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Bannato
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DOSSIER VATICANO: Tutti i Privilegi della Chiesa di Roma
FINANZIARIA 2005: 15 MILIONI DI PER IL CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR DI DON LUIGI VERZΘ.STESSA LEGGE FISSA A UN MILIONE IL FINANZIAMENTO PER «LAGGIORNAMENTO DELLA TECNOLOGIA DELLA RADIOFONIA»PER DUE EMITTENTI: RADIO PADANIA LIBERA, E RADIO MARIA DAL 1929 LITALIA PAGA I 5 MILIONI DI METRI CUBI DACQUA DELLO STATO PONTIFICIO. PER LE ACQUE DI SCARICO, CITTΐ DEL VATICANO SI ALLACCIA ALLACEA, MA NON PAGA LE BOLLETTE. -QUANDO LA SOCIETΐ ACEA SI QUOTA IN BORSA, NEL 99, I 44 MILIARDI DI LIRE DI DEBITI LI RIPIANA IL MINISTERO DELLECONOMIA (GIULIANO AMATO NDR). DA QUEL MOMENTO, I CIRCA 4 MILIARDI DI LIRE ANNUI DOVEVANO ESSERE A CARICO DELLA CHIESA. -LA FINANZIARIA 2004 STANZIA 25 MILIONI DI EURO SUBITO E QUATTRO DAL 2005 PER DOTARE IL VATICANO DI UN SISTEMA DI ACQUE PROPRIO. -LA STESSA MANOVRA PREVEDE 50 MILIONI, IN DUE TRANCHE PER LUNIVERSITΐ CAMPUS BIO-MEDICO, «OPERA APOSTOLICA DELLA PRELATURA DELLOPUS DEI». -NEL 2003 IL PARLAMENTO AVEVA GIΐ RICONOSCIUTO COME PARIFICATO LISTITUTO DI STUDI POLITICI SAN PIO V, APPROVANDONE IL FINANZIAMENTO ANNUO DI 1,5 MILIONI. -2003 SI VARA LA LEGGE SUGLI ORATORI: LO STATO RICONOSCE LA FUNZIONE EDUCATIVA E SOCIALE DEI CENTRI PARROCCHIALI E NE FINANZIA LATTIVITΐ. IL RECORD PER IL 2005 SPETTA ALLA PARROCCHIA DELLADDOLORATA DI TUGLIE (LECCE): UN MILIONE E 180 MILA EURO PER UN CAMPO DI CALCETTO, UNO DI BOCCE, SPOGLIATOI E SERVIZI. -LE SCUOLE CATTOLICHE, CHE SONO LA MAGGIOR PARTE DELLE PRIVATE, RICEVONO SUSSIDI STATALI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE (PARI A POCO MENO DI 500 MILIONI NEL 2005), DI FINANZIAMENTI DI PROGETTI PER «LELEVAZIONE DI QUALITΐ ED EFFICACIA DELLE OFFERTE FORMATIVE».(UN MILIONE DESTINATO ALLA «FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE DELLE PARIFICATE») DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE. - SCELTI DALLA CEI, MA PAGATI DALLO STATO, GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE SONO STATI IMMESSI IN RUOLO CON UNA LEGGE DEL 2003. -ESENZIONE PER GLI IMMOBILI, ANCHE DESTINATI A USO COMMERCIALE, DI PROPRIETΐ DELLA CHIESA CATTOLICA, Θ DIVENTATA LEGGE NEL 2005. Accordo con protocollo addizionale che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede La Santa Sede e la Repubblica italiana tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio VaticanoII; avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio EcumenicoVaticano II circa la libertΰ religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunitΰ politica,nonchι la nuova codificazione del diritto canonico; considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 Cost. della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciς richieda procedimenti di revisione costituzionale. Hanno riconosciuto lopportunitΰ di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense: Art. 1 La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e laChiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosial pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazioneper la promozione dell'uomo e il bene del Paese. Art. 2 1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertΰdi svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare ι assicurata alla Chiesa la libertΰ di organizzazione,di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministerospirituale nonchι della giurisdizione in materia ecclesiastica. 2. Θ ugualmente assicurata la reciproca libertΰ di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, cosμ come la libertΰ di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa. 3. Θ garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertΰdi riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altromezzo di diffusione. 4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma sedevescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicitΰ. Art. 3 1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie ι liberamente determinata dall'autoritΰ ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato. 2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici ι liberamente effettuata dall'autoritΰecclesiastica. Quest'ultima da comunicazione alle competenti autoritΰ civilidella nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei coadiutori, degli Abati e Prelaticon giurisdizione territoriale, cosμ come dei parroci e dei titolari degli altri ufficiecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato. 3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini italiani. 2 Art. 4 1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hannofacoltΰ di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppureassegnati al servizio civile sostitutivo. 2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari. 3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologiaed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle societΰ di vita apostolicapossono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delleuniversitΰ italiane. 4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autoritΰ informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. Art. 5 1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati,espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competenteautoritΰ ecclesiastica. 2. Salvo i casi di urgente necessitΰ, la forza pubblica non potrΰ entrare, per lesercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autoritΰ ecclesiastica. 3. L'autoritΰ civile terrΰ conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fattepresenti dalla competente autoritΰ ecclesiastica, per quanto concerne la costruzionedi nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali. Art. 6 La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festivitΰ religiose determinate d'intesa tra le parti. Art. 7 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art.20 Cost., riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di cultodi una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative,nι di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacitΰ giuridica eogni forma di attivitΰ. 2. Ferma restando la personalitΰ giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dellautoritΰ ecclesiastica o con il suo assenso, continuerΰ a riconoscere la personalitΰ giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalitΰ di religione o di culto. Analogamente si procederΰ per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi. 3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto,come pure le attivitΰ dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenzao di istruzione.Le attivitΰ diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici,sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalitΰ di tali enti, alle leggidello Stato concernenti tali attivitΰ e al regime tributario previsto per le medesime. 4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni allinterno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente. 5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici ι soggettaai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono pero soggettianche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.3 6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli art. 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario. Art. 8 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo lenorme del diritto canonico, a condizione che latto relativo sia trascritto nei registridello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione,il parroco o il suo delegato spiegherΰ ai contraenti gli effetti civili del matrimonio,dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri deiconiugi, e redigerΰ quindi, in doppio originale, latto di matrimonio, nel quale potrannoessere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrΰ avere luogo: a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circaletΰ richiesta per la celebrazione; b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile. La trascrizione ι tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, lazione di nullitΰ o di annullamento non potrebbe essere piω proposta. La richiesta di trascrizione ι fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio ι stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, leffettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dellatto e ne dΰ notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se lufficiale dello Stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione puς essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza lopposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi. 2. Le sentenze di nullitΰ di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici,che siano munite del decreto di esecutivitΰ del superiore organo ecclesiastico di controllo,sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblicaitaliana con sentenza della Corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformitΰ del presente articolo; b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici ι stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La Corte d'appello potrΰ, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei co4 niugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia. 3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la SantaSede sente lesigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sulmatrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignitΰ ed i valori della famiglia,fondamento della societΰ. Art. 9 1. La Repubblica italiana, in conformitΰ al principio della libertΰ della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. A tali scuole che ottengono la paritΰ ι assicurata piena libertΰ, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e negli altri enti territoriali, anche per quanto concerne lesame di Stato. 2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendoconto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico delpopolo italiano, continuerΰ ad assicurare, nel quadro delle finalitΰ della scuola,linsegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.Nel rispetto della libertΰ di coscienza e della responsabilitΰ educativa dei genitori,garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.Allatto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto surichiesta dell'autoritΰ scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcunaforma di discriminazione. Art. 10 1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autoritΰ ecclesiastica. 2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltΰ approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e biblioteconomia. 3. Le nomine dei docenti dell'Universitΰ Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autoritΰ ecclesiastica. Art. 11 1. La Repubblica italiana assicura che lappartenenza alle Forzearmate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di curao di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena nonpossono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertΰ religiosa o nell'adempimentodelle pratiche di culto dei cattolici. 2. L'assistenza spirituale ai medesimi ι assicurata da ecclesiastici nominati dalle autoritΰ italiane competenti su designazione dell'autoritΰ ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, lorganico e le modalitΰ stabiliti d'intesa fra tali autoritΰ. Art. 12 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaboranoper la tutela del patrimonio storico ed artistico.Al fine di armonizzare lapplicazione della legge italiana con le esigenze dicarattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune 5 disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti. 2. La Santa Sede conserva la disponibilitΰ delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con lonere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilitΰ delle altre catacombe. Con losservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali di- ritti di terzi, la Santa Sede puς procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie. Art. 13. 1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordatolateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data delloscambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate. 2. Ulteriori materie per le quali si manifesti lesigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autoritΰ dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana. Art. 14 Se in avvenire sorgessero difficoltΰ di interpretazione o di applicazionedelle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affiderannola ricerca di unamichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattroProtocollo addizionaleAl momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranensela Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportuneprecisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni,e di evitare ogni difficoltΰ di interpretazione, dichiarano di comune intesa: 1. In relazione all'art. 1. Si considera non piω in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano. 2. In relazione all'art. 4. a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'art. 11. b) La Repubblica italiana assicura che lautoritΰ giudiziaria darΰ comunicazione all'autoritΰ ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici. c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con Linterpretazione che lo Stato dΰ dell'art. 23, comma secondo, del Trattato Lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati 6 da autoritΰ ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani. 3. In relazione all'art. 7. a) La Repubblica italiana assicura che resterΰ escluso lobbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autoritΰ governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni. b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrΰ terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo. 4. In relazione all'art. 8. a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett. b) si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile: 1) lessere uno dei contraenti interdetto per infermitΰ di mente; 2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili; 3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinitΰ in linea retta. b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli artt. 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrΰ tener conto della specificitΰ dell'ordinamento canonico dal quale ι regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare: 1) si dovrΰ tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si ι svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico; 2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico; 3) si intende che in ogni caso non si procederΰ al riesame del merito. c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformitΰ alle norme dell'art. 34 del Concordato lateranense e della l. 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autoritΰ giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse. 5. In relazione all'art. 9. a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 ι impartito ― in conformitΰ alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertΰ di coscienza degli alunni ― da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autoritΰ ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autoritΰ scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento puς essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autoritΰ ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo. b) Con successiva intesa tra le competenti autoritΰ scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati: 1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche; 2) le modalitΰ di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni; 3) i criteri per la scelta dei libri di testo; 4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti. c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle Regioni di confine nelle quali la materia e disciplinata da norme particolari. 6. In relazione all'art. 10. 7 La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 ― che non innova lart. 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 ― si atterrΰ alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo articolo. 7. In relazione all'art. 13, n. 1. Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per lattuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo. Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 1984 Fonte http://www.francarame.it/node/1128 |
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#2 |
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Iscritto dal: Aug 2007
Messaggi: 50
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in sintesi?
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#3 |
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Senior Member
Iscritto dal: Dec 2006
Cittΰ: Trapani (TP)
Messaggi: 3098
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In sintesi lo stato ha 22 regioni, la 22esima perς non paga tasse e chiede ingenti finanziamenti.
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A casa ho almeno sette PC, in firma non ci stanno
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#4 |
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Member
Iscritto dal: Aug 2007
Messaggi: 50
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ah ecco, un argomento nuovo qui dentro
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#5 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2005
Messaggi: 367
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#6 |
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Bannato
Iscritto dal: Jan 2007
Cittΰ: Bergamo
Messaggi: 35
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#7 |
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Senior Member
Iscritto dal: Apr 2003
Messaggi: 2151
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certo che fa
ai terremotati il papa ha mandato l'olio santo per le messe.
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#8 |
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Bannato
Iscritto dal: Jan 2007
Cittΰ: Bergamo
Messaggi: 35
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Quindi ricapitolando gli argomenti sono:
1) acque di scarico 2) finanziamento di oratori, scuole e universitΰ, 3) e radio vaticano ha preso un milione. Argomenti che non avevamo mai discusso, giusto? |
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#9 |
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Bannato
Iscritto dal: Jan 2007
Cittΰ: Bergamo
Messaggi: 35
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#10 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Nov 2005
Messaggi: 376
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Se mi danneggi 100 e mi aiuti 0,0001 che faccio ti dico grazie?
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#11 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jul 2002
Cittΰ: Milano
Messaggi: 19150
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#12 | |
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Bannato
Iscritto dal: Aug 2006
Messaggi: 362
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ancora campano co tutti i soldi de mussolini del '29. quei 5 milioni sarΰ una parte dell'8x1000, e quindi non sono manco loro. ma dei fedeli. |
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#13 |
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Member
Iscritto dal: Aug 2008
Messaggi: 199
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non ho letto tutto ma si sono ricordati di inserire il fatto che la chiesa prende soldi
dallo stato italiano per tutti i battezzati ?
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#14 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Sep 2003
Cittΰ: ABANO TERME (Padova) paninaro inside
Messaggi: 3821
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#15 |
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Senior Member
Iscritto dal: Dec 2006
Cittΰ: Trapani (TP)
Messaggi: 3098
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ll parlamento (camera + senato).
Hanno anche il federalismo legale.
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A casa ho almeno sette PC, in firma non ci stanno
Ultima modifica di ConteZero : 14-04-2009 alle 19:26. |
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#16 | ||
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Bannato
Iscritto dal: Jan 2007
Cittΰ: Bergamo
Messaggi: 35
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La risposta era riferita a chi citava l'olio, non era riferita alla valore economico, in ogni caso, piuttosto che niente meglio piuttosto, ricordatevelo |
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#17 |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2005
Cittΰ: Palermo
Messaggi: 2579
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...chissΰ quanto avrai dato tu in beneficienza
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Utente gran figlio di Jobs ed in via di ubuntizzazione Lippi, perchθ non hai convocato loro ? |
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#18 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2005
Cittΰ: Palermo
Messaggi: 2579
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Utente gran figlio di Jobs ed in via di ubuntizzazione Lippi, perchθ non hai convocato loro ? |
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#19 |
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Bannato
Iscritto dal: Aug 2006
Messaggi: 362
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#20 | |
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Bannato
Iscritto dal: Aug 2006
Messaggi: 362
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FINANZIARIA 2005: 15 MILIONI DI PER IL CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR DI DON LUIGI VERZΘ.










