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#1 |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 1999
Città: Varie ed Eventuali
Messaggi: 1155
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Astensione Facoltativa
La legge sui congedi parentali dice che si può usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro dando un preavviso minimo di 15 gg al datore di lavoro.....SALVO IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA.
Qualcuno ha idea di quali siano i casi di impossibilità oggettiva?? Io su internet non ho trovato nulla. |
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#2 |
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Registered User
Iscritto dal: Dec 2001
Messaggi: 890
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salvo impossibilita' oggettiva dei 15 giorni di preavviso!
se era oggettivamente impossibile comunicarlo 15 giorni prima, va bene uguale! |
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#3 |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 1999
Città: Varie ed Eventuali
Messaggi: 1155
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capisco di non essere stato chiaro:
esempio oggi 7 febbraio poniamo il caso che mia moglie venga convocata ad un meeting di lavoro per il 13 febbraio, IO ho necessità di liberarmi per stare col bambino, posso dare solo 6 giorni di preavviso? E' solo un esempio inventato, ma spero che serva a fare capire il senso della mia domanda |
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#4 |
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Senior Member
Iscritto dal: Apr 2002
Città: Sondrio
Messaggi: 701
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Mmm.. penso che l'esempio da te scritto non sia da considerare "impossibilità oggettiva". Con questo termine si intende che l'impossibilità sia indipendente dall'individuo. Comunque non sono esperto nel settore... prova a mandare un messaggio a nemorino che, se non sbaglio, è avvocato.
Ciao. |
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#5 |
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Senior Member
Iscritto dal: Apr 2002
Città: Sondrio
Messaggi: 701
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Cioè, secondo me, dovresti dimostrare che sei stato del tutto impossibilitato ad avvisare prima la tua estensione.
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#6 |
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Senior Member
Iscritto dal: Sep 2000
Città: Brianza... dove se sta bene de mente, de core e de panza
Messaggi: 6243
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non saprei cosa dice la giurisprudenza in merito a questa legge ma il concetto di "impossibilità oggettiva" è molto limitato e restrittivo
s'intende impossibilità assoluta.. es. le poste sono in sciopero, c'è il blackout e non funziona nessuno strumento di comunicazione, sei in coma in ospedale e non puoi avvisare, sei in una situazione tale che fare una deteriminata cosa rischieresti di provocare un grave danno ad altri o subirlo te stesso etc. se mi dai gli estremi precisi di qs legge mi informo un po' sui risvolti giurisprudenziali
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Io ti dico che mai, il ricordo che in me lascerai sarà stretto al mio cuore da un motivo d'amore. Non pensarlo perché tutto quel che ricordo di te, di quegli attimi amari,sono i tuoi occhi chiari. E se tu tornerai t'amerò come sempre ti amai,come un bel sogno inutile che si scorda al mattino. Ma i tuoi larghi occhi... i tuoi larghi occhi chiari anche se non verrai non li scorderò mai. |
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#7 | |
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Registered User
Iscritto dal: Dec 2001
Messaggi: 890
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Quote:
L'importante e che te lo comunichi NON appena lo sai.. esempio... lo dicono a tua moglie ORA. Tua moglie ORA + 1 minuto lo dice a te. Tu ORA + 2 minuti lo dici al datore di lavoro! |
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#8 |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 1999
Città: Varie ed Eventuali
Messaggi: 1155
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la riforma sui congedi parentali l'ha introdotta il centrosinistra nel 2000....credo sia la legge 53/2000.
modificava anche in parte una vecchia legge. c'è anche il DL 151 del 2001 che ne parla. Tanto per cambiare l'INPS non sa che risposta darmi.... Ultima modifica di roadrunner : 07-02-2004 alle 19:46. |
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#9 |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 1999
Città: Varie ed Eventuali
Messaggi: 1155
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Ho trovato questo nel decreto legislativo 151 del 2001
"Capo V CONGEDO PARENTALE Art. 32. Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3) 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto." quindi mi sembra che meno di 15 gg non si possono dare. però si può scendere sotto le previsioni dei contratti collettivi. |
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