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Tanto poco un uomo si interessa dell'altro, che persino il cristianesimo raccomanda di fare il bene per amore di Dio. (Cesare Pavese) "Sono un liberale di destra, come potrei votare uno come Berlusconi?" Marcello Dell'Utri, fondatore del partito Forza Italia, è stato condannato per mafia. |
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quella qui sotto è l'interpretazione che condivido di più.
http://www.associazionedeicostituzio...e_controfirma/ Nella tipologia degli atti del Presidente della Repubblica la concessione di grazia rientra tra gli atti duali, ovvero, come pure usa dirsi, formalmente presidenziali ma sostanzialmente misti, alludendo agli atti per la produzione dei quali occorre una compartecipazione fra Capo dello Stato e ministro “proponente” . Una tale interpretazione, oltre ad essere suffragata dalla prassi, come vedremo , e dalla giurisprudenza costituzionale , trova convincenti giustificazioni teoriche. In primo luogo, la grazia non può essere considerato un atto strettamente presidenziale (o formalmente e sostanzialmente presidenziale, che dir si voglia), sia per le ragioni storiche sopra esposte (se c’è continuità con le prerogative regie, può esservi solo con quelle esercitate in periodo liberale e fascista, non con quelle che la Corona esercitava in precedenza, giacché non è assolutamente dimostrabile la volontà di un ripristino, in forma repubblicana, della monarchia costituzionale delineata dalla lettera dello Statuto albertino , sia perché la concessione della grazia non corrisponde a funzioni di garanzia e di equilibrio fra i poteri possedute dagli altri atti solitamente e pressoché unanimemente ascritti alla categoria degli atti presidenziali in senso stretto, quali, ad es., il rinvio di leggi alle Camere, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici costituzionali . È assolutamente impensabile che questi ultimi atti siano formati sulla base del necessario consenso sostanziale del ministro, poiché – stando agli esempi riportati – la legge rinviata potrebbe essere stata votata da una maggioranza largamente coincidente con la maggioranza governativa e nomine concordate con l’esecutivo potrebbero avere la finalità di consolidare in Senato o alla Corte, il perseguimento di indirizzi politici governativi, mentre altra è la funzione di tali nomine. Per i senatori a vita, la nomina – oltre a costituire un riconoscimento per l’interessato – ha lo scopo di assicurare la presenza di personalità che, per la propria esperienza, possono costituire un arricchimento alla funzione di riflessionecui è preordinata la stessa istituzione della Camera alta e la differenziazione del suo elettorato passivo. Per i giudici costituzionali, la nomina presidenziale ha la finalità di riequilibrare (o di tener fermo l’equilibrio, se esistente) nella composizione di derivazione politica della Corte . In secondo luogo, la dualità dell’atto è intimamente connessa con la trasformazione cui lo sviluppo dei sistemi parlamentari ha assoggettato i poteri clemenziali, della quale si parlava in precedenza. Un ruolo del Parlamento nei riguardi dell’esercizio del potere di grazia può efficacemente aver luogo, nel nostro sistema costituzionale, solo in caso di sussistenza della controfirma ministeriale, che testimonia della responsabilità politica assunta dal ministro, attraverso la compartecipazione all’atto presidenziale, e della possibilità di essere chiamato a risponderne dinnanzi alle Camere. Il che assume particolare rilievo per il forte significato politico che, in determinate circostanze, può assumere un atto di grazia . Sarebbe quindi da rigettare la diversa prospettazione, pur autorevolmente sostenuta , in base alla quale la grazia andrebbe considerata un atto sostanzialmente presidenziale, giacché la qualificazione di atto complesso non consente in alcun modo di escludere che il Presidente della Repubblica adempia,nella partecipazione alla formazione dello stesso, alla funzione di «garanzia che il suo esercizio si svolga all’infuori dell’influenza di interessi di parte» , anzi è proprio in ragione di tale funzione che il Presidente potrebbe rifiutarsi di adottare un atto clemenziale ritualmente proposto dal Ministro della giustizia. Per lo stesso motivo – ed a fortiori – appare da rifiutare, altresì, l’interpretazione di chi classifica gli atti di concessione di grazia come solo formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi . Ancor meno convincente, infine, appare l’argomento in base al quale il potere di controfirma sarebbe da considerare venuto meno, a seguito del cambiamento di denominazione del Ministro competente in forza della riforma dei Ministeri ex art. 16, comma 1 del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300 – Riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59 . In proposito, è sufficiente rilevare come nella Costituzione repubblicana ci si riferisca sempre al Ministro della giustizia (cfr. artt. 107, secondo comma, e 110, Cost.) e non al Ministro di grazia e giustizia, come si esprimeva la legislazione precedente a detta riforma: non da questo dipendeva l’individuazione delle competenze del titolare del dicastero, bensì dalla generale previsione della controfirma di cui all’art. 89 Cost. e dall’oggettiva inerenza alle attribuzioni in materia di giustizia anche delle funzioni clemenziali (con difficoltà incasellabili nel novero delle attribuzioni di diverso ministro), per tacere del fatto che, anche sulla base della nuova normativa sul ministero, è stata mantenuta in vita un’apposita struttura competente per l’istruttoria delle grazie , quindi non può imputarsi al legislatore del 1999 la volontà di sottrarre al Ministro della giustizia i poteri ad esso riconosciuti nell’esperienza repubblicana (ma già, come si è visto, in epoca statutaria) . 2 …e nella prassi I dati relativi alla prassi del potere di grazia non solo consentono di esprimere un giudizio positivo sulla corrispondenza fra diritto vivente e l’interpretazione che qui si accoglie, in ordine alla classificazione del provvedimento di concessione della grazia come atto duale, ma permettono altresì di rilevare una cospicua e progressiva riduzione nel tempo del suo utilizzo da parte dei Presidenti della Repubblica. Sotto il primo profilo, va rilevato come gli atti di grazia si siano atteggiati, concretamente e costantemente, come degli atti sostanzialmente misti, e non sembra che, in proposito abbia influito la tendenza alla personalizzazione della funzione presidenziale palesatasi nell’esperienza costituzionale italiana , nel senso che tutti i Presidenti hanno finito per riconoscere la natura complessa dell’atto . Da un lato, invero, in più di una circostanza il dissenso ministeriale a controfirmare atti di grazia voluti dal Presidente ha impedito di perfezionare tali atti. In uno di questi casi, si è addirittura arrivati alle soglie del giudizio della Corte costituzionale per un conflitto di attribuzioni sollevato dal Ministro di grazia e giustizia dell’epoca – giudizio che non si è avuto solo per la rinuncia dello stesso ministro, una volta venuti meno i presupposti per il quale era stato, in precedenza, sollevato . D’altro lato, a testimonianza del fatto che la decisione definitiva spetta al Presidente della Repubblica, è stato sottolineato che «i Capi dello Stato succedutisi al Quirinale dopo l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana si sono rifiutati di firmare un cospicuo numero di provvedimenti di grazia […] e che i ministri di grazia e giustizia non hanno mai insistito nel proporre un provvedimento di clemenza “non gradito” al Presidente della Repubblica» . Quindi appare arduo disconoscere – sulla base dell’esperienza ora ricordata – il ruolo non meramente decorativo della firma del decreto di grazia da parte del Capo dello Stato. Né singoli episodi, isolati nel tempo, paiono sufficienti a legittimare una diversa lettura complessiva della prassi.
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G.G. "Il tutto è falso" In letargo intermittente... Comunque vi si legge, ogni tanto ci si desta |
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Iscritto dal: Oct 2003
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Comunque scherzi a parte, ho già detto che anche se spero che la spunti Ciampi, in tutta sincerità l'interpretazione più corretta mi sembra quella a favore di Castelli. La manfrina sullo stravolgimento della Costituzione però, nel momento in cui esce dalla sua bocca, per me non ha alcun valore.
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Tanto poco un uomo si interessa dell'altro, che persino il cristianesimo raccomanda di fare il bene per amore di Dio. (Cesare Pavese) "Sono un liberale di destra, come potrei votare uno come Berlusconi?" Marcello Dell'Utri, fondatore del partito Forza Italia, è stato condannato per mafia. |
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Iscritto dal: Oct 2003
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Piccolo aneddoto:
Nel testo del progetto di costituzione (quello sottoposto all'Assemblea Costituente) si parlava di ministri competenti, e non di ministri proponenti. La differenza non è da poco: il termine competenti indicherebbe la natura sostanzialmente presidenziale del potere di grazie (ad esempio), cosa che non si ha con il termine proponenti (che garantisce una sorta di veto al Ministro).
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Infatti..quello della grazie è un esempio...
L'art 85 comma 1 del Progetto recita: Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Primo Ministro e dai Ministri competenti che ne assumono la responsabilità. Il vigente art 89 comma 1 invece dispone che Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Come vedi la cosa è dversa...
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#48 | |
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ma non capisco, se non come rafforzativo emerso dopo i lavori preparatori, come questa potesse avere delle sicure conseguenze sull'efficacia dei poteri. Rimanendo in esempio, con la prima versione possiamo al massimo abbuonare l'istruzione del fascicolo da parte del ministro, ma non la necessità della controfirma per dare efficacia al provvedimento di grazia.
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#49 | |
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Iscritto dal: Dec 2001
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Il tuo non è un commento molto lusinghiero, ne verso il ministro, tantomeno verso il governo. |
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#50 | |
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Iscritto dal: Oct 2003
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![]() Comunque verso l'ingegnere voleva essere lusinghiero
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#52 | |
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Iscritto dal: Oct 2003
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Non un pm o un giudice (che ormai sono legati al sistema), ma un buon giurista che ne conosca realmente i difetti... Altrimenti, spiace dirlo, continueremo ad avere una giustizia da villaggio dei puffi..
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#53 | |
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Iscritto dal: Oct 2003
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Ci sarebbe comunque un escamotage, per quanto stiracchiato, più accettabile. Consideriamo il potere di grazia come uno di quelli concorrenti, come lo scioglimento delle camere. Se così, sarebbe possibile: a) intendere che il sindacato politico il ministro lo attui esclusivamente con la controfirma e non con l'istruzione del fascicolo; oppure b) se andiamo a vedere l'art. 681 CPP il ruolo del ministro è limitato (nell'istruzione della procedura) ad un grazia "richiesta" (e qui si torna al punto A del mio ragionamento: Castelli è contrario alla grazia a Bompressi ma il fascicolo l'ha passato, per cui sembra concordare). Ma il quarto comma ricorda come la grazia possa essere concessa anche senza richiesta o proposta. A questo punto (o il ministro passa le carte come per Bompressi, o il presidente interviene ex motu proprio forte dell'art.87 ed in base al comma di cui sopra) il ministro esprime o meno il suo accordo al decreto del Presidente, dandogli efficacia oppure no. In assenza del benestare di Castelli per me non è affatto balzana l'ipotesi di rifarsi alla Legge 23 agosto 1988, n. 400, che "Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". In particolare: 1) 5.1.d ==> Il Presidente del Consiglio dei Ministri a nome del Governo ............controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri in combinato con 2) 2.3.m ==> Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri .........i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il Ministro competente non intende conformarsi a tale parere. In soldoni, siccome dentro il CdM la maggioranza è favorevole alla grazia a Sofri e Bompressi, come pure lo è Berlusconi, secondo me il tutto si può fare senza forzature, o almeno non così evidenti come quella proposta dal Quirinale (tutto IMHO si intende)
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G.G. "Il tutto è falso" In letargo intermittente... Comunque vi si legge, ogni tanto ci si desta Ultima modifica di tatrat4d : 17-06-2005 alle 15:37. |
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Città: Status: ExtraUtente MEMENTO AUDERE SEMPER... I post non si contano... ...si pesano!
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Concordo, qualcuno ricorderà ad esempio, parlo della prima repubblica, un certo Paolo Cirino Pomicino.... lui era un tecnico.... uno psichiatra al Ministero della Salute .... ciao
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Vivi come se tu dovessi morire domani, pensa come se tu non dovessi morire mai. |
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#55 | |
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ciao
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#57 | |
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c'hai ragione (ma era anche albergatore o mi sbaglio?).
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#58 | |
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