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Old 23-01-2004, 19:38   #21
Francesco.mi
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Ho appena fatto un giretto veloce sul sito della Riaa. Ho notato che cmq le "retate" sono dirette verso i distributori di musica piratata che i singoli utenti che scaricano da internet.

Infatti, come diceva giustamente Pinok, sarebbe assurdo se non inutile monitorare ogni singolo utente.

Cmq è anche vero che si sta attuando una forte propaganda intimidatoria...

...appena ho un po di tempo mi faccio una bella "surfata" su internet per capirne qualcosa di +.

Cya
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Solo due cose sono infinite:
Lo spazio e la stupidità umana...e sulla prima non sono tanto sicuro
A. E.

Ultima modifica di Francesco.mi : 23-01-2004 alle 20:10.
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Old 23-01-2004, 20:35   #22
gohan
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chiaro che non registrano tutto il traffico ma solo il log delle connessioni, ma da lì all'analisi dei protocolli che usi il passo non è molto lungo.
__________________
NO AL RITORNO DEL NUCLEARE Cerco dissipatore HR-05 IFX -Storie dalla sala macchine
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Old 23-01-2004, 20:54   #23
Mounty
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Originariamente inviato da pinok
Non è una spam mail: c'è un virus allegato (mi pare 100kb) !
Esiste anche con varianti diverse come testo
In questi ultimi due giorni mi sono arrivate 3 mail (tra cui quella dell'FBI) contenenti virus....

Per quel che riguarda i controlli sulle reti P2P beh, secondo me non potrà restare sempre come adesso, qualche controllo o limitazione credo che sia inevitabile.
Comunque speriamo...
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Old 23-01-2004, 22:01   #24
alcatel
Member
 
L'Avatar di alcatel
 
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Messaggi: 186
Secondo il mio modesto parere non è così semplice.
Mediamente chi scarica film, programmi e file musicali attraverso un programma di P2P possiede una connessione flat e credo che si possa tranquillamente stimare che almeno 600 MB al giorno di traffico li faccia. Ora questo è per singolo utente. Ogni Provider si logga ben 600 MB (o più ) di traffico giornaliero per singolo utente? Secondo me è impossibile.
E' più probabile che la cosa venga fatta qualora si voglia "intercettare" il traffico di un singolo utente, previa notifica da parte di una qualche autorità preposta.
Allora rimane da chiederci quali sono gli utenti più a rschio di intercettazione?
Il buon senso esige che siano quelli che traggono grandi profitti da questa attività, o che usano internet per traffici indecenti e ripugnanti (vedi il fenomeno della pedofilia su internet ) mentre il singolo utente che si guarda alcune canzoni per solo scopo personale mi sembra un piccolo ingranaggio della macchina P2P.

"Ai posteri l'ardua sentenza..."
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"ONE TRUTH - ONE HATE"
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Old 23-01-2004, 23:26   #25
Kaltet
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Messaggi: 215
Se i prezzi di cd audio/giochi/programmi fosse ragionevole,le cose sarebbero diverse.
Trovo assurdo pagare 50 e passa euro un videogames, sapendo che un buon 80% del prezzo è dato solo dalle tasse.
Che si ricordino che Bill gates a quest'ora non era da nessuna parte (e forse era meglio)senza la pirateria, e così i soldi di Telecom e affini che forinscono a parere mio servizi al limite dello scadente (velocità di connessione "primordiali", servizi di "assistenza" inesistenti).

Poi, chi forse trae vantaggi economici dal P2P, nn lo condivido appieno, ma sul mio PC mi faccio i fatti miei e se arriva uno con un mandato perferisco staccare a morsi l'HD piuttosto che farci mettere le mani sulle mie cose.
Tsk
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Old 23-01-2004, 23:37   #26
Francesco.mi
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L'Avatar di Francesco.mi
 
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Originariamente inviato da Francesco.mi
Ho appena fatto un giretto veloce sul sito della Riaa. Ho notato che cmq le "retate" sono dirette verso i distributori di musica piratata che i singoli utenti che scaricano da internet.

Infatti, come diceva giustamente Pinok, sarebbe assurdo se non inutile monitorare ogni singolo utente.

Cmq è anche vero che si sta attuando una forte propaganda intimidatoria...

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Old 24-01-2004, 01:07   #27
pinok
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Originariamente inviato da Francesco.mi
Come non detto!


Guardate
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Si, ma da noi sai cosa ci fai con il MDA (Millenium Digital Act )??

Nada! Non ha valore internazionale

Esisteva poi una compagnia che intercetta il traffico per verificare la presenza di pattern all'interno dei file (ad es. frame di un film segnalati dalla casa produttrice). Ora, per fare questo, loro intercettano le mie comunicazioni. Vorrei vedere quale dei due reati viene ritenuto più grave qua in Italia (visto che loro non possono venir qui per far valere il MDA da noi, ma io potrei dire che loro mi stanno intercettando le comunicazioni).

Tanto per completezza, ho fatto una ricerca veloce e ho trovato la Legge n. 547/93 Tralascio gli articolo che "per ora" non ci interessano. In base a questa legge, a mio modesto parere che non sono un giurista, la RIAA sta operando nell'illegalità (almeno nel nostro paese).



Modificazioni ed integrazioni delle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.

Art.1.

All'articolo 392 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Si ha, altresì, violenza sulle cose, allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento d un sistema informatico o telematico".

Art.2.

L'articolo 420 del codice penale è sostituto dal seguente:
"Art. 420. - (Attentato a impianti di pubblica utilità). - Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o di pubblica utilità , ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad esso pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi, ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema, la pena è della reclusione da tre a otto anni".

Art.3.

Dopo l'articolo 491 del codice penale è inserito il seguente:
Art. 491-bis - (Documenti informatici) - Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli".

Art.4.

Dopo l'articolo 615-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 615-ter. - (Accesso abusivo ad un sistema iinformatico o telematico). - Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole, per commetere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Art.615-quater.- (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici). - Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce iistruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se riccorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater. Art 615-quinquies. - (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico). - Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni".

Art.5.

Nell'articolo 616 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatiica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza".

Art.6.

Dopo l'art. 617-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 617-quater. - (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque fraudelentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusone da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cnque anni, se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Art.617-quinquies. - (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
Art.617.-sexies. - (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque, al fine di procurare ad altri o a sè un vantaggio o di arrecare ad altri un danno , forma falsamente, ovvero altera o sopprime in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater".

Art. 7.

Nell'articolo 621 del codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi".
Art. 8.

L'articolo 623-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art.623-bis (Altre comunicazioni e conversazioni). - Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicanmo a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati".

(...)
Art. 13.

Al comma 1 dell'articolo 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, dopo le parole "e di altre forme di telecomunicazione" sono inserite le seguenti: "ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici".
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Old 24-01-2004, 01:14   #28
pinok
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Originariamente inviato da gohan
chiaro che non registrano tutto il traffico ma solo il log delle connessioni, ma da lì all'analisi dei protocolli che usi il passo non è molto lungo.
Ohibò, e quando anche sanno che uso il P2P ?
Per farlo dovrebbero:

1) Passarsi tutti i log delle connessioni di tutte le persone
2) Isolare quelle sospette
3) Cominciare ad analizzare i protocolli e i pacchetti che viaggiano per gli utenti del punto 2

Peccato che credo che la cosa sarebbe illegale: non credo che la polizia di sua iniziativa possa intercettare tutte le telefonate per vedere se qualcuno parla con un altro troppo spesso per supporre che possano avere traffici loschi, e quindi procedere a intercettare il contenuto delle telefonate e valutare che tipo di rapporto hai con lui ed eventualmente procedere.

Credo che per affrontare il punto 1 ci voglia un sospetto ragionevole e un'ordinanza ad hoc, oppure una legge (di polizia a questo punto ) che preveda un simile comportamento.

Ad oggi, credo che non ci siamo ancora arrivati (per fortuna )
pinok è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 24-01-2004, 01:19   #29
pinok
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Originariamente inviato da Kaltet
Se i prezzi di cd audio/giochi/programmi fosse ragionevole,le cose sarebbero diverse.
Proseguo con la mia disamina
Quando compriamo un CD/DVD vergine, ricordiamoci che dall'anno scorso paghiamo anche una tassa alla SIAE e che la nostra legge consente la copia per uso personale (se non violiamo un sistema di protezione, salvo che per backup di un prodotto che abbiamo).
Non specifica, a memoria, se dobbiamo essere possessori dell'originale, ma mi pare di capire che la precisazione tra parentesi induca a pensare di no.

Altrimenti che senso avrebbe pagare la SIAE se poi ci mettiamo dei file Word o bruciamo il supporto ??

Quella tassa di fatto indennizza un'associazione che non è dello stato, quindi non la capisco se non come legittimazione della copia ad uso personale (altrimenti mettiamo anche la tassa sul latte pro parmalat )
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Old 24-01-2004, 10:06   #30
eraclitus
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Come ho già detto più su le forze dell'ordine hanno bisogno dell'autorizzazione da parte di un organo giurisdizionale competente (ad es un sost procuratore) per poter "interferire" fino a tal punto nella privacy di una persona. Loro al massimo possono farsi un "sospetto" su qualcuno ma poi per agire in cocnreto serve sempre e comunque un'autorizzazione. Per quanto riguarda il MDA da giurista ti posso dire che da noi lo puoi usare per accendere il caminetto, anche se penso che l'UE si adeguerà presto e sfornerà una dorettiva ad hoc per la pirateria informatica e lo scambio di file protetti da copyright in Internet.
eraclitus è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 24-01-2004, 10:08   #31
eraclitus
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Originariamente inviato da pinok
Proseguo con la mia disamina
Quando compriamo un CD/DVD vergine, ricordiamoci che dall'anno scorso paghiamo anche una tassa alla SIAE e che la nostra legge consente la copia per uso personale (se non violiamo un sistema di protezione, salvo che per backup di un prodotto che abbiamo).
Non specifica, a memoria, se dobbiamo essere possessori dell'originale, ma mi pare di capire che la precisazione tra parentesi induca a pensare di no.

Altrimenti che senso avrebbe pagare la SIAE se poi ci mettiamo dei file Word o bruciamo il supporto ??

Quella tassa di fatto indennizza un'associazione che non è dello stato, quindi non la capisco se non come legittimazione della copia ad uso personale (altrimenti mettiamo anche la tassa sul latte pro parmalat )
Pensa a quelle ditte che usano supporti vergini a centinaia per l'archiviazione dei LORO dati: contribuzioni gratuite a Gino Paoli & Co.
eraclitus è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 24-01-2004, 11:03   #32
pinok
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Originariamente inviato da eraclitus
Pensa a quelle ditte che usano supporti vergini a centinaia per l'archiviazione dei LORO dati: contribuzioni gratuite a Gino Paoli & Co.
Appunto quello: allora un conto è se io scarico da p2p e vendo (potrei dare un effettivo danno per non assolvere ai diritti di autore) un altro conto è se scarico e tengo per me.

In quest'ultimo caso i diritti di autore sono già stati indennizzati diciamo dalla "cassa comune"

Dimenticavo: credo che la tassa riguardi anche gli HD, le penne USB e qualsiasi supporto di memorizzazione di massa e dispositivo per memorizzare
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Old 24-01-2004, 12:01   #33
Francesco.mi
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Originariamente inviato da pinok
Si, ma da noi sai cosa ci fai con il MDA (Millenium Digital Act )??

Nada! Non ha valore internazionale
Lo so benissimo!

La mia voleva essere solo "cultura internazionale" di tipo comparatistico con il nostro ordinamento giuridico.


Quote:
Tanto per completezza, ho fatto una ricerca veloce e ho trovato la Legge n. 547/93 Tralascio gli articolo che "per ora" non ci interessano. In base a questa legge, a mio modesto parere che non sono un giurista, la RIAA sta operando nell'illegalità (almeno nel nostro paese).

Questa legge non ha niente a che fare con l'argomento trattato in questo 3d. Qui stiamo parlando della tutela del diritto d'autore e non di criminalità informatica. (per intenderci i reati commessi dagli Hacker), quindi una delle leggi di riferminto sarà la n.68/03 recepita da una direttiva comunitaria. (2001/29/CE )

Cmq la cosa che mi lascia perplesso e scioccato su questo argomento, è l'elemento procedurale. Infatti trovo assurdo che una Associazione come la RIAA si possa prendere la libertà di spiare in casa della gente; è un po come se si facesse vendetta da sola bypassando l'elemento garantista che dovrebbe esistere in uno stato di diritto: le leggi sulla privacy, l'inviolabilità del domicilio, della proprità privata etc., senza nessun controllo, o peggio, vi sia una delega di funzioni da parte della magistratura americana, che dovrebbe garantire che l'indagine avvenga nel rispetto delle procedure....Bah, spero che da noi non si arrivi mai a tutto ciò!

Cya


P.s. Vi consiglio di Leggere "il processo" di F. Kafka, per capire meglio cosa vuol dire un processo senza procedura
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Ultima modifica di Francesco.mi : 24-01-2004 alle 12:09.
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Old 24-01-2004, 12:13   #34
Francesco.mi
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Originariamente inviato da eraclitus
Come ho già detto più su le forze dell'ordine hanno bisogno dell'autorizzazione da parte di un organo giurisdizionale competente (ad es un sost procuratore) per poter "interferire" fino a tal punto nella privacy di una persona. Loro al massimo possono farsi un "sospetto" su qualcuno ma poi per agire in cocnreto serve sempre e comunque un'autorizzazione. Per quanto riguarda il MDA da giurista ti posso dire che da noi lo puoi usare per accendere il caminetto, anche se penso che l'UE si adeguerà presto e sfornerà una dorettiva ad hoc per la pirateria informatica e lo scambio di file protetti da copyright in Internet.

In Inghilterra ci stanno già pensando di fare un copia e incolla del MDA
http://punto-informatico.it/p.asp?i=46531
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Old 24-01-2004, 13:11   #35
devis
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Quote:
Originariamente inviato da pinok
Altrimenti che senso avrebbe pagare la SIAE se poi ci mettiamo dei file Word o bruciamo il supporto ??
Appunto, dal momento che pago questa TASSA (risarcimento ecc.) , sono autorizzato a versarci il software coperto da diritti d'autore.
devis è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 24-01-2004, 14:32   #36
pinok
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Originariamente inviato da Francesco.mi
Questa legge non ha niente a che fare con l'argomento trattato in questo 3d. Qui stiamo parlando della tutela del diritto d'autore e non di criminalità informatica. (per intenderci i reati commessi dagli Hacker), quindi una delle leggi di riferminto sarà la n.68/03 recepita da una direttiva comunitaria. (2001/29/CE )
Non sono molto d'accordo, per il poco che ci capisco.
La RIAA rivendica la tutela di diritti d'autore, ma nel farsi giustizia da sè commetti crimini informatici. La legge che ho riportato (non avevo voglia di tagliuzzarla ulteriormente) è interessante per le precisazioni in merito agli artt. 616, 617, 621 e 623 c.p.

E l'ho considerata soprattutto per contestare l'illeggittimità (a mio modo di vedere) di quei metodi di intercettazione del contenuto della comunicazione (usato dalla RIAA o da aziende per suo conto) per verificare se A che comunica con B per trasmettere il file pippo.txt in realtà non trasmetta il contenuto del film paperino

IMHO
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Old 24-01-2004, 14:58   #37
pinok
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Da quel che mi risulta una sentenza di una corte d'appello americana dà torto alla RIAA (dicembre 2003), che ha dovuto cambiare sistema: ora per procedere deve passare attraverso gli ISP, che però non sono legalmente obbligati verso la RIAA e sembrano fare un po' spallucce
Forse l'unico modo che hanno è passare per gli IP, ma anche qui ci sarebbe da dire Mi becco una denuncia perché qualcuno è riuscito a dissimulare il mio IP ?

http://www.wired.com/news/technology...w=wn_tophead_5
http://www.internetnews.com/xSP/article.php/3300211
pinok è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 24-01-2004, 15:05   #38
eraclitus
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Va detto che la RIAA in America è molto più potente della SIAE italiana. La RIAA infatti è sostenuta da numerose lobby che hanno il loro bravo parlamentare che le rappresenta.
La SIAE in Italia è un organismo amministrativo parastatale che solo da poco ha avuto un ampliamento di poteri (ad esempio può fare controlli sui libretti ENPALS), ma comounque resta parecchio lontana dalla RIAA, anche considerato che da noi esiste un organo apposito (GdF) per questo tipo di "crimini"
eraclitus è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 24-01-2004, 16:35   #39
Francesco.mi
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Originariamente inviato da pinok
Non sono molto d'accordo, per il poco che ci capisco.
La RIAA rivendica la tutela di diritti d'autore, ma nel farsi giustizia da sè commetti crimini informatici. La legge che ho riportato (non avevo voglia di tagliuzzarla ulteriormente) è interessante per le precisazioni in merito agli artt. 616, 617, 621 e 623 c.p.

E l'ho considerata soprattutto per contestare l'illeggittimità (a mio modo di vedere) di quei metodi di intercettazione del contenuto della comunicazione (usato dalla RIAA o da aziende per suo conto) per verificare se A che comunica con B per trasmettere il file pippo.txt in realtà non trasmetta il contenuto del film paperino

IMHO
In realtà la questione è molto più grossa e complessa di quello che sembra. Non sono convinto (ma non l'escludo), che in questo caso si possano applicare quegli articoli del C.P. Sopratutto per quanto riguarda l'art 617 quarter. Infatti, fa esplicito riferimento a comportamenti fraudolenti che nella nostra fattispecie non ci sarebbero: "Chiunque fraudolentamente intercetta...". Gli altri articoli li escludo.

Cmq Pinok, so da fonte certa che mamma Microsoft raccoglie in un database tutte le informazioni sugli utenti che usano i suoi prodotti. Es sa che pippo sul computer con mcaddres xyz, usa una copia originale di win xp mentre usa una copia pirata di office e così via; chiaramente però può solo usarli per fini statistici e non probatori. se però tu avessi ragione la Microsoft dovrebbe incominciare a tremare

ciao
F.
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Solo due cose sono infinite:
Lo spazio e la stupidità umana...e sulla prima non sono tanto sicuro
A. E.

Ultima modifica di Francesco.mi : 24-01-2004 alle 16:37.
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Old 24-01-2004, 17:40   #40
pinok
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Originariamente inviato da Francesco.mi
Non sono convinto (ma non l'escludo), che in questo caso si possano applicare quegli articoli del C.P. Sopratutto per quanto riguarda l'art 617 quarter. Infatti, fa esplicito riferimento a comportamenti fraudolenti che nella nostra fattispecie non ci sarebbero: "Chiunque fraudolentamente intercetta...". Gli altri articoli li escludo.
E' interessante a proposito questo link http://www.html.it/leggi/leggi12.htm
Sul 616 e 617 c.p. pur da non giurista ci metterei la mano sul fuoco (vabbe' non troppo caldo , visto che il 616 non fa riferimento a comportamenti fraudolenti o meno il 617 quinquies condanna l'installazione di apparecchiature atte a intercettare (ad es. un sw che usando i protocolli P2P sniffa il traffico).

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Originariamente inviato da Francesco.mi
Cmq Pinok, so da fonte certa che mamma Microsoft raccoglie in un database tutte le informazioni sugli utenti che usano i suoi prodotti. Es sa che pippo sul computer con mcaddres xyz, usa una copia originale di win xp mentre usa una copia pirata di office e così via; chiaramente però può solo usarli per fini statistici e non probatori. se però tu avessi ragione la Microsoft dovrebbe incominciare a tremare
Non ho informazioni al riguardo, ma penso che la cosa sia facilmente verificabile monitorando il traffico in uscita dal proprio PC: se si vedono connessioni alla mamma, probabilmente hai ragione, altrimenti no (senza offesa).
Credo che quello che dici sia plausibile quando si fanno gli aggiornamenti automatici: se uno non ha un prodotto originale, dovrebbe avere il buon senso di non fare l'aggiornamento, ma tant'è E' un po' come rubare un'auto dal concessionario e tornarci per fare il tagliando
In questo caso però credo che il log dell'operazione sia giustificato dall'erogazione del servizio (e presumo che qualche messaggio in merito la MS lo visualizzi).
pinok è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
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