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Old 09-07-2009, 11:29   #1
Crazy rider89
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Via libera al DDL sviluppo: si al rilancio del nucleare.

http://www.corriere.it/politica/09_l...4f02aabc.shtml

Ma il Tesoro non aveva detto che mancavano i fondi anche solo per iniziare a costruire i siti???
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Old 09-07-2009, 11:49   #2
cornetto
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Iscritto dal: Dec 2005
Città: Bolzano - Südtirol ....ma attualmente in Austria
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AH ..però alla fine la class action l'hanno approvata. Meglio tardi che mai...
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*Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando togli gli occhi dalla meta.*
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Old 09-07-2009, 11:57   #3
TheMash
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Iscritto dal: Aug 2004
Città: Ragusa -- Trattative: skullboy, GZRacing, YANEZ84, halo, Davidern, rsannino, Joe18, portnoytom, dario-vnc, gertuzz, xio, oclla, zanca.racing, poliphilo, Res3rator, angelosss, LUCH81, aitutaki1, Mimmo68, Saragot, fabiokimi, frank_durelli, Lucieno
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Originariamente inviato da cornetto Guarda i messaggi
AH ..però alla fine la class action l'hanno approvata. Meglio tardi che mai...
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CLASS ACTION - In arrivo la class action, che però non sarà retroattiva: si potrà ricorrere solo per gli illeciti compiuti dopo l'entrata in vigore di questa legge. Inoltre la disciplina entrerà in vigore non prima del gennaio 2010. L'istituto giuridico della class action era stato introdotto con la Finanziaria 2008 dal governo Prodi e sarebbe dovuto entrare in vigore a giugno del 2008, ma il governo Berlusconi decise di rimettere mano alla normativa e stabilì una prima proroga al dicembre 2008, un successivo slittamento al 30 giugno 2009 e con il dl manovra varato la scorsa settimana ha sancito che non partirà prima del gennaio 2010.
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Old 09-07-2009, 12:01   #4
indelebile
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ah beh ...poi bisogna vedere cosa ci sta dentro questa "nuova" class action"
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Sono contrario al matrimonio dei preti: se fanno figli, siamo finiti. (cit)
indelebile è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-07-2009, 12:02   #5
indelebile
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L'Avatar di indelebile
 
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Originariamente inviato da Crazy rider89 Guarda i messaggi
http://www.corriere.it/politica/09_l...4f02aabc.shtml

Ma il Tesoro non aveva detto che mancavano i fondi anche solo per iniziare a costruire i siti???
ma intanto vanno avanti con un po di carte..non penso che ci mettono neanche un euro per ora
__________________
Sono contrario al matrimonio dei preti: se fanno figli, siamo finiti. (cit)
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Old 09-07-2009, 12:02   #6
cornetto
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Originariamente inviato da TheMash Guarda i messaggi
Ho detto: sempre meglio di niente. L'articolo l'ho letto
__________________
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Old 09-07-2009, 12:05   #7
MadJackal
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Originariamente inviato da cornetto Guarda i messaggi
AH ..però alla fine la class action l'hanno approvata. Meglio tardi che mai...
...tanto ora come ora fa così schifo che è inutile.


I soldi li toglieranno ad uno a caso dei seguenti:
- scuola
- sanità
- università
- lavori pubblici
- giustizia
come si è soliti fare nella politica italiana.
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командир роты - Quando la CAUSA chiama, l'esercito del male risponde!
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Old 09-07-2009, 12:10   #8
TheMash
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Originariamente inviato da cornetto Guarda i messaggi
Ho detto: sempre meglio di niente. L'articolo l'ho letto
Perchè sempre meglio di niente se poteva essere approvata senza problemi?
Non sarà retroattiva, e già è una bella porcheria, sarà attiva dal 2010 e chissà come sarà fatta.
Visto che il mondo non si è formato ieri direi che tutte le cause passate posso attaccarsi al tram e farsele singolarmente, ovvero perderle.
Altro che meglio di niente.
E l'hai pure letto l'articolo...
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Old 09-07-2009, 12:15   #9
^TiGeRShArK^
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Città: Reggio Calabria -> London
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Originariamente inviato da TheMash Guarda i messaggi
Perchè sempre meglio di niente se poteva essere approvata senza problemi?
Non sarà retroattiva, e già è una bella porcheria, sarà attiva dal 2010 e chissà come sarà fatta.
Visto che il mondo non si è formato ieri direi che tutte le cause passate posso attaccarsi al tram e farsele singolarmente, ovvero perderle.
Altro che meglio di niente.
E l'hai pure letto l'articolo...
La cosa scandalosa non è che non sarà retroattiva, ma che potrà essere applicata solo per cause IDENTICHE.
Dunque se uno viene truffato per 9999 euro e un altro per 10000 euro si possono attaccare dato che non sono identiche le truffe.
__________________
^TiGeRShArK^ è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-07-2009, 12:16   #10
Freeskis
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Iscritto dal: Aug 2008
Messaggi: 199
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Originariamente inviato da MadJackal Guarda i messaggi
...tanto ora come ora fa così schifo che è inutile.


I soldi li toglieranno ad uno a caso dei seguenti:
- scuola
- sanità
- università
- lavori pubblici
- giustizia
come si è soliti fare nella politica italiana.
o a tutti questi contemporaneamente
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Old 09-07-2009, 12:16   #11
cornetto
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Iscritto dal: Dec 2005
Città: Bolzano - Südtirol ....ma attualmente in Austria
Messaggi: 238
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Originariamente inviato da ^TiGeRShArK^ Guarda i messaggi
La cosa scandalosa non è che non sarà retroattiva, ma che potrà essere applicata solo per cause IDENTICHE.
Dunque se uno viene truffato per 9999 euro e un altro per 10000 euro si possono attaccare dato che non sono identiche le truffe.
Art. 49. Art. 49.
(Modifica dell’articolo 140-bis del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206)
(Modifica dell’articolo 140-bis del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206)
1. L’articolo 140-bis del codice del con-
sumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e ` sostituito dal seguente:
Identico
«Art. 140-bis. - (Azione di classe). – 1. I
diritti individuali omogenei dei consumatori e
degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili
anche attraverso l’azione di classe, secondo le
previsioni del presente articolo. A tal fine
ciascun componente della classe, anche me-
diante associazioni cui da ` mandato o comitati
cui partecipa, puo ` agire per l’accertamento
della responsabilita ` e per la condanna al ri-
sarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L’azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralita ` di
consumatori e utenti che versano nei con-
fronti di una stessa impresa in situazione
identica, inclusi i diritti relativi a contratti
stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del
codice civile;
b) i diritti identici spettanti ai consuma-
tori finali di un determinato prodotto nei
confronti del relativo produttore, anche a
prescindere da un diretto rapporto con-
trattuale;
c) i diritti identici al ristoro del pregiu-
dizio derivante agli stessi consumatori e
utenti da pratiche commerciali scorrette o da
comportamenti anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono
avvalersi della tutela di cui al presente arti-
colo aderiscono all’azione di classe, senza
ministero di difensore. L’adesione comporta
rinuncia a ogni azione restitutoria o risarci-
toria individuale fondata sul medesimo titolo,
salvo quanto previsto dal comma 15. L’atto di
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1195-B – 134 –
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
adesione, contenente, oltre all’elezione di
domicilio, l’indicazione degli elementi co-
stitutivi del diritto fatto valere con la relativa
documentazione probatoria, e ` depositato in
cancelleria, anche tramite l’attore, nel termine
di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla
prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e
2945 del codice civile decorrono dalla noti-
ficazione della domanda e, per coloro che
hanno aderito successivamente, dal deposito
dell’atto di adesione.
4. La domanda e ` proposta al tribunale or-
dinario avente sede nel capoluogo della re-
gione in cui ha sede l’impresa, ma per la
Valle d’Aosta e ` competente il tribunale di
Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-
Venezia Giulia e ` competente il tribunale di
Venezia, per le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo
e il Molise e ` competente il tribunale di Roma
e per la Basilicata e la Calabria e ` competente
il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la
causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di ci-
tazione notificato anche all’ufficio del pub-
blico ministero presso il tribunale adı `to, il
quale puo ` intervenire limitatamente al giudi-
zio di ammissibilita `.
6. All’esito della prima udienza il tribunale
decide con ordinanza sull’ammissibilita ` della
domanda, ma puo ` sospendere il giudizio
quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e `
in corso un’istruttoria davanti a un’autorita `
indipendente ovvero un giudizio davanti al
giudice amministrativo. La domanda e ` di-
chiarata inammissibile quando e ` manife-
stamente infondata, quando sussiste un con-
flitto di interessi ovvero quando il giudice
non ravvisa l’identita ` dei diritti individuali
tutelabili ai sensi del comma 2, nonche ´
quando il proponente non appare in grado di
curare adeguatamente l’interesse della classe.
7. L’ordinanza che decide sulla ammissi-
bilita ` e ` reclamabile davanti alla corte d’ap-
pello nel termine perentorio di trenta giorni
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1195-B – 135 –
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
dalla sua comunicazione o notificazione se
anteriore. Sul reclamo la corte d’appello de-
cide con ordinanza in camera di consiglio non
oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso.
Il reclamo dell’ordinanza ammissiva non so-
spende il procedimento davanti al tribunale.
8. Con l’ordinanza di inammissibilita `,il
giudice regola le spese, anche ai sensi del-
l’articolo 96 del codice di procedura civile, e
ordina la piu ` opportuna pubblicita ` a cura e
spese del soccombente.
9. Con l’ordinanza con cui ammette l’a-
zione il tribunale fissa termini e modalita `
della piu ` opportuna pubblicita `, ai fini della
tempestiva adesione degli appartenenti alla
classe. L’esecuzione della pubblicita ` e ` con-
dizione di procedibilita ` della domanda. Con
la stessa ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti indivi-
duali oggetto del giudizio, specificando i
criteri in base ai quali i soggetti che chiedono
di aderire sono inclusi nella classe o devono
ritenersi esclusi dall’azione;
b) fissa un termine perentorio, non su-
periore a centoventi giorni dalla scadenza di
quello per l’esecuzione della pubblicita `, entro
il quale gli atti di adesione, anche a mezzo
dell’attore, sono depositati in cancelleria.
Copia dell’ordinanza e ` trasmessa, a cura della
cancelleria, al Ministero dello sviluppo eco-
nomico che ne cura ulteriori forme di pub-
blicita `, anche mediante la pubblicazione sul
relativo sito internet.
10.E ` escluso l’intervento di terzi ai sensi
dell’articolo 105 del codice di procedura ci-
vile.
11. Con l’ordinanza con cui ammette l’a-
zione il tribunale determina altresı ` il corso
della procedura assicurando, nel rispetto del
contraddittorio, l’equa, efficace e sollecita
gestione del processo. Con la stessa o con
successiva ordinanza, modificabile o revoca-
bile in ogni tempo, il tribunale prescrive le
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1195-B – 136 –
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
misure atte a evitare indebite ripetizioni o
complicazioni nella presentazione di prove o
argomenti; onera le parti della pubblicita ` ri-
tenuta necessaria a tutela degli aderenti; re-
gola nel modo che ritiene piu ` opportuno l’i-
struzione probatoria e disciplina ogni altra
questione di rito, omessa ogni formalita ` non
essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale
pronuncia sentenza di condanna con cui li-
quida, ai sensi dell’articolo 1226 del codice
civile, le somme definitive dovute a coloro
che hanno aderito all’azione o stabilisce il
criterio omogeneo di calcolo per la liquida-
zione di dette somme. In caso di acco-
glimento di un’azione di classe proposta nei
confronti di gestori di servizi pubblici o di
pubblica utilita `, il tribunale tiene conto di
quanto riconosciuto in favore degli utenti e
dei consumatori danneggiati nelle relative
carte dei servizi eventualmente emanate. La
sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta
giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle
somme dovute effettuati durante tale periodo
sono esenti da ogni diritto e incremento, an-
che per gli accessori di legge maturati dopo la
pubblicazione della sentenza.
13. La corte d’appello, richiesta dei prov-
vedimenti di cui all’articolo 283 del codice di
procedura civile, tiene altresı ` conto dell’entita `
complessiva della somma gravante sul debi-
tore, del numero dei creditori, nonche ´ delle
connesse difficolta ` di ripetizione in caso di
accoglimento del gravame. La corte puo ` co-
munque disporre che, fino al passaggio in
giudicato della sentenza, la somma com-
plessivamente dovuta dal debitore sia depo-
sitata e resti vincolata nelle forme ritenute piu `
opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa
stato anche nei confronti degli aderenti. E `
fatta salva l’azione individuale dei soggetti
che non aderiscono all’azione collettiva. Non
sono proponibili ulteriori azioni di classe per i
(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1195-B – 137 –
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
medesimi fatti e nei confronti della stessa
impresa dopo la scadenza del termine per
l’adesione assegnato dal giudice ai sensi del
comma 9. Quelle proposte entro detto termine
sono riunite d’ufficio se pendenti davanti allo
stesso tribunale; altrimenti il giudice succes-
sivamente adı `to ordina la cancellazione della
causa dal ruolo, assegnando un termine pe-
rentorio non superiore a sessanta giorni per la
riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute
tra le parti non pregiudicano i diritti degli
aderenti che non vi hanno espressamente
consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi
anche nei casi di estinzione del giudizio o di
chiusura anticipata del processo».
2. Le disposizioni dell’articolo 140-bis del
codice del consumo, di cui al decreto legi-
slativo 6 settembre 2005, n. 206, come so-
stituito dal comma 1 del presente articolo, si
applicano agli illeciti compiuti successiva-
mente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 50.
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cornetto è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-07-2009, 12:19   #12
cornetto
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Messaggi: 238
Io nel testo dell'articolo non trovo nessun riferimento al 2010.
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Ultima modifica di cornetto : 09-07-2009 alle 12:21.
cornetto è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-07-2009, 12:22   #13
cornetto
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Iscritto dal: Dec 2005
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Quote:
Originariamente inviato da cornetto Guarda i messaggi
Io nel testo dell'articolo non trovo nessun riferimento al 2010.
Trovato: Fonte sole24ore

L'entrata in vigore della class action, anche se in questo provvedimento è prevista al primo luglio, è stata posticipata, con l'ultimo decreto 'anti-crisì, al primo gennaio 2010.
__________________
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Old 09-07-2009, 12:23   #14
^TiGeRShArK^
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Appunto:
Quote:
Art. 140-bis. - (Azione di classe). – 1. I
diritti individuali omogenei dei consumatori e
degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili
anche attraverso l’azione di classe, secondo le
previsioni del presente articolo. A tal fine
ciascun componente della classe, anche me-
diante associazioni cui da ` mandato o comitati
cui partecipa, puo ` agire per l’accertamento
della responsabilita ` e per la condanna al ri-
sarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L’azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralita ` di
consumatori e utenti che versano nei con-
fronti di una stessa impresa in situazione
identica
, inclusi i diritti relativi a contratti
stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del
codice civile;
b) i diritti identici spettanti ai consuma-
tori finali di un determinato prodotto nei
confronti del relativo produttore, anche a
prescindere da un diretto rapporto con-
trattuale;
c) i diritti identici al ristoro del pregiu-
dizio derivante agli stessi consumatori e
utenti da pratiche commerciali scorrette o da
comportamenti anticoncorrenziali.
Ora è indubbiamente migliore....per chi dovrebbe DIFENDERSI da una class action però.
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^TiGeRShArK^ è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-07-2009, 12:26   #15
cornetto
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e chi dice che "situazione identica" in avvocatese significa proprio quello che dici tu nel tuo esempio. Io non lo so...ma magari ci illumina un esperto.
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Old 09-07-2009, 12:29   #16
TheMash
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Originariamente inviato da cornetto Guarda i messaggi
Trovato: Fonte sole24ore

L'entrata in vigore della class action, anche se in questo provvedimento è prevista al primo luglio, è stata posticipata, con l'ultimo decreto 'anti-crisì, al primo gennaio 2010.
Ma guarda che c'era scritto nell'articolo del thread, ma te lo sei letto?
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Old 09-07-2009, 12:31   #17
marchigiano
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occhio che per decidere i siti delle centrali nucleari verrà tracciato l'IP di chi sta a polemizzare contro SB in questo forum...
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Old 09-07-2009, 12:32   #18
cornetto
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Originariamente inviato da TheMash Guarda i messaggi
Ma guarda che c'era scritto nell'articolo del thread, ma te lo sei letto?
Si che l'ho letto perdio...però volevo trovare la fonte di quel 2010...e nel testo dell'articolo infatti non c'è....E' inserito nel decreto anticrisi.

Ok hai ragione: "e con il dl manovra varato la scorsa settimana ha sancito che non partirà prima del gennaio 2010." Fonte: corriere

Chiedo scusa.
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Old 09-07-2009, 12:37   #19
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Old 09-07-2009, 12:39   #20
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