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#2161 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2011
Messaggi: 10141
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io invece se provo ad inserire sul sito UPS una spedizione da dove sono adesso, mi da oggi alle 15.00 come data ultima di ritiro
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#2162 | |
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Junior Member
Iscritto dal: Nov 2006
Messaggi: 12
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SPEDIREOGGI
Quote:
la FRANCIA, ma ancora oggi sabato 17/11/12 non ho ricevuta nessuna e-mail con la bolla di ritiro di UPS. Ho provato a chiamarli al numero verde e' il risponditore automatico mi ha detto che sono operativi dal lunedi/venerdi. Speriamo che lunedi me la mandino e mi mandino anche il corriere . Volevo sapere se la bolla la debbo stampare io ed applicarla o la portera' il corriere ? Grazie a tutti per le vostre risposte |
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#2163 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2002
Messaggi: 5511
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#2164 | |
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Junior Member
Iscritto dal: Nov 2006
Messaggi: 12
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#2165 |
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Member
Iscritto dal: May 2005
Città: Roma
Messaggi: 289
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Anch'io spedito un paio di giorni fa con Spedireoggi.
Mi è arrivato subito da UPS l'etichetta da stampare e appiccicare sul pacco. E' passato il giorno dopo UPS, tutto ok, adesso seguo il tracking online di UPS. Per un pacco verso la Germania di 4 kg ho speso 21,60. Ciao Tony
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Concluso positivamente con: Berty, Frale98, Fabiuxx, Numbhead, ddd. |
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#2166 | ||
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2002
Messaggi: 5511
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#2167 |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2002
Messaggi: 5511
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ragazzi, leggevo che spedire pacchi con volumetrico superiore a 3 chili conveniva spedire con spediamo.it. okay, faccio la registrazione e inserisco tutti i dati, e scopro che per spedire un pacco all'isola d'elba, non la francia o l'inghilterra, all'isola d'elba, mi costa la bellezza di 21 euro!!!!!
su spedireweb, che voi tutti bistrattate, invece, mi costa soltanto 7.98 euro (ma il ritiro me lo mette a martedì) e su speditissimo 8.99 euro (con ritiro già a domani). tirate voi le somme!! |
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#2168 |
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Rivenditore
Iscritto dal: Jul 2008
Messaggi: 23
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#2169 |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2002
Messaggi: 5511
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ma non ho capito, denuncia per cosa?
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#2170 |
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Rivenditore
Iscritto dal: Jul 2008
Messaggi: 23
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Denuncia per:
Appropriazione indebita; Truffa; Concorso esterno in appropriazione indebita in concorso con SDA; Violazione norme sulla tutela del lavoro; Frode fiscale; Ti allego la richiesta di opposizione all'archiviazione che volevano fare; infatti adesso non è archiviata ma stanno acquisendo documenti: OPPOSIZIONE ALL’ARCHIVIAZIONE PER I SEGUENTI MOTIVI Il pubblico ministero ha formulato nel presente procedimento richiesta di archiviazione nei confronti di One Italia alias Spedireweb e del corriere SDA all’indagato sulla base della seguente motivazione: che l’omesso adempimento dell’obbligazione dello spedizioniere sia effetto di una appropriazione indebita, aggiungendo che non è irrilevante il fatto che spedireweb si sia rivolta a SDA per il servizio. Detto questo ho effettuato circa 10 spedizioni con One Italia, alias spedireweb o SDA e su queste 3 sono state rubate, pertanto tale conclusione così come motivata, appare censurabile sia per ciò che attiene alle questioni processuali, sia per quelle di merito. Jacopo da Belvisio, giurisperito e giudice del XIII° secolo, distingueva : “quidam est casus fortuitus, qui praevideri non potest, et tunc iste, qui talem casum fortuitum admisit, est extra omne delictum in totum”. Ed in linea con questo pensiero, l’art. 45 c.p. prevede che non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito od, anche, forza maggiore. Ma, tralasciando per il momento l’analisi di quest’ultimo concetto, è fatto assodato in materia penale che tra la condotta e l’evento deve necessariamente esistere un nesso di causalità ex art. 40 c.p. (io consegno la merce in magazziono SDA a Udine e li sparisce) e ciò nel rispetto dell’ art. 27 Cost. che ha consacrato il principio della personalità della responsabilità penale. Ma cosa accade se, con riferimento al nesso di causalità, alla verificazione dell’evento hanno concorso più fatti? Di ciò se ne occupano l’art. 41 c.p. (che menziona sia le concause preesistenti, contestuali e sopravvenute, che non escludono il nesso eziologico causale, sia la concausa sopravvenuta di per sè idonea a causare l’evento da cui dipende il reato, che, invece, determina l’esclusione del nesso causale) e l’art. 45 c.p. (che si preoccupa delle specifiche ipotesi di caso fortuito e forza maggiore). Orbene, per come anticipato, in dottrina si è posto il quesito se il caso fortuito ex art. 45 c.p. e, dunque, con specifico riferimento al diritto penale, agisca incidendo sulla colpevolezza e, quindi, sull’elemento soggettivo del reato oppure sul nesso di causalità e, quindi, sull’elemento oggettivo del reato. Secondo autorevole dottrina il caso fortuito (al pari della forza maggiore) è idoneo ad incidere (interrompendolo) il nesso di causalità in quanto consisterebbe in un fatto preesistente, concomitante o successivo tale da determinare il verificarsi di un evento che, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento, non era conseguenza, neppure probabile, dell’agere del reo. Si legge nella sentenza n. 20023/2009 emessa dalla sezione penale della Cassazione quanto segue: “l’accadimento fortuito, per produrre il suo effetto di escludere la punibilità dell’agente – sul comportamento del quale viene ad incidere – deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa. Ne consegue che in tutti i casi in cui l’agente abbia dato materialmente causa al fenomeno – solo, dunque, apparentemente fortuito – ovvero nei casi in cui, comunque, è possibile rinvenire un qualche legame di tipo psicologico tra il fortuito e il soggetto agente, (nel senso che l’accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l’agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito) non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico… Orbene, per il caso sottoposto, una ricerca su qualunque motore di ricerca, avrebbe rilevato che molti utenti si lamentano di furti o consegne “improprie” da parte del corriere SDA, questo denota poca sicurezza sia nei magazzini, sia del personale e, pertanto è PALESE la volontà di non voler risolvere questo problema. Questo esclude che possa configurarsi il caso fortuito, consistente, come già evidenziato, in quell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente. Giova anche ricordare che in data ottobre 2011 è stata presentata un’interrogazione Parlamentare presso la Camera dei Deputati, la quale chiede: Per sapere - premesso che: Sda express courier spa è una società per azioni partecipata al 100 per cento dalla società pubblica Poste italiane spa; essa svolge la propria attività come corriere, offrendo soluzioni integrate per la distribuzione, la logistica e la vendita a distanza; la società ha chiuso l'anno 2010 con una perdita d'esercizio di 34,49 milioni di euro, che fa seguito ad un'ulteriore perdita di 23,53 milioni nell'esercizio 2009; come risulta dal bilancio della società, ad un finanziamento fruttifero pro tempore acceso con la controllante per 25 milioni di euro rinnovato ciclicamente nel corso dell'esercizio in esame e ridotto a 20 milioni di euro nel corso dell'ultimo semestre 2010, Sda express courier spa ha affiancato un significativo utilizzo dell'affidamento erogato da Poste italiane spa sul conto intersocietario intrattenuto con la stessa Sda express courier spa pari a 56 milioni di euro ed un utilizzo, altrettanto significativo, degli scoperti di conto corrente concessi dagli istituti di credito con i quali l'azienda intrattiene relazioni commerciali e finanziarie; nel suddetto bilancio si legge che «lo stato di illiquidità è determinato dall'attuale critica congiuntura economica, che ha provocato una pesante contrazione dei volumi, e dal mancato o parziale pagamento di servizi effettuati sempre a favore della controllante»; tale paradossale situazione, con una società controllante che si trova ad essere contemporaneamente debitrice commerciale e creditrice finanziaria, compromette la solidità della Sda express courier spa, comportandole un sovraprezzo di interessi e la necessità di rivolgersi al mercato del credito privato; la proprietà pubblica di Poste italiane spa, e di conseguenza della sua partecipata, fa sì che le perdite di Sda express courier spa finiscano per gravare sul contribuente italiano; le strategie commerciali di Sda express courier spa, che secondo alcuni operatori di settori arriva a praticare prezzi inferiori ai costi (dumping) per mantenere la sua quota di controllo del mercato, potrebbero rappresentare un'ulteriore causa di deterioramento dei conti della società -: se sia a conoscenza della difficile situazione contabile, finanziaria e commerciale della Sda express courier spa, società partecipata al 100 per cento da Poste italiane spa, e quali misure intenda intraprendere per evitare che le perdite realizzate dalla società nell'ultimo biennio finiscano per essere scaricate sul contribuente. Questo denota che una Società al cui interno succedono parecchi furti, non solo non fa il possibile per porvi rimedio, ma presenta un bilancio perennemente in deficit, senza che nessuno si prenda la briga di indagare i vertici. Continuando su altri tipi di reati ed a seguito delle notizie riportate sui quotidiani nazionali, in merito a presunte situazioni di grave e diffusa illegalita’ che si ripetono all’interno della società SDA Express Courier spa, facente parte al Gruppo Poste Italiane, ed alle numerose interrogazioni presentate in entrambi i rami del Parlamento”. A chiederlo è stato con una lettera indirizzata al presidente della Commissione Lavoro della Camera, Silvano Moffa, e’ il deputato Angelo Santori. Sullo stesso argomento, Santori ha presentato un’interrogazione al fine di portare all’attenzione dei Ministri competenti le vicende di SDA spa che utilizzerebbe ”come addetti alla distribuzione, lavoratori in nero facenti capo, come dipendenti o soci lavoratori, a cooperative spesso fittizie o caratterizzate da brevi periodi di attivita”’. Sarebbero ben 37 – si legge in una nota del deputato – i lavoratori irregolari accertati in una recente ispezione, non annunciata, della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma presso tre piattaforme del corriere SDA che hanno portato i Carabinieri a verificare che vi erano molti lavoratori in nero e molti altri che percepivano i 2/3 della retribuzione sotto forma di trasferte o diarie che rammento, non sono tassabili. È quanto avveniva in una serie di cooperative e di società che lavorano per conto della SDA Express Courier, società controllata da Poste Italiane, che ieri hanno ricevuto la visita dei carabinieri, motivata dalla denuncia proprio di alcuni lavoratori che lamentavano lo scarso livello delle retribuzioni. Certo, non si tratta di lavoratori diretti della SDA, ma sono di fatto coloro che svolgono il lavoro per cui la stessa SDA esiste. Il blitz, nonostante fughe precipitose di decine e decine di persone, come riportano le cronache di quei giorni, hanno interessato complessivamente 24 società di cui 10 sono società cooperative. Nonostante il trambusto gli ispettori riescono ad intervistare 252 lavoratori ma, di questi, – udite !! udite !! – ben 37 erano in nero. Senza contare, ovviamente, tutti quelli fuggiti a gambe levate (pare fossero veramente tanti!!) al momento del blitz, che sicuramente qualcosa da nascondere ce l’avevano eccome ! Se è lo Stato per primo a mettere in campo queste cose come pensiamo di risanare un settore come quello dell’autotrasporto che ha ormai superato da tempo i limiti della sopravvivenza soprattutto grazie a comportamenti del genere da parte di primarie società? Se qualcuno ne avesse ancora voglia vada a vedere quanto ha perso SDA, nonostante i magheggi messi in atto e irrilevati dall’ispettorato del lavoro, nel 2011: milioni di euro che noi contribuenti saremo chiamati a ripianare, mentre nei loro magazzini sparisce la merce che noi affidiamo per le consegne! Una piccola costatazione sul lavoro in nero da parte di SDA (37 appunto su 252 lavoratori), spesso concepito per evadere sia le contribuzioni previdenziali sia l’Irpef e comunque pagato male; forse per fare qualche euro in più, sono costrette a effettuare furti, sotto egidia dell’SDA? A PENSAR MALE SI FA PECCATO MA…..ALLE VOLTE CI SI AZZECCA! Voglio far ricordare che le spedizioni nr. 1340494011194-(43061), 1240494104206-(436062) sono state consegnate direttamente al magazzino SDA di Udine e da li si sono perse le tracce. La spedizione n. 1240494080182-(349433) di cui è stata vergata una firma falsa, non è stata mai presa in considerazione, pertanto si può raffigurare il reato di Truffa e appropriazione indebita. Le spedizione n. 1340494011194-(436061), la n. 1240494104206-(436062) e la n. 1240494080182-(349433) fino al giorno 15/05/2012, portavano la dicitura “RITIRATA”, il che significa che è stata consegnata a loro per la partenza. Io allora mi chiedo come mai in data 27/06/2012 lo stato delle tre spedizioni è passato da “RITIRATA” a “RITIRATA PRESSO IL MITTENTE”? (all. da 1 a 6). Forse vogliono scaricare la responsabilità del furto al loro padroncino? In merito alle tre spedizioni ho provato a contattare il numero 199113366 con costi eccessivi e senza esito; non è che loro operato gestire le spedizioni in questa maniera e lucrare sulle telefonate? Come mai il contratto di trasporto, del dicembre 2011, che rammento, non ho mai firmato per accettazione, è stato modificato a febbraio 2012, cioè dopo i furti della mia merce, includendo l’esonero di responsabilità? Forse per tutelarsi da eventuali cause Penali? A PENSAR MALE SI FA PECCATO MA…..ALLE VOLTE CI SI AZZECCA! Giova anche ricordare che nel dicembre 2009, sono stato oggetto di altra appropriazione indebita e truffa da parte del corriere SDA ma, non ho fatto in tempo a denunciare l’accaduto- (all.7-8-9-10) Su questo vi chiedo di indagare, anche perché la truffa e l’appropriazione indebita sono entrambi delitti contro il patrimonio e regolati rispettivamente dagli artt. 640 e 646 c.p. Per quel che riguarda il primo reato, l'art. 640 del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1032, chiunque con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La giurisprudenza sembra avere ormai abbandonato l'orientamento tradizionale che richiedeva, per la sussistenza del reato in argomento, una condotta "positiva" ingannatrice, instaurando il reato di concorso in furto o concorso in appropriazione indebita. Secondo l'indirizzo attuale, ormai consolidato, l'artifizio o il raggiro richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze (come SDA che tace sui continui furti di merce da parte del suo personale, oltre ad assumente una condotta omissiva, è parte in causa del furto o dell’appropriazione indebita) da parte dì chi abbia il dovere di farle conoscere, potendo risiedere la fonte del dovere di informazione anche in una norma extrapenale come gli artt. 1375 o 1759, codice civile (Cass. pen., sez. Il, 13 novembre 1997, n. 870). È il caso della cosiddetta "truffa contrattuale", illecito di elaborazione giurisprudenziale ancorato alla disciplina dell'art. 40 del codice penale, per cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Più in generale, ai fini della sussistenza di un reato di truffa, il raggiro non deve necessariamente consistere in una particolare subdola messa in scena, bastando qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore (Cass. Sez. V CED n. 163707/83; contra evidenziando la necessità di particolari accorgimenti o speciale astuzia, capaci di eludere le comuni e normali possibilità di controllo Cass. Sez. II CED n. 165024/84). Per quel che riguarda, invece, l'appropriazione indebita, l'art. 646 del codice penale punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1032, chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del proprietario, in quanto significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio (come ad esempio l'atto di disposizione del bene riservato al proprietario o l'esplicito rifiuto di restituzione della cosa posseduta). Ne consegue che il momento consumativo non è necessariamente integrato dalla mancata restituzione della cosa nel termine pattuito, potendo ad essa attribuirsi valore sintomatico di una condotta appropriativa pregressa (Cass., Sez. I, Sent. n. 26440 dell'11.7.2002). Il presupposto del delitto di appropriazione indebita è costituito perciò da un preesistente possesso della cosa altrui da parte dell'agente, e cioè da una situazione di fatto che si concretizzi in un potere autonomo sulla cosa, al di fuori dei poteri di vigilanza e di custodia. Per qual che riguarda il concorso tra queste due fattispecie di delitto, le tracce in giurisprudenza di tale possibilità sono molto scarne, soprattutto perché di solito i contrasti si hanno riguardo alle distinzioni tra appropriazione indebita e furto, legati principalmente, come già prima evidenziato, alle differenze tra mera detenzione della res e possesso della stessa (per le interpretazioni oscillanti della giurisprudenza vedi Tribunale di Lanciano, sent. 22.6.99; Cass. 21.3.1986, CED 172205; Cass. 23.11.1985, CED 171196; Cass. 7.12.1977, CED 138625 ). Per la configurabilità del concorso tra truffa e appropriazione indebita, si pone l'attenzione sugli elementi distintivi delle due fattispecie: si arrivano dunque a intravedere come possibile discrimen, gli artifizi e i raggiri, che devono specificamente contrassegnare la condotta di chi compie un reato di truffa ai sensi dell'art. 640 c.p. Difatti, deve ravvisarsi il delitto di cui all'art. 646 c.p. e non già quello di truffa, quando l'artifizio o raggiro non risultino necessari alla appropriazione (si pensi al cassiere di una banca che si appropri del denaro della cassa cui era preposto; in questo caso, data la materiale disponibilità di tale denaro per ovvie esigenze lavorative, non sussiste la necessità di ricorrere ad artifizi o raggiri per appropriarsene: vedi Cass. sez. VI, CED n.181845/89). Sussistono, invece, gli estremi della truffa e non quelli dell'appropriazione indebita, quando si ritenga accertato in fatto che la consegna della cosa è stata ottenuta mediante inganno. Sono ravvisabili, infine, gli estremi di due distinte azioni criminose, rispettivamente a titolo di truffa e appropriazione indebita, e dunque conseguentemente addebitabili anche a titolo di concorso, quando, ad esempio, da un lato si induca taluno con artifizi e raggiri a concludere un contratto di vendita con patto di riservato dominio ed a consegnare la merce e, dall'altro lato si persuada l'acquirente a disporre della stessa merce prima del versamento dell'intero prezzo (Cass. Sez. V CED n. 106895/68). Alla luce di queste ulteriori indagini emergerebbe un quadro probatorio inequivocabile dell’accaduto, che già al momento, comunque, è sufficientemente indicativo della penale responsabilità degli indagati, che sono Spedireweb e SDA. Inoltre vorrei soffermarmi ancora una volta sulla Società SDA; la quale, sicuramente assicura per conto suo la merce che trasporta ma, al verificarsi di un danno o furto, al proprietario risarcisce solo 1 euro al KG; incassando de-facto il rimborso del valore delle merci trasportate e, non concedendo al proprietario delle merci, quanto incassato, scaricando tutti i danni ai suoi vari clienti. Tale modo di agire ci sembra corrispondere a qualche reato (art. 640 c.p.); chiediamo a questo punto la verifica di questi contratti. Alla luce di quanto su esposto, la Procura ha svolto indagini solo parziali essendosi limitata alla Società Spedireweb, definendola “spedizioniere”; dimenticando che per Dlgs 286/2005 art. 2, comma 1 par. a - b, gli spedizionieri, i corrieri e i vettori, devono obbligatoriamente essere iscritti in apposito albo nazionale, per potere svolgere questo servizio. Invece Spedireweb è solo un broker, che si limita a comprare lettere di vettura dalla SDA e vendendole ad altri. In questo tipo di condotta, si potrebbe ravvisare il reato di truffa continuata. Sul sito di ONE Italia SpA (all.11-12.) è ben specificato che i servizi sono da loro svolti con mezzi propri, (all.13) al contrario questo servizio è fornito da SDA, inducendo in errore chi crede che sia OneItalia alias spedireweb a consegnare direttamente le merci. Questo servizio, non può essere svolto e, conseguentemente non si può chiedere ne l’esonero di responsabilità ne di non essere perseguita per i reati sopra descritti. Nel caso di specie è necessaria la prosecuzione delle indagini preliminari con il compimento di una indagine suppletiva e ciò perché alla luce di tutto quanto prodotto sia la SDA che la One Italia, alias spedireweb, non solo hanno tratto in inganno i clienti con le loro false promesse, le quali affermano anche che le loro spedizioni sono sicure al 100% (all.14) ma non si ritengono neanche responsabili degli ammanchi di merce che capitano dei loro magazzini; come non si ritengono neanche responsabili dei tanti lavoratori in nero che le indagini dei Carabinieri hanno portato a scoprire. L’indagine suppletiva dovrebbe orientarsi sulle seguenti ulteriori attività d'indagine: quali padroncini, buste paga, contratti di trasporto, misure di sicurezza, sia dei depositi, sia dei mezzi dei padroncini, attività bancaria, email aziendali, attività fiscali, attività di assicurazioni. Per quanto sopra esposto SI CHIEDE che il Giudice per le indagini preliminari voglia ordinare la prosecuzione delle indagini preliminari indicando al Pubblico Ministero le ulteriori indagini da eseguire ed il termine per il compimento di esse. In particolare si chiede che al Pubblico Ministero venga indicato di svolgere una investigazione suppletiva anche attraverso: a) l’interrogatorio delle persone oggetto dei furti e dei vecchi padroncini della Società SDA in relazione ai fatti dedotti nella querela e al metodo di corresponsione degli emolumenti; b) L'audizione della persona offesa; c) L’acquisizione della documentazione relativa a: documentazione bancarie, assicurative, contrattuali, fiscali, previdenziali e di sicurezza delle Società One Italia alias spedireweb e SDA; Si chiede infine che la S.V. Ill.ma Voglia, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., fissare udienza di comparizione delle parti in Camera di consiglio per la discussione. Cormons, li 31 luglio 2012 |
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#2171 |
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Senior Member
Iscritto dal: Nov 2010
Città: Pontelongo (PD)
Messaggi: 2936
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in pratica loro ti hanno "perso" 3 spedizioni ma nel contempo hanno preteso i soldi?
ho capito bene? da cosa l'hai dedotto? chiedo scusa se mi intrufolo, ma siccome io ho avuto tempo fa un piccolo inconveniente in un pagamento e mi avevano detto che i soldi mi sarebbero stati restituiti (quelli al di fuori della somma dovuta, chiaramente) non vorrei che se li fossero ripresi senza consenso. oggi cmq per sicurezza ricontrollo lo stato dell'accredito sulla carta. io cmq giusto per puntualizzare, ho fatto 3 spedizione con spedireweb e in tutti e 3 i casi le consegne sono avvenute 1 giorno prima del previstso e senza danni alla merce.
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#2172 |
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Senior Member
Iscritto dal: Sep 2002
Messaggi: 2910
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domanda generica: è possibile prenotare una spedizione che ritira presso terzi e poi consegna il pacco a te?
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...Grazie caro Lolek! |
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#2173 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Granducato di Toscana
Messaggi: 10245
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Ovviamente dovrai selezionare correttamente mittente e destinatario. E poi basta che giri la email che ti inviano (quella coi moduli da applicare sul pacco) al mittente... |
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#2174 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Nov 2003
Città: Chieti
Messaggi: 2471
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#2175 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2011
Messaggi: 10141
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scrivo per elogiare speditissimo.com. Giorno 19 è passato il corriere UPS a ritirare un pacco, purtroppo il mio campanello era guasto e sfortuna ha voluto che il telefono su cui mi ha chiamato il corriere fosse anche occupato. Ragion per cui contattavo speditissimo per sapere se potessi lasciare un pacco alla mail boxes etc della mia città. La risposta è stata positiva. Tuttavia lasciando lì il pacco la commessa mi ha chiesto 3 euro per il "servizio" (purtroppo essendo una spedizione urgente e non essendo in casa il giorno dopo ho comunque pagato). A questo punto ho contattato speditissimo per informarli della cosa e che forse sarebbe stato meglio dirmi che c'era da pagare. Loro con professionalità e cortesia mi hanno risposto che questa pratica era nuova per loro e mi hanno rimborsato i 3 euro senza che gliel'avessi in alcun modo chiesto.
Avranno la mia piena fiducia! mi hanno seguito in ogni singolo istante della spedizione, addirittura mi hanno scritto una mail (non automatica) 1 minuto dopo che il ritiro non è andato a buon fine! Ultima modifica di totocrista : 21-11-2012 alle 17:25. |
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#2176 |
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Senior Member
Iscritto dal: Nov 2003
Città: Chieti
Messaggi: 2471
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Davvero ottimo feedback!
Molto utile!
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#2177 | |
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Senior Member
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Feedback mercatino acquisti e vendite passate |
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#2178 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2011
Messaggi: 10141
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mi spiegavano tramite mail che ci sono dei mailboxes che sono a tutti gli effetti centri affiliati con UPS altri invece hanno codice UPS bloccato (non so cosa significhi) e quindi anche questo banale servizio è a pagamento. Nella mia città i 2 mail boxes sono di questo tipo.
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#2179 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2008
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concluso positivamente con:sidro007-EBJ-blindzoom-cala_l_asso-Elionba82-carson-piottocentino-Marco83_an-capzero-nino.nino-Pyefruitjuice-spakkone-Drago-relativo-pippo1955-MauritZ-stefano_na-Marci-SchumyFast-Andreww!!!-Neapolitan89-DEXTHA-kernelex-umegh-AndreaFra-zamboqdb-Xenon [TMI] || CERCO : Nulla per il momento || VENDO: Nulla per il momento |
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#2180 |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2002
Messaggi: 5511
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riporto la mia esperienza per altre due spedizioni con speditissimo.
tutto ok, ritiro, consegna e servizio. c'è solo la cosa strana che uno dei due pacchi è arrivato (me l'ha confermato il destinatario), ma nel tracking online UPS il tracking è bloccato su ECCEZIONE/Consegna riprogrammata e non si muove da lì. |
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