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Old 27-11-2009, 01:39   #77
Special
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Originariamente inviato da claudioborghi Guarda i messaggi
No. Corruzione susseguente non significa che "paghi dopo". Significa che un pubblico ufficiale compie degli atti (che astrattamente possono essere anche leciti) senza alcuna influenza o costrizione e poi in un secondo tempo in ragione di quegli atti viene avvicinato e pagato da qualcuno.

La corruzione semplice puo' essere susseguente, perche' non sta bene che, ad esempio, un funzionario del comune si becchi dei soldi in qualsiasi momento da un costruttore anche dopo che gli ha approvato spontaneamente un progetto, dato che per qualsiasi decisione futura rischierebbe di apparire "a libro paga".

La corruzione in atti giudiziari invece non e' prevista dal 319 ter nella forma "susseguente" perche' un processo e' autoconclusivo e un accordo con pagamento successivo al processo medesimo non lo puo' cambiare in alcun modo, quindi diventa (posto che ci sia, e nel caso Mills secondo me non c'e' manco quella) corruzione semplice.
E allora perché la linea difensiva era che la corruzione non c'era stata, ma anche se ci fosse stata, era caduta in prescrizione, invece di far notare che per la corruzione in atti giudiziari non esiste nella forma "susseguente"?

E cmq:
Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio
Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro od altra utilita', una retribuzione che non gli e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui gia' compiuto, la pena e' della reclusione fino ad un anno (1). (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita', o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da due a cinque anni (1) . (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 319 bis Circostanze aggravanti
La pena e' aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e' della reclusione da sei a venti anni (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.


Il 319ter fa riferimento al 319, quindi perché non dovrebbe ricomprenderlo?
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