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#21 | |
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Bannato
Iscritto dal: Oct 2003
Messaggi: 112
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#22 |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
Città: Napoli @Fuorigrotta
Messaggi: 1961
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Non mi vorrete mica dire che l'informatissimo SaMu ha sparato un'altra grossa e fangosa ca@@ata ?
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#23 |
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Registered User
Iscritto dal: Jun 2003
Città: [Fi]
Messaggi: 259
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SaMu ha ragione mettiamo per legge il processo alle intenzioni....
Ma se invece di ste cagate le procure si interessassero a come vengono raccolte (falsificate) le firme necessarie per presentarsi alle elezioni? Ci sono fior di denuncie e inchieste poi insabbiate e che riguardano il 90% dei partiti.... DI GOVERNO E NON... .. MA SOPRATTUTTO DI GOVERNO! Avete mai visto i banchini di forza italia che raccolgono le firme x presentarsi... SCOMMETTO DI NO! (Almeno i DS hanno le sezioni...) |
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#24 | |
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Bannato
Iscritto dal: Oct 2003
Messaggi: 112
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Re: Prodi: finanziamento illegale
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"Loro" ? Illegali? W la mortadella |
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#25 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Apr 2000
Città: Arezzo Nato:Sì Squadra:MILAN!!!!!!!!!!!!!!! Punti patente:17
Messaggi: 2613
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Io non capisco dove abbia sbagliato SaMu, o chi ha scritto l'articolo che ha ripreso (dal corriere se non sbaglio).
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CHI L'AVREBBE MAI DETTO??? Dice la vacca al mulo: "lo scudetto mettilo nel... petto!" |
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#26 |
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Registered User
Iscritto dal: Jun 2003
Città: [Fi]
Messaggi: 259
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"I rimborsi elettorali sono da usare solo ed esclusivamente per le spese sostenute nella campagna elettorale a cui si riferiscono. I partiti non possono usarli come vogliono, tantomeno destinarli all'attività politica futura."
Cmq su questo Samu ha ragione...se così accadesse sarebbe illegale... ma visto che le elezioni non ci sono ancora state.. di cosa parliamo? |
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#27 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Dec 2001
Messaggi: 1009
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#28 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Nov 2000
Città: Firenze
Messaggi: 1445
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...affidavano nello stesso istante il medesimo sgomento per il sapore aspro della fine e la sconcertante scoperta di quanto sia silenzioso, il destino, quando, d'un tratto, esplode. (Oceano Mare - A.Baricco) ..:: ¿ÄØ Group ::.. |
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#29 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2001
Città: PV Milano Nord
Messaggi: 3851
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Io mi stavo chiedendo solo cosa c'entra berlusconi ci credo che si crede il padreterno lo piazzate dappertutto è onnipresente nei pensieri di qualcuno se fossi nelle vostre donne sarei geloso pensate sempre a quello che fa lui!!!
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"W la foca, che dio la benedoca"
poteva risolvere tutto la sinistra negli anni in cui ha governato e non l'ha fatto. O sono incapaci o sta bene anche a "loro" cosi. L'una o l'altra inutile scandalizzarsi.[plutus] |
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#30 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Apr 2000
Città: Arezzo Nato:Sì Squadra:MILAN!!!!!!!!!!!!!!! Punti patente:17
Messaggi: 2613
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Non vedo dove sia la contraddizione di Samu: se il listone di sinistra userà i riborsi delle europee per fare la campagna di mortadellozzo prodi, sarà contro la legge. Boh, io l'ho capita cosi'.
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CHI L'AVREBBE MAI DETTO??? Dice la vacca al mulo: "lo scudetto mettilo nel... petto!" |
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#31 |
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Senior Member
Iscritto dal: Dec 2001
Messaggi: 1009
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Iniziamo a mettere un po' di carne al fuoco per fare un dibattito serio:
Legge 3 giugno 1999, n. 157 Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 1999, n. 129) Art. 1. Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici 1. E' attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali. 2. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonche' per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1. 3. Il rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1. 4. In caso di richiesta di uno o piu' referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, e' attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validita' della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a lire 5 miliardi annue, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto. Analogo rimborso e' previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. 5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 e' pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 4.000 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma e' ridotto a L. 3.400. 6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della somma spettante. L'erogazione dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno, eccetto quello in cui sia gia' stata versata la quota del 40 per cento. 7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonche' per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione. 8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione. 9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "lire 200" sono sostituite dalle seguenti: "lire 800". Al medesimo comma, le parole: "degli abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali". 10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 2. Requisiti per partecipare al riparto delle somme 1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi e' disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43. 2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "almeno il 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno l'1 per cento". Art. 3. Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica 1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica. 2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita voce all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1. Art. 4. Erogazioni liberali 1. All'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire". Art. 5. Disciplina fiscale dell'attivita' di movimenti e partiti politici ed agevolazioni 1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Sono altresi' esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari". 2. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: "Art. 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari". 3. Alla tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: "Art. 11-ter. - 1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari". 4. All'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici". 5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attivita', si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresi' le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti. 7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo. Art. 6. Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 1. All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti: "1-quinquies. I movimenti e partiti politici che hanno usufruito dei contributi per l'anno finanziario 1998 sono tenuti, ai sensi del comma 1-bis, al conguagliodelle somme gia' ricevute, che risultino eventualmente in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. A tale fine, a decorrere dall'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, determina l'eventuale ammontare in eccesso dei fondi ed approva un piano di ripartizione delle somme, che i movimenti e partiti politici di cui al comma 1-bis restituiscono a titolo di conguaglio dei contributi gia' ricevuti. La restituzione delle somme e' effettuata mediante il versamento di rate annuali, per un periodo non eccedente i dieci anni. L'ammontare delle rate annuali non puo' essere inferiore al 10 per cento delle somme gia' ricevute che risultino in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. I movimenti e partiti politici che non hanno diritto al rimborso delle spese elettorali versano le somme in eccesso con cadenza annuale, per un periodo di cinque anni, nella misura del 20 per cento annuo del totale delle somme complessivamente dovute. 1- sexies. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di uno o piu' movimenti o partiti politici prima dell'integrale versamento del conguaglio dovuto ai sensi del comma 1 -quinquies, le relative somme che risultino ancora da versare sono portate in detrazione dai fondi di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515". Art. 7. Disposizioni transitorie 1. Per l'anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, l'ammontare del fondo da ripartire tra i partiti e movimenti politici aventi diritto, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1998, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 2 del 1997. 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 e' effettuata la ripartizione del fondo tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della citata legge n. 2 del 1997. L'erogazione delle somme spettanti sulla base della predetta ripartizione avra' luogo negli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002, nei limiti delle disponibilita' determinatesi in base all'applicazione dell'articolo 9 della presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Dalle somme spettanti ad ogni movimento o partito politico ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, viene trattenuto l'ammontare dei contributi eventualmente ricevuti in eccesso per l'anno finanziario 1998, rispetto alle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1997, ai fini del conguaglio previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, della citata legge n. 2 del 1997. Art. 8. Testo unico 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di: a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive; b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a); c) controlli e sanzioni previsti dalla legge. 2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, e' trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito. Art. 9. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 208 miliardi per il 1999, a lire 198 miliardi per il 2000 e a lire 257 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse rivenienti dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 novembre 1981, n. 659, 10 dicembre 1993, n. 515, 23 febbraio 1995, n. 43, e 2 gennaio 1997, n. 2. Art. 10. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati: a) gli articoli 1, 2 e 3, nonche' l'articolo 8, commi 15, 16 e 17, e l'articolo 9, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge; b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195. Art. 11. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Poi vedrò di postare le successive modifiche. |
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#32 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jul 2000
Città: La città più brutta della Toscana: Prato
Messaggi: 6716
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![]() ma la domanda è samu sta diventando il rap di qualche anno fa?
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#33 |
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Senior Member
Iscritto dal: Dec 2001
Messaggi: 1009
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Ed Ecco il resto:
Legge 26 luglio 2002, n.156 Disposizioni in materia di rimborsi elettorali (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2002, n.176) http://www.parlamento.it Articolo 1. 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana e' differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le quote di rimborso relative agli anni 2001 e 2002 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157. Articolo 2. 1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: "e' pari" sono inserite le seguenti: ", per ciascun anno di legislatura degli organi stessi," e le parole: "lire 4.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1,00"; b) all'articolo 1, comma 6, le parole da: ", in misura pari" fino a: "al 15 per cento della somma spettante" e da: ", eccetto quello" fino a: "del 40 per cento" sono soppresse. 2. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, comma 3, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e i movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale"; b) all'articolo 10, comma 1, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: "lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1,00". 3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e' sostituito dal seguente: "3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste". 4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare entro il 31 luglio 2002. Articolo 3. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 125.328.611,95 euro per l'anno 2002, a 125.089.621,44 euro per l'anno 2003 e a 153.089.621,44 euro annui a decorrere dall' anno 2004, si provvede, quanto a 125.000.000 di euro a decorrere dal 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157; quanto a 328.611,95 euro per l'anno 2002, a 89.621,44 euro per l'anno 2003 e a 28.089.621,44 euro a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato. Data a Roma, addi' 26 luglio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Bene, credo ci sia tutto per un chiarimento all'insegna della serietà. |
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#34 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Apr 2001
Città: Varese
Messaggi: 2369
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Re: Re: Prodi: finanziamento illegale
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Con tutto il rispetto, non basta lo dica Samu perche' sia vero.
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Tutto rigorosamente IMHO Per i messaggi contrassegnati da *: IMHO un par di balle! Salva un albero, uccidi un castoro. |
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#35 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2001
Città: Bari
Messaggi: 201
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#36 |
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Senior Member
Iscritto dal: May 2001
Messaggi: 992
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Il finanziamento pubblico ai partiti è stato abolito, nel 1993 il 90,3% degli italiani ha votato per l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti.
L'attuale meccanismo dei rimborsi elettorali, per giunta anticipati, è una palese forzatura. Se i rimborsi elettorali anticipati per le elezioni del 2004, diventano i fondi per finanziare l'attività politica di Prodi dal 2004 al 2006, vi pare che non diventino un finanziamento pubblico ai partiti (vietato!)? La risposta è che "in punto di legge" non è proibito? Nemmeno io ho le competenze per capirlo Ghepeu. Ma hoi ben chiara la differenza tra un rimborso elettorale e un finanziamento pubblico ai partiti, e penso che ognuno qui dentro capisca la differenza, e allora mi chiedo: fino a che punto siete disposti ad offendere la vostra onestà intellettuale pur di negare l'illegittimità di questo comportamento? |
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#37 |
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Senior Member
Iscritto dal: May 2002
Città: Pavia.. a volte Milano o Como...talora Buccinasco! Firenze fino al 15/7
Messaggi: 2143
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denuncialo.
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"Le masse sono abbagliate più facilmente da una grande bugia che da una piccola". (Adolf Hitler) "Se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre. se sei al duomo ti tirano il duomo". (cit. un mio amico )
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#38 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Dec 2001
Messaggi: 1009
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#39 | ||
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Senior Member
Iscritto dal: Apr 2000
Città: Nella mitica verde e ridente BRIANZA <=
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Credi che gli altri partiti ne siano esenti? Lo hai detto tu stesso: Quote:
IMHO l'unica pirlata che si possa attribuire ai Prodiani è l'averlo detto...quando tutti lo fanno senza sbandierarlo. |
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#40 | |
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Bannato
Iscritto dal: Feb 2001
Città: Mestre
Messaggi: 886
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Quote:
c'è scritto che prodi li intasca i soldi? prodi intende candidarsi con l'ulivo nel 2006 quindi deve fare una campagna elettorale, i soldi arriveranno dai partiti che lo appoggiano per fare la campagna elettorale (che non vuol dire solo attaccare cartelloni, vuol dire anche avere una struttura di supporto che permetta la scelta dei candidati, la raccolta delle firme per presentare le candidatura, l'organizzazione di riunioni e convegni per stabilire il programma, e tante altre attività finalizzate alle elezioni); mi sembra lineare, dopo le elezioni la lista prodi/ulivo presenterà domanda di rimborso secondo la legge e restituirà quei soldi a chi li aveva anticipati... o anche no, un partito può "regalare" dei soldi quei soldi avrebbero potuto essere presi in prestito dalle banche e invece arriveranno dai partiti dell'ulivo che li hanno ottenuti come rimborsi per le spese sostenute con i propri fondi nelle campagne elettorali precedenti... c'è qualcosa di sbagliato o illegale? a me sembra di no vuoi uno schemino? Codice:
partiti dell'ulivo spendono soldi per la campagna elettorale
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lo stato versa dei fondi come rimborso per quei soldi
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V
i partiti dell'ulivo mettono a bilancio i fondi e ne destinano
una parte per la campagna elettorale del 2006 di Prodi (Ulivo)
hai aperto un thread che non ha senso... se vuoi possiamo discutere sulle leggi che regolano la materia, ma allora va tenuto conto che la legge è stata approvata nel 1999 (maggioranza di sinistra) e modificata nel 2002 (maggioranza di destra), e un thread che fin dal titolo si basa su asserzioni sbagliate e che si rivolgono contro un particolare esponente politico non è il luogo giusto per farlo se c'è qualcuno che non dimostra onestà intellettuale in questo caso sei tu... o meglio, probabilmente eri in buona fede, semplicemente non sapevi cosa dicesse la legge, come si è capito da alcune tue risposte Ultima modifica di GhePeU : 20-04-2004 alle 00:26. |
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