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Old 26-11-2007, 19:31   #8
morg79
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L'Avatar di morg79
 
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Si riconosce unanimemente in dottrina che le norme relative alla comunione in generale (art. 1100 e ss. del c.c.) si applicano, in quanto compatibile, anche alla comunione ereditaria (argomentando a contrario anche dell’art. 1116 c.c.).
Nel caso di specie trova applicazione l’art. 1108 c.c. ed in particolare, il 3° comma, secondo cui "è necessario il consenso di tutti i partecipanti (eredi) per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a 9 anni" ed il consenso unanime di tutti i condomini (coeredi) può essere dato anche al di fuori di un’assemblea o in tempi successivi.
L’atto di trasferimento della proprietà del bene ereditato indiviso costituisce, dunque, un’eccezione al principio maggioritario applicabile di regola, invece, in tema di comunione, per cui sarà necessario il consenso di tutti i coeredi

E’ pur sempre possibile chiedere la divisione dei beni ereditati (art. 713 c.c.) e se il bene immobile non è comodamente divisibile (quando la porzione da attribuire a ciascuno dei condividenti non configuri un’entità autonoma e funzionale che possa essere suscettibile di autonomo e libero godimento, non compromessa da pesi, servitù o limitazioni eccessive), può essere assegnato alla porzione di uno dei coeredi avente la quota maggiore o a più di essi che richiedano congiuntamente il bene, con addebito dell’eccedenza, se nessuno è disposto a ciò si fa luogo alla vendita all’incanto (art. 720 c.c.).
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La miglior lezione al mondo é osservare i maestri al lavoro... "Faccine a go-go"
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