanno portato avanti una battaglia.
Se avessero fatto il ragionamento che tanto non sarebbero stati ascoltati questa battaglia non sarebbe mai neanche cominciata.
@Giulio_P: Le spese di spedizione modem non saranno a carico di Tim, ma a carico tuo.
Ripeto, ognuno qui sta dicendo la sua e sta tentando per fatti propri l'applicazione di tale sentenza, ma a nessuno verrà esaudita la richiesta. Finchè gli Operatori non creeranno le modalità specifiche di cessazione rate e relativa restituzione del prodotto, non vi ascolteranno mai.
Giusto per fare un paragone, basta vedere quanto tempo ci hanno messo i vari operatori per fornire le credenziali VOIP(*) o "ristorare" le fatture a 28 giorni dopo che erano state approvate le delibere, respinti i ricorsi e via dicendo... campa cavallo :oink:
(*): per fare un esempio concreto: appena uscita la delibera chiesi via pec le credenziali voip (le avevo già allora, ma ero curioso); non mi hanno mai risposto.
Giulio_P
31-01-2020, 10:03
@Giulio_P: Le spese di spedizione modem non saranno a carico di Tim, ma a carico tuo.
Ripeto, ognuno qui sta dicendo la sua e sta tentando per fatti propri l'applicazione di tale sentenza, ma a nessuno verrà esaudita la richiesta. Finchè gli Operatori non creeranno le modalità specifiche di cessazione rate e relativa restituzione del prodotto, non vi ascolteranno mai.
ah pure!! cmq io ho abbonamento con Wind/Infostrada. Ero riuscito a rimodularlo alla fine dell'anno scorso per far includere le telefonate illimitate a 28 euro al mese, ma la prima bolletta di Gennaio e' di 30! i 2 euro sono appunto la rata del modem che credevo (illuso!) fosse inclusa nei 28 euro.
non mandandoti nessuna conferma scritta di quanto detto via telefono con l'operatore ha senso contestare questo addebito? (scusate l'Off Topic..)
Esattamente, bravo Yramrag, hai centrato il punto ed è quello che sto dicendo da svariati giorni. Finchè non escono le modalità precise di cessazione rate modem e relativa restituzione del prodotto, potete inviare anche 10 pec e fax al giorno, nessun Operatore vi ascolterà mai proprio perchè non sanno come muoversi, in mancanza della procedura specifica.
@Giulio_P: Se non hai prove a tuo carico che possano sostenere che tu dovevi pagare 28 Euro e non 30, non puoi reclamare. Fine OT.
Esattamente, bravo Yramrag, hai centrato il punto ed è quello che sto dicendo da svariati giorni. Finchè non escono le modalità precise di cessazione rate modem e relativa restituzione del prodotto, potete inviare anche 10 pec e fax al giorno, nessun Operatore vi ascolterà mai proprio perchè non sanno come muoversi, in mancanza della procedura specifica.
@Giulio_P: Se non hai prove a tuo carico che possano sostenere che tu dovevi pagare 28 Euro e non 30, non puoi reclamare. Fine OT.
La procedura interna degli ISP è un fatto che riguarda gli ISP e non noi consumatori.
Se aspettiamo i comodi degli ISP stiamo freschi !!!!
Più scompiglio creano gli IPS e più i consumatori si scoraggiano ed abbandonano la lotta..... infatti strategicamnete non informano/istruiscono nemmeno gli operatori del Call Center in merito a leggi e regolamenti...
Ogni abbandono per loro è un guadagno..... agli ISP gli avvocati poi non costano nulla: se rubano 1 € a 1 milione di consumatori guadagnano 1 MILIONE DI € ..... ne pagano centinaia di avvocati !!!!!!!
La sentenza del TAR Lazio in merito alla delibera AGCOM n. 348/18/CONS parla chiaro
E' legge !!!
Sentenza: https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=46598554&postcount=2087
Gli ISP (=TIM) potrebbero ricorrere al Consiglio di Stato ma non credo che lo faranno...
In ogni caso inviando PEC/Raccomandata per chiedere il RISPETTO DELLA LEGGE è legittimo e corretto, oltre ad essere un diritto.
NON E' CONSIGLIABILE ASPETTARE !!!!
...poi logicamente vedremo gli sviluppi della situazione perchè ormai tutti sappiamo che 'fatta la legge trovato l'inganno'...
@Giulio_P: Le spese di spedizione modem non saranno a carico di Tim, ma a carico tuo.
Ripeto, ognuno qui sta dicendo la sua e sta tentando per fatti propri l'applicazione di tale sentenza, ma a nessuno verrà esaudita la richiesta. Finchè gli Operatori non creeranno le modalità specifiche di cessazione rate e relativa restituzione del prodotto, non vi ascolteranno mai.
E questo dove l'hai letto?
Il modem è dell'operatore e se lo devo restituire le spedizioni sono a carico dell'operatore.
Io con Vodafone quando l'ho restituito la spedizione era a carico di Vodafone.
@RobyBob: Non hai capito la questione. Tu puoi inviare fax e pec anche 10 volte al giorno, ma gli Operatori se ne fregheranno. Non hanno ancora attivato le procedure per cessare le rate modem e farsi restituire i relativi modem, dunque non possono esaudire a tutt'oggi le vostre legittime richieste.
@Bovirus: L'onere relativo alla restituzione dell'apparato, spetta sempre al cliente. L'Operatore ha solo l'obbligo di far cessare le rate modem proponendoti un'offerta equivalente con modem in comodato d'uso gratuito o in alternativa, proponendoti il recesso gratuito. In entrambi i casi, la spedizione del prodotto è a carico del cliente.
@BiGBey
Per fai vedere vedere dove è scritto che le spese sono a carico del cliente?
Il bene fino a che non hai finito di pagare le arte è di proprietà dell provider e quindi l'utente non deve pagare qualcosa per restituire qualcosa che non è suo.
Se lo rivuole indietro le spese non sono a carico del cliente.
L'onere di restituzione dell'apparato spetta al cliente, fu scritto nella stessa delibera AGCOM n. 348/18/CONS. All'Operatore invece, l'obbligo cessarti le rate modem o fornirti il recesso gratuito:
https://i.postimg.cc/GhYxpLT3/20200131-115231.jpg (https://postimg.cc/YhrWnwxT)
Gracy662
31-01-2020, 10:56
una domanda la conciliazione viene fatta per telefono oppure videoconferenza? perchè ho un problema ho il pc rotto e la webcam non va
@Gracy662: Audioconferenza, ovvero ti chiamano loro al telefono.
@Bigbey
Quello vuol dire che sei obbligato a restituire il modem.
Come sancito anche dall'ultima sentenza del 28.01.2020 in cui TIM aveva chiesto la restituzione del modem.
Non che le spese sono a carico tuo.
@Bovirus: "....senza oneri diversi dalla mera restituzione del terminale", mi sembra chiaro ;) Tim, Vodafone, Fastweb e WindTre hanno solo l'obbligo di assecondare la vostra richiesta di cessazione rate modem o di recesso gratuito, ma non quello di ritirare il modem a spese loro. Il modem gli andrà spedito a spese nostre.
Quindi ho provveduto ad inviare una PEC allegando la sentenza del TAR appena uscita e richiedendo la sospensione delle rate e la restituzione di quelle già pagate per il mancato rispetto della Delibera AGCom, “minacciando” di attivare il Concilia Web in caso di mancata risposta. Secondo voi quanto devo attendere che la TIM mi risponda prima di procedere al ricorso tramite Concilia Web?
Grazie!
La sentenza non dice che le Rate già versate si possono avere indietro.
Si può solo interromperne il pagamento.
Esattamente, non è previsto alcun rimborso delle rate già versate. Solo cessazione rate modem e relativa restituzione del prodotto. Evitiamo di interpretare a nostro uso o piacimento la delibera e relativa sentenza, è tutto scritto nero su bianco lì.
supertoro
31-01-2020, 12:17
Il modem gli andrà spedito a spese nostre.
oppure consegnato in negozio :)
@supertoro: Nessun negozio (se parliamo di Tim, di altri Operatori attendiamo le modalità specifiche con indicato anche dove rispedire il tutto) è abilitato alla riconsegna dei modem. Vanno spediti al loro magazzino.
Non è stato detto da molti, ma la Sentenza ha acconsentito a WindTre di usare il modulo SFP per la FTTH e non un Ont esterno. :muro:
Anche se di Modem-Router con alloggio SFP ce ne sono pochi in commercio.
Chi se ne intende dirà di usare un Mediaconverter, ma gli Utenti alle prime armi si troveranno spaesati.
Non è stato detto da molti, ma la Sentenza ha acconsentito a WindTre di usare il modulo SFP per la FTTH e non un Ont esterno. :muro:
Anche se di Modem-Router con alloggio SFP ce ne sono pochi in commercio.
Chi se ne intende dirà di usare un Mediaconverter, ma gli Utenti alle prime armi si troveranno spaesati.
In effetti c'è anche la sentenza di Wind oltre a quella di Telecom (e non l'ho ancora letta... :coffee: )
Ecco il passo incriminato:
Proprio per tal ragione l’Autorità con gli ultimi chiarimenti e nella memoria da ultimo depositata ha riconosciuto come Wind Tre “potrà continuare a fornire l’adattatore SFP considerate le condizioni di scenario tecnologico e di mercato attuale” (pag. 10 della memoria Agcom).”
Il riferimento della ricorrente alla memoria difensiva di Agcom è del tutto pertinente, in quanto riguarda il passo che di seguito si riproduce: “Con specifico riferimento alla posizione dell’odierna ricorrente, il chiarimento in esame va interpretato in tal senso: - il modulo SFP (vale a dire l’apparato che fornisce le funzionalità di interlavoro con la rete di WindTre), svolgendo le medesime funzioni della ONT, può essere a questa equiparato; - essendo il modulo SFP pluggable, ossia estraibile dall’apparato in cui viene installato, non lo si reputa integrato con il modem/router. In pratica, nelle offerte in tecnologia FTTH la ricorrente potrà continuare a fornire l’adattatore SFP considerate le condizioni di scenario tecnologico e di mercato attuale.”
supertoro
31-01-2020, 16:22
@supertoro: Nessun negozio (se parliamo di Tim, di altri Operatori attendiamo le modalità specifiche con indicato anche dove rispedire il tutto) è abilitato alla riconsegna dei modem. Vanno spediti al loro magazzino.
Certo, ma la consegna in negozio potrebbe essere un'opzione buona per utenti e operatori. Cmq per conoscere le modalità specifiche passeranno altri 4 mesi :muro:
supertoro
31-01-2020, 16:31
Non è stato detto da molti, ma la Sentenza ha acconsentito a WindTre di usare il modulo SFP per la FTTH e non un Ont esterno. :muro:
Anche se di Modem-Router con alloggio SFP ce ne sono pochi in commercio.
Chi se ne intende dirà di usare un Mediaconverter, ma gli Utenti alle prime armi si troveranno spaesati.
Infatti. Quindi la scelta del modem è meno libero. Quanti sono quelli con slot SFP? :rolleyes:
@supertoro: Eh pochi pochi, avete ragione. Speriamo che almeno si diffonda il più possibile la notizia che per i clienti FTTH Wind basterà comprare un media converter da 20 Euro ed è fatta, problema risolto.
E sperare che anche gli altri operatori non seguano lo stesso esempio (che io già la vedo male...) :(
Il modulo SFP permette di avere un solo apparato alimentato, mica ci sono solo gli inconvenienti. Sono muniti di slot SFP i nuovi Fritz!Box 5530 e 5550, che dovrebbero essere gli eredi dei 7530/7590.
Modem con slot SFP sono anche
D-LINK DVA-5593
Zyxel VMG-8825
Hanno fatto passare? Dai sù ora le teorie del complotto.
I tempi dei ricorsi al TAR sono biblici è un problema della giustizia in generale non un gomblotto...I tempi per la pubblicazione delle sentenze invece...?! :cool: ;)
Se non ricordo male hanno tempo 30 o 40 giorni per risponderti...
Non aspettarti una PEC.... al massimo ti arrivano due righe via e-mail ordinaria (o addirittura telefonicamente o semplicemente in MyTIM) che diranno quello che ti hanno già detto"...dalle verifiche effettuate non sono emersi elementi utili per accogliere la richiesta, in quanto il modem risulta in vendita rateale..." e non ci saranno nemmeno riferimenti alla tua PEC ma un semplice loro numero di protocollo....
Il massimo della trasparenza e della correttezza... anche per questi motivi io me ne sono andato da TIM e non tornerò MAI PIU', nemmeno se mi faranno ponti d'oro !!!
Ciò premesso, ti conviene comunque procedere con Conciliaweb perchè anche lì i tempi non sono brevi e comunque puoi annullare eventualmente tutto quando vuoi. Puoi farlo anche perchè hai già una risposta di TIM in merito al problema (conserva lo screenshot ed allegalo in conciliaweb).
PS: ti consiglio anche di mandare una PEC ad AGCOM (info@agcom.it) per denunciare questo fatto (descrivi ogni dettaglio ed allega screenshot e la PEC che hai appena inviato al provider).... AGCOM raccoglie qualunque segnalazione per valutare eventuali sanzioni da comminare ai provider..... non ti risponderanno ma analizzano e verificano tutto...
AGCOM: https://www.agcom.it/contact-centerPurtroppo il comportamento che ipotizzi io l'ho gia' testato di persona sia in TIM/Telecom che anche in Infostrada sul fronte fisso mentre sul fronte Mobile anche con la Tre.
L'idea che mi sono fatto e' che comunque ci si deve abituare ad un rimpallo continuo e a dimenticarsi una risposta eticamente accettabile.
Ringraziamo che c'e' Conciliaweb e che si puo' fare tutto gratis da casa.
Loro giocano sul fatto che in pochissimi faranno Conciliaweb...
https://conciliaweb.agcom.it/conciliaweb/login.htm
Mi permetto anche di segnalare questa strada:
https://www.agcom.it/299
che non porta ad una conciliazione, ma ad una seganalazione ad Agcom dei vari comportamenti scorretti
@Rizzy
@RobyBob
Posso convenire con voi che potrebbe essere al risposta del provider.
Ma se non ci proviamo tutti insieme facciamo il gioco del provider.
Tanti sui lamentano ma pochi scrivono al provider.
Tanti si lamentano ma pochi fanno causa al provider via Conciliaweb.
Il provider lo sa e conta su questo.
o ho preparato una mail simili e l'ho mandata via PEC
Oggetto: Contratto telefonia/internet numero xxxxxx - codice cliente xxxxx - Adeguamento contratto sentenza modem libero
------------------------------------------------------
Buongiorno.
In relazione al mio contratto telefonico riportante i seguenti dati
Numero telefonico = xxxxx
Intestatario = xxxxxx
INDIRIZZO = xxxxxxxxxxx
Codice Fiscale = xxxxxxxxxxxxxxxx
Codice Cliente = xxxxx
Tipo abbonamento = xxxxxxx
In relazione alla pubblicazione della sentenza
TAR LAZIO ROMA pubblicata in data 28/01/2020 (n. 01200/2020 REG.PROV.COLL.N. 12197/2018 REG.RIC.)
In relazione alla
Delibera AGCOM n. 348/18/CONS del 01/08/2018
CHIEDO
l’adeguamento del mio contratto telefonico alla luce della nuova normativa in essere valida anche per i contratti già stipulati.
Pertanto CHIEDO
di trasformare la stato attuale del modem da
VENDITA ABBINATA (con pagamento rate in fattura di x euro/mese)
a
COMODATO D’USO (NESSUNA RATA IN FATTURA – TOTALE FATTURA -x EURO AL MESE)
Sicuro di una vostra cortese risposta, attendo vostre notizie.
----------------------------------------------------------
Debian-LoriX
01-02-2020, 10:00
Evviva, per una volta hanno dato ragione a noi poveri vessati consumatori, ho appena inviato PEC di costituzione in mora a Wind per la restituzione del modem, informandoli che se entro 15 giorni da oggi non adempiono farò ricorso all'AGCOM.
:)
@Debian-LoriX
Sbagliato.
I provider hanno 120gg dal 28.01.2020 per adeguarsi.
Fino ad allora puoi chiedere - non pretendere.
Debian-LoriX
01-02-2020, 10:44
@Bovirus
infatti io non ho minacciato proprio nessuno, ci mancherebbe! Li ho semplicemente informati di una facoltà a mia disposizione di fare ricorso all'AGCOM
:)
giospecial80
01-02-2020, 10:47
ma mettiamo il caso io il 6 febbraio ho la migrazione a un altro operatore, ho già inviato pec al mio attuale gestore il 30 gennaio per non pagare più le rate restanti del modem e per chiedere la modalità di restituzione , loro hanno 120 giorni per adeguarsi...... Questo significa che certamente proveranno comunque a farmi pagare il tutto e dovrò andare di concilia web sbaglio?Figurati se di loro spontanea volontà ti restituiscono i soldi eventualmente già prelevati
@giospecial80: Esattamente. Finchè non si adegueranno alla sentenza, rimarrà tutto inalterato.
@Bovirus
infatti io non ho minacciato proprio nessuno, ci mancherebbe! Li ho semplicemente informati di una facoltà a mia disposizione di fare ricorso all'AGCOM
:)
Fino al 28.04.2020 (120gg dopo 28.01.2020), non puoi presentare ricorso a AGCOM, conciliaweb, etc.
pelliccia57
01-02-2020, 11:32
quindi Fino al 28.04.2020 dobbiamo pagare la rata modem?.........
@pelliccia57
Non ho detto quello.
Ho detto che i provider hanno tempo fino al 28.05.2020 per adeguarsi.
Se tu mandi oggi una PEC congeli alla data attuale a la richiesta.
Quindi in caso di vertenza vale la data di quando hai fatto al richiesta.
E' molto probabile che almeno fino al 28.05.2020 dovrai pagare le rate.
ma se hai fatto al richiesta oggi in fase di conciliazione potrai chiederne la restituzione.
quindi Fino al 28.04.2020 dobbiamo pagare la rata modem?.........
In soldoni si, finchè gli Operatori non pubblicano le modalità specifiche di cessazione rate modem e relativa restituzione del prodotto, si è tenuti al normale pagamento del bene (poi magari in conciliazione proverai a chiedere un rimborso delle rate versate dalla data della pubblicazione sentenza del TAR).
La sentenza non dice che le Rate già versate si possono avere indietro.
Si può solo interromperne il pagamento.
Esattamente, non è previsto alcun rimborso delle rate già versate. Solo cessazione rate modem e relativa restituzione del prodotto. Evitiamo di interpretare a nostro uso o piacimento la delibera e relativa sentenza, è tutto scritto nero su bianco lì.
Mi ponevo delle domande in merito a quanto scritto da Biscuo e Bigbey.
La delibera AGCom 348/18/CONS è stata pubblicata il 2 Agosto 2018 e dopo varie proroghe prevedeva la sua efficacia a partire dal 1 Dicembre 2018, quindi entro tale data gli ISP si sarebbero dovuti adeguare, ed in parte l'hanno fatto effettivamente, al di fuori della questione dei contratti già attivi.
Avverso questa delibera alcuni ISP (TIM e WIND mi sembra) hanno presentato ricorso al TAR, quindi mi chiedo:
- una volta presentato ricorso al TAR, lo stesso tribunale si è pronunciato sulla sospensione, anche solo parziale, della delibera AGCom?;
- nel caso di sospensione della delibera in attesa del giudizio del TAR, adesso, a sentenza pubblicata, i tempi per adeguarsi sono 120 giorni dalla data di pubblicazione (28 Gennaio 2020)?
- nel caso invece in cui non sia stata accolta la sospensiva dal TAR, la decorrenza della delibera rimane quella originale a rigor di logica, quindi non abbiamo il diritto di richiedere le rate del modem già pagate per il mancato rispetto di quanto disposto da AGCom (proposta adeguamento contratto o possibilità di recesso senza oneri al di fuori dei meri costi di restituzione del modem).
Grazie
Mi ponevo delle domande in merito a quanto scritto da Biscuo e Bigbey.
La delibera AGCom 348/18/CONS è stata pubblicata il 2 Agosto 2018 e dopo varie proroghe prevedeva la sua efficacia a partire dal 1 Dicembre 2018, quindi entro tale data gli ISP si sarebbero dovuti adeguare, ed in parte l'hanno fatto effettivamente, al di fuori della questione dei contratti già attivi.
Avverso questa delibera alcuni ISP (TIM e WIND mi sembra) hanno presentato ricorso al TAR, quindi mi chiedo:
- una volta presentato ricorso al TAR, lo stesso tribunale si è pronunciato sulla sospensione, anche solo parziale, della delibera AGCom?;
- nel caso di sospensione della delibera in attesa del giudizio del TAR, adesso, a sentenza pubblicata, i tempi per adeguarsi sono 120 giorni dalla data di pubblicazione (28 Gennaio 2020)?
- nel caso invece in cui non sia stata accolta la sospensiva dal TAR, la decorrenza della delibera rimane quella originale a rigor di logica, quindi non abbiamo il diritto di richiedere le rate del modem già pagate per il mancato rispetto di quanto disposto da AGCom (proposta adeguamento contratto o possibilità di recesso senza oneri al di fuori dei meri costi di restituzione del modem).
Grazie
Me le sono poste anch'io queste domande..... ed ieri ho inviato una e-mail ad AGCOM per chiedere chiarimenti in merito..... spero risponda, ma ho qualche dubbio....
I media e le varie associazioni consumatori avrebbero potuto chiarire da subito questi dubbi, fondamentali per tutti coloro come noi che sono dentro nel problema... perchè interpretare correttamente la sentenza in tutti i suoi aspetti non è semplice....
scusate l'OT
ma le compagnie telefoniche hanno iniziato malissimo il 2020
tim multata per 27 ml per pratiche commerciali aggressive
tutti gli operatori multati per 228 ml per le fatturazioni a 28 gg
tim e wind sanzionati per servizi non voluti
modem libero con blocco delle rate residue...
il corecom fà sul serio!!!
azi_muth
01-02-2020, 14:31
Mi ponevo delle domande in merito a quanto scritto da Biscuo e Bigbey.
La delibera AGCom 348/18/CONS è stata pubblicata il 2 Agosto 2018 e dopo varie proroghe prevedeva la sua efficacia a partire dal 1 Dicembre 2018, quindi entro tale data gli ISP si sarebbero dovuti adeguare, ed in parte l'hanno fatto effettivamente, al di fuori della questione dei contratti già attivi.
Avverso questa delibera alcuni ISP (TIM e WIND mi sembra) hanno presentato ricorso al TAR, quindi mi chiedo:
- una volta presentato ricorso al TAR, lo stesso tribunale si è pronunciato sulla sospensione, anche solo parziale, della delibera AGCom?;
- nel caso di sospensione della delibera in attesa del giudizio del TAR, adesso, a sentenza pubblicata, i tempi per adeguarsi sono 120 giorni dalla data di pubblicazione (28 Gennaio 2020)?
- nel caso invece in cui non sia stata accolta la sospensiva dal TAR, la decorrenza della delibera rimane quella originale a rigor di logica, quindi non abbiamo il diritto di richiedere le rate del modem già pagate per il mancato rispetto di quanto disposto da AGCom (proposta adeguamento contratto o possibilità di recesso senza oneri al di fuori dei meri costi di restituzione del modem).
Grazie
In breve il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione della 2° parte della delibera agcom 348/18 dando parzialmente ragione a TIM.
https://www.mondomobileweb.it/137870-ricorso-modem-libero-udienza-tar-23-ottobre-2019/
Ottimo, grazie per avercelo ricordato azi_muth.
- Essendo scattata la sospensiva alla 2 parte della delibera (proprio quella riguardante le rate modem), è confermato che non si ha alcun diritto nel richiedere le rate modem già versate.
-Pertanto, alla luce di tutto ciò, dobbiamo solo attendere che gli Operatori pubblichino le modalità specifiche per cessare le rate modem e relativa restituzione del prodotto.
- Il cliente avrà quindi il diritto, a modalità pubblicate, di inviare regolare richiesta di cessazione rate. La spedizione e restituzione del modem è a carico dell'utente.
- L'Operatore avrà l'obbligo di fornire all'utente un'offerta equivalente che non preveda più l'addebito delle rate modem o in alternativa, il recesso gratuito.
Questo il riepilogo allo stato attuale, post pubblicazione della sentenza del TAR.
supertoro
01-02-2020, 15:58
Oggetto: Contratto telefonia/internet numero xxxxxx - codice cliente xxxxx - Adeguamento contratto sentenza modem libero
Inviata anche io la PEC :read:
PS: nel caso di Wind Tre la sentenza è n. 01201/2020
Ottimo, grazie per avercelo ricordato azi_muth.
- Il cliente avrà quindi il diritto, a modalità pubblicate, di inviare regolare richiesta di cessazione rate. La spedizione e restituzione del modem è a carico dell'utente.
Permettimi ma non sono d accordo: bisogna scrivere ADESSO che si intende cessare le rate e fermare i TEMPI, poi quando saranno chiare le modalità si manda indietro il modem! Altrimenti mentre loro pensano le rate maturano....
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
@Cesco: No, lo abbiamo già chiarito nelle pagine precedenti di questo topic.
Finchè i vari Operatori coinvolti non pubblicheranno le modalità specifiche per cessare le rate modem e restituire il prodotto, tutti i vostri tentativi legittimi di inviare pec, fax e raccomandate a/r, saranno vani, proprio perchè gli Operatori non hanno aperto alcuna procedura valida per farlo. Non è così semplice che gli inviate una pec, loro vi dicono di restituire il modem e vi cessano le rate (magari lo fosse!!). Devono instaurare delle procedure valide affinchè a tutti i clienti impattati, venga fornita la possibilità di offrire l'offerta equivalente senza modem o in alternativa il recesso gratuito. Dovranno poi informare tutti i loro canali di assistenza e solo allora, aprire al pubblico la possibilità di farlo. Sono tempistiche che mi rendo conto siano più o meno lunghe, ma fa parte della burocrazia e sono necessarie.
Solo a modalità pubblicate, si potranno cessare le rate modem e restituire l'apparato. Sino ad allora, le rate modem continueranno ad essere addebitate e pagate.
@Cesco: No, lo abbiamo già chiarito nelle pagine precedenti di questo topic.
Finchè i vari Operatori coinvolti non pubblicheranno le modalità specifiche per cessare le rate modem e restituire il prodotto, tutti i vostri tentativi legittimi di inviare pec, fax e raccomandate a/r, saranno vani, proprio perchè gli Operatori non hanno aperto alcuna procedura valida per farlo. Non è così semplice che gli inviate una pec, loro vi dicono di restituire il modem e vi cessano le rate (magari lo fosse!!). Devono instaurare delle procedure valide affinchè a tutti i clienti impattati, venga fornita la possibilità di offrire l'offerta equivalente senza modem o in alternativa il recesso gratuito. Dovranno poi informare tutti i loro canali di assistenza e solo allora, aprire al pubblico la possibilità di farlo. Sono tempistiche che mi rendo conto siano più o meno lunghe, ma fa parte della burocrazia e sono necessarie.
Solo a modalità pubblicate, si potranno cessare le rate modem e restituire l'apparato. Sino ad allora, le rate modem continueranno ad essere addebitate e pagate.
Quando scrivi queste cose devi CHIARIRE che è un TUO parere personale....
Non c'è scritto da nessuna parte quanto tu stai continuando ad affermare....
Certamente inviando una PEC il consumatore non otterrà quanto chiede il giorno dopo..... ci saranno dei tempi di attesa che in questo momento non sono chiari... e dobbiamo capire anche molte altre cose....
ma è assurdo attendere che gli ISP si pronuncino in materia !
Hai mai visto un provider che si preoccupa degli interessi dei consumatori ?
Io no !!
@RobyBob: Non è il mio parere personale, è la procedura. Le pec che state legittimamente inviando secondo il principio del "tentar non nuoce", verranno scartate. Ad alcuni già hanno risposto con frasi preconfezionate del tipo "la delibera non è retroattiva" e boiate simili.
Finchè non vengono create le procedure, come potete pretendere che attuino la sentenza? E' un problema dell'Operatore e non del cliente, lo so, ma purtroppo finchè loro non avviano le procedure, noi clienti non possiamo ottenere nulla.
Non parliamo di fare gli interessi dei consumatori. Gli Operatori dovranno attenersi alla sentenza del TAR, quindi saranno obbligati ad avviare le procedure di cui sopra. Dobbiamo solo attendere che lo facciano; sino ad allora, non cesseranno le rate a nessuno.
azi_muth
01-02-2020, 21:25
Banalmente se non comunicano dove restituire il modem...a chi lo spedite in modo che risulti un indirizzo corretto e quindi possa essere valida anche ai fini legali la restituzione?
Ben diverso il discorso di Bovirus di richiedere la modifica del contratto a uno con modem in comodato o a tutolo gratuito. Quella la si puo'anche inviare subito.
...Ben diverso il discorso di Bovirus di richiedere la modifica del contratto a uno con modem in comodato o a tutolo gratuito. Quella la si puo'anche inviare subito.
Esattamente. Ma questo esula dalla delibera modem libero e relativa sentenza. Il cambio offerta verso una che abbia il modem gratis o che non abbia proprio il modem lo puoi richiedere quando vuoi (almeno con alcuni Operatori)...ma le rate modem esistenti comunque non le cessano. Ancora le procedure non sono state create.
Esattamente. Ma questo esula dalla delibera modem libero e relativa sentenza. Il cambio offerta verso una che abbia il modem gratis o che non abbia proprio il modem lo puoi richiedere quando vuoi (almeno con alcuni Operatori)...ma le rate modem esistenti comunque non le cessano. Ancora le procedure non sono state create.
Ma anche no, la Sentenza dice proprio quello:
la variazione senza oneri della propria offerta in una equivalente offerta commerciale che preveda la fornitura dell'apparecchiatura terminale a titolo gratuito o che non ne vincoli l'utilizzo attraverso l'imputazione di costi del bene o dei servizi correlati al terminale nella fatturazione e poi in alternativa recedere dal contratto senza oneri diversi dalla mera restituzione del terminale, dandone adeguata informativa
@Bigbey
La risposta che danno gli operatori che la delibera non è retroattiva è una boiata pazzesca e lo sanno benissimo anche loro.
Se nelle delibera si parla che l'operatore deve fornire un nuovo contratto senza il costo del modem è ovvio (tranne che per i provider che istruiscono gli operatori dell call center in malafede) di variazioni e quindi di contratti già in essere.
Io ho giocato d'anticipo e proposto all'operatore di lasciarmi il modem in comodato e togliermi il costo delle rate.
So benissimo che le rate pagate non me li ridarà nessuno e non ci provo neanche perché non ci sono gli appigli legali - avrebbero dovuto prevederlo nella sentenza.
Con il modem in comodato il provider non potrà più dire che se ci sono problemi la scusa è il mio modem personale e io avrò risparmiato le rate.
E per l'operatore non ci saranno né costi di gestione né di spedizione andata/ritorno.
In poche parole ci sono due alternative:
- si mantiene il Modem-Router che diventa gratis e non si pagano più le rate.
- si restituisce il Modem-Router a proprie spese e non si paga più nessuna rata. (Ovviamente avendo già un'altro Modem-Router di proprietà a casa)
Non alimentiamo troppe false speranze.
L'operatore può scegliere (non lo sceglie il cliente) di fornire solo il recesso senza penali, visto che si tratta di una alternativa valida.
Infine, per fare un paragone: la delibera sulla fatturazione a 28 giorni indicava esplicitamente di ristorare i giorni posticipando la data di fatturazione. Nessun operatore l'ha fatto... Gli azzeccagarbugli sono sempre al lavoro per trovare nuove scappatoie.
L'operatore può scegliere (non lo sceglie il cliente) di fornire solo il recesso senza penali, visto che si tratta di una alternativa valida
Da quello che ho capito io, leggendo la sentenza, dice che ha dato la possibilità di recesso senza costi come alternativa al passaggio ad un’offerta equivalente che non preveda il modem obbligatorio o che lo preveda gratuitamente...
A tal fine, la previsione della possibilità di concedere il recesso senza costi per gli utenti come alternativa possibile rispetto alla possibilità per gli operatori di offrire all’utente il passaggio ad un’offerta equivalente che non preveda il modem obbligatorio o che lo preveda gratuitamente, costituisce, quindi, misura congrua e proporzionata rispetto alle finalità della delibera di porre fine a condotte contrattuali non in linea con la disciplina sopranazionale, tesa ad introdurre un regime speciale di protezione del consumatore nell’ambito dei contratti per adesione, che possa valere anche su quelli preesistenti all’intervento regolatorio.
Sarà che secondo me gira e rigira, alla fine ci rimette sempre il cliente... :stordita:
Vediamo cosa si inventano stavolta, perché sicuramente non sarà facile venirne a capo: per fare un paragone, basta vedere le difficoltà e gli intralci per attivare un contratto senza modem con Tim anche con la delibera già attiva da un pezzo :rolleyes:
giospecial80
02-02-2020, 10:21
Sarà che secondo me gira e rigira, alla fine ci rimette sempre il cliente... :stordita:
Vediamo cosa si inventano stavolta, perché sicuramente non sarà facile venirne a capo: per fare un paragone, basta vedere le difficoltà e gli intralci per attivare un contratto senza modem con Tim anche con la delibera già attiva da un pezzo :rolleyes:
Infatti è quello che è successo a me con tim a cui passerò spero il 6.Quando fai il contratto online sul sito non c'è l'opzione di contratto senza modem e quindi mi troverò il loro modem appioppato..... Leggendo sul forum poi ho letto che per l'opzione senza modem bisognava farsi richiamare e bla bla bla. Io lo userò magari qualche mese poi approfitterò della sentenza quando saranno chiare le modalità.... Però anche in questo caso si potrebbe andare di corecom..... Per mancanza di chiarezza, io posso benissimo non sapere (e infatti non lo sapevo) che per abbonarti a tim senza modem devi farti richiamare, io consumatore vado sul sito e prendo l'offerta che c'è online non credete?
Infatti è quello che è successo a me con tim a cui passerò spero il 6.Quando fai il contratto online sul sito non c'è l'opzione di contratto senza modem e quindi mi troverò il loro modem appioppato..... Leggendo sul forum poi ho letto che per l'opzione senza modem bisognava farsi richiamare e bla bla bla. Io lo userò magari qualche mese poi approfitterò della sentenza quando saranno chiare le modalità.... Però anche in questo caso si potrebbe andare di corecom..... Per mancanza di chiarezza, io posso benissimo non sapere (e infatti non lo sapevo) che per abbonarti a tim senza modem devi farti richiamare, io consumatore vado sul sito e prendo l'offerta che c'è online non credete?
Se, ti prendi il modem adesso secondo me non lo potrai ridare indietro più
@Biscuo: La delibera la so quasi a memoria. La mia risposta ad azi_muth era per dire che già ora alcuni Operatori ti offrono la possibilità di passare ad offerte senza modem a rate...e ciò non c'entra nulla con la delibera e relativa sentenza...in quanto le rate modem col passaggio offerta comunque non vengono cessate. Per fare un esempio concreto: Tim propone tranquillamente ai propri già clienti il passaggio dalle vecchie offerte alle nuove Tim Super, tranquillamente lasciando la facoltà di non prendere il modem a rate (quindi passaggio verso un'offerta equivalente che non preveda il modem a rate), ma le rate del vecchio modem se uno le ha, continuano ad essere tranquillamente addebitate mensilmente. Questo volevo dire con "esula dalla delibera e relativa sentenza".
@Bovirus: Il provider non avrà mai costi di spedizione e lo sai benissimo ;) ti ho anche riportato il passaggio della delibera dove si dice che il cliente non avrà alcun onere aggiuntivo se non "la mera restituzione del prodotto". Pertanto nel caso in cui venga disposto il passaggio da modem a rate a modem in comodato d'uso gratuito, te lo terrai fino a che avrai il contratto attivo con l'Operatore e fine; nel caso in cui venga disposta la cessazione rate e la contestuale restituzione del prodotto, dovrai restituirlo spedendolo a tue spese (6-7 Euro circa con qualsiasi corriere ormai).
In breve il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione della 2° parte della delibera agcom 348/18 dando parzialmente ragione a TIM.
https://www.mondomobileweb.it/137870-ricorso-modem-libero-udienza-tar-23-ottobre-2019/
Ottimo, grazie per avercelo ricordato azi_muth.
- Essendo scattata la sospensiva alla 2 parte della delibera (proprio quella riguardante le rate modem), è confermato che non si ha alcun diritto nel richiedere le rate modem già versate.
-Pertanto, alla luce di tutto ciò, dobbiamo solo attendere che gli Operatori pubblichino le modalità specifiche per cessare le rate modem e relativa restituzione del prodotto.
- Il cliente avrà quindi il diritto, a modalità pubblicate, di inviare regolare richiesta di cessazione rate. La spedizione e restituzione del modem è a carico dell'utente.
- L'Operatore avrà l'obbligo di fornire all'utente un'offerta equivalente che non preveda più l'addebito delle rate modem o in alternativa, il recesso gratuito.
Questo il riepilogo allo stato attuale, post pubblicazione della sentenza del TAR.
Quando scrivi queste cose devi CHIARIRE che è un TUO parere personale....
Non c'è scritto da nessuna parte quanto tu stai continuando ad affermare....
Certamente inviando una PEC il consumatore non otterrà quanto chiede il giorno dopo..... ci saranno dei tempi di attesa che in questo momento non sono chiari... e dobbiamo capire anche molte altre cose....
ma è assurdo attendere che gli ISP si pronuncino in materia !
Hai mai visto un provider che si preoccupa degli interessi dei consumatori ?
Io no !!
Sono dell'idea che mandare comunque una pec citando l'ultima sentenza del TAR possa lasciare una traccia per un futuro ricorso tramite ConciliaWeb.
Quanto scrive Bigbey con molta probabilità sarà quello che avverrà, anche se c'è la concreta possibilità che gli ISP faranno "melina" nell'applicare quanto confermato dalla sentenza del TAR.:muro:
A quel punto che si fà? Si attende l'intervento di AGCom con un'eventuale sanzione?
Una cosa mi chiedevo, c'è qualcuno che ha già discusso un ricorso con ConciliaWeb ed ha ottenuto la sospensione delle rate del modem e/o il rimborso di quelle già versate?
@Pluto83: Esattamente, bravo. Quello che dico io è quello che sta avvenendo e avverrà secondo la prassi. Inviare pec prima del tempo secondo il principio del "tentar non nuoce" non serve a nulla, se prima l'Operatore non apre le procedure specifiche di cessazione rate modem. Tali pec serviranno giusto poi per aprire un reclamo ad AGCOM, nient'altro.
Per quanto riguarda ConciliaWeb si, negli scorsi mesi e anni è pieno internet di testimonianze di gente a cui sono state cessate le rate e ha dovuto restituire il prodotto spedendolo. Quello si non è un problema, il problema sono le tempistiche (andare ad udienza in ConciliaWeb impiega circa 5-6 mesi dal momento di apertura istanza).
azi_muth
02-02-2020, 12:13
@Biscuo: La delibera la so quasi a memoria. La mia risposta ad azi_muth era per dire che già ora alcuni Operatori ti offrono la possibilità di passare ad offerte senza modem a rate...e ciò non c'entra nulla con la delibera e relativa sentenza...in quanto le rate modem col passaggio offerta comunque non vengono cessate. Per fare un esempio concreto: Tim propone tranquillamente ai propri già clienti il passaggio dalle vecchie offerte alle nuove Tim Super, tranquillamente lasciando la facoltà di non prendere il modem a rate (quindi passaggio verso un'offerta equivalente che non preveda il modem a rate), ma le rate del vecchio modem se uno le ha, continuano ad essere tranquillamente addebitate mensilmente. Questo volevo dire con "esula dalla delibera e relativa sentenza".
Ma guarda qui il problema non è tanto che procedure degli operatori non sono state attivate...questi sono fatti loro...ma più se la delibera Agcom sia già in forza oppure no.
Tenete presente che la delibera doveva entrare in vigore il 31/12/2018 ma è stata sospesa dal Consiglio di Stato il 21/12/18 però faccio notare che mancavano 10 gg per l'entrata in vigore e non 120gg. Caduta la sospensiva teoricamente mancano 10gg per la sua applicazione completa.
Quindi secondo me considerando i tempi di risposta degli operatori (30gg) oggi puoi chiedere di non pagare più il modem e tenerlo a titolo gratuito ( che è una delle opzioni previste). L'operatore ti puo' rispondere di no e quindi si ha già titolo per la conciliazione, oppure di si e ti tieni il modem.
D'altro canto non so quanto sia interesse dell'operatore ricevere una valanga di modem che poi devono anche essere gestiti logisticamente ( controllo , stoccaggio, smaltimento), quando sicuramente una percentuale sostanziale di questi considerato il delta tra il costo effettivo del modem e la durata delle rate sono probabilmente già stati pagati.
@azi_muth: La delibera AGCOM è già esecutiva, come è immediatamente esecutiva la sentenza del TAR. Il problema è esclusivamente di natura burocratica. Finchè gli Operatori non attiveranno le modalità specifiche per cessare le rate modem, qualunque richiesta da parte del cliente è priva di efficacia. Potete solo reclamare segnalando la cosa ad AGCOM, nient'altro.
P.S.: Per essere precisi, l'Operatore deve fornirti un'offerta equivalente che non preveda il modem a pagamento. Non che gli chiedi di darti il modem in comodato d'uso gratuito e fine, mantenendo la stessa offerta. Il cliente è tenuto o a cambiare offerta, con una equivalente che preveda il modem a costo 0 o a recedere gratuitamente. La delibera non va interpretata, va seguita alla lettera.
azi_muth
02-02-2020, 13:00
Potete solo reclamare segnalando la cosa ad AGCOM, nient'altro.
Certo i tempi lunghi sono noti ma se è la delibera è esecutiva...in caso di diniego si puo' andare di conciliazione per farsi restituire le rate e forse ottenere un risarcimento per il ritardo dell'operatore nel cambiare l'offerta oppure nel concedere la migrazione a titolo gratuito. Non un è una semplice segnalazione e comunque la metti ci si guadagna solo a farla il prima possibile.
Poi che sia un problema degli operatori perchè non si sono organizzati nel gestire l'evenienza di una sentenza del Tar a loro sfavorevole...non è un problema degli utenti.
Cambiare offerta è lapalissiano, non si puo' mantenere un'offerta dove il modem ceduto a rate fa parte integrante dell'offerta.
@azi_muth: Devi considerare anche i tempi della conciliazione, ovvero circa 5-6 mesi se si finisce ad udienza...+120 giorni max per dare esecuzione all'eventuale verbale d'accordo. In pratica te ne vai a fine anno, se uno apre conciliazione adesso. Io credo che entro fine anno, i vari Operatori avranno pubblicato già da molto tempo, le modalità specifiche per la cessazione rate modem :)
@Bigbay, mi puoi aiutare perfavore ?
OT
Non riesco ad inquadrarti.....
1#- Sei presente giornalmente in parecchi Thread di questo forum, in particolare quelli riferiti a ISP
2#- Non c'è un post che non abbia un tuo commento
3#- Il tuo atteggiamento è tipico di un amministratore o di un moderatore di un forum... ad esempio oggi hai classificato il mio post su “[VDSL] Tiscali FTTC” come “totalmente off-topic” e parli anche a nome di @Luke.Picci.
4#- Ho riscontrato questi atteggiamenti solo in alcune persone particolari e nei moderatori della “Community TIM”, da cui sono uscito volontariamente parecchio tempo fa
5#- Da quando è uscita la sentenza TAR Lazio (dd. 28/01/2020 – rif. delibera AGCOM n. 348/18/CONS “modem libero”), a coloro che chiedono info in merito alle rate modem rimaste da pagare ed all'opportunità di inviare una PEC, ti affanni a raccomandare di aspettare che i Provider ufficializzino la procedura... e continui sulla tua strada malgrado molti non siano del tuo parere e malgrado non esista una procedura/regolamento che attesti quanto stai raccontando
6#- Hai un incarico particolare in questo forum ?... od in alcuni Thread di questo forum ?
7#- Hai incarichi particolari da parte di alcuni Provider, che svolgi all'interno di questo forum ?
Chi sei ?
Immagino mi risponderai che sei un semplice user
Devi ammettere che il tuo comportamento in questo forum è a dir poco particolare.
Grazie
azi_muth
02-02-2020, 16:40
@azi_muth: Devi considerare anche i tempi della conciliazione, ovvero circa 5-6 mesi se si finisce ad udienza...+120 giorni max per dare esecuzione all'eventuale verbale d'accordo. In pratica te ne vai a fine anno, se uno apre conciliazione adesso. Io credo che entro fine anno, i vari Operatori avranno pubblicato già da molto tempo, le modalità specifiche per la cessazione rate modem :)
Se si aspetta le procedure dell'operatore si perdono le rate che vanno da ora a quando gli operatori sono comodi. E non mi sembra giusto.
Più che per soldi è una questione di principio. Bisogna opporsi con tutti imezzi concessi a queste vessazioni anche se poi si guadagnano pochi euro.
Serve a prendere coscienza prima di tutto a noi come consumatori che qualcosa si puo' fare. E' l'atteggiamento remissivo su cui contano gli operatori che poi determina queste situazioni.
Gli operatori in Italia continuano ad adottare politiche scorrette ed ostative nei confronti degli utenti.
Come ho detto ci vuole tempo. Ciò non toglie che se si agisce ora con una pec si mette in mora l'operatore e fosse anche tra 1 anno si riavranno indietro rate e risarcimenti vari. Non vedo perchè si debba mollare qualcosa all'operatore. La procedura è gratuita e comporta un fastidio minimo...bisogna essere solo pazienti.
Si certo, come ho detto ci vuole tempo. Ciò non toglie che se si agisce ora con una pec si mette in mora l'operatore e fosse anche tra 1 anno si riavranno indietro rate e risarcimenti vari. Non vedo perchè si debba mollare qualcosa all'operatore. La procedura è gratuita e comporta un fastidio minimo.
Su questo concordo in toto, infatti come ho scritto sopra, le procedure per poi presentare esposto all'AGCOM si possono attuare sin da subito. Le pec invece per attuare la sentenza del TAR, difficilmente verranno accolte in quanto mancano a tutt'oggi le procedure da parte degli Operatori per cessare le rate (alias impedimento burocratico). Questo deve esser chiaro: eventuale reclamo AGCOM è diverso dall'attuare la sentenza del TAR, a tutt'oggi.
supertoro
02-02-2020, 16:49
P.S.: Per essere precisi, l'Operatore deve fornirti un'offerta equivalente che non preveda il modem a pagamento. Non che gli chiedi di darti il modem in comodato d'uso gratuito e fine, mantenendo la stessa offerta. Il cliente è tenuto o a cambiare offerta, con una equivalente che preveda il modem a costo 0 o a recedere gratuitamente. La delibera non va interpretata, va seguita alla lettera.
Io pago 29,90 euro/mese. Ho chiesto di eliminare la rata di 2 euro/mese e tenere il loro modem. Quindi andrei a pagare 27,90 euro/mese. L'offerta equivalente (Wind Absolute) costa 25,99 euro/mese, quindi la variazione sarebbe a loro vantaggio.
Poi è chiaro che faranno di tutto per non rispettare la sentenza del TAR e perdere altro tempo (appello al Consiglio di Stato) così nel frattempo finisci di pagare le rate (che non ti verranno restituite).
@supertoro: Non sappiamo quali e come saranno le offerte equivalenti che proporranno per ottemperare alla sentenza del TAR. Noi ragioniamo con le offerte attuali, ovvero defalcare il costo del modem oppure passare ad altra offerta attuale ancora presente, che in diversi casi costa anche meno.
Può darsi anche che creeranno offerte ad hoc allo stesso prezzo di quanto il cliente già paga, di modo da dar seguito alla sentenza ma senza perdere neanche 1 Euro, come invece fare quanto hai scritto tu. Le modalità esatte di cessazione rate modem e relativa restituzione del prodotto, ancora non le sa nessuno proprio perchè ancora non esistono.
lamerone
02-02-2020, 17:13
@Bigbay, mi puoi aiutare perfavore ?
OT
Non riesco ad inquadrarti.....
(,,,,)
direi che non ti ha pensato proprio...ad ogni modo...
gente..siamo tutti utenti più o meno smaliziati (informaticamente parlando).... la sentenza del tar è immediatamente esecutiva a meno di un ricorso e di una SOSPENSIVA CHE LO STESSO TRIBUNALE DOVREBBE CONCEDERE.....
state a sentire un fesso uno che è l'ultimo dei fessi ma nella sua stupidità ha vinto 4 cause al Corecom.... gli operatori hanno fatto ricorso ed hanno perso...si devono adeguare da subito... se poi il danneggiato (gli utenti) si attivano prima con una pec è tanto di guadagnato... ho messo (come hanno fatto altri) lo stesso giorno della pec..inviatela poi se l'operatore non risponde entro 30 giorni aprite un tentativo di conciliazione (che per fortuna è ancora gratis)... di solito per la conciliazione passano 4/5 mesi...se vi va male c'è la vera e propria causa al corecom dove (quasi sempre) gli operatori pur di evitare conseguenze pesanti accettano le consizioni dell'utente che ha adito l'organo di garanzia(non è matematico ma in percentuale molto probabile) il resto è storia... io per la storia dei 28 giorni fino ad oggi ho visto solo una promessa di 4 euro mai accreditati... a loro conviene....e poi si prendono le batoste (vd i 100 e passa milioni di multa a tutti gli operatori per cartello sul rialzo dei prezzi dopo il cambio dei 28 giorni).... scrivete ragazzi ..scrivete
azi_muth
02-02-2020, 18:20
Su questo concordo in toto, infatti come ho scritto sopra, le procedure per poi presentare esposto all'AGCOM si possono attuare sin da subito. Le pec invece per attuare la sentenza del TAR, difficilmente verranno accolte in quanto mancano a tutt'oggi le procedure da parte degli Operatori per cessare le rate (alias impedimento burocratico). Questo deve esser chiaro: eventuale reclamo AGCOM è diverso dall'attuare la sentenza del TAR, a tutt'oggi.
Scusami ma anche questo è abbastanza evidente...gli utenti non possono certo attuare la sentenza del TAR, ma possono chiedere che l'operatore si conformi.
Poi in ogni caso le eventuali difformità saranno sanzionate dall'Agcom in modo generale ( verosimilmente con multe) e regolate CASO per CASO dal Co.re.com come normalmente avviene. Eventuali ritardi ritardi dell'operatore a conformarsi verranno poi sanzionati in sede di conciliazione. Ma adesso bisogna mettere in MORA l'opertaore per accellerare i tempi.
azi_muth
02-02-2020, 18:27
direi che non ti ha pensato proprio...ad ogni modo...
gente..siamo tutti utenti più o meno smaliziati (informaticamente parlando).... la sentenza del tar è immediatamente esecutiva a meno di un ricorso e di una SOSPENSIVA CHE LO STESSO TRIBUNALE DOVREBBE CONCEDERE.....
state a sentire un fesso uno che è l'ultimo dei fessi ma nella sua stupidità ha vinto 4 cause al Corecom.... gli operatori hanno fatto ricorso ed hanno perso...si devono adeguare da subito... se poi il danneggiato (gli utenti) si attivano prima con una pec è tanto di guadagnato... ho messo (come hanno fatto altri) lo stesso giorno della pec..inviatela poi se l'operatore non risponde entro 30 giorni aprite un tentativo di conciliazione (che per fortuna è ancora gratis)... di solito per la conciliazione passano 4/5 mesi...se vi va male c'è la vera e propria causa al corecom dove (quasi sempre) gli operatori pur di evitare conseguenze pesanti accettano le consizioni dell'utente che ha adito l'organo di garanzia(non è matematico ma in percentuale molto probabile) il resto è storia... io per la storia dei 28 giorni fino ad oggi ho visto solo una promessa di 4 euro mai accreditati... a loro conviene....e poi si prendono le batoste (vd i 100 e passa milioni di multa a tutti gli operatori per cartello sul rialzo dei prezzi dopo il cambio dei 28 giorni).... scrivete ragazzi ..scrivete
Questo è un post da incorniciare.
Testate come questa dovrebbero fare di più per dare indicazioni su come fare un ricorso all'Agcom.
La conciliazione è uno strumento PREZIOSISSIMO che è purtroppo ancora poco usato. Su tutti lo usassero innazitutto si costringerebbe Agcom a potenziarlo e viglilare di più ma terrebbe anche in riga le compagnie telefoniche.
Una cosa è avere torto su 1000 ricorsi un'altra su 100.000
In questo forum è indicata una guida passo passo su come aprire un'istanza al ConciliaWeb, nei confronti di Tim (ed in generale verso qualsiasi altro Operatore). E' l'unica guida veloce (assieme a quella ufficiale) che ho trovato in rete e credo sia una guida eccellente. La trovate qui, redatta dall'utente tallines, con tanto di foto passo passo:
https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2896059&page=7
Vi consiglio di seguirla, se un domani vorrete aprire conciliazione per la questione delle rate modem ed in generale, per qualsiasi altra problematica afferente gli Operatori di telefonia o Pay-tv.
@Bigbay, mi puoi aiutare perfavore ?
OT
Non riesco ad inquadrarti.....
1#- Sei presente giornalmente in parecchi Thread di questo forum, in particolare quelli riferiti a ISP
2#- Non c'è un post che non abbia un tuo commento
3#- Il tuo atteggiamento è tipico di un amministratore o di un moderatore di un forum... ad esempio oggi hai classificato il mio post su “[VDSL] Tiscali FTTC” come “totalmente off-topic” e parli anche a nome di @Luke.Picci.
4#- Ho riscontrato questi atteggiamenti solo in alcune persone particolari e nei moderatori della “Community TIM”, da cui sono uscito volontariamente parecchio tempo fa
5#- Da quando è uscita la sentenza TAR Lazio (dd. 28/01/2020 – rif. delibera AGCOM n. 348/18/CONS “modem libero”), a coloro che chiedono info in merito alle rate modem rimaste da pagare ed all'opportunità di inviare una PEC, ti affanni a raccomandare di aspettare che i Provider ufficializzino la procedura... e continui sulla tua strada malgrado molti non siano del tuo parere e malgrado non esista una procedura/regolamento che attesti quanto stai raccontando
6#- Hai un incarico particolare in questo forum ?... od in alcuni Thread di questo forum ?
7#- Hai incarichi particolari da parte di alcuni Provider, che svolgi all'interno di questo forum ?
Chi sei ?
Immagino mi risponderai che sei un semplice user
Devi ammettere che il tuo comportamento in questo forum è a dir poco particolare.
Grazie
Avere dubbi è lecito, sempre averne nella vita, però e mglio tenerseli per se su un forum dove è vietato flammare, attaccare gli utenti ecc... per quanto riguarda questo forum, lo staff è composto in modo visibile e palese da admin e moderatori, non esistono altre figure men che meno occulte.
Finiamola qui.
>bYeZ<
UN SALUTO A TUTTI
Questo è il mio ultimo POST
Abbandono questo Thread che avevo creato nel 2017.
Abbandono anche questo forum
@Rizzy
@RobyBob
Posso convenire con voi che potrebbe essere al risposta del provider.
Ma se non ci proviamo tutti insieme facciamo il gioco del provider. CUTNo, ma io infatti dicevo di "aspettarsi" una risposta negativa, non di stare a braccia conserte!
Anzi io sprono a rispondere ai provider a colpi di Conciliaweb, lo faccio fare anche ad amici e parenti.
Solo cosi' otterremo qlsa...
:muro: :muro: :muro:
ahime'
Quoto Rizzy al 100%. Quello che ho cercato (forse per colpa mia non ci son riuscito sin dall'inizio) di far capire è che è inutile tentare di far cessare le rate modem in base alla sentenza del TAR, se ne fregheranno...potete anche inviargli 10 pec al giorno, tanto le modalità per cessare le rate modem non esistono e quindi non potranno esaudire la vostra richiesta. Inutile illudere la gente.
Potete al contrario inviare pec e subito dopo fare segnalazione ad AGCOM, quello si e lo abbiamo sempre detto tutti...dobbiamo segnalare in massa la cosa.
Questa è la situazione aggiornata ad oggi, checché ne dica chiunque.
@Pluto83: Esattamente, bravo. Quello che dico io è quello che sta avvenendo e avverrà secondo la prassi. Inviare pec prima del tempo secondo il principio del "tentar non nuoce" non serve a nulla, se prima l'Operatore non apre le procedure specifiche di cessazione rate modem. Tali pec serviranno giusto poi per aprire un reclamo ad AGCOM, nient'altro.
Per quanto riguarda ConciliaWeb si, negli scorsi mesi e anni è pieno internet di testimonianze di gente a cui sono state cessate le rate e ha dovuto restituire il prodotto spedendolo. Quello si non è un problema, il problema sono le tempistiche (andare ad udienza in ConciliaWeb impiega circa 5-6 mesi dal momento di apertura istanza).Embe'... di' niente!!! :D :cool:
Bravo, menomale che lo hai fatto notare bello in rosso :D :D :D rate modem allo stato attuale, non ne cessano. Si può solo reclamare agli organi competenti.
UN SALUTO A TUTTI
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Abbandono anche questo forum
:doh:
Non posso che dispiacermene.
Ripensaci! :)
Bravo, menomale che lo hai fatto notare bello in rosso :D :D :D rate modem allo stato attuale, non ne cessano. Si può solo reclamare agli organi competenti.In piu' di un tuo post si capiva (sbagliando) che tu stessi cercando di remare contro i clienti, tant'e' che anche io ho dovuto rileggere piu' volte :D
Io credo che RobyRob abbia capito questo :(
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