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#1 |
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Senior Member
Iscritto dal: Dec 2001
Città: Castelnuovo R. (MO) Nato: 05/02/1984
Messaggi: 1683
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Curiosità legislativa...
La questione è sorta a tavola in una discussione con i miei:
se si possiede un cane e lo si tiene in cortile/giardino previa segnalazione (apposito cartello "Attenzione cane pericoloso"), se uno apre il cancello di casa mia (non necessariamente ladro), e si fa rincorrere dal cane fintanto che non viene ferito, io padrone del cane ho il 100% della responsabilità dei danni? |
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#2 |
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Senior Member
Iscritto dal: Apr 2005
Città: Trani (BA)
Messaggi: 2074
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credo proprio di si.
A meno che tu non incontri, in un ipotetico processo, un giudice animalista. Se il cane è potenzialmente pericoloso, non puoi lasciarlo scorrazzare liberamente per casa...
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Nuovo PC: CM RC-690II_ZM-MFC1Plus_2 Scythe Slip Stream 800Rpm_2 Coolink SWif2 Ultra Silent_ Win7 Home premium 64bit SP1_Corsair AX 750W_Asrock Extreme6_Intel i5 [email protected] Ghz_Zalman CNPS 9900 Max Blue_Corsair Vengeance_2*4Gb 1600 888 1,5V_EVGA GTX 460 FBP_2WD Black 1Tb_1WD Green 2Tb
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#3 |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2004
Messaggi: 3577
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no
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No perditempo |
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#4 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jul 2001
Città: Firenze
Messaggi: 2731
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il cancello deve stare chiuso, e non deve essere apribile con un semplice movimento dall'esterno
il danneggiato potrebbe anche non essere la stessa persona che ha aperto, o uno straniero che non conosce l'italiano inoltre se il cane esce x qualsiasi motivo dalla tua proprietà, sei sempre responsabile se apri tu, anche con comando a distanza, devi rendere sicuro il percorso dell'ospite, altrimenti sei responsabile |
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#5 |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2003
Città: Dovunque.
Messaggi: 1990
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E se i miei 2 rottweiler sbranano un ladro che ha scavalcato il muro di cinta di notte?
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Workshop fotografico fashion&beauty a Firenze il 27 e 28 marzo! Info: http://www.nicolacasini.com/blog/?page_id=130
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#6 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jul 2001
Città: Firenze
Messaggi: 2731
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#7 |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
Città: Roma
Messaggi: 2197
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Art. 2052 Danno cagionato da animali
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).
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#8 |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2001
Città: Bari
Messaggi: 201
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il proprietario di un animale (o chi ne ha la custodia), è responsabile dei danni arrecati dalla bestia, salvo che provi il caso fortuito; art 2052 cc
chi subisce un danno da un animale, per ottenerne il risarcimento, deve semplicemente dimostrare che il danno è conseguenza diretta dell'agire dell'animale, e nulla di più. In questa ipotesi, infatti, il codice prevede una sorta di responsabilità oggettiva del proprietario; presunzione che peraltro non è assoluta, in quanto è ammessa la prova liberatoria del caso fortuito; semplificando, se il padrone del cane non vuole pagare, deve essere lui a dimostrare il caso forutito. Per caso fortuito si intende un evento straordinario, imprevedibile ed inevitabile (es: una persona che con comportamento cosciente e volontario, benché avvisato del pericolo, apra due porte, si rechi in giardino ed aizzi il cane venendone morsicato) il tema è molto dibattuto in dottrina, ci sarebbe da dire tanto, cmq in linea di massima è così |
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