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#1 |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2006
Città: Ancona
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Via libera al DDL sviluppo: si al rilancio del nucleare.
http://www.corriere.it/politica/09_l...4f02aabc.shtml
Ma il Tesoro non aveva detto che mancavano i fondi anche solo per iniziare a costruire i siti??? ![]() |
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#2 |
Member
Iscritto dal: Dec 2005
Città: Bolzano - Südtirol ....ma attualmente in Austria
Messaggi: 238
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AH ..però alla fine la class action l'hanno approvata. Meglio tardi che mai...
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*Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando togli gli occhi dalla meta.* |
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#3 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2004
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#4 |
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Iscritto dal: Nov 2004
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ah beh ...poi bisogna vedere cosa ci sta dentro questa "nuova" class action"
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Sono contrario al matrimonio dei preti: se fanno figli, siamo finiti. (cit) |
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#5 | |
Member
Iscritto dal: Nov 2004
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#6 |
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Iscritto dal: Dec 2005
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#7 | |
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2008
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![]() I soldi li toglieranno ad uno a caso dei seguenti: - scuola - sanità - università - lavori pubblici - giustizia come si è soliti fare nella politica italiana. |
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#8 |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2004
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Perchè sempre meglio di niente se poteva essere approvata senza problemi?
Non sarà retroattiva, e già è una bella porcheria, sarà attiva dal 2010 e chissà come sarà fatta. Visto che il mondo non si è formato ieri direi che tutte le cause passate posso attaccarsi al tram e farsele singolarmente, ovvero perderle. Altro che meglio di niente. E l'hai pure letto l'articolo...
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#9 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2002
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Dunque se uno viene truffato per 9999 euro e un altro per 10000 euro si possono attaccare dato che non sono identiche le truffe. ![]()
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#10 |
Member
Iscritto dal: Aug 2008
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#11 | |
Member
Iscritto dal: Dec 2005
Città: Bolzano - Südtirol ....ma attualmente in Austria
Messaggi: 238
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(Modifica dell’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) (Modifica dell’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) 1. L’articolo 140-bis del codice del con- sumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e ` sostituito dal seguente: Identico «Art. 140-bis. - (Azione di classe). – 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche me- diante associazioni cui da ` mandato o comitati cui partecipa, puo ` agire per l’accertamento della responsabilita ` e per la condanna al ri- sarcimento del danno e alle restituzioni. 2. L’azione tutela: a) i diritti contrattuali di una pluralita ` di consumatori e utenti che versano nei con- fronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile; b) i diritti identici spettanti ai consuma- tori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto con- trattuale; c) i diritti identici al ristoro del pregiu- dizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. 3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente arti- colo aderiscono all’azione di classe, senza ministero di difensore. L’adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarci- toria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L’atto di (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1195-B – 134 – XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI adesione, contenente, oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi co- stitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, e ` depositato in cancelleria, anche tramite l’attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla noti- ficazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell’atto di adesione. 4. La domanda e ` proposta al tribunale or- dinario avente sede nel capoluogo della re- gione in cui ha sede l’impresa, ma per la Valle d’Aosta e ` competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli- Venezia Giulia e ` competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il Molise e ` competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e ` competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale. 5. La domanda si propone con atto di ci- tazione notificato anche all’ufficio del pub- blico ministero presso il tribunale adı `to, il quale puo ` intervenire limitatamente al giudi- zio di ammissibilita `. 6. All’esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilita ` della domanda, ma puo ` sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e ` in corso un’istruttoria davanti a un’autorita ` indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda e ` di- chiarata inammissibile quando e ` manife- stamente infondata, quando sussiste un con- flitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l’identita ` dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonche ´ quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe. 7. L’ordinanza che decide sulla ammissi- bilita ` e ` reclamabile davanti alla corte d’ap- pello nel termine perentorio di trenta giorni (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1195-B – 135 – XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d’appello de- cide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell’ordinanza ammissiva non so- spende il procedimento davanti al tribunale. 8. Con l’ordinanza di inammissibilita `,il giudice regola le spese, anche ai sensi del- l’articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la piu ` opportuna pubblicita ` a cura e spese del soccombente. 9. Con l’ordinanza con cui ammette l’a- zione il tribunale fissa termini e modalita ` della piu ` opportuna pubblicita `, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L’esecuzione della pubblicita ` e ` con- dizione di procedibilita ` della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale: a) definisce i caratteri dei diritti indivi- duali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall’azione; b) fissa un termine perentorio, non su- periore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l’esecuzione della pubblicita `, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell’attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell’ordinanza e ` trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo eco- nomico che ne cura ulteriori forme di pub- blicita `, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet. 10.E ` escluso l’intervento di terzi ai sensi dell’articolo 105 del codice di procedura ci- vile. 11. Con l’ordinanza con cui ammette l’a- zione il tribunale determina altresı ` il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l’equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revoca- bile in ogni tempo, il tribunale prescrive le (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1195-B – 136 – XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicita ` ri- tenuta necessaria a tutela degli aderenti; re- gola nel modo che ritiene piu ` opportuno l’i- struzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalita ` non essenziale al contraddittorio. 12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui li- quida, ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all’azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquida- zione di dette somme. In caso di acco- glimento di un’azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita `, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, an- che per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza. 13. La corte d’appello, richiesta dei prov- vedimenti di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresı ` conto dell’entita ` complessiva della somma gravante sul debi- tore, del numero dei creditori, nonche ´ delle connesse difficolta ` di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte puo ` co- munque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma com- plessivamente dovuta dal debitore sia depo- sitata e resti vincolata nelle forme ritenute piu ` opportune. 14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. E ` fatta salva l’azione individuale dei soggetti che non aderiscono all’azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1195-B – 137 – XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l’adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d’ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice succes- sivamente adı `to ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine pe- rentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice. 15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo». 2. Le disposizioni dell’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legi- slativo 6 settembre 2005, n. 206, come so- stituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successiva- mente alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 50.
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#12 |
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Iscritto dal: Dec 2005
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Io nel testo dell'articolo non trovo nessun riferimento al 2010.
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*Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando togli gli occhi dalla meta.* Ultima modifica di cornetto : 09-07-2009 alle 12:21. |
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#13 | |
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Iscritto dal: Dec 2005
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L'entrata in vigore della class action, anche se in questo provvedimento è prevista al primo luglio, è stata posticipata, con l'ultimo decreto 'anti-crisì, al primo gennaio 2010.
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#14 | |
Senior Member
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#15 |
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e chi dice che "situazione identica" in avvocatese significa proprio quello che dici tu nel tuo esempio. Io non lo so...ma magari ci illumina un esperto.
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#16 | |
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#17 |
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occhio che per decidere i siti delle centrali nucleari verrà tracciato l'IP di chi sta a polemizzare contro SB in questo forum...
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#18 | |
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Ok hai ragione: "e con il dl manovra varato la scorsa settimana ha sancito che non partirà prima del gennaio 2010." Fonte: corriere Chiedo scusa.
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#19 |
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#20 | |
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