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Old 21-02-2015, 09:11   #1
totocrista
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Novità costi di recesso...

A me scritto così mi pare troppo soggetto a mille interpretazioni... Possibile porcata?

CAPO II - Comunicazioni Articolo 16. (Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi) 1. All’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.»; b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione, nonché devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o adesione al contratto. 3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica ove comprensivi di offerte promozionali non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, ultimo periodo e, comunque, l’eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta. 3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell’eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo.»; c) al primo periodo del comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e del comma 3-quater”; d) al secondo periodo del comma 4, le parole «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 16».

http://www.governo.it/backoffice/allegati/77929-10028.pdf
totocrista è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 21-02-2015, 09:21   #2
totocrista
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A me pare che non cambierà praticamente nulla...

Ma è, appunto, la mia interpretazione
Secondo me sarà anche peggio... La durata dei 24 mesi verrà sicuramente interpretata come la fine delle promozioni "per sempre" a un prezzo promozionale. Inoltre le penali commisurate al costo del contratto che significa? Chi stabilisce la quota? Mah ho molti dubbi.

L unica novità interessante è forse la disdetta online o telefonica
totocrista è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 21-02-2015, 16:13   #3
ubuntolaio
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Originariamente inviato da Ameno Guarda i messaggi
A me pare che non cambierà praticamente nulla...

Ma è, appunto, la mia interpretazione
concordo. Riporto dal Sole24ore

Saltata all’ultimo minuto la norma che avrebbe permesso il recesso dai contratti per telefonia e tv senza spese né penali, anche a fronte di costi che i gestori possono ritenere «giustificati». Il Consiglio dei ministri ha scelto alla fine una formula soft: «Le spese per il recesso o trasferimento devono essere commisurate al valore del contratto e comunque rese note al consumatore al momento della sottoscrizione». Passa poi da uno a due anni la durata massima dei contratti in caso di offerte promozionali
__________________
trattative concluse con: ranma over, pank, ferdy88, Dono89, Quiro, Steee, Sniper88, Lyla12,KoopaTroopa,firestorm90,Shokobuku
http://500px.com/henrystedman
ubuntolaio è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 21-02-2015, 17:43   #4
totocrista
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CVD

Telefonia, con il ddl Concorrenza tornano le penali. Altroconsumo: "Passo indietro rispetto a Bersani"

Nel disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri spunta un articolo che fa preoccupare le associazioni dei consumatori. Norme peggiorate, per i consumatori, rispetto alla bozza

di ALESSANDRO LONGO

Pagheremo una penale quando lasceremo un operatore telefonico, fisso e mobile, prima della scadenza contrattuale che può arrivare a 24 mesi. Lo impone il disegno di legge sulla concorrenza approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. "Paradossale: ci aspettavamo un passo avanti a favore degli utenti e invece è un passo indietro. Le penali erano scomparse dalla nostra normativa, grazie al decreto Bersani sulle liberalizzazioni del 2006 e ora il governo Renzi le reintroduce a sorpresa", dice a Repubblica.it*Marco Pierani, responsabile dei rapporti istituzionali per*Altroconsumo.**

"Faremo battaglia strenua in Parlamento, in fase di conversione in legge", dice Pierani. Essendo un disegno di legge, le norme non sono immediatamente esecutive. Le novità - se non venissero modificate - scatteranno solo dopo i passaggi parlamentari e l'eventuale approvazione.**

La parte "incriminata" è nella parte finale del comma 3-ter dell'articolo 16: "L'eventuale penale (per la disdetta,*ndr) deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta".

È una novità perché "il decreto Bersani aveva eliminato il concetto di penale dal nostro ordinamento, sostituendolo con quello di costi di uscita, che devono essere pari a quelli subiti dagli operatori per gestire la disdetta dell'utente", spiega Pierani. Invece quel comma legittima, per la prima volta dal 2006, un costo di uscita superiore a quello subito dagli operatori - una penale, appunto - "con la sola, generica attenuante dell'essere proporzionato al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta", continua Pierani.

Anche adesso qualche operatore fa pagare un costo di uscita extra in caso di disdetta anticipata; ma è una pratica che le associazioni consumatori hanno sempre contestato considerandolo una stortura rispetto al decreto Bersani. Gli operatori giustificano questi costi extra con quelli subiti per il marketing e la promozione dell'offerta (lo sconto del canone o dell'attivazione). La nuova legge svincola però il costo di uscita anticipato da quelli subiti dagli operatori e quindi toglie loro questo paletto.*

Il rischio è insomma che, con questa inedita legittimazione di legge, tutte le offerte o quasi diventeranno blindate a 24 mesi. Con costi extra per chi disdice prima, da sommare a quelli standard che si applicano a ogni disdetta. La sola consolazione è che i costi extra caleranno man mano che si avvicina la fine del contratto (mentre adesso restano uguali fino all'ultimo mese).

L'aspetto notevole è che questo rovescio ai danni dei consumatori è avvenuto in un testo "sulla concorrenza", che era pensato invece per facilitare il cambio operatore. E infatti*la bozza della legge*addirittura eliminava i costi di recesso e riduceva a dodici mesi la durata contrattuale massima. Ma gli operatori nei giorni scorsi hanno fatto battaglia contro queste ipotesi. E a quanto pare hanno ribaltato in extremis il risultato, a proprio favore.
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