View Full Version : Green Pass falsi: perquisizioni e sequestri nei confronti degli amministratori di 32 canali Telegram
Redazione di Hardware Upg
09-08-2021, 10:31
Link alla notizia: https://www.hwupgrade.it/news/web/green-pass-falsi-perquisizioni-e-sequestri-nei-confronti-degli-amministratori-di-32-canali-telegram_99761.html
La Polizia di Stato fa sapere di aver cominciato le operazioni di perquisizione e sequestro nei confronti degli amministratori di quei canali Telegram che hanno distribuito Green Pass falsi
Click sul link per visualizzare la notizia.
Sulla pagina della polizia dicono di fare accertamenti anche sugli utenti.
https://www.facebook.com/187255258102830/posts/2002119253283079/
Sulla pagina della polizia dicono di fare accertamenti anche sugli utenti.
https://www.facebook.com/187255258102830/posts/2002119253283079/
E mi pare anche doveroso.
Speriamo li sanzionino tutti per bene Amministratori e acquirenti.
Sforzandomi posso capire la filosofia NoVax ma se arrivi a spendere 100€ per un greenpass falso sei semplicemente un idiota.
Sfortunatamente, ma comprensibilmente, con il greenpass gli esercenti non controllano anche la Carta d'Identità rendendo in qualche modo possibile la condivisione di una singola certificazione tra più persone.
Speriamo li sanzionino tutti per bene Amministratori e acquirenti.
Sforzandomi posso capire la filosofia NoVax ma se arrivi a spendere 100€ per un greenpass falso sei semplicemente un idiota.
No peggio, sei un criminale idiota.
TigerTank
09-08-2021, 11:09
Speriamo li sanzionino tutti per bene Amministratori e acquirenti.
Sforzandomi posso capire la filosofia NoVax ma se arrivi a spendere 100€ per un greenpass falso sei semplicemente un idiota.
Concordo....il top dell'idiozia(e una goduria per i truffatori).
Sai che ridere se poi il green pass desse esito negativo tipo in un aeroporto o simili e scattasse il controllo.
Perchè comunque le vaccinazioni fatte sono evento fisico registrato sulla base della tessera sanitaria e con consenso firmato, per cui...la mancata corrispondenza dovrebbe saltar fuori in un attimo.
Sfortunatamente, ma comprensibilmente, con il greenpass gli esercenti non controllano anche la Carta d'Identità rendendo in qualche modo possibile la condivisione di una singola certificazione tra più persone.
Sì infatti secondo me questa è una falla che rende il green pass un pò ridicolo nei contesti in cui non ci sia un controllo incrociato con l'identità.
Cosa che ovviamente potrebbe fare solo del personale autorizzato in certi contesti di sicurezza.
Il peggio però sarebbe che tale novax oltre che commettere un atto criminale dimostrerebbe pure di non avere un minimo di rispetto per gli altri e di senso civico.
E scrivo novax perchè comunque anche chi si è vaccinato ma è contro al green pass, ha il green pass.
Ginopilot
09-08-2021, 11:19
Speriamo li sanzionino tutti per bene Amministratori e acquirenti.
Sforzandomi posso capire la filosofia NoVax ma se arrivi a spendere 100€ per un greenpass falso sei semplicemente un idiota.
Sfortunatamente, ma comprensibilmente, con il greenpass gli esercenti non controllano anche la Carta d'Identità rendendo in qualche modo possibile la condivisione di una singola certificazione tra più persone.
Invece sono tenuti ad accertare la corrispondenza tra gp e identità.
Cromwell
09-08-2021, 11:24
Sforzandomi posso capire la filosofia NoVax ma se arrivi a spendere 100€ per un greenpass falso sei semplicemente un idiota.
Truffatori nè più nè meno come quelli che glielo hanno venduto, e come tali devono essere perseguiti
Invece sono tenuti ad accertare la corrispondenza tra gp e identità.Falso (purtroppo). Leggi il decreto.
TigerTank
09-08-2021, 11:27
Invece sono tenuti ad accertare la corrispondenza tra gp e identità.
Già...ma anche se fosse credo che molti esercenti pur di non perdere clienti o per paura di ritorsioni chiudano un occhio...
Un pò come la vendita di sigarette e alcolici previa verifica della carta di indentità nei casi dubbi...
giovanni69
09-08-2021, 11:30
Esatto, truffano la buona fede di altre persone, dal personale al gestore, agli altri utenti che eventualmente condividono i loro stessi spazi comuni.
Non so se ricorra anche l'art, 494 - Sostituzione di persona:
Dispositivo dell'art. 494 Codice Penale
Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica → Capo IV - Della falsità personale
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio(1) o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona(2), o attribuendo a sé o ad altri un falso nome(3), o un falso stato(4), ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici(5), è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno(6).
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html
*Pegasus-DVD*
09-08-2021, 11:46
quanti crapadoni
filippo1980
09-08-2021, 11:49
Sono contento di leggere nei commenti che non sono l'unico a pensare che oltre a chi produce green pass falsi dovrebbe essere punito anche chi li compra!
Passi chi, per ignoranza o per ingenuità, mette i dati della carta di credito su siti non sicuri, ma qui parliamo di gente che sa che LEGALMENTE otterrebbe il green pass senza tirar fuori un € ed è disposta a pagare per averne uno ... non ci sto a considerarli vittime inconsapevoli di una truffa IMHO
Ginopilot
09-08-2021, 11:51
Falso (purtroppo). Leggi il decreto.
Il decreto stabilisce che il controllo spetta al datore di lavoro o suo delegato.
Il documento di identità va richiesto assieme al gp, chi rifiuta di mostrarlo non può entrare.
Ginopilot
09-08-2021, 11:52
Già...ma anche se fosse credo che molti esercenti pur di non perdere clienti o per paura di ritorsioni chiudano un occhio...
Un pò come la vendita di sigarette e alcolici previa verifica della carta di indentità nei casi dubbi...
Rischiano grosso.
nickname88
09-08-2021, 11:52
Guardate che siamo in ItaGLIa, nel caso qualcuno se lo fosse scordato.
Perseguire ? Il problema maggiore non è perseguirli ( anche se di sicuro qualcuno sfuggirà ) ma la pena finale che probabilmente sarà lieve per molti di questi.
Fossimo in Cina gli spettava un multone + 3 mesi in un campo di "rieducazione". :O
Il decreto stabilisce che il controllo spetta al datore di lavoro o suo delegato.
Il documento di identità va richiesto assieme al gp, chi rifiuta di mostrarlo non può entrare.No, ti ho già detto che è falso. La legge impone di controllare il green pass con la relativa applicazione e consente al verificatore la facoltà discrezionale di chiedere anche un documento di identità. Se te lo chiedono devi mostrarlo, ma il verificatore non è tenuto a chiedertelo, per cui ritengo che non lo chiederà praticamente nessuno.
Ho già riportato il testo del relativo decreto in altro thread, per favore non costringermi a ripescarlo.
Ginopilot
09-08-2021, 12:04
No, ti ho già detto che è falso. La legge impone di controllare il green pass con la relativa applicazione e consente al verificatore la facoltà discrezionale di chiedere anche un documento di identità. Se te lo chiedono devi mostrarlo, ma il verificatore non è tenuto a chiedertelo, per cui ritengo che non lo chiederà praticamente nessuno.
Ho già riportato il testo del relativo decreto in altro thread, per favore non costringermi a ripescarlo.
Dove è stabilita questa discrezionalità? Il gp è un documento legato all’identita, senza la verifica non ha alcun valore.
Innanzitutto molto positivo che trovino questi criminali (sia i truffatori che i "truffati") e gli facciano passare la voglia. Servirebbe il metodo francese: fino a 5 anni di galera e 75.000 Euro di multa per chi compra un certificato falso (collaborando alla sua creazione), e sanzioni pesantissime (penali e pecuniarie) anche per gli esercenti che non applicano le regole.
Però:
Estratto dal comunicato sulla pagina faccialibro "Commissariato di PS Online - Italia", gestita dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni:
Si rammenta che qualsiasi certificato Green Pass originale non può essere falsificato o manomesso poiché ogni certificazione viene prodotta digitalmente con una chiave privata del Ministero della Salute che ne assicura l’autenticità. Ad ogni controllo con la preposta App ufficiale VerificaC19, viene interrogata la banca dati ministeriale contenente l’elenco ufficiale della popolazione vaccinata e, di conseguenza, un QR-CODE generato con una certificazione non autentica, non supererebbe la procedura di verifica.
Estratto dalle informazioni nella pagina dell'app VerificaC19 su Google Play:
L’app VerificaC19 consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli “EU Digital COVID Certificate” attraverso la lettura del codice “QR” del certificato. Non prevede la memorizzazione o la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate. La app, infatti, effettua la verifica in modalità offline ovvero senza invocare un servizio di un sistema remoto nel momento in cui viene utilizzata. La verifica dell’autenticità del certificato presuppone che la app possa accedere almeno una volta al giorno al backend della piattaforma nazionale “DGC”, collegato al gateway europeo (DGCG), dove sono rese disponibili tutte le chiavi pubbliche utilizzate per firmare gli “EU Digital COVID Certificate” emessi.
Una delle due affermazioni è falsa, e direi che quasi certamente è falsa quella della Polizia Postale perché il funzionamento offline era uno dei prerequisiti per queste applicazioni.
Tecnicamente:
- il green pass è un set di dati codificato in un qrcode assieme alla relativa firma digitale del ministero;
- non è possibile generare un green pass falso che risulti valido alla verifica a meno di possedere la chiave privata ministeriale con cui sono firmati (evento estremamente improbabile a meno che la chiave la custodisca il tizio di Frosinone che ha fatto bucare il CED della sanità laziale);
- l'unico modo perché siano generati green pass falsi è che vengano immessi nel sistema dati di vaccinazione falsi, cosa che possono potenzialmente fare solo eventuali medici di base corrotti (per i loro assistiti) o operatori corrotti nei centri vaccianali, o altro personale corrotto con accesso in scrittura a quei sistemi.
Il fatto che il periodo di validità del certificato dipende esclusivamente dai dati in esso registrati e dalle regole generali presenti nell'applicazione di verifica, causa mi pare una grave conseguenza: risulta di fatto impossibile revocare un certificato valido. Una persona con green pass valido, se prima della scadenza del medesimo riceve una diagnosi covid rimane comunque in possesso del green pass valido. Spero che se ne rendano conto e che aggiungano all'applicazione una funzione di download periodico dell'elenco dei certificati revocati prima della scadenza, da conservare il locale (basta un hash, niente dati).
Dove è stabilita questa discrezionalità? Il gp è un documento legato all’identita, senza la verifica non ha alcun valore.
Te l'ho già detto: è scritto chiaro e tondo nel relativo decreto. Cortesemente leggilo e non dare per vere cose che hai solo immaginato.
Ginopilot
09-08-2021, 12:18
Te l'ho già detto: è scritto chiaro e tondo nel relativo decreto. Cortesemente leggilo e non dare per vere cose che hai solo immaginato.
Nel decreto quale? Il 105? Il 52?
quanti crapadoni
E che minchia significherebbe? :D
Sono contento di leggere nei commenti che non sono l'unico a pensare che oltre a chi produce green pass falsi dovrebbe essere punito anche chi li compra!
Passi chi, per ignoranza o per ingenuità, mette i dati della carta di credito su siti non sicuri, ma qui parliamo di gente che sa che LEGALMENTE otterrebbe il green pass senza tirar fuori un € ed è disposta a pagare per averne uno ... non ci sto a considerarli vittime inconsapevoli di una truffa IMHO
io non sono mai tra quelli che dicono che dovrebbe essere punita la stupidita, come molti sostengono in caso di cartomanti o phishing telefonico, anzi, sostengo sempre che vadano tutelati TUTTI, ma quì si tratta di gente che agisce in malafede, sapendo di violare la legge e infischiandosene della salute pubblica... Tutta carne da galera per me.
Una delle due affermazioni è falsa, e direi che quasi certamente è falsa quella della Polizia Postale perché il funzionamento offline era uno dei prerequisiti per queste applicazioni.
Tecnicamente:
- il green pass è un set di dati codificato in un qrcode assieme alla relativa firma digitale del ministero;
- non è possibile generare un green pass falso che risulti valido alla verifica a meno di possedere la chiave privata ministeriale con cui sono firmati (evento estremamente improbabile a meno che la chiave la custodisca il tizio di Frosinone che ha fatto bucare il CED della sanità laziale);
- l'unico modo perché siano generati green pass falsi è che vengano immessi nel sistema dati di vaccinazione falsi, cosa che possono potenzialmente fare solo eventuali medici di base corrotti (per i loro assistiti) o operatori corrotti nei centri vaccianali, o altro personale corrotto con accesso in scrittura a quei sistemi.
Il fatto che il periodo di validità del certificato dipende esclusivamente dai dati in esso registrati e dalle regole generali presenti nell'applicazione di verifica, causa mi pare una grave conseguenza: risulta di fatto impossibile revocare un certificato valido. Una persona con green pass valido, se prima della scadenza del medesimo riceve una diagnosi covid rimane comunque in possesso del green pass valido. Spero che se ne rendano conto e che aggiungano all'applicazione una funzione di download periodico dell'elenco dei certificati revocati prima della scadenza, da conservare il locale (basta un hash, niente dati).
è possibile il funzionamento online ma il terminale controllante deve connettersi almeno una volta al giorno per aggiornare la lista dei certificati validi.
Altri truffatori specificavano nel messaggio che si servono di medici corrotti per immettere dati di vaccinazione falsi, probabilmente millantando, e pare che qualche cliente abbia già ricevuto estorsioni, in cui i criminali minacciavano di sfruttare i loro dati per furti d'identità se non pagano altri soldi, e non hanno neanche ricevuto il green pass falso, se poi venissero pure perseguiti dalla polizia postale sarebbe il top.
Ho fatto un weekend in giro e sono stato in molti posti che richiedevano il green pass e la situazione è variegata, lo hanno richiesto tutti quelli che dovevano chiederlo (però pare che al sud la situazione sia molto diversa) ma il livello di controllo dipende un po' dall'addetto, si va dal museo in cui il custode (senza mascherina) chiede di vederlo senza scansionarlo, a chi lo scansiona ma non controlla l'identità (la maggior parte), a chi prova a scansionarlo mettendo il display del telefono di fronte a quello del tablet in corrispondenza del quadrato che dovrebbe mostrare l'inquadratura del qr (ho dovuto insegnargli io come si dovrebbe fare), a chi, perplesso che il mio pass era dato valido solo in Italia ha voluto vedere i dettagli su io.app (ero sloggato quindi ho perso parecchio tempo per riloggarmi via spid), in totale solo un paio mi hanno chiesto i documenti, quindi penso che la tecnica meno rischiosa per i no vax sarebbe di usare il gp di un altro, e se vengono chiesti i documenti rispondere di non averne con sè e alzare i tacchi.
Tutto sommato per essere i primi giorni mi pareva andare relativamente bene, non ho visto nessuno fare scenate perchè gli veniva impedito l'accesso
Ginopilot
09-08-2021, 12:39
è possibile il funzionamento online ma il terminale controllante deve connettersi almeno una volta al giorno per aggiornare la lista dei certificati validi.
Altri truffatori specificavano nel messaggio che si servono di medici corrotti per immettere dati di vaccinazione falsi, probabilmente millantando, e pare che qualche cliente abbia già ricevuto estorsioni, in cui i criminali minacciavano di sfruttare i loro dati per furti d'identità se non pagano altri soldi, e non hanno neanche ricevuto il green pass falso, se poi venissero pure perseguiti dalla polizia postale sarebbe il top.
Ho fatto un weekend in giro e sono stato in molti posti che richiedevano il green pass e la situazione è variegata, lo hanno richiesto tutti quelli che dovevano chiederlo (però pare che al sud la situazione sia molto diversa) ma il livello di controllo dipende un po' dall'addetto, si va dal museo in cui il custode (senza mascherina) chiede di vederlo senza scansionarlo, a chi lo scansiona ma non controlla l'identità (la maggior parte), a chi prova a scansionarlo mettendo il display del telefono di fronte a quello del tablet in corrispondenza del quadrato che dovrebbe mostrare l'inquadratura del qr (ho dovuto insegnargli io come si dovrebbe fare), a chi, perplesso che il mio pass era dato valido solo in Italia ha voluto vedere i dettagli su io.app (ero sloggato quindi ho perso parecchio tempo per riloggarmi via spid), in totale solo un paio mi hanno chiesto i documenti, quindi penso che la tecnica meno rischiosa per i no vax sarebbe di usare il gp di un altro, e se vengono chiesti i documenti rispondere di non averne con sè e alzare i tacchi.
Tutto sommato per essere i primi giorni mi pareva andare relativamente bene, non ho visto nessuno fare scenate perchè gli veniva impedito l'accesso
Vedremo se cominceranno a fare multe. La verifica dell’autenticità di un gp non ha alcun senso se non accompagnata alla verifica dell’identità.
Doraneko
09-08-2021, 12:48
Truffatori nè più nè meno come quelli che glielo hanno venduto, e come tali devono essere perseguiti
Per il reato di? (Riferimento specifico all'articolo del cp)
tallines
09-08-2021, 12:50
Link alla notizia: https://www.hwupgrade.it/news/web/green-pass-falsi-perquisizioni-e-sequestri-nei-confronti-degli-amministratori-di-32-canali-telegram_99761.html
La Polizia di Stato fa sapere di aver cominciato le operazioni di perquisizione e sequestro nei confronti degli amministratori di quei canali Telegram che hanno distribuito Green Pass falsi
Click sul link per visualizzare la notizia.
Magari peggio :O
Ma hanno finito di fare gli imbecilli o cosa ?
Non si vergognano ?
Fanno pensa sia chi produce questi green pass falsi, e ancor di più chi li va a prendere a pagamento,,,,questi ultimi sono proprio mosciiiii :tie: :asd: :asd:
Vedremo se cominceranno a fare multe. La verifica dell’autenticità di un gp non ha alcun senso se non accompagnata alla verifica dell’identità.
Su questo credo concordiamo tutti. Il problema è che per ovvi motivi organizzativi la parte di verifica dell'identità non è stata resa obbligatoria.
Week-end e oggi ho pranzato fuori e nessuno ha chiesto il documento d'identità ma solo il GreenPass. Alcuni sono risultati anche "Non verificati".
Per il reato di? (Riferimento specifico all'articolo del cp)
Naturalmente non sono un avvocato ma sicuramente esiste il reato per falsificazione di un documento.
Come minimo stai facendo Falsa Dichiarazione
Doraneko
09-08-2021, 12:59
Cut
Tecnicamente:
- il green pass è un set di dati codificato in un qrcode assieme alla relativa firma digitale del ministero;
- non è possibile generare un green pass falso che risulti valido alla verifica a meno di possedere la chiave privata ministeriale con cui sono firmati (evento estremamente improbabile a meno che la chiave la custodisca il tizio di Frosinone che ha fatto bucare il CED della sanità laziale);
- l'unico modo perché siano generati green pass falsi è che vengano immessi nel sistema dati di vaccinazione falsi, cosa che possono potenzialmente fare solo eventuali medici di base corrotti (per i loro assistiti) o operatori corrotti nei centri vaccianali, o altro personale corrotto con accesso in scrittura a quei sistemi.
Cut
Infatti anche secondo me quello che ho evidenziato è l'unico modo perché l'inganno funzioni, tutti gli altri sono modi per prendere soldi ai fessacchiotti (canali Telegram).
Doraneko
09-08-2021, 13:06
Naturalmente non sono un avvocato ma sicuramente esiste il reato per falsificazione di un documento.
Come minimo stai facendo Falsa Dichiarazione
Non sono un avvocato neanch'io ma secondo me "gli acquirenti" non rischiano nulla fino al momento in cui non provano ad usare il falso Green Pass.
L'articolo 497bis del CP parla di possesso di "documento valido per l'espatrio", perciò Carta d'identità e passaporto.
Il Green Pass non è nulla di tutto ciò, dubito perciò che né il mero possesso né tantomeno un tentato acquisto possano inguaiare qualcuno.
Aspettiamo però di sentire il parere degli esperti del forum :D
Non sono un avvocato neanch'io ma secondo me "gli acquirenti" non rischiano nulla fino al momento in cui non provano ad usare il falso Green Pass.
L'articolo 497bis del CP parla di possesso di "documento valido per l'espatrio", perciò Carta d'identità e passaporto.
Il Green Pass non è nulla di tutto ciò, dubito perciò che né il mero possesso né tantomeno un tentato acquisto possano inguaiare qualcuno.
Aspettiamo però di sentire il parere degli esperti del forum :D
Motivo per cui se trovato con Green Pass falso l'esercente ti impedisce semplicemente di mangiare dentro non di venderti gli articoli.
Ma ammettendo che tu stia condividendo un GP valido e quindi riesci ad accomodarti al chiuso. Se arrivano i Carabinieri e fanno le verifiche, in quel caso GP + Identità, dubito te la cavi con "signore non può stare qui deve usicre"
Nel decreto quale? Il 105? Il 52?
Bisognerebbe imparare a cercarsi le fonti, comunque: le specifiche, a cui fanno riferimento anche i provvedimenti successivi, sono stabilite dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg), di cui ti agevolo l'art. 13:
Verifica delle certificazioni verdi COVID-19
emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC
1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici
esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro
delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in
alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque
forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche
di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Ovvero: il titolare del certificato deve esibire, a richiesta del verificatore, un documento di identità, ma da questo non deriva l'obbligo del verificatore di richiederlo.
Al momento in nessuna delle FAQ o istruzioni sui siti istituzionali e in nessun altro documento viene citato il controllo del documento di identità.
Però è anche vero che l'ultima versione dell'applicazione adesso scrive, dopo la verifica positiva del certificato, che è "necessario confrontare i dati anagrafici con quelli di un documento di identità".
Diciamo che adesso qualcuno ha le idee confuse, perciò ci si può attendere nel prossimo futuro qualche circolare di chiarimento sulla questione, ma al momento dal punto di vista strettamente legale l'obbligo di richiedere il documento non sussiste (se non mi è sfuggito qualche successivo provvedimento in merito).
Faccio notare che, verifica dell'identità o meno, chi dovesse presentare come suo il certificato di un'altra persona commetterebbe comunque un reato (a quel punto potrebbe esibire anche un documento di identità falso, tanto vale).
è possibile il funzionamento online ma il terminale controllante deve connettersi almeno una volta al giorno per aggiornare la lista dei certificati validi.No, l'applicazione deve connettersi una volta al giorno per aggiornare la lista delle chiavi pubbliche dei vari enti nazionali che emettono i green pass (funziona anche con quelli di altri paesi), non ha nessuna lista dei certificati validi (che sarebbe anche enorme). E' scritto chiaramente nelle informazioni su Play Store e anche nel manuale dell'applicazione (https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81333&parte=1%20&serie=null) che illustra in modo completo i flussi dati. L'applicazione non ha modo di verificare nulla che non sia già codificato nel qrcode, è tutto offline e al momento questo comporta, come scrivevo sopra, che i certificati emessi non sono revocabili. Spero che aggiungano una black list di codici hash in locale per le revoche, aggiornata quotidianamente. Ma servirebbe uno sforzo di intelligenza...
Ginopilot
09-08-2021, 13:34
Bisognerebbe imparare a cercarsi le fonti, comunque: le specifiche, a cui fanno riferimento anche i provvedimenti successivi, sono stabilite dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg), di cui ti agevolo l'art. 13:
Verifica delle certificazioni verdi COVID-19
emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC
1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici
esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro
delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in
alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque
forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche
di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Ovvero: il titolare del certificato deve esibire, a richiesta del verificatore, un documento di identità, ma da questo non deriva l'obbligo del verificatore di richiederlo.
Al momento in nessuna delle FAQ o istruzioni sui siti istituzionali e in nessun altro documento viene citato il controllo del documento di identità.
Però è anche vero che l'ultima versione dell'applicazione adesso scrive, dopo la verifica positiva del certificato, che è "necessario confrontare i dati anagrafici con quelli di un documento di identità".
Diciamo che adesso qualcuno ha le idee confuse, perciò ci si può attendere nel prossimo futuro qualche circolare di chiarimento sulla questione, ma al momento dal punto di vista strettamente legale l'obbligo di richiedere il documento non sussiste (se non mi è sfuggito qualche successivo provvedimento in merito).
Faccio notare che, verifica dell'identità o meno, chi dovesse presentare come suo il certificato di un'altra persona commetterebbe comunque un reato (a quel punto potrebbe esibire anche un documento di identità falso, tanto vale).
È responsabilità del titolare accertarsene, se non lo fa ed il certificato è di un altro, ne pagherà le conseguenze.
Ginopilot
09-08-2021, 13:38
Motivo per cui se trovato con Green Pass falso l'esercente ti impedisce semplicemente di mangiare dentro non di venderti gli articoli.
Ma ammettendo che tu stia condividendo un GP valido e quindi riesci ad accomodarti al chiuso. Se arrivano i Carabinieri e fanno le verifiche, in quel caso GP + Identità, dubito te la cavi con "signore non può stare qui deve usicre"
Ed in quest’ultimo caso le sanzioni le becca anche l’esercente.
TigerTank
09-08-2021, 13:40
io non sono mai tra quelli che dicono che dovrebbe essere punita la stupidita, come molti sostengono in caso di cartomanti o phishing telefonico, anzi, sostengo sempre che vadano tutelati TUTTI, ma quì si tratta di gente che agisce in malafede, sapendo di violare la legge e infischiandosene della salute pubblica... Tutta carne da galera per me.
In pratica persone che:
-statisticamente restano più esposte agli aggravamenti del covid(vedasi ormai che la stragrande maggioranza di persone non anziane ricoverate è non vaccinata).
-in luoghi al chiuso(culturali, fieristici, ecc...) alzerebbero le probabilità di creare focolai che se anche di lieve entità per chi è vaccinato comporterebbero comunque eventuali quarantene e simili.
-che come polli comprano i GP falsi su telegram cacciando svariate centinaia di € e che rischiano pure di essere rintracciati ora che li hanno beccati. Perchè a questo punto basterebbe che tali GP venissero messi a sistema in una black list. Un pò come i seriali tarocchi dei videogiochi.
È responsabilità del titolare accertarsene, se non lo fa ed il certificato è di un altro, ne pagherà le conseguenze.Questo da cosa lo deduci? La legge non dice nulla di simile.
Ginopilot
09-08-2021, 13:50
Questo da cosa lo deduci? La legge non dice nulla di simile.
Se un cliente accede ad un locale con un gp falso o di altro soggetto vuol dire che non dispone di gp, pertanto è sanzionato lui quanto l’esercente. È interesse del l’esercente verificare l’identità di chi presenta un gp.
Quando cominceranno ad arrivare le multe ci sarà da ridere.
Ma che coglioni, tutt'al più 'ste cose si fanno sul darkw
giovanni69
09-08-2021, 13:56
Per il reato di? (Riferimento specifico all'articolo del cp)
https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=47509557&postcount=11
Doraneko
09-08-2021, 14:12
https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=47509557&postcount=11
No, li siamo ad uno stato già più avanzato, ovvero l'utilizzo effettivo del documento falso. Quello è un reato che può venire contestato quando i babbei provano ad usare il certificato falso.
La mia domanda era sul fatto se potevano venire puniti il tentato acquisto, l'acquisto e la mera detenzione. Secondo me no, non ho trovato nulla in tal merito.
Se un cliente accede ad un locale con un gp falso o di altro soggetto vuol dire che non dispone di gp, pertanto è sanzionato lui quanto l’esercente. È interesse del l’esercente verificare l’identità di chi presenta un gp.
No, sono tue illazioni infondate come già documentato sopra. L'esercente al momento ha solo l'obbligo di verificare il green pass con l'applicazione, se lo fa non gli si può contestare nulla dato che non ha l'obbligo di verificare l'identità (salvo future nuove disposizioni in merito). Se uno entra con un green pass di un altro (falso è impossibile) commette probabilmente alcuni reati (vado a naso: falso, sostituzione di persona, attentato alla salute pubblica, ecc.), ma l'esercente non ne ha colpa.
Quando cominceranno ad arrivare le multe ci sarà da ridere.Purtroppo, anche ammettendo che venga fatto un numero adeguato di controlli, le sanzioni sono molto miti: da 400 a 1000 euro sia per l'esercente che per l'utente. Dal punto di vista degli esercenti non è un gran deterrente (in riviera ci sono soggetti che aprono abusivamente discoteche con 1000 presenze, li multano e due giorni dopo sono ancora aperti), dal punto di vista dell'utente magari un po' di più (400 euro per una pizza sono tanti), ma tutto dipende dal numero di controlli che saranno attuati.
In Francia parlano di 45.000 euro di sanzione per gli esercenti che non applicano le norme sul green pass, quello è già un deterrente più efficace.
No, li siamo ad uno stato già più avanzato, ovvero l'utilizzo effettivo del documento falso. Quello è un reato che può venire contestato quando i babbei provano ad usare il certificato falso.
Direi che nessuno può provare a usare un certificato falso dato che non sono falsificabili. I minorati che hanno pagato per un certificato falso non hanno ricevuto nulla, ovviamente. Se invece uno ottenesse il certificato corrompendo il medico o altro soggetto che può inserire i dati, allora tecnicamente il certificato sarebbe autentico ma i dati su cui si basa (le vaccinazioni) falsi, e li si aprirebbe un mondo di reati sia per l'intestatario sia per chi ha inserito i dati falsi.
No, l'applicazione deve connettersi una volta al giorno per aggiornare la lista delle chiavi pubbliche dei vari enti nazionali che emettono i green pass (funziona anche con quelli di altri paesi), non ha nessuna lista dei certificati validi (che sarebbe anche enorme). E' scritto chiaramente nelle informazioni su Play Store e anche nel manuale dell'applicazione (https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81333&parte=1%20&serie=null) che illustra in modo completo i flussi dati. L'applicazione non ha modo di verificare nulla che non sia già codificato nel qrcode, è tutto offline e al momento questo comporta, come scrivevo sopra, che i certificati emessi non sono revocabili. Spero che aggiungano una black list di codici hash in locale per le revoche, aggiornata quotidianamente. Ma servirebbe uno sforzo di intelligenza...
ah ok, la prima volta che ho provato VerificaC19 ha impiegato un po' di tempo a scaricare i dati, pensavo avesse scaricato i dati di validità di tutti i certificati e agli avvii successivi scaricasse solo i diff
il decreto così scritto mi pare lacunoso... :O
Non c'è scritto a chiare lettere che chi è preposto al controllo è tenuto a verificare l'identità del titolare del qreen pass, confrontandola con le generalità su di un documento d'identità.
Magari potrebbero introdurre delle eccezioni, come il controllo facoltativo dei documenti, solo se si conosce personalmente la persona, ma sempre controllando la validità del qr, e verificando la corrispondenza del nome sull'app di verifica. Perchè il green pass può essere valido per due giorni, come 9 mesi. Forse si potrebbe evitare di chiede la verifica a conoscenti di cui si abbia la certezza che si siano vaccinati a doppia dose e a chi già ha ricevuto la verifica nello stesso giorno.
ah ok, la prima volta che ho provato VerificaC19 ha impiegato un po' di tempo a scaricare i dati, pensavo avesse scaricato i dati di validità di tutti i certificati e agli avvii successivi scaricasse solo i diff
A me ha smesso di funzionare, ogni codice che provavo a validare mi diceva che non era valido o scaduto. Ho cancellato dati e cache dell'app, e al successivo, ha riscaricato le chiavi ed ha ripreso a funzionare. Forse dovrebbero aggiornare i dati non una volta al giorno random, ma al primo accesso.
No, li siamo ad uno stato già più avanzato, ovvero l'utilizzo effettivo del documento falso. Quello è un reato che può venire contestato quando i babbei provano ad usare il certificato falso.
La mia domanda era sul fatto se potevano venire puniti il tentato acquisto, l'acquisto e la mera detenzione. Secondo me no, non ho trovato nulla in tal merito.
Potrebbero essere imputati di alcuni reati, tipo l'incauto acquisto, la ricettazione ecc. sono tutti plausibili, ma non sono un avvocato, questi si configurano per l'acquisto di merce contraffatta o rubata per cui credo anche per estensione si possano usare in questo caso.
Ginopilot
09-08-2021, 14:42
No, sono tue illazioni infondate come già documentato sopra. L'esercente al momento ha solo l'obbligo di verificare il green pass con l'applicazione, se lo fa non gli si può contestare nulla dato che non ha l'obbligo di verificare l'identità (salvo future nuove disposizioni in merito). Se uno entra con un green pass di un altro (falso è impossibile) commette probabilmente alcuni reati (vado a naso: falso, sostituzione di persona, attentato alla salute pubblica, ecc.), ma l'esercente non ne ha colpa.
Purtroppo, anche ammettendo che venga fatto un numero adeguato di controlli, le sanzioni sono molto miti: da 400 a 1000 euro sia per l'esercente che per l'utente. Dal punto di vista degli esercenti non è un gran deterrente (in riviera ci sono soggetti che aprono abusivamente discoteche con 1000 presenze, li multano e due giorni dopo sono ancora aperti), dal punto di vista dell'utente magari un po' di più (400 euro per una pizza sono tanti), ma tutto dipende dal numero di controlli che saranno attuati.
In Francia parlano di 45.000 euro di sanzione per gli esercenti che non applicano le norme sul green pass, quello è già un deterrente più efficace.
Alla terza violazione c’è la chiusura del locale.
L’accertamento del possesso del gp non si esaurisce con la verifica della veridicità del medesimo. Se un soggetto viene pizzicato con gp di un altro, la multa se la becca anche il gestore
Ginopilot
09-08-2021, 14:44
;47509799']il decreto così scritto mi pare lacunoso... :O
Non c'è scritto a chiare lettere che chi è preposto al controllo è tenuto a verificare l'identità del titolare del qreen pass, confrontandola con le generalità su di un documento d'identità.
Magari potrebbero introdurre delle eccezioni, come il controllo facoltativo dei documenti, solo se si conosce personalmente la persona, ma sempre controllando la validità del qr, e verificando la corrispondenza del nome sull'app di verifica. Perchè il green pass può essere valido per due giorni, come 9 mesi. Forse si potrebbe evitare di chiede la verifica a conoscenti di cui si abbia la certezza che si siano vaccinati a doppia dose e a chi già ha ricevuto la verifica nello stesso giorno.
Le sanzioni sono per l’esercente che fa accedere soggetti privi di green pass, quindi anche chi ne esibisce uno non suo ne è privo.
ah ok, la prima volta che ho provato VerificaC19 ha impiegato un po' di tempo a scaricare i dati, pensavo avesse scaricato i dati di validità di tutti i certificati e agli avvii successivi scaricasse solo i diff
Sarebbe praticamente impossibile, anche se tenesse solo gli hash di potenzialmente centinaia di milioni di certificati sarebbero dei gigabyte. Guarda quanti dati usa sul tuo telefono e vedrai che non è possibile.
La cosa che potrebbero ragionevolmente fare è: al momento della verifica provo a collegarmi al back-end, gli mando l'hash del certificato che così viene verificato coi dati aggiornati; se non ho connessione ripiego sulla sola verifica della firma digitale e dei dati incorporati. Dato che la connessione il telefono di chiunque ce l'ha quasi sempre attiva, così funzionerebbe anche (quasi sempre) la revoca dei certificati prima della loro scadenza.
L'alternativa è una black-list locale delle revoche, che saranno comunque poche in rapporto al numero dei certificati emessi, ma può essere che non sia praticabile per qualche motivo che mi sfugge.
L’accertamento del possesso del gp non si esaurisce con la verifica della veridicità del medesimo. Se un soggetto viene pizzicato con gp di un altro, la multa se la becca anche il gestore
No, è falso, non insistere è inutile. Quotami la parte della legge che secondo te stabilirebbe questa responsabilità, oppure cortesemente piantala di affermare una cosa palesemente falsa.
Ginopilot
09-08-2021, 15:04
No, è falso, non insistere è inutile. Quotami la parte della legge che secondo te stabilirebbe questa responsabilità, oppure cortesemente piantala di affermare una cosa palesemente falsa.
Articolo 13 e 9bis, in particolare il comma 4. Inutile girarci attorno, la verifica formale del gp, non basta, si palesa comunque la violazione del 9bis se si esibisce un certificato valido ma non proprio e l’esercente fa entrare senza aver verificato che il soggetto rispetti quanto previsto al comma 1. La verifica formale del gp non è sufficiente.
Doraneko
09-08-2021, 15:09
Vedremo se cominceranno a fare multe. La verifica dell’autenticità di un gp non ha alcun senso se non accompagnata alla verifica dell’identità.
I titolari dei locali non possono chiedere i documenti (https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2021/08/09/green-pass-lamorgese)
Articolo 13 e 9bis, in particolare il comma 4. Inutile girarci attorno, la verifica formale del gp, non basta, si palesa comunque la violazione del 9bis se si esibisce un certificato valido ma non proprio e l’esercente fa entrare senza aver verificato che il soggetto rispetti quanto previsto al comma 1. La verifica formale del gp non è sufficiente.
L'art. 13, che ho dovuto riportarti perché nemmeno sapevi che esistesse quel decreto, figuriamoci leggerlo, stabilisce che l'esercente ha l'obbligo di verificare il green pass con l'apposita applicazione, se lo fa non gli si può contestare nulla dato che non ha l'obbligo di verificare l'identità; una facoltà non è un obbligo (capisco che possa sembrarti una differenza sottile, ma non è così). Prova a citare dove la norma direbbe qualcosa di diverso oppure smetti di fare il bambino che ripete frignando "Ho ragione io!". Non ci fai bella figura secondo me.
alemar78
09-08-2021, 15:13
Sono favorevole in linea di principio alla misura del GP, a scanso di equivoci, ma...
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/08/09/lamorgese-i-titolari-dei-locali-non-possono-chiedere-documenti_9e2ee4a9-077f-4d47-a79c-c04c84128959.html
se il Ministro stesso sostiene che i gestori non possono chiedere i documenti, la domanda che mi pongo è: in quale altro modo il controllo può dirsi effettivo?
Edit, sono arrivato in ritardo, Doranenko mi ha preceduto
Ginopilot
09-08-2021, 15:14
L'art. 13, che ho dovuto riportarti perché nemmeno sapevi che esistesse quel decreto, figuriamoci leggerlo, stabilisce che l'esercente ha l'obbligo di verificare il green pass con l'apposita applicazione, se lo fa non gli si può contestare nulla dato che non ha l'obbligo di verificare l'identità; una facoltà non è un obbligo (capisco che possa sembrarti una differenza sottile, ma non è così). Prova a citare dove la norma direbbe qualcosa di diverso oppure smetti di fare il bambino che ripete frignando "Ho ragione io!". Non ci fai bella figura secondo me.
Del DL 52
Doraneko
09-08-2021, 15:18
Sono favorevole in linea di principio alla misura del GP, a scanso di equivoci, ma...
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/08/09/lamorgese-i-titolari-dei-locali-non-possono-chiedere-documenti_9e2ee4a9-077f-4d47-a79c-c04c84128959.html
se il Ministro stesso sostiene che i gestori non possono chiedere i documenti, la domanda che mi pongo è: in quale altro modo il controllo può dirsi effettivo?
Edit, sono arrivato in ritardo, Doranenko mi ha preceduto
La Ministra era fuori per pranzo, non ha letto i post di Ginopilot che dicono che i documenti vanno controllati, non si sarebbe mai permessa di dire certe cose sennò :asd:
se il Ministro stesso sostiene che i gestori non possono chiedere i documenti, la domanda che mi pongo è: in quale altro modo il controllo può dirsi effettivo?
Non è vero che non possono chiedere il documento, è vero che non devono farlo. Potere e dovere sono concetti diversi.
Del DL 52Cortesemente riporta il testo e la fonte come ho fatto io, poi ne parliano.
Ginopilot
09-08-2021, 15:20
Sono favorevole in linea di principio alla misura del GP, a scanso di equivoci, ma...
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/08/09/lamorgese-i-titolari-dei-locali-non-possono-chiedere-documenti_9e2ee4a9-077f-4d47-a79c-c04c84128959.html
se il Ministro stesso sostiene che i gestori non possono chiedere i documenti, la domanda che mi pongo è: in quale altro modo il controllo può dirsi effettivo?
Edit, sono arrivato in ritardo, Doranenko mi ha preceduto
Sai le risate quando l’esercente si becca una multa per violazione dell’articolo 9bis comma 4 e in sua difesa invoca le parole del ministro
Doraneko
09-08-2021, 15:21
L'art. 13, che ho dovuto riportarti perché nemmeno sapevi che esistesse quel decreto, figuriamoci leggerlo, stabilisce che l'esercente ha l'obbligo di verificare il green pass con l'apposita applicazione, se lo fa non gli si può contestare nulla dato che non ha l'obbligo di verificare l'identità; una facoltà non è un obbligo (capisco che possa sembrarti una differenza sottile, ma non è così). Prova a citare dove la norma direbbe qualcosa di diverso oppure smetti di fare il bambino che ripete frignando "Ho ragione io!". Non ci fai bella figura secondo me.
Se ti dessi una letta ad altri threads a tema, capiresti che non se ne preoccupa più da un pezzo :D
Chi è preposto ai controlli dovrebbero sempre chiedere i documenti, ma i titolari del green pass possono anche rifiutarsi di esibirli. Solo i pubblici ufficiali potrebbero pretendere l'esibizione. Ma senza verificare l'identità, la convalida non dovrebbe essere accettata, e il cliente allontanato. Se lo fai accomodare comunque, e dovesse poi emergere che ha il GP di un'altro da controlli della polizia, potresti essere multato. Se invece ti esibiscono documentazione falsa, son problemi solo di chi l'ha esibita.
Sai le risate quando l’esercente si becca una multa per violazione dell’articolo 9bis comma 4 e in sua difesa invoca le parole del ministro
Sai le risate che susciti continuando a dire cose false come un disco rotto?
Ginopilot
09-08-2021, 15:23
Cortesemente riporta il testo e la fonte come ho fatto io, poi ne parliano.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e
attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo
comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10
E il comma 1:
1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti
servizi e attivita': ….
I soggetti muniti non sono quelli che hanno la fotocopia del gp dell’amico.
Ginopilot
09-08-2021, 15:24
Sai le risate che susciti continuando a dire cose false come un disco rotto?
Abbi un minimo di umiltà.
Ginopilot
09-08-2021, 15:25
Se ti dessi una letta ad altri threads a tema, capiresti che non se ne preoccupa più da un pezzo :D
Potrei dire la stessa cosa di te.
;47509860']Chi è preposto ai controlli dovrebbero sempre chiedere i documenti ma i titolari del green pass possono anche rifiutarsi di esibirli.No, non facciamo altra confusione. Il decreto che BISOGNEREBBE LEGGERE conferisce ai verificatori (incluso il personale delegato dagli esercienti dei locali) la facoltà di chiedere il documento di identità, ma non l'obbligo di farlo. Lo stesso decreto stabilisce chiaramente che il titolare del green pass deve esibire il documento di identità se il verificatore glielo chiede.
E' così difficile restare ai fatti e non lavorare di fantasia?
Potrei dire la stessa cosa di te.
Peccato che io riporto i documenti che provano quello che dico, tu no, solo le tue fantasie.
Doraneko
09-08-2021, 15:27
Non è vero che non possono chiedere il documento, è vero che non devono farlo. Potere e dovere sono concetti diversi.
mmm...so la differenza ma al negativo la sottile differenza diventa ancora più sottile :D
Intendi:
Non possono = non gli è permesso?
Non devono = "posso farne a meno" o "non gli è permesso"?
Ginopilot
09-08-2021, 15:28
No, non facciamo altra confusione. Il decreto che BISOGNEREBBE LEGGERE conferisce ai verificatori (incluso il personale delegato dagli esercienti dei locali) la facoltà di chiedere il documento di identità, ma non l'obbligo di farlo. Lo stesso decreto stabilisce chiaramente che il titolare del green pass deve esibire il documento di identità se il verificatore glielo chiede.
E' così difficile restare ai fatti e non lavorare di fantasia?
Non è così, rileggi con più attenzione la parte in rosso che avevi evidenziato.
Ginopilot
09-08-2021, 15:29
Peccato che io riporto i documenti che provano quello che dico, tu no, solo le tue fantasie.
Non rispondevo a te. Anche io riporto le fonti.
Doraneko
09-08-2021, 15:29
Potrei dire la stessa cosa di te.
Dilla pure :kiss:
mmm...so la differenza ma al negativo la sottile differenza diventa ancora più sottile :D
Intendi:
Non possono = non gli è permesso?
Non devono = "posso farne a meno" o "non gli è permesso"?
Sì l'ho scritto ambiguo: possono chiedere il documento ma non sono tenuti a farlo.
Dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg), art. 13:
Verifica delle certificazioni verdi COVID-19
emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC
1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici
esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro
delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in
alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque
forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche
di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Ovvero: il titolare del certificato deve esibire, a richiesta del verificatore, un documento di identità, ma da questo non deriva l'obbligo del verificatore di richiederlo.
Non rispondevo a te. Anche io riporto le fonti.
No, non hai riportato alcuna fonte, l'unica è quella che ho riporato io, anche qui sopra.
Ginopilot
09-08-2021, 15:33
Sì l'ho scritto ambiguo: possono chiedere il documento ma non sono tenuti a farlo.
Dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg), art. 13:
Verifica delle certificazioni verdi COVID-19
emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC
1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici
esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro
delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in
alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque
forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche
di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Ovvero: il titolare del certificato deve esibire, a richiesta del verificatore, un documento di identità, ma da questo non deriva l'obbligo del verificatore di richiederlo.
Questo attiene alla verifica dei certificati, ma, come ti ho già spiegato, il problema non è quello.
Continui ad ignorare il dl 52 nelle parti che ho riportato.
Ginopilot
09-08-2021, 15:34
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e
attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo
comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10
E il comma 1:
1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti
servizi e attivita': ….
I soggetti muniti non sono quelli che hanno la fotocopia del gp dell’amico.
Eccola
Ginopilot
09-08-2021, 15:35
;47509860']Chi è preposto ai controlli dovrebbero sempre chiedere i documenti, ma i titolari del green pass possono anche rifiutarsi di esibirli. Solo i pubblici ufficiali potrebbero pretendere l'esibizione. Ma senza verificare l'identità, la convalida non dovrebbe essere accettata, e il cliente allontanato. Se lo fai accomodare comunque, e dovesse poi emergere che ha il GP di un'altro da controlli della polizia, potresti essere multato. Se invece ti esibiscono documentazione falsa, son problemi solo di chi l'ha esibita.
Tutto giusto.
alemar78
09-08-2021, 15:35
Non è vero che non possono chiedere il documento, è vero che non devono farlo. Potere e dovere sono concetti diversi.
La notizia ANSA riporta due virgolettati in uno dei quali c'è scritto "non potranno chiedere..."
Poi se sia mal riportato non lo so dire, non c'ero!
Poi è chiaro che le parole della Ministra non valgono come legge, e fa fede il testo scritto, ma se è lei la prima a fare confusione credo che la cosa vada chiarita bene. Vedremo le circolari...
Eccola
Ecco cosa? Questo è semplicemente il rinvio alle norme contenute nel decreto che ho riportato. E quindi?
TigerTank
09-08-2021, 15:38
In poche parole l'esercente potrebbe chiedere il documento di identità ma non è obbligato a farlo.
A parte il fatto che sarebbe comprensibile che un esercente non si senta a suo agio nel dover fare un controllo di identità perchè in primis vuole evitare ritorsioni e scenate(perchè di gente fuori di testa ce n'è tanta)...a me sembra un "ne carne ne pesce" per evitare che politici come Salvini o la Meloni(vaccinati e dotati di green pass) abbiano ulteriori appigli per far casino propagandistico anti green pass circa gli esercenti trasformati in gendarmi :doh:
Ginopilot
09-08-2021, 15:39
Ecco cosa? Questo è semplicemente il rinvio alle norme contenute nel decreto che ho riportato. E quindi?
Non so più che dirti, il DL 52 sanziona chi fa accedere al locale un soggetto non munito di gp. La verifica formale di validità di un gp non è sufficiente a tal scopo.
Vindicator
09-08-2021, 15:39
è impossibile controllare tutto non abbiamo milioni di persone come la cina che mettono un poliziotto per edificio
La notizia ANSA riporta due virgolettati in uno dei quali c'è scritto "non potranno chiedere..."
Poi se sia mal riportato non lo so dire...
Poi è chiaro che le parole della Ministra non valgono come legge, ma se è lei la prima a fare confusione credo che la cosa vada chiarita bene. Vedremo le circolari...
Esatto, ma l'altro virgolettato dice una cosa diversa: "certo non sono tenuti a chiedere la carta d'identità e faremo una circolare come Viminale per spiegare che non sono tenuti a farlo. Nessuno pretende che gli esercenti chiedano i documenti, i ristoratori non devono fare i poliziotti".
Non essere tenuti a farlo è una cosa (conforme al decreto vigente), "non potere fare" si può intendere diversamente. Comunque le leggi non le fa il ministro, vedremo se arrivarà qualche novità o se le cose resteranno come da legge vigente.
Ginopilot
09-08-2021, 15:41
In poche parole l'esercente potrebbe chiedere il documento di identità ma non è obbligato a farlo.
A parte il fatto che sarebbe comprensibile che un esercente non si senta a suo agio nel dover fare un controllo di identità perchè in primis vuole evitare ritorsioni e scenate(perchè di gente fuori di testa ce n'è tanta)...a me sembra un "ne carne ne pesce" per evitare che politici come Salvini o la Meloni(vaccinati e dotati di green pass) abbiano ulteriori appigli per far casino propagandistico anti green pass circa gli esercenti trasformati in gendarmi :doh:
Può chiederlo nel senso che ne ha facoltà. Se non lo chiede rischia di ritrovarsi nel locale persone non munite di gp in quanto ne hanno esibito uno non intestato a loro.
No, non facciamo altra confusione. Il decreto che BISOGNEREBBE LEGGERE conferisce ai verificatori (incluso il personale delegato dagli esercienti dei locali) la facoltà di chiedere il documento di identità, ma non l'obbligo di farlo. Lo stesso decreto stabilisce chiaramente che il titolare del green pass deve esibire il documento di identità se il verificatore glielo chiede.
E' così difficile restare ai fatti e non lavorare di fantasia?
non c'è scritto molto semplicemente. Si va a interpretazione.
C'è scritto che il titolare del green pass deve dimostrare l'identità, a richiesta del verificatore. Ma non c'è scritto se il verificatore può chiedere l'esibisione dei documenti a sua discrezione, e se la verifica può essere considerata valida senza esibizione dei documenti.
Mi sa tanto di buco creato per accordo raggiunto all'ultimo minuto, ma lasciando una voragine normativa.
Comunque potrebbe anche esserci un regolamento attuativo che potrebbe spiegare tutto. Per me rimane abbastanza fumoro, e non c'è alcun senso logico per permettere una cosa del genere...
La discrezionalità la lascerei solo ai titolare del GP se esibire o meno i documenti, ma mancando la verifica di questi, non può essere sufficiente per il verificante.
Ginopilot
09-08-2021, 15:46
;47509905']non c'è scritto molto semplicemente. Si va a interpretazione.
C'è scritto che il titolare del green pass deve dimostrare l'identità, a richiesta del verificatore. Ma non c'è scritto se il verificatore può chiedere l'esibisione dei documenti a sua discrezione, e se la verifica può essere considerata valida senza esibizione dei documenti.
Mi sa tanto di buco creato per accordo raggiunto all'ultimo minuto, ma lasciando una voragine normativa.
Comunque potrebbe anche esserci un regolamento attuativo che potrebbe spiegare tutto. Per me rimane abbastanza fumoro, e non c'è alcun senso logico per permettere una cosa del genere...
La discrezionalità la lascerei solo ai titolare del GP se esibire o meno i documenti, ma mancando la verifica di questi, non può essere sufficiente per il verificante.
Le sanzioni però sono chiarissime ed in caso di gp formalmente valido ma intestato a terzi, scattano anche per il gestore.
Non so più che dirti, il DL 52 sanziona chi fa accedere al locale un soggetto non munito di gp.
Questo è vero.
La verifica formale di validità di un gp non è sufficiente a tal scopo.
Questo è falso, lo hai inventato tu perché non c'è scritto da nessuna parte.
La legge che hai citato rimanda i criteri tecnici per la verifica dei certificati al decreto attuativo che ho riportato, il quale stabilisce che la verifica va fatta con l'applicazione VerificaC19 e NON stabilisce l'obbligo per il verificatore di chiedere un documento di identità ma stabilisce l'obbligo per l'utente di produrlo SE il verificatore lo chiede. E' tutta roba scritta in italiano eh, non vedo dove sia il problema nel comprenderla.
Poi, se ti può consolare io sarei per instituire l'obbligo del controllo del documento di identità (anche se gli esercenti si ribellerebbero) e una sanzione secca da 3.000 euro per l'utente che entra senza pass e di 10.000 euro per l'esercente che non lo ha controllato. Ma bisogna distinguere fra i propri desideri od opinioni e i dati di fatto reali. La realtà a oggi è quella che ho ampiamente documentato, che ci piaccia o meno.
TigerTank
09-08-2021, 15:49
è impossibile controllare tutto non abbiamo milioni di persone come la cina che mettono un poliziotto per edificio
No beh, la questione non è controllare tutti ma che ci siano controlli più efficaci possibili nelle situazioni "rischiose"(posti al chiuso con gente che permane assembrata).
Può chiederlo nel senso che ne ha facoltà. Se non lo chiede rischia di ritrovarsi nel locale persone non munite di gp in quanto ne hanno esibito uno non intestato a loro.
Eh infatti non è una situazione facile perchè stai nel mezzo tra il relazionarti con eventuale clientela difficile e il rispettare le regole a tutela anche dell'attività in caso di controllo.
Comunque al di là di chi per propaganda cerca di farla sembrare peggio di quel che sembra, alla fine il GP va controllato se ci si siede dentro a bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie e simili. Ma se vai solo al banco, prendi e te ne torni fuori o siedi all'aperto, il controllo non è obbligatorio.
A questo punto stupido quello senza green pass che va in un posto di questi pretendendo di sedere all'interno...o facendolo con il pass di un altro...
Anche nei supermercati(e altri luoghi primari simili) credo non cambi nulla dalle solite regole(mascherine e numero limitato).
Doraneko
09-08-2021, 15:50
Sì l'ho scritto ambiguo: possono chiedere il documento ma non sono tenuti a farlo.
Dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg), art. 13:
Verifica delle certificazioni verdi COVID-19
emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC
1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici
esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro
delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in
alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque
forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche
di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Ovvero: il titolare del certificato deve esibire, a richiesta del verificatore, un documento di identità, ma da questo non deriva l'obbligo del verificatore di richiederlo.
Leggendo il comma B del punto 2 però non si fa riferimento ai titolari degli esercizi, bensì a figure apposite (oltre ai pubblici ufficiali in servizio), tipo guardie giurate o addetti alla sicurezza.
Se ti prendi la legge n°94 del 15 luglio 2009 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/07/24/009G0096/sg) e ti guardi il comma 8, all'articolo 3 trovi quanto segue:
(Riporto anche il comma 7, per meglio comprendere il tutto quando il comma 8 ci fa riferimento)
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, e' autorizzato l'impiego di
personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumita' dei presenti.
L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di
pubbliche qualifiche. E' vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad
offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 e' iscritto in
apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto
competente per territorio. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco
di cui al presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Perciò, concludendo, i titolari degli esercizi non possono chiedere il documento, nel senso che non è loro permesso.
alemar78
09-08-2021, 15:50
Esatto, ma l'altro virgolettato dice una cosa diversa: "certo non sono tenuti a chiedere la carta d'identità e faremo una circolare come Viminale per spiegare che non sono tenuti a farlo. Nessuno pretende che gli esercenti chiedano i documenti, i ristoratori non devono fare i poliziotti".
Non essere tenuti a farlo è una cosa (conforme al decreto vigente), "non potere fare" si può intendere diversamente. Comunque le leggi non le fa il ministro, vedremo se arrivarà qualche novità o se le cose resteranno come da legge vigente.
Sì sì certo, dicono due cose diverse l'avevo visto, ma io avevo letto ed interpretato la seconda "in funzione" della prima, più mandatoria.
Ginopilot
09-08-2021, 15:50
Questo è vero.
Questo è falso, lo hai inventato tu perché non c'è scritto da nessuna parte.
La legge che hai citato rimanda i criteri tecnici per la verifica dei certificati al decreto attuativo che ho riportato, il quale stabilisce che la verifica va fatta con l'applicazione VerificaC19 e NON stabilisce l'obbligo per il verificatore di chiedere un documento di identità ma stabilisce l'obbligo per l'utente di produrlo SE il verificatore lo chiede. E' tutta roba scritta in italiano eh, non vedo dove sia il problema nel comprenderla.
Poi, se ti può consolare io sarei per instituire l'obbligo del controllo del documento di identità (anche se gli esercenti si ribellerebbero) e una sanzione secca da 3.000 euro per l'utente che entra senza pass e di 10.000 euro per l'esercente che non lo ha controllato. Ma bisogna distinguere fra i propri desideri od opinioni e i dati di fatto reali. La realtà a oggi è quella che ho ampiamente documentato, che ci piaccia o meno.
Rileggi, non rimanda soltanto al decreto. Un soggetto munito di gp non può intendersi anche chi ne ha uno intestato ad altro soggetto. Paradossalmente potrei far entrare nel mio locale chiunque con il medesimo gp. Ma, ripeto, non è così, leggi con più attenzione.
;47509905']C'è scritto che il titolare del green pass deve dimostrare l'identità, a richiesta del verificatore. Ma non c'è scritto se il verificatore può chiedere l'esibisione dei documenti a sua discrezione, e se la verifica può essere considerata valida senza esibizione dei documenti.
Non essendoci scritto un obbligo per il verificatore, l'obbligo non sussiste. Che poi si potesse scrivere meglio ok, è sempre così per le leggi italiane, ma da come è formulata ora direi che non è possibile farne derivare un obbligo per il verificatore.
Visto poi che il ministro si è espresso nel senso di non imporre ai gestori un obbligo del genere, mi aspetto che l'eventuale circolare chiarificatrice che dovesse uscire confermerà quanto detto.
Doraneko
09-08-2021, 15:51
;47509905']non c'è scritto molto semplicemente. Si va a interpretazione.
C'è scritto che il titolare del green pass deve dimostrare l'identità, a richiesta del verificatore. Ma non c'è scritto se il verificatore può chiedere l'esibisione dei documenti a sua discrezione, e se la verifica può essere considerata valida senza esibizione dei documenti.
Mi sa tanto di buco creato per accordo raggiunto all'ultimo minuto, ma lasciando una voragine normativa.
Comunque potrebbe anche esserci un regolamento attuativo che potrebbe spiegare tutto. Per me rimane abbastanza fumoro, e non c'è alcun senso logico per permettere una cosa del genere...
La discrezionalità la lascerei solo ai titolare del GP se esibire o meno i documenti, ma mancando la verifica di questi, non può essere sufficiente per il verificante.
C'è scritto che deve conoscere le generalità, non è specificato che debba essere tramite esibizione di documenti
Ginopilot
09-08-2021, 15:53
Leggendo il comma B del punto 2 però non si fa riferimento ai titolari degli esercizi, bensì a figure apposite (oltre ai pubblici ufficiali in servizio), tipo guardie giurate o addetti alla sicurezza.
Se ti prendi la legge n°94 del 15 luglio 2009 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/07/24/009G0096/sg) e ti guardi il comma 8, all'articolo 3 trovi quanto segue:
(Riporto anche il comma 7, per meglio comprendere il tutto quando il comma 8 ci fa riferimento)
Perciò, concludendo, i titolari degli esercizi non possono chiedere il documento, nel senso che non è loro permesso.
Eh?
Perciò, concludendo, i titolari degli esercizi non possono chiedere il documento, nel senso che non è loro permesso.
Guarda bene, sono esplicitamente citati:
il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati;
Ginopilot
09-08-2021, 15:54
Come ho scritto qui sopra, il verificatore non è il titolare dell'esercizio.
Rileggi meglio
Come ho scritto qui sopra, il verificatore non è il titolare dell'esercizio.ll verificatore è il titolare o un suo delegato (che deve risultare da un documento formale).
Ginopilot
09-08-2021, 15:55
Non essendoci scritto un obbligo per il verificatore, l'obbligo non sussiste. Che poi si potesse scrivere meglio ok, è sempre così per le leggi italiane, ma da come è formulata ora direi che non è possibile farne derivare un obbligo per il verificatore.
Visto poi che il ministro si è espresso nel senso di non imporre ai gestori un obbligo del genere, mi aspetto che l'eventuale circolare chiarificatrice che dovesse uscire confermerà quanto detto.
Obbligo no, ma è nelle sue facoltà e nel suo interesse farlo.
Non essendoci scritto un obbligo per il verificatore, l'obbligo non sussiste. Che poi si potesse scrivere meglio ok, è sempre così per le leggi italiane, ma da come è formulata ora direi che non è possibile farne derivare un obbligo per il verificatore.
Visto poi che il ministro si è espresso nel senso di non imporre ai gestori un obbligo del genere, mi aspetto che l'eventuale circolare chiarificatrice che dovesse uscire confermerà quanto detto.
Quindi si deve sperare a dei controlli massicci delle forse dell'ordine e le prime multe per ridare al GP un minimo di senso?
Per quanto mi riguarda, se non mi viene chiesto il documento, o peggio proprio non mi viene chiesto il GP, alzo i tacchi e me ne vado via, non sentendomi tutelato.
Rileggi, non rimanda soltanto al decreto. Un soggetto munito di gp non può intendersi anche chi ne ha uno intestato ad altro soggetto.
Io ho letto benissimo, i criteri per fare la verifica sono quelli fissati dal decreto, non quelli fissati dalla tua fantasia. Se verifico secondo quanto disposto dal decreto ho fatto il mio e non sono tenuto a fare altro. Punto.
TigerTank
09-08-2021, 15:58
In ogni caso come sempre ci sono persone e persone...dai novax che parlano di dittatura e negazione di libertà fondamentali(perchè proprio non hanno concezione di cosa sia un'epidemia finchè non finiscono in ospedale a piangere sotto un casco di ossigeno) ai vaccinati che invece dicono che con il controllo del green pass, anche se una scocciatura, si sentono più sicuri e motivati ad andare/ritornare nei locali.
Doraneko
09-08-2021, 15:59
Guarda bene, sono esplicitamente citati:
il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati;
C'è scritto "conoscere le generalità", non "verificare le generalità", perciò possono chiederti come ti chiami o al massimo se il nome che leggono sulla app di verifica è il tuo.
Ginopilot
09-08-2021, 15:59
Io ho letto benissimo, i criteri per fare la verifica sono quelli fissati dal decreto, non quelli fissati dalla tua fantasia. Se verifico secondo quanto disposto dal decreto ho fatto il mio e non sono tenuto a fare altro. Punto.
I criteri per la verifica del gp sono solo una parte degli obblighi. Un gp formalmente corretto ma intestato ad altri si configura sempre come violazione dell’articolo 9 bis comma 1
Ginopilot
09-08-2021, 16:00
C'è scritto "conoscere le generalità", non "verificare le generalità", perciò possono chiederti come ti chiami o al massimo se il nome che leggono sulla app di verifica è il tuo.
Ma stai dicendo sul serio?
Obbligo no, ma è nelle sue facoltà e nel suo interesse farlo.
Ah, finalmente cambi versione! E un'ora che ti chiedo di smettere di affermare che il gestore avrebbe l'obbligo di chiedere il documento di identità!
Io ho ben sempre detto che è sua facoltà farlo ma non obbligo.
Che sia suo interesse non so, è discutibile. Diciamo che se uno entra con il pass di suo cugino e poi arriva un controllo, il tizio potrebbe cancellare il pass del cugino dal telefono e dichiarare al poliziotto che il gestore non glielo ha chiesto, in modo da prendersi solo la multa e non una denuncia. In quel caso l'incolpevole gestore potrebbe prendersi anche lui una multa, se non creduto.
Ma mi sembra un caso limite.
I criteri per la verifica del gp sono solo una parte degli obblighi. Un gp formalmente corretto ma intestato ad altri si configura sempre come violazione dell’articolo 9 bis comma 1
FALSO
Il problema non è tanto se l'esercente possa o meno verificare gp o documenti.
Il fatto è che non può tenere traccia di tale verifica perchè sono dati sanitari e come tali possono essere trattati solo dal titolare del trattamento, ovvero il ministero della sanità e i suoi delegati.
Quindi a un controllo la polizia non potrà far altro che fidarsi della parola dell'esercente che dirà che tutti sono regolari.
A questo punto, non so se volutamente o perchè la legge è scritta male, sorge un altro problema. Il nuovo decreto non prevede (come nel precedente decaduto) che i pubblici ufficiali siano delegati al controllo del gp e quindi, come detto prima essendo dati sanitari, il poliziotto non è autorizzato ad accedere a tali dati.
Può chiedere i documenti ma non il gp che il cliente può legittimamente rifiutarsi di mostrare.
E tanti saluti ai controlli.
ma che aspettano al ministero a chiarire, con questo buco, anche le eventuali multe rischiano di essere impugnate, e tanti saluti al GP?
;47509944']ma che aspettano al ministero a chiarire, con questo buco, anche le eventuali multe rischiano di essere impugnate, e tanti saluti al GP?
A parte che il gp stesso da un punto di vista giuridico è una bestemmia.
Viola talmente tanti principi costituzionali italiani e europei che dubito che resterà in piedi a lungo.
Il problema non è tanto se l'esercente possa o meno verificare gp o documenti.
Il fatto è che non può tenere traccia di tale verifica perchè sono dati sanitari e come tali possono essere trattati solo dal titolare del trattamento, ovvero il ministero della sanità e i suoi delegati.
Quindi a un controllo la polizia non potrà far altro che fidarsi della parola dell'esercente che dirà che tutti sono regolari.
A questo punto, non so se volutamente o perchè la legge è scritta male, sorge un altro problema. Il nuovo decreto non prevede (come nel precedente decaduto) che i pubblici ufficiali siano delegati al controllo del gp e quindi, come detto prima essendo dati sanitari, il poliziotto non è autorizzato ad accedere a tali dati.
Può chiedere i documenti ma non il gp che il cliente può legittimamente rifiutarsi di mostrare.
E tanti saluti ai controlli.
nessun dato sanitario è mostrato al verificatore, che saprà solo il tuo nome e cognome e la validità del certificato. Forse le forze dell'ordine avranno un app che permette di vedere altri dati per verificare meglio, in caso di sospetti.
Ginopilot
09-08-2021, 16:06
FALSO
Eppure il dl52 lo spiega chiaramente, le sanzioni sono comminate in violazione dell’articolo 9bis.
Ginopilot
09-08-2021, 16:08
Il problema non è tanto se l'esercente possa o meno verificare gp o documenti.
Il fatto è che non può tenere traccia di tale verifica perchè sono dati sanitari e come tali possono essere trattati solo dal titolare del trattamento, ovvero il ministero della sanità e i suoi delegati.
Quindi a un controllo la polizia non potrà far altro che fidarsi della parola dell'esercente che dirà che tutti sono regolari.
A questo punto, non so se volutamente o perchè la legge è scritta male, sorge un altro problema. Il nuovo decreto non prevede (come nel precedente decaduto) che i pubblici ufficiali siano delegati al controllo del gp e quindi, come detto prima essendo dati sanitari, il poliziotto non è autorizzato ad accedere a tali dati.
Può chiedere i documenti ma non il gp che il cliente può legittimamente rifiutarsi di mostrare.
E tanti saluti ai controlli.
Ad un controllo il gestore dirà tutto ok. Dopo di che in caso di verifica negativa dei gp dei clienti, si becca la multa.
Doraneko
09-08-2021, 16:09
Ma stai dicendo sul serio?
Guarda che la legge usa parole diverse per significati diversi.
Se ti guardi l'articolo del CP che parla di questo argomento (651), il fornire le proprie generalità ad un pubblico ufficiale che te le chiede consiste semplicemente nel dirgli a voce come ti chiami, ecc...
Perciò se uno esibisce il Green Pass ad uno che "può conoscere le generalità dell'intestatario", per essere adempiente basta che quest'ultimo gli chieda nome e cognome :boh:
;47509951']nessun dato sanitario è mostrato al verificatore, che saprà solo il tuo nome e cognome e la validità del certificato. Forse le forze dell'ordine avranno un app che permette di vedere altri dati per verificare meglio, in caso di sospetti.
Sì invece. Sanno che sei o non sei vaccinato/tamponato/guarito.
E' una condizione sanitaria e come tale protetta.
Ad un controllo il gestore dirà tutto ok. Dopo di che in caso di verifica negativa dei gp dei clienti, si becca la multa.
Ho scritto che il poliziotto NON può verificare il gp.
Ginopilot
09-08-2021, 16:11
Paradossalmente, se valesse la sola verifica formale del gp, una comitiva potrebbe entrare ovunque con un solo gp è il gestore potrebbe fare spallucce. Ma l’art 13 del DL 52 è chiaro, e si beccherebbe la giusta sanzione.
Il problema non è tanto se l'esercente possa o meno verificare gp o documenti.
Il fatto è che non può tenere traccia di tale verifica perchè sono dati sanitari e come tali possono essere trattati solo dal titolare del trattamento, ovvero il ministero della sanità e i suoi delegati.Infatti non può e non deve tenere traccia di nulla, non serve.
Quindi a un controllo la polizia non potrà far altro che fidarsi della parola dell'esercente che dirà che tutti sono regolari.
Sciocchezze. In caso di controllo l'ufficiale di pubblica sicurezza verifica con l'applicazione il pass di tutti i clienti seduti, e se ne trova uno senza provvede a sanzionare lui e il gestore.
A questo punto, non so se volutamente o perchè la legge è scritta male, sorge un altro problema. Il nuovo decreto non prevede (come nel precedente decaduto) che i pubblici ufficiali siano delegati al controllo del gp e quindi, come detto prima essendo dati sanitari, il poliziotto non è autorizzato ad accedere a tali dati.
Può chiedere i documenti ma non il gp che il cliente può legittimamente rifiutarsi di mostrare.
Tutto falso. LEGGERE QUESTO CAVOLO DI DECRETO PRIMA DI PARLARE E' COSI' DIFFICILE?
Dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg), art. 13:
Verifica delle certificazioni verdi COVID-19
emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC
1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici
esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro
delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in
alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque
forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche
di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Ginopilot
09-08-2021, 16:12
Ho scritto che il poliziotto NON può verificare il gp.
Il poliziotto può verificarlo eccome.
Ho scritto che il poliziotto NON può verificare il gp.
E hai scritto una cazzata
Infatti non può e non deve tenere traccia di nulla, non serve.
Sciocchezze. In caso di controllo l'ufficiale di pubblica sicurezza verifica con l'applicazione il pass di tutti i clienti seduti, e se ne trova uno senza provvede a sanzionare lui e il gestore.
Tutto falso. LEGGERE QUESTO CAVOLO DI DECRETO PRIMA DI PARLARE E' COSI' DIFFICILE?
Non è difficile ma tu leggi il decreto sbagliato. Quello che regola il gp per ristoranti palestre piscine ecc. è il 105.
Eppure il dl52 lo spiega chiaramente, le sanzioni sono comminate in violazione dell’articolo 9bis.
E' tutto spiegato chiaramente, eppure tu continui a sostenere una cosa falsa che hai inventato tu non essendo scritta in nessuna legge.
Ginopilot
09-08-2021, 16:14
Guarda che la legge usa parole diverse per significati diversi.
Se ti guardi l'articolo del CP che parla di questo argomento (651), il fornire le proprie generalità ad un pubblico ufficiale che te le chiede consiste semplicemente nel dirgli a voce come ti chiami, ecc...
Perciò se uno esibisce il Green Pass ad uno che "può conoscere le generalità dell'intestatario", per essere adempiente basta che quest'ultimo gli chieda nome e cognome :boh:
Ma questo non ti solleva dal regime sanzionatorio
Ginopilot
09-08-2021, 16:15
E' tutto spiegato chiaramente, eppure tu continui a sostenere una cosa falsa che hai inventato tu non essendo scritta in nessuna legge.
No, è scritto chiaramente quello che sto dicendo.
E' tutto spiegato chiaramente, eppure tu continui a sostenere una cosa falsa che hai inventato tu non essendo scritta in nessuna legge.
Quale parte di "non è il decreto giusto" non ti è chiara?
Non è difficile ma tu leggi il decreto sbagliato. Quello che regola il gp per ristoranti palestre piscine ecc. è il 105.
No, il decreto che fissa le modalità per la verifica del green pass è quello riportato, tutte le altre norme rinviano a questo decreto per tali dettagli.
Se hai fonti diverse riportale, vediamo.
No, è scritto chiaramente quello che sto dicendo.
E' scritto chiaramente che dici cose false:
Dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg), art. 13:
Verifica delle certificazioni verdi COVID-19
emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC
1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici
esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro
delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in
alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque
forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche
di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Ginopilot
09-08-2021, 16:19
Non è difficile ma tu leggi il decreto sbagliato. Quello che regola il gp per ristoranti palestre piscine ecc. è il 105.
Che modifica il DL 52. Sbaglia decreto, ma la polizia può eccome controllare il gp
;47509860']Chi è preposto ai controlli dovrebbero sempre chiedere i documenti, ma i titolari del green pass possono anche rifiutarsi di esibirli. Solo i pubblici ufficiali potrebbero pretendere l'esibizione. Ma senza verificare l'identità, la convalida non dovrebbe essere accettata, e il cliente allontanato. Se lo fai accomodare comunque, e dovesse poi emergere che ha il GP di un'altro da controlli della polizia, potresti essere multato. Se invece ti esibiscono documentazione falsa, son problemi solo di chi l'ha esibita.
forse nemmeno la polizia potrebbe costringerti ad esibire i documenti ma solo di dichiarare le tue generalità
Se le forze dell’ordine ti chiedono di identificarti, hai il dovere di fornire le tue generalità a voce, ma non quello di esibire (consegnare) i documenti, salvo che tu non sia un soggetto pericoloso o sospetto.
solo se sei alla guida di un veicolo sei costretto ad esibire la patente e gli altri documenti
Ginopilot
09-08-2021, 16:20
E' scritto chiaramente che dici cose false:
Dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg), art. 13:
Verifica delle certificazioni verdi COVID-19
emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC
1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici
esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro
delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in
alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque
forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche
di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Ancora? Non c’entra questo decreto che stabilisce le modalità per la verifica del gp. Devi rileggerti il dl 52.
Il comma del dl 52 richiamato nel dl 105 regola le modalità con cui verificare il gp (lettura del qrcode ecc.), non i soggetti autorizzati a farlo.
La Lamorgese ha detto che i ristoratori non sono tenuti a controllare i documenti... ma bene...:mbe:
Quindi si va a fiducia? Bah, così non ha alcun senso, ci può essere sempre il furbetto di turno, che va a inficiare il tutto. :O
Spero almeno che si siano molti più controlli. Ma se i ristoratori non sono tenuti a richiedere i documenti, nel caso ci sia uno sprovvisto di green pass, non avranno neanche sanzioni?
Forse il passo indietro è per questioni di ordine pubblico? Non è sicuramente semplice per dei ristoratori star a discutere, con chi è sprovvisto di GP... Ma servono più controli delle forze dell'ordine.
Perchè io come cittadino non mi sentirò più tanto tutelato dal green pass.
Ancora? Non c’entra questo decreto che stabilisce le modalità per la verifica del gp. Devi rileggerti il dl 52.
Non ci capisci proprio niente eh? Il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52, all'art. 10 stabilisce che le modalità di funzionamento e verifica del green pass saranno stabilite da successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e tale decreto altro non è che quello che ti ho riportato mille volte. Ce la fai a capire? Stai discutendo (a vanvera) di come deve essere verificato il green pass, e la norma di legge che stabilisce come si verifica il green pass è quella, non ce ne sono altre. Se ne conosci un'altra riportala, altrimenti piantala di dire cazzate per il gusto di farlo!
Leggiti il tuo dl 52, ma cerca di capirlo però:
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le specifiche tecniche per assicurare
l'interoperabilita' delle certificazioni verdi COVID-19 e la
Piattaforma nazionale -DGC, nonche' tra questa e le analoghe
piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i
dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi
COVID-19, le modalita' di aggiornamento delle certificazioni, le
caratteristiche e le modalita' di funzionamento della Piattaforma
nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle
certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che
consente di verificare l'autenticita', la validita' e l'integrita'
delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle
certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la
protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle
more dell'adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi
COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle
farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta
ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi
indicati nell'allegato 1.
Ginopilot
09-08-2021, 16:30
No, il decreto che fissa le modalità per la verifica del green pass è quello riportato, tutte le altre norme rinviano a questo decreto per tali dettagli.
Se hai fonti diverse riportale, vediamo.
Rinviano per la verifica di autenticità, il regime sanzionatorio fa riferimento a soggetti muniti di gp, non che dispongono di un gp di un altro.
Ginopilot
09-08-2021, 16:32
Non ci capisci proprio niente eh? Il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52, all'art. 10 stabilisce che le modalità di funzionamento e verifica del green pass saranno stabilite da successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e tale decreto altro non è che quello che ti ho riportato mille volte. Ce la fai a capire? Stai discutendo (a vanvera) di come deve essere verificato il green pass, e la norma di legge che stabilisce come si verifica il green pass è quella, non ce ne sono altre. Se ne conosci un'altra riportala, altrimenti piantala di dire cazzate per il gusto di farlo!
Leggiti il tuo dl 52, ma cerca di capirlo però:
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le specifiche tecniche per assicurare
l'interoperabilita' delle certificazioni verdi COVID-19 e la
Piattaforma nazionale -DGC, nonche' tra questa e le analoghe
piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i
dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi
COVID-19, le modalita' di aggiornamento delle certificazioni, le
caratteristiche e le modalita' di funzionamento della Piattaforma
nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle
certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che
consente di verificare l'autenticita', la validita' e l'integrita'
delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle
certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la
protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle
more dell'adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi
COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle
farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta
ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi
indicati nell'allegato 1.
Il che non c’entra nulla. Prenditi un DL 52 coordinato e guardati art.13 e 9bis. Più di questo non so che dirti
Ginopilot
09-08-2021, 16:34
;47509991']La Lamorgese ha detto che i ristoratori non sono tenuti a controllare i documenti... ma bene...:mbe:
Quindi si va a fiducia? Bah, così non ha alcun senso, ci può essere sempre il furbetto di turno, che va a inficiare il tutto. :O
Spero almeno che si siano molti più controlli. Ma se i ristor
No, basta il bagarino che vende a 10 euro fotocopia del gp di mario Rossi, entrano tutti e il gestore può stare tranquillo. E invece non è così.
Non c'è peggiore ignorante di quello che nemmeno vuole imparare!
Studia!
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettere m), q) e r), e
118 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati
membri durante la pandemia di COVID-19;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9, rubricato
«certificazioni verdi COVID-19», che al comma 10 prevede l'adozione
di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, recante
«Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in
materia previdenziale», e in particolare l'art. 2, recante «Scambio
dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi»;
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente l'istituzione del Sistema tessera sanitaria da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il comma
9;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell'amministrazione digitale», e in particolare l'art. 50, recante
la «Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni», che
prevede la formazione, la raccolta, la conservazione, la
disponibilita' e l'accessibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, l'art. 64, relativo al «Sistema pubblico per la
gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni», che istituisce il
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini
e imprese (SPID), e l'art. 64-bis, recante «Accesso telematico ai
servizi della Pubblica amministrazione», che istituisce un unico
punto di accesso per tutti i servizi digitali attraverso l'app IO,
erogato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che si avvale di
PagoPA S.p.A.;
Vista la circolare del Ministero della salute DGRUERI/II/005846 del
30 marzo 2010, «Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale -
Emissione TEAM per pensionati (e loro familiari) e familiari di
lavoratori che risiedono in un Paese diverso da quello del
capofamiglia»;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica», e, in particolare, il comma 15,
concernente l'emissione da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze della Tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei
servizi (TS-CNS);
Visto l'art. 12, rubricato «Fascicolo sanitario elettronico e
sistemi di sorveglianza nel settore sanitario», del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 243 del 16 ottobre 2013, recante «Modalita' di
consegna, da parte delle aziende sanitarie, dei referti medici
tramite web, posta elettronica certificata e altre modalita'
digitali, nonche' di effettuazione del pagamento online delle
prestazioni erogate, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d),
numeri 1) e 2), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
settembre 2015, n. 178, recante «regolamento in materia di fascicolo
sanitario elettronico»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione
di farmaci»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 257 del 5 novembre 2018, che disciplina il
funzionamento presso il Ministero della salute dell'Anagrafe
nazionale vaccini;
Visto l'art. 6, recante «Sistema di allerta COVID-19», del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante «Misure urgenti per la
funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e
comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento
penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in
materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure
urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19», che
istituisce la Piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema
di allerta COVID-19;
Vista la circolare del Ministero della salute n. 18584 del 29
maggio 2020, relativa alla «Ricerca e gestione dei contatti di casi
COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni», pubblicata sul portale
istituzionale del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, 3 giugno 2020, recante
«Modalita' tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera
sanitaria ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione
nell'ambito delle misure di sanita' pubblica legate all'emergenza
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 144 dell'8 giugno 2020, che prevede le
funzionalita' rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria per le
finalita' di cui al citato art. 6 del decreto-legge n. 28 del 2020;
Visti gli articoli 18 e 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», che prevedono
l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta e l'utilizzazione
da parte degli stessi della funzionalita' del Sistema tessera
sanitaria, per la produzione del referto elettronico relativo al
tampone eseguito per ciascun assistito con l'indicazione dei relativi
esiti, dei dati di contatto, nonche' delle ulteriori informazioni
necessarie alla sorveglianza epidemiologica;
Visto l'art. 20, rubricato «Istituzione del servizio nazionale di
risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria», del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19», che istituisce presso il Ministero della salute un
servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone
risultate positive al virus SARS-CoV-2 o che hanno ricevuto una
notifica di allerta attraverso l'applicazione «Immuni», rendendo
disponibili i dati dei casi raccolti anche attraverso il Sistema
tessera sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilita';
Visto il decreto del Ministro della salute 30 ottobre 2020, che
delega al Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, la disciplina dell'organizzazione e del
funzionamento del suddetto servizio nazionale di supporto telefonico
e telematico e prevede il trasferimento alla contabilita' speciale
dello stesso Commissario delle risorse di cui al menzionato art. 20
del decreto-legge n. 137 del 2020;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3
novembre 2020, relativo alle «Modalita' attuative delle disposizioni
di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre
2020 (c.d. "Decreto Ristori")», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 276 del 5 novembre
2020;
Vista l'ordinanza 19 dicembre 2020, n. 34, emanata dal Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 320 del 28 dicembre 2020, recante «Servizio di supporto
telefonico sblocco Immuni»;
Visto l'art. 1, commi 418, 419 e 420, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,
concernenti lo svolgimento, da parte di un farmacista, presso le
farmacie aperte al pubblico, dei test intesi a rilevare la presenza
di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi rapidi per la rilevazione di
antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2;
Visto l'art. 1, commi da 457 a 467, della predetta legge n. 178 del
2020, che prevedono l'adozione del piano strategico nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e ne
disciplinano la relativa attuazione;
Visto l'art. 1, comma 471, della menzionata legge n. 178 del 2020,
che consente, in via sperimentale, per il 2021, la somministrazione
di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», che disciplina i sistemi
informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
Vista l'ordinanza 9 febbraio 2021, n. 2, emanata dal Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 38 del 15 febbraio 2021, che dispone l'utilizzazione
del Sistema tessera sanitaria quale veicolo di comunicazione dei dati
tra gli enti interessati al processo di somministrazione dei vaccini
anti SARS-CoV-2;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 72 del 24 marzo 2021, relativo alla approvazione del
Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle
infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di
preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto del
Ministro della salute 2 gennaio 2021 nonche' dal documento recante
«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti
SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021;
Visto l'art. 20, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
concernente «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19», che prevede il trasferimento dei
dati relativi alle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 dall'Anagrafe nazionale
vaccini al Sistema tessera sanitaria;
Vista l'ordinanza 29 marzo 2021, n. 3, emanata dal Commissario
straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82
del 6 aprile 2021, concernente «Disposizioni per la vaccinazione in
luogo diverso dalla residenza»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure
urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto l'art. 42, rubricato «Implementazione della Piattaforma
nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi
COVID-19», del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», che disciplina il
sistema di realizzazione della Piattaforma nazionale-DGC per
l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19,
prevedendo anche lo specifico stanziamento di 3.318.400 euro per
l'acquisto dei messaggi brevi di telefonia mobile;
Considerato che il citato art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, al comma 10, prevede che, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della salute, per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e
delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, siano individuati:
a) le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita'
delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC;
b) le specifiche tecniche per l'interoperabilita' della
Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli
altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo;
c) i dati che devono essere riportati nelle certificazioni verdi
COVID-19;
d) le modalita' di aggiornamento delle certificazioni, le
caratteristiche e le modalita' di funzionamento della Piattaforma
nazionale-DGC;
e) la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni
verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile;
f) l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle
certificazioni;
g) i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la
protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni;
Rilevato che l'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
attribuisce esclusivamente alla Piattaforma nazionale-DGC
l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni verdi
COVID-19;
Ritenuto di affidare il controllo delle certificazioni verdi
COVID-19, oltreche' ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle
relative funzioni, al personale addetto ai servizi di controllo delle
attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art.
3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; ai soggetti titolari
delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' ai loro delegati; al proprietario o il legittimo detentore di
luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attivita' per
partecipare ai quali e' prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche' ai loro delegati; ai vettori aerei, marittimi
e terrestri, nonche' ai loro delegati; ai gestori delle strutture che
erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali
per l'accesso alle quali, in qualita' di visitatori, sia prescritto
il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' ai loro
delegati;
Ritenuta la necessita' di procedere alla regolamentazione delle
specifiche tecniche per l'interoperabilita' della Piattaforma
nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati
membri dell'Unione europea, che saranno abilitate e attivate in base
alle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e
l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test
e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID
digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone
durante la pandemia di COVID-19;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso con provvedimento del 9 giugno 2021, n. 229;
Di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma
nazionale-DGC)» per l'emissione e validazione delle certificazioni
verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a
livello nazionale ed europeo, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52 e all'art. 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77;
b) «certificazioni verdi COVID-19»: le certificazioni comprovanti
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di
avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero
l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con
risultato negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'art. 9 del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
c) «vaccinazione»: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate
nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui all'art. 9,
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
d) «test molecolare»: test molecolare di amplificazione
dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena
della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione
isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da
trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido
ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita'
sanitaria ed effettuato da operatori sanitari, di cui all'art. 9,
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
e) «test antigenico rapido»: test basato sull'individuazione di
proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale,
riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori
sanitari, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
f) «interoperabilita'»: capacita' dei sistemi di verifica di uno
Stato membro di utilizzare i dati codificati da un altro Stato
membro;
g) «codice a barre interoperabile/bidimensionale»: strumento per
memorizzare e rappresentare dati in un formato visivo leggibile
meccanicamente, che consente di verificare l'autenticita', la
validita' e l'integrita' delle certificazioni verdi COVID-19;
h) «Gateway europeo»: architettura di interoperabilita' europea,
gestita dalla Commissione europea, mediante la quale possono essere
verificate tutte le firme dei certificati europei digitali COVID,
emessi dagli Stati membri;
i) «FSE»: il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art. 12
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
j) «Sistema TS»: il sistema informativo di cui e' titolare il
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto
disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
k) «TS-CNS»: tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei
servizi, di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326;
l) «INI»: l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' fra
i FSE, istituita ai sensi del comma 15-ter dell'art. 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, e realizzata a cura del
Ministero dell'economia e delle finanze;
m) «AVN»: Anagrafe nazionale vaccini istituita dal decreto del
Ministro della salute 17 settembre 2018, e integrata, per le
vaccinazioni del piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, secondo le disposizioni di
cui al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, per agevolare le
attivita' di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi dei
vaccini anti-SARS-CoV-2, dei dispositivi e degli altri materiali di
supporto alla somministrazione e il relativo tracciamento;
n) «dati di contatto»: numero di telefonia mobile e/o indirizzo
di posta elettronica fornito dall'assistito e utilizzato
esclusivamente per consentire l'invio di un codice univoco per
l'acquisizione della certificazione verde COVID-19, nonche' per la
notifica all'interessato della revoca delle sue certificazioni verdi
COVID-19, gia' rilasciate e in corso di validita';
o) «autenticazione forte»: metodo di autenticazione che richiede
l'utilizzo di almeno due modalita' di autenticazione tra le seguenti:
«qualcosa di conosciuto», come una password o un PIN; «qualcosa di
posseduto», come una smart card oppure un token crittografico;
«qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona» come un'impronta
digitale oppure altre caratteristiche uniche della persona misurabili
con appositi sensori (sistemi biometrici);
p) «sigillo elettronico», dati in forma elettronica, acclusi
oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma
elettronica per garantire l'origine e l'integrita' di questi ultimi;
q) «sigillo elettronico avanzato», un sigillo elettronico che
soddisfa i requisiti previsti all'art. 36 del regolamento UE
2014/910;
r) «sigillo elettronico qualificato», un sigillo elettronico
avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo
elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per
sigilli elettronici;
s) «SASN»: i Servizi di assistenza sanitaria al personale
navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 620;
t) «USMAF»: gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera
del Ministero della salute, che svolgono attivita' di vigilanza
transfrontaliera su passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie
di merci e hanno anche funzioni certificatorie e medico-legali;
u) «assistito»: il soggetto che ha diritto all'assistenza
sanitaria;
v) «assistito SASN»: il soggetto che ha diritto all'assistenza
sanitaria nell'ambito del Servizio di assistenza sanitaria ai
naviganti e aeronaviganti;
w) «MMG/PLS»: i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta, convenzionati con il SSN;
x) «struttura sanitaria»: struttura sanitaria pubblica o privata
autorizzata o accreditata con il SSN;
y) «verificatore»: soggetto deputato al controllo delle
certificazioni verdi COVID-19;
z) «identificativo univoco»: codice alfanumerico univoco
attribuito automaticamente dalla PN-DGC alle certificazioni verdi
COVID-19, non identificativo della tipologia di certificazione;
aa) «App Immuni»: applicazione mobile per il contact tracing
digitale di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
bb) «App IO»: applicazione mobile del punto di accesso telematico
di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Doraneko
09-08-2021, 16:35
Ma questo non ti solleva dal regime sanzionatorio
Guarda che su una cosa siamo d'accordo, cioè che il titolare del ristorante ecc... dovrebbe poter richiedere l'esibizione di un documento d'identità, insieme all'esibizione del Green Pass. Ma la norma mi pare dica diversamente.
Tanto per farti capire quanto sia spinosa la questione dell'esibizione di un documento d'identità, se tu sei semplicemente a spasso per strada, la carta d'identità non te la possono chiedere neanche le forze dell'ordine, il tuo unico obbligo è quello di fornire le tue generalità corrette. Un discorso diverso è se stai guidando l'auto, che devono confrontare patente e documento.
Ginopilot
09-08-2021, 16:37
Guarda che su una cosa siamo d'accordo, cioè che il titolare del ristorante ecc... dovrebbe poter richiedere l'esibizione di un documento d'identità, insieme all'esibizione del Green Pass. Ma la norma mi pare dica diversamente.
Tanto per farti capire quanto sia spinosa la questione dell'esibizione di un documento d'identità, se tu sei semplicemente a spasso per strada, la carta d'identità non te la possono chiedere neanche le forze dell'ordine, il tuo unico obbligo è quello di fornire le tue generalità corrette. Un discorso diverso è se stai guidando l'auto, che devono confrontare patente e documento.
La norma dice che può chiederne l’esibizione. Ed è nel suo interesse farlo.
No, basta il bagarino che vende a 10 euro fotocopia del gp di mario Rossi, entrano tutti e il gestore può stare tranquillo. E invece non è così.
E' quello che temo... ma la Lamorgese ha detto che non serve controllare i documenti e che le forze dell'ordine non faranno controlli, forse i vigili urbani...
Andiamo bene, proprio bene.
https://www.adnkronos.com/green-pass-italia-nei-ristoranti-controlli-senza-richiesta-identita_2ROSzfTMJMCVbuG7pQTXIF
Spero in un fraintendimento...
Guarda che su una cosa siamo d'accordo, cioè che il titolare del ristorante ecc... dovrebbe poter richiedere l'esibizione di un documento d'identità, insieme all'esibizione del Green Pass. Ma la norma mi pare dica diversamente.
La norma dice esattamente quello invece: dice che il verificatore PUO' chiedere il documento di identità, ma non dice che è OBBLIGATO a chiederlo.
Non è assolutamente un problema una norma di legge che dia facoltà a un determianto soggeto privato di chiedere la verifica dell'identità personale. Lo fanno già per esempio gli albergatori o chiunque venda alcolici.
La norma dice che può chiederne l’esibizione. Ed è nel suo interesse farlo.
Questo è vero. E' falso invece che sia obbligato a farlo.
Ginopilot
09-08-2021, 16:40
;47510010']E' quello che temo... ma la Lamorgese ha detto che non serve controllare i documenti e che le forse dell'ordine non faranno controlli, forse i vigili urbani...
Andiamo bene, proprio bene.
Può dire quello che gli pare, la normativa su questo è chiara, non è sufficiente verificare che il gp non sia falso.
Ginopilot
09-08-2021, 16:41
Questo è vero. E' falso invece che sia obbligato a farlo.
Certo, ma l’esercente se ne assume la responsabilità. Se il gp è intestato ad altro soggetto, verrà multato anche l’esercente
Certo, ma l’esercente se ne assume la responsabilità. Se il gp è intestato ad altro soggetto, verrà multato anche lui.
Falso, nessuno può essere sanzionato per aver omesso di fare qualcosa che non era tenuto a fare da una norma di legge.
La legge in materia è questa
Dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg), art. 13:
Verifica delle certificazioni verdi COVID-19
emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC
1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici
esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro
delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in
alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque
forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche
di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Andrew46147
09-08-2021, 16:50
Classiche cosa fatte all'italiana, intanto sull'app hanno fatto scrivere che per completare la verifica e necessario un documento d'identità :stordita: :doh:
Ginopilot
09-08-2021, 16:52
Falso, nessuno può essere sanzionato per aver omesso di fare qualcosa che non era tenuto a fare da una norma di legge.
La legge in materia è questa
Dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg), art. 13:
Verifica delle certificazioni verdi COVID-19
emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC
1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici
esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro
delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in
alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque
forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche
di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Infatti è previsto dall’art 9 bis commi 1 e 4
Ginopilot
09-08-2021, 16:53
Classiche cosa fatte all'italiana, intanto sull'app hanno fatto scrivere che per completare la verifica e necessario un documento d'identità :stordita: :doh:
Che è la cosa corretta, altrimenti violi l’art 9 bis e ti becchi la multa.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1
Infatti è previsto dall’art 9 bis commi 1 e 4
Falso. Questo è l'art. 9:
Art. 9
Struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi
COVID-19 e del codice a barre interoperabile
1. Le certificazioni verdi COVID-19 sono identificate attraverso un
codice univoco alfanumerico munito delle caratteristiche descritte
nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Ai fini della verifica di autenticita', integrita' e validita'
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 13, e' prevista
l'apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code), generato
con le caratteristiche e le modalita' descritte nell'allegato D.
Che è la cosa corretta, altrimenti violi l’art 9 bis e ti becchi la multa.
Falso, nessuno può essere sanzionato per aver omesso di fare qualcosa che non era tenuto a fare da una norma di legge.
Ginopilot
09-08-2021, 16:59
Falso. Questo è l'art. 9:
Art. 9
Struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi
COVID-19 e del codice a barre interoperabile
1. Le certificazioni verdi COVID-19 sono identificate attraverso un
codice univoco alfanumerico munito delle caratteristiche descritte
nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Ai fini della verifica di autenticita', integrita' e validita'
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 13, e' prevista
l'apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code), generato
con le caratteristiche e le modalita' descritte nell'allegato D.
Poi c’è il 9 bis …
Classiche cosa fatte all'italiana, intanto sull'app hanno fatto scrivere che per completare la verifica e necessario un documento d'identità :stordita: :doh:
In più hanno messo anche la data di nascita, o c'era anche prima? :confused:
Ginopilot
09-08-2021, 17:02
Falso, nessuno può essere sanzionato per aver omesso di fare qualcosa che non era tenuto a fare da una norma di legge.
Senti, puoi continuare a scrivere FALSO quanto ti pare. Le cose stanno così, confermato dal nostro consulente legale e tutti gli eventi estivi che stiamo organizzando saranno con verifica dell’identità. Se tu ritieni di poter consigliare di farne a meno, affari tuoi, metterai nei guai qualcuno.
Poi c’è il 9 bis …
Falso. Nel decreto non esiste nessun art. 9 bis. Tiralo fuori se ci riesci.
Senti, puoi continuare a scrivere FALSO quanto ti pare. Le cose stanno così, confermato dal nostro consulente legale e tutti gli eventi estivi che stiamo organizzando saranno con verifica dell’identità. Se tu ritieni di poter consigliare di farne a meno, affari tuoi, metterai nei guai qualcuno.
I verificatori hanno la facoltà di chiedere il documento di identità, e secondo me fanno anche bene a farlo. Resta il fatto che non sono OBBLIGATI a chiederlo e non sono in alcun modo sanzionabili se non lo fanno (a patto che verifichino il pass con l'applicazione).
E per tua informazione io non consiglio nulla a nessuno. Per le attività sotto la mia responsabilità verificherò ovviamente i pass, ma non mi servirà verificare le identità perché conosco personalmente tutte le persone che potranno accedere e tutti i loro dati anagrafici.
Andrew46147
09-08-2021, 17:13
;47510039']In più hanno messo anche la data di nascita, o c'era anche prima? :confused:
c'era anche prima
;47510039']In più hanno messo anche la data di nascita, o c'era anche prima? :confused:
C'è fin dall'inizio, nome cognome e data di nascita sono i soli dati personali che l'applicazione espone. Sul pdf sono esposti altri dati: il tipo di vaccino, il numero di dosi e la data dell'ultima dose (almeno per i vaccinati).
randorama
09-08-2021, 17:31
C'è fin dall'inizio, nome cognome e data di nascita sono i soli dati personali che l'applicazione espone. Sul pdf sono esposti altri dati: il tipo di vaccino, il numero di dosi e la data dell'ultima dose (almeno per i vaccinati).
su io appare anche il tipo di vaccino.
(ovviamente Pfizer era troppo facile... vuoi mettere quant'è più figo cominartry/biontech? :D
TigerTank
09-08-2021, 17:34
I verificatori hanno la facoltà di chiedere il documento di identità, e secondo me fanno anche bene a farlo. Resta il fatto che non sono OBBLIGATI a chiederlo e non sono in alcun modo sanzionabili se non lo fanno (a patto che verifichino il pass con l'applicazione).
E per tua informazione io non consiglio nulla a nessuno. Per le attività sotto la mia responsabilità verificherò ovviamente i pass, ma non mi servirà verificare le identità perché conosco personalmente tutte le persone che potranno accedere e tutti i loro dati anagrafici.
Ah beh, meglio ancora! Hai già un database di identificazione incorporato :D
Io comunque dopo quasi una settimana sto ancora aspettando che su IO aggiornino il GP con la seconda dose...mentre il cartaceo era già pronto il giorno dopo e l'ho stampato come ripiego.
su io appare anche il tipo di vaccino.
(ovviamente Pfizer era troppo facile... vuoi mettere quant'è più figo cominartry/biontech? :D
Per la precisione Comirnaty e produttore Biontech Manufacturing GmbH :O :D
c'era anche prima
Ora l'avranno resa più evidente :sofico:
Doraneko
09-08-2021, 17:42
La norma dice esattamente quello invece: dice che il verificatore PUO' chiedere il documento di identità, ma non dice che è OBBLIGATO a chiederlo.
Non è assolutamente un problema una norma di legge che dia facoltà a un determianto soggeto privato di chiedere la verifica dell'identità personale. Lo fanno già per esempio gli albergatori o chiunque venda alcolici.
Ah ok, adesso ho letto il punto specifico. Mi ero fermato alla questione delle generalità. Sorry
Poi c’è il 9 bis …
Allora, visto che il 9 bis che citi immagino appartenga al Decreto Legge 52 e non al decreto che stabilisce come si verifica il green pass (magari dirlo), leggiamo insieme questo art. 9 bis:
(( (Impiego certificazioni verdi COVID-19). ))
((1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti
servizi e attivita':
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui
all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi,
di cui all'articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui
all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri
benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui
all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui
all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e
con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri
estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino',
di cui all'articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone
gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al
comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole
zone.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche
tecniche per trattare in modalita' digitale le predette
certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale,
assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse
contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le
finalita' di cui al presente articolo possono essere utilizzate le
certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e
attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo
comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo' definire
eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente
articolo.))
Allora, come vedi il comma 1 stabilisce DOVE è necessario il green pass per entrare. Il comma 4 stabilisce che i titolari o i gestori sono tenuti a verificare il rispetto del comma 1 (ovvero consentire l'accesso ai luoghi indicati nel comma 1 solo alle persone munite di green pass). Sempre il comma 4, nella parte che ti ho evidenziato, stabilisce che le modalità per la verifica del green pass sono indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicato dall'art. 9 comma 10, articolo che ti ho già riportato in precedenza e che, guarda caso, è proprio il decreto che da alcune pagine sottopongo alla tua attenzione...
Ricapitolando: il decreto legge di cui sopra stabilisce in quali posti è necessario il green pass e stabilisce che i gestori sono tenuti a controllare che chi accede a quei posti lo abbia, e rimanda al beneamato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 la definizione (fra le altre cose) di COME i gestori devono verificare gli accessi medesimi.
Se il legislatore avesse voluto delegare Ginopilot a stabilire quei criteri, credo che lo avrebbe scritto nel Decreto Legge 52, invece ha scritto che è la presidenza del Consiglio dei ministri delegata a fissare quelle norme, perciò dovremmo farcene una ragione e prendere per buono quel famoso decreto attuativo che ti ho ricopiato già molte volte. Per ora i gestori devono attenersi a quanto scritto in quel decreto, poi vedremo se interverrà qualche altra norma di legge o anche solo qualche circolare con nuove disposizioni "interpretative".
Ah beh, meglio ancora! Hai già un database di identificazione incorporato :D
Si tratta di un'associazione sportiva, in palestra entrano solo i soci o i tesserati e abbiamo comunque i dati anagrafici di tutti necessariamente.
Nel caso di ospiti in prova ci sta chiedere anche il documento, vedremo alla ripresa dell'attività indoor.
Io comunque dopo quasi una settimana sto ancora aspettando che su IO aggiornino il GP con la seconda dose...mentre il cartaceo era già pronto il giorno dopo e l'ho stampato come ripiego.
Il mio non veniva aggiornato del tutto dopo la seconda dose perciò mi era scaduto; hanno risolto solo dopo 11 giorni e due procedure di segnalazione attraverso il 1500. Alla fine però è arrivato l'aggiornamento, giusto il giorno prima dell'obbligo. Pare che sia un inciampo abbastanza comune.
Ginopilot
09-08-2021, 18:20
Allora, visto che il 9 bis che citi immagino appartenga al Decreto Legge 52 e non al decreto che stabilisce come si verifica il green pass (magari dirlo), leggiamo insieme questo art. 9 bis:
(( (Impiego certificazioni verdi COVID-19). ))
((1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti
servizi e attivita':
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui
all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi,
di cui all'articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui
all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri
benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui
all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui
all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e
con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri
estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino',
di cui all'articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone
gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al
comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole
zone.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche
tecniche per trattare in modalita' digitale le predette
certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale,
assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse
contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le
finalita' di cui al presente articolo possono essere utilizzate le
certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e
attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo
comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo' definire
eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente
articolo.))
Allora, come vedi il comma 1 stabilisce DOVE è necessario il green pass per entrare. Il comma 4 stabilisce che i titolari o i gestori sono tenuti a verificare il rispetto del comma 1 (ovvero consentire l'accesso ai luoghi indicati nel comma 1 solo alle persone munite di green pass). Sempre il comma 4, nella parte che ti ho evidenziato, stabilisce che le modalità per la verifica del green pass sono indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicato dall'art. 9 comma 10, articolo che ti ho già riportato in precedenza e che, guarda caso, è proprio il decreto che da alcune pagine sottopongo alla tua attenzione...
Ricapitolando: il decreto legge di cui sopra stabilisce in quali posti è necessario il green pass e stabilisce che i gestori sono tenuti a controllare che chi accede a quei posti lo abbia, e rimanda al beneamato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 la definizione (fra le altre cose) di COME i gestori devono verificare gli accessi medesimi.
Se il legislatore avesse voluto delegare Ginopilot a stabilire quei criteri, credo che lo avrebbe scritto nel Decreto Legge 52, invece ha scritto che è la presidenza del Consiglio dei ministri delegata a fissare quelle norme, perciò dovremmo farcene una ragione e prendere per buono quel famoso decreto attuativo che ti ho ricopiato già molte volte. Per ora i gestori devono attenersi a quanto scritto in quel decreto, poi vedremo se interverrà qualche altra norma di legge o anche solo qualche circolare con nuove disposizioni "interpretative".
Non è così. Il legislatore al comma 1 dice che può accedere chi è munito di gp, il che significa gp a lui intestato.
Al comma 4 dice che la verifica di quanto al comma 1 spetta al titolare, dopo spiega come verificare il gp, ma non il rispetto del comma1 che può avvenire solo verificando la titolarità del gp.
Ma l’esercente è fregato in ogni caso. Se entro con un gp di terzi non lo esibirò mai in caso di controllo delle forze dell’ordine in quanto commetterei un reato. Lo straccio e dico di non averlo, pago la multa e la paga l’esercente. Cosa che dovrebbe fare anche se fossi così stupido da esibirne uno non mio, per quanto sopra.
Il legislatore al comma 1 dice che può accedere chi è munito di gp, il che significa gp a lui intestato.
Il legislatore al comma 1 dice che si può accedere a determinati luoghi solo con il green pass. Punto.
Al comma 4 dice che la verifica di quanto al comma 1 spetta al titolare, dopo spiega come verificare il gp,
Il comma 4 dice che i gestori sono tenuti a far rispettare il comma 1 (divieto di accesso in certi luoghi a chi non ha il pass) e rimanda al famoso decreto per stabilire come devono fare concretamente la relativa verifica. Punto.
ma non il rispetto del comma1 che può avvenire solo verificando la titolarità del gp.
No, questo lo aggiungi tu di fantasia, non è scritto in nessuna legge. Il decreto attuativo da facoltà al verificatore di chiedere anche un documento di identità (obbliga l'utente a produrlo se richiesto), ma dato che per come è scritto non glielo impone, questa ulteriore verifica rimane a discrezione del verificatore medesimo.
Puoi provare a dire che il legislatore abbia formulato male quel periodo, ma è una tesi scarsamente sostenibile visto che la ministra dell'interno ha appena affermato che non si possono obbligare gli esercenti a fare quel tipo di controllo. Magari verrà sconfessata dal suo governo, ma al momento sia il testo della legge vigente che le notizie di governo dicono che l'obbligo che insisti ad affermare non sussiste.
Ma l’esercente è fregato in ogni caso. Se entro con un gp di terzi non lo esibirò mai in caso di controllo delle forze dell’ordine in quanto commetterei un reato. Lo straccio e dico di non averlo, pago la multa e la paga l’esercente.
Questa eventualità te l'ho illustrata io qualche pagina indietro, almeno leggi quello che scrivo!
E' chiaramente un caso limite (facilmente evitabile con una videocamera di sicurezza all'"accettazione"), ma sono d'accordo sul fatto che i gestori farebbero bene a chiedere il documento, visto che la legge glielo consente. La gente sarà infastidita ma se lo facessero tutti ci si abituerebbero.
Dubito però che andrà così.
tallines
09-08-2021, 19:11
Hanno detto che si paga fino a 500 euro per il green pass falso........
Bern gli tiro 500 schiaffoni :asd: :asd:
Non gli do neanche mezzo centesimo.......:asd: :tie:
Ginopilot
09-08-2021, 19:39
Il legislatore al comma 1 dice che si può accedere a determinati luoghi solo con il green pass. Punto.
Il comma 4 dice che i gestori sono tenuti a far rispettare il comma 1 (divieto di accesso in certi luoghi a chi non ha il pass) e rimanda al famoso decreto per stabilire come devono fare concretamente la relativa verifica. Punto.
No, questo lo aggiungi tu di fantasia, non è scritto in nessuna legge. Il decreto attuativo da facoltà al verificatore di chiedere anche un documento di identità (obbliga l'utente a produrlo se richiesto), ma dato che per come è scritto non glielo impone, questa ulteriore verifica rimane a discrezione del verificatore medesimo.
Puoi provare a dire che il legislatore abbia formulato male quel periodo, ma è una tesi scarsamente sostenibile visto che la ministra dell'interno ha appena affermato che non si possono obbligare gli esercenti a fare quel tipo di controllo. Magari verrà sconfessata dal suo governo, ma al momento sia il testo della legge vigente che le notizie di governo dicono che l'obbligo che insisti ad affermare non sussiste.
Questa eventualità te l'ho illustrata io qualche pagina indietro, almeno leggi quello che scrivo!
E' chiaramente un caso limite (facilmente evitabile con una videocamera di sicurezza all'"accettazione"), ma sono d'accordo sul fatto che i gestori farebbero bene a chiedere il documento, visto che la legge glielo consente. La gente sarà infastidita ma se lo facessero tutti ci si abituerebbero.
Dubito però che andrà così.
Ripeto, la verifica che un soggetto sia munito di gp non significa verificare la correttezza del medesimo. Essere munito del greenpass significa esserne titolare. E visto che l’esercente può far accedere solo chi è munito di greenpass, se non verifica l’identità del soggetto e questo non risulta ad un controllo il titolare del gp, sarà sanzionato.
Ripeto, la verifica che un soggetto sia munito di gp non significa verificare la correttezza del medesimo. Essere munito del greenpass significa esserne titolare. E visto che l’esercente può far accedere solo chi è munito di greenpass, se non verifica l’identità del soggetto e questo non risulta ad un controllo il titolare del gp, sarà sanzionato.
Come ho già avuto occasione di dirti, inspiegabilmente il legislatore non ha delegato Ginopilot a stabilire quali siano gli obblighi di verifica in capo ai gestori degli spazi oggetto di limitazioni di accesso, ha delegato invece la presidenza del Consiglio la quale ha deciso in quel modo che ti ho ampiamente mostrato.
Nel nostro bel paese nessuno può essere sanzionato per non aver rispettato un obbligo non stabilito da nessuna norma di legge, perciò quello che dici è falso: nessun gestore sarà sanzionabile per non aver chiesto un documento di indentità.
canislupus
09-08-2021, 19:59
Come ho già avuto occasione di dirti, inspiegabilmente il legislatore non ha delegato Ginopilot a stabilire quali siano gli obblighi di verifica in capo ai gestori degli spazi oggetto di limitazioni di accesso, ha delegato invece la presidenza del Consiglio la quale ha deciso in quel modo che ti ho ampiamente mostrato.
Nel nostro bel paese nessuno può essere sanzionato per non aver rispettato un obbligo non stabilito da nessuna norma di legge, perciò quello che dici è falso: nessun gestore sarà sanzionabile per non aver chiesto un documento di indentità.
Ti stimo... lottare contro la medaglia d'oro di arrampicata sugli specchi... :D :D :D
https://www.corriere.it/politica/21_agosto_09/ristoranti-green-pass-controllo-f509618c-f8ff-11eb-8531-faab9a3adcfb.shtml
Ginopilot, ti prego scrivi subito al governo, prima che sia troppo tardi, e spiegagli bene che in realtà l'art.9 bis prevede che non hai fatto veramente un controllo del green pass, con scappellamento a destra, se non hai anche verificato la titolarità della cofandina, come se fosse Antani, da cui la sanzione amministrativa con responsabilità in solido, postergata però.
Così la capiscono anche loro...
Ginopilot
09-08-2021, 20:01
https://www.corriere.it/politica/21_agosto_09/ristoranti-green-pass-controllo-f509618c-f8ff-11eb-8531-faab9a3adcfb.shtml
Ginopilot, ti prego scrivi subito al governo, prima che sia troppo tardi, e spiegagli bene che in realtà l'art.9 bis prevede che non hai fatto veramente un controllo del green pass, con scappellamento a destra, se non hai anche verificato la titolarità della cofandina, come se fosse Antani, da cui la sanzione amministrativa con responsabilità in solido, postergata però.
Così la capiscono anche loro...
Non posso leggere l’articolo.
Ginopilot
09-08-2021, 20:03
Come ho già avuto occasione di dirti, inspiegabilmente il legislatore non ha delegato Ginopilot a stabilire quali siano gli obblighi di verifica in capo ai gestori degli spazi oggetto di limitazioni di accesso, ha delegato invece la presidenza del Consiglio la quale ha deciso in quel modo che ti ho ampiamente mostrato.
Nel nostro bel paese nessuno può essere sanzionato per non aver rispettato un obbligo non stabilito da nessuna norma di legge, perciò quello che dici è falso: nessun gestore sarà sanzionabile per non aver chiesto un documento di indentità.
E ti ripeto che non è così, il rimando è solo per la verifica del gp, non che il soggetto ne sia munito.
Non posso leggere l’articolo.
Riporto, ma non è nulla di nuovo:
Green pass nei ristoranti: i titolari non devono controllare l’identità dei clienti. La ministra Lamorgese: «Controlli a campione»
di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini
L’orientamento del governo sul controllo del green pass che sarà confermato nelle prossime ore anche dal Viminale
desc img
I ristoratori e gli altri gestori o titolari di attività devono verificare che i clienti abbiano il green pass, ma non spetta a loro la verifica dell’identità. È questo l’orientamento del governo che sarà specificato nelle prossime ore con una Faq (risposta a domande frequenti) oppure nella circolare del Viminale.
Lamorgese: «Controlli a campione con la polizia amministrativa»
La conferma arriva dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese: « I titolari dei locali non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti, faremo una circolare di chiarimento su questo. Noi chiediamo venga richiesto al chiuso il green pass. Non si può pensare che l’attività di controllo venga svolta dalle forze di polizia. Significherebbe distoglierle dal loro compito prioritario che è garantire la sicurezza, anche della criminalità». La ministra non ha escluso «controlli a campione nei locali insieme alla polizia amministrativa».
Ribadisco: io sarei per controllare perché se nessuno controlla finisce tutto a tarallucci e vino, ma se il governo ha deciso così è inutile negare la realtà.
E ti ripeto che non è così, il rimando è solo per la verifica del gp, non che il soggetto ne sia munito.
Sei veramente fantastico! Ti ripeto: scrivi al governo a anche al parlamento e spiegagli tu come funziona la legge che hanno promulgato. Ti saranno grati!
Ginopilot
09-08-2021, 20:13
Riporto, ma non è nulla di nuovo:
Green pass nei ristoranti: i titolari non devono controllare l’identità dei clienti. La ministra Lamorgese: «Controlli a campione»
di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini
L’orientamento del governo sul controllo del green pass che sarà confermato nelle prossime ore anche dal Viminale
desc img
I ristoratori e gli altri gestori o titolari di attività devono verificare che i clienti abbiano il green pass, ma non spetta a loro la verifica dell’identità. È questo l’orientamento del governo che sarà specificato nelle prossime ore con una Faq (risposta a domande frequenti) oppure nella circolare del Viminale.
Lamorgese: «Controlli a campione con la polizia amministrativa»
La conferma arriva dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese: « I titolari dei locali non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti, faremo una circolare di chiarimento su questo. Noi chiediamo venga richiesto al chiuso il green pass. Non si può pensare che l’attività di controllo venga svolta dalle forze di polizia. Significherebbe distoglierle dal loro compito prioritario che è garantire la sicurezza, anche della criminalità». La ministra non ha escluso «controlli a campione nei locali insieme alla polizia amministrativa».
Ribadisco: io sarei per controllare perché se nessuno controlla finisce tutto a tarallucci e vino, ma se il governo ha deciso così è inutile negare la realtà.
Si, ma che c’entra questo articolo? A conferma di quanto dicevo, faranno una circolare esplicativa, che poi lascia il tempo che trova comunque.
canislupus
09-08-2021, 20:13
https://www.corriere.it/politica/21_agosto_09/ristoranti-green-pass-controllo-f509618c-f8ff-11eb-8531-faab9a3adcfb.shtml
Ginopilot, ti prego scrivi subito al governo, prima che sia troppo tardi, e spiegagli bene che in realtà l'art.9 bis prevede che non hai fatto veramente un controllo del green pass, con scappellamento a destra, se non hai anche verificato la titolarità della cofandina, come se fosse Antani, da cui la sanzione amministrativa con responsabilità in solido, postergata però.
Così la capiscono anche loro...
E come al solito abbiamo dei legislatori simpatici.
Vediamo un attimo:
La conferma arriva dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese: « I titolari dei locali non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti, faremo una circolare di chiarimento su questo.
Quindi non è a discrezione, ma è proprio vietato (il GP senza verifica dell'identità è insensato... e lo dico da non vaccinato).
Il decreto in vigore prevede sanzioni da 400 a 1.000 euro sia per chi viene trovato sprovvisto di green pass, sia per chi non ha controllato.
Quindi il gestore se non controlla che hai il GP viene sanzionato... ma se il GP è falso, il problema è dell'avventore.
Ora... questo succede nei locali aperti al pubblico... e nelle scuole?
I presidi o gli operatori scolastici si metteranno a controllare l'identità dei professori? :mbe:
Ipotizziamo che non lo facciano perchè non ne hanno il diritto.
Si presenta il Prof. Mario Rossi con il GP di Luigi Bianchi.
Chi verifica il GP, consapevole della falsità del GP presentato, dovrebbe avvisare la polizia amministrativa? il Provveditorato?
E nelle aziende qualora dovesse essere reso obbligatorio?
Se vi fosse un sistema automatizzato che legge solo il QR Code?
Chi bloccherebbe eventuali lavoratori che attestano il falso???
zerothehero
09-08-2021, 20:14
;47509944']ma che aspettano al ministero a chiarire, con questo buco, anche le eventuali multe rischiano di essere impugnate, e tanti saluti al GP?
La questione è chiara. :asd:
l'esercente può verificare il possesso del green pass, come un biglietto del cinema ma non ha il DIRITTO (e ci mancherebbe pure che ad un cameriere debba dargli le mie generalità) di chiedermi il documento di identità.
I controlli sul documento li fa le FDO, negli esercizi commerciali.
Voglio vedere chi eroga multe nel caso in cui il pass è verificato ma non corrisponde alla persona che lo ha in mano.
questo è quanto. Purtroppo per alcuni viviamo (ancora) in uno stato di diritto.
Chi ha il "terrore" del contagio anche con doppia dose sopratutto se anziano, fragile o si è fatto mesi fa il vaccino (gli anticorpi calano molto velocemente) in attesa che gli facciano la terza dose se vuole ancora piu' tutela conviene che non frequenti luoghi chiusi con tante persone assembrate. perchè sono intrinsecamente pericolosi.
Ginopilot
09-08-2021, 20:15
Sei veramente fantastico! Ti ripeto: scrivi al governo a anche al parlamento e spiegagli tu come funziona la legge che hanno promulgato. Ti saranno grati!
Chi l’ha scritta lo sa molto bene, la marcia indietro è per le insulse proteste degli esercenti, come se non chiedessero i documenti per le cc.
Ginopilot
09-08-2021, 20:16
La questione è chiara. :asd:
l'esercente può verificare il possesso del green pass, come un biglietto del cinema ma non ha il DIRITTO (e ci mancherebbe pure che ad un cameriere gli dia le mie generalità) di chiedermi il documento di identità.
I controlli sul documento li fa le FDO, negli esercizi commerciali.
Voglio vedere chi eroga multe nel caso in cui il pass è verificato ma non corrisponde alla persona che lo ha in mano.
questo è quanto. Purtroppo per alcuni viviamo (ancora) in uno stato di diritto.
Chi ha il "terrore" del contagio anche con doppia dose sopratutto se anziano, fragile o si è fatto mesi fa il vaccino (gli anticorpi calano molto velocemente) in attesa che gli facciano la terza dose se vuole ancora piu' tutela conviene che non frequenti luoghi chiusi con tante persone assembrate. perchè sono intrinsecamente pericolosi.
Ha diritto eccome, è scritto chiaramente
Si, ma che c’entra questo articolo? A conferma di quanto dicevo, faranno una circolare esplicativa, che poi lascia il tempo che trova comunque.
Hai proprio ragione: se il governo fa una circolare esplicativa su come si deve interpretare un suo decreto, la cosa lascia il tempo che trova. Molto meglio farsela spiegare da Ginopilot sul forum di arduerapgreid, lui si che sa come si deve applicare e cosa ti succede se non fai così come ti dice lui!
zerothehero
09-08-2021, 20:18
Ha diritto eccome, è scritto chiaramente
Ne sai piu' della ministra dell'interno?
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Green-pass-Lamorgese-titolari-locali-non-possono-chiedere-documenti-ma-i-controlli-spettano-a-loro-daf3ffd2-b1c8-49d5-9c8d-572ae3f43601.html
L'esercente deve controllare il green pass non è tenuto a controllare i documenti.
Che è già tanto, peraltro, visto i disagi che tale controllo determina sugli esercizi soggetti a tale normativa.
Purtroppissimo per i greenpassisti, viviamo ANCORA in uno stato di diritto.
canislupus
09-08-2021, 20:20
Chi l’ha scritta lo sa molto bene, la marcia indietro è per le insulse proteste degli esercenti, come se non chiedessero i documenti per le cc.
Non me li hanno mai chiesti... e non parlo degli ultimi anni... ma da sempre...
Gli esercenti non vogliono fare i poliziotti... sai ognuno vuole fare il proprio mestiere... e che ci vuoi fare...
zerothehero
09-08-2021, 20:22
Hai proprio ragione: se il governo fa una circolare esplicativa su come si deve interpretare un suo decreto, la cosa lascia il tempo che trova. Molto meglio farsela spiegare da Ginopilot sul forum di arduerapgreid, lui si che sa come si deve applicare e cosa ti succede se non fai così come ti dice lui!
Attendiamo (giusto per farci una risata) la multa per l'esercente in caso di verifica del green pass ma non corrispondenza del documento di identità.
Io al bar seduto ci posso andare col green pass e il documento di identità me lo posso pure lasciare al casa.
Nel caso verificheranno le FORZE DELL'ORDINE.
Le mie generalità o il mio documento le dò solo a loro, non al cameriere.
Chiaro?
l'esercente può verificare il possesso del green pass, come un biglietto del cinema ma non ha il DIRITTO (e ci mancherebbe pure che ad un cameriere debba dargli le mie generalità) di chiedermi il documento di identità.
In realtà al momento il verificatore ce l'ha eccome il diritto di chiederti il documento, è scritto chiaro nel decreto vigente perciò se vogliono cambiare quello non basterà una circolare. La discussione verte invece sul fatto che sia anche OBBLIGATO a chiedertelo, e su quello un chiarimento ci può stare.
Per quanto riguarda le tue preziose generalità segrete, sappi che comunque l'applicazione che verifica il green pass le stampa a schermo perciò il "cameriere" le deve per forza vedere.
zerothehero
09-08-2021, 20:32
In realtà al momento il verificatore ce l'ha eccome il diritto di chiederti il documento, è scritto chiaro nel decreto vigente perciò se vogliono cambiare quello non basterà una circolare. La discussione verte invece sul fatto che sia anche OBBLIGATO a chiedertelo, e su quello un chiarimento ci può stare.
Per quanto riguarda le tue preziose generalità segrete, sappi che comunque l'applicazione che verifica il green pass le stampa a schermo perciò il "cameriere" le deve per forza vedere.
Guarda che non sei obbligato a portare con te i documenti di identità.
L'obbligo riguarda il GP.
Guarda che non sei obbligato a portare con te i documenti di identità.
L'obbligo riguarda il GP.
Non sei nemmeno obbligato ad entrare al ristorante, e non è un tuo diritto indisponibile. Al momento se il gestore decide di chiederti il documento e non ce l'hai o non lo vuoi esibire, stai fuori. Semplice.
Ginopilot
09-08-2021, 20:53
Hai proprio ragione: se il governo fa una circolare esplicativa su come si deve interpretare un suo decreto, la cosa lascia il tempo che trova. Molto meglio farsela spiegare da Ginopilot sul forum di arduerapgreid, lui si che sa come si deve applicare e cosa ti succede se non fai così come ti dice lui!
Le circolari interpretative non hanno valore di legge.
Il tuo fare arrogante non cambia le cose, ma ti qualifica.
Ginopilot
09-08-2021, 20:56
Ne sai piu' della ministra dell'interno?
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Green-pass-Lamorgese-titolari-locali-non-possono-chiedere-documenti-ma-i-controlli-spettano-a-loro-daf3ffd2-b1c8-49d5-9c8d-572ae3f43601.html
L'esercente deve controllare il green pass non è tenuto a controllare i documenti.
Che è già tanto, peraltro, visto i disagi che tale controllo determina sugli esercizi soggetti a tale normativa.
Purtroppissimo per i greenpassisti, viviamo ANCORA in uno stato di diritto.
La ministra ha detto una cosa diversa. La legge consente all’esercente di chiedere un documento di identità.
canislupus
09-08-2021, 20:59
In realtà al momento il verificatore ce l'ha eccome il diritto di chiederti il documento, è scritto chiaro nel decreto vigente perciò se vogliono cambiare quello non basterà una circolare. La discussione verte invece sul fatto che sia anche OBBLIGATO a chiedertelo, e su quello un chiarimento ci può stare.
Per quanto riguarda le tue preziose generalità segrete, sappi che comunque l'applicazione che verifica il green pass le stampa a schermo perciò il "cameriere" le deve per forza vedere.
Allora parla con Lamorgese (ministro/a dell'Interno):
La conferma arriva dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese: « I titolari dei locali non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti, faremo una circolare di chiarimento su questo.
In Italiano NON POSSONO non credo sia traducibile in modo diverso.
Ginopilot
09-08-2021, 20:59
Non me li hanno mai chiesti... e non parlo degli ultimi anni... ma da sempre...
Gli esercenti non vogliono fare i poliziotti... sai ognuno vuole fare il proprio mestiere... e che ci vuoi fare...
Buon per te, a me lo hanno chiesto in Italia ed all’estero, addirittura in alcuni paesi prendono il numero di passaporto.
In genere se è previsto un pin in genere non chiedono nulla, ma se basta una firma, si.
Ginopilot
09-08-2021, 21:02
Allora parla con Lamorgese (ministro/a dell'Interno):
In Italiano NON POSSONO non credo sia traducibile in modo diverso.
La norma è chiara. Quella della verifica dell’identità è un palese cambio di rotta, perché la norma dice che devono farlo, per quanto ne dica qualcuno qui.
Preciso che la norma non dice “devi chiedere un documento di identità”. Ma solo che chi entra deve essere munito di gp. Quindi se il controllore conosce le generalità, può anche non verificare ciò che già sa. Ma se si presenta un tale con un gp di Paolo Rossi, se non verifichi e le sue generalità sono diverse, rischi la multa.
canislupus
09-08-2021, 21:02
Buon per te, a me lo hanno chiesto in Italia ed all’estero, addirittura in alcuni paesi prendono il numero di passaporto.
In genere se è previsto un pin in genere non chiedono nulla, ma se basta una firma, si.
A me farebbe piacere se mi chiedessero il documento... è una tutela per le mie carte di credito (in realtà sono Paperon de Paperoni :D :D :D ).
All'estero sono un po' più precisi in alcuni casi... ma il passaporto non me lo hanno mai chiesto.
Li trovo tutti io... mannaggia... sono sfortunato... :D :D :D
canislupus
09-08-2021, 21:05
La norma è chiara. Quella della verifica dell’identità è un palese cambio di rotta, perché la norma dice che devono farlo, per quanto ne dica qualcuno qui.
Quindi la Ministra dell'Interno asserisce una cosa falsa o chiede ai cittadini di disattendere la legge? :eek: :eek: :eek:
E allora siamo messi veramente male... :p :p :p
Ginopilot
09-08-2021, 21:09
Quindi la Ministra dell'Interno asserisce una cosa falsa o chiede ai cittadini di disattendere la legge? :eek: :eek: :eek:
E allora siamo messi veramente male... :p :p :p
Mi pare evidente, possono chiederlo eccome, è previsto che il titolare del gp debba a richiesta mostrare il proprio documento.
randorama
09-08-2021, 21:22
In realtà al momento il verificatore ce l'ha eccome il diritto di chiederti il documento, è scritto chiaro nel decreto vigente perciò se vogliono cambiare quello non basterà una circolare. La discussione verte invece sul fatto che sia anche OBBLIGATO a chiedertelo, e su quello un chiarimento ci può stare.
Per quanto riguarda le tue preziose generalità segrete, sappi che comunque l'applicazione che verifica il green pass le stampa a schermo perciò il "cameriere" le deve per forza vedere.
hai informato il ministro degli interni? sai, lei dice che non è così, ma di sicuro sbaglia.
randorama
09-08-2021, 21:24
La norma è chiara. Quella della verifica dell’identità è un palese cambio di rotta, perché la norma dice che devono farlo, per quanto ne dica qualcuno qui.
Preciso che la norma non dice “devi chiedere un documento di identità”. Ma solo che chi entra deve essere munito di gp. Quindi se il controllore conosce le generalità, può anche non verificare ciò che già sa. Ma se si presenta un tale con un gp di Paolo Rossi, se non verifichi e le sue generalità sono diverse, rischi la multa.
'nartro...
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/08/09/lamorgese-i-titolari-dei-locali-non-possono-chiedere-documenti_9e2ee4a9-077f-4d47-a79c-c04c84128959.html
oh mi raccomando, telefonate brevi al ministro; ha bisogno di tenere la linea libera per raccogliere tutti i suggerimenti su quello che deve e non deve fare.
Ginopilot
09-08-2021, 21:31
'nartro...
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/08/09/lamorgese-i-titolari-dei-locali-non-possono-chiedere-documenti_9e2ee4a9-077f-4d47-a79c-c04c84128959.html
oh mi raccomando, telefonate brevi al ministro; ha bisogno di tenere la linea libera per raccogliere tutti i suggerimenti su quello che deve e non deve fare.
Il ministro può fare quello che le pare.
Ginopilot
09-08-2021, 21:32
hai informato il ministro degli interni? sai, lei dice che non è così, ma di sicuro sbaglia.
Le leggi sono scritte, un ministro non ha il potere di modificarle con una intervista.
randorama
09-08-2021, 21:44
Il ministro può fare quello che le pare.
un ministro non ha il potere di modificarle con una intervista.
tralasciando la leggera confusione, rimane da capire dove sarebbe scritto che gli esercenti dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di verificare l'identità delle persone.
Ginopilot
09-08-2021, 21:48
tralasciando la leggera confusione, rimane da capire dove sarebbe scritto che gli esercenti dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di verificare l'identità delle persone.
Se ne parla da almeno 4 pagine.
randorama
09-08-2021, 21:53
Se ne parla da almeno 4 pagine.
e vorrà dire che il ministro degli interni si è sbagliato...
Ginopilot
09-08-2021, 21:58
e vorrà dire che il ministro degli interni si è sbagliato...
Se non è cambiata la lingua italiana, si.
hai informato il ministro degli interni? sai, lei dice che non è così, ma di sicuro sbaglia.
Dato che sei arrivato in ritardo nella discussione perciò sei un po'... ritardato, riporto per l'ennesima volta anche a tuo beneficio un estratto dalla legge attualmente vigente (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg):
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
Come puoi vedere non ci sono dubbi sull'obbligo di mostrare il documento di identità a richiesta del verificatore (che però non è obbligato a chiederlo).
Nell'intervista che ho riportato (mi fa piacere che la conosca anche tu) la ministra dice che l'orientamento del governo sarebbe di sollevare i gestori dall'incombenza di controllare anche i documenti di identità; non darei peso alle parole esatte che ha utilizzato per esprimere il concetto (è un ministro italiano, non pretendere che sappia sempre esattamente quello che dice...) ma visto che ha parlato di circolare o FAQ dubito che verrà "cancellata" la facoltà del gestore di chiedere sto benedetto documento di identità, perché per fare quello bisogna modificare il decreto di cui sopra, e quello non si fa con una circolare o una FAQ. Più probabile che chiariscano nelle FAQ che il gestore non è tenuto a chiedere il documento, così le associazioni di categoria sono contente. Ma lo vedremo prossimamente su questi schermi.
Sono stato abbastanza spiegato?
randorama
09-08-2021, 22:22
Dato che sei arrivato in ritardo nella discussione perciò sei un po'... ritardato, riporto per l'ennesima volta anche a tuo beneficio un estratto dalla legge attualmente vigente (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg):
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
Come puoi vedere non ci sono dubbi sull'obbligo di mostrare il documento di identità a richiesta del verificatore (che però non è obbligato a chiederlo).
Nell'intervista che ho riportato (mi fa piacere che la conosca anche tu) la ministra dice che l'orientamento del governo sarebbe di sollevare i gestori dall'incombenza di controllare anche i documenti di identità; non darei peso alle parole esatte che ha utilizzato per esprimere il concetto (è un ministro italiano, non pretendere che sappia sempre esattamente quello che dice...) ma visto che ha parlato di circolare o FAQ dubito che verrà "cancellata" la facoltà del gestore di chiedere sto benedetto documento di identità, perché per fare quello bisogna modificare il decreto di cui sopra, e quello non si fa con una circolare o una FAQ. Più probabile che chiariscano nelle FAQ che il gestore non è tenuto a chiedere il documento, così le associazioni di categoria sono contente. Ma lo vedremo prossimamente su questi schermi.
Sono stato abbastanza spiegato?
no. non abbastanza; questo perché hai letto quello che ti aggradava senza approfondire.
se l'avessi fatto, saresti andato a consultare la legge 94 del 15 luglio 2009, nella fattispecie il citato articolo 3, comma 8.
tale comma cita testualmente:
8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 e' iscritto in
apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto
competente per territorio. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco
di cui al presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
il comma 7, a cui l'8 a sua volta rimanda il 7, che per renderti la vita facile, ti allego qui sotto, chiarisce che:
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, e' autorizzato l'impiego di
personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumita' dei presenti.
L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di
pubbliche qualifiche. E' vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad
offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
per fartela semplice, un esercizio può se vuole, dotarsi di servizi di controllo (quella che figheggiando si chiama security).
Agli addetti a tale servizio, iscritti in un pubblico registro (come descritto nel già sopra quotato comma 8) è dato mandato del controllo dei documenti.
ma questo NON vuol dire che il kebabbaro di turno debba chiedermi le generalità. non deve e, quasi certamente, non può.
conto di aver contribuito a dissipare, almeno in parte, la confusione della quale ti sei perso.
canislupus
09-08-2021, 22:25
Dato che sei arrivato in ritardo nella discussione perciò sei un po'... ritardato, riporto per l'ennesima volta anche a tuo beneficio un estratto dalla legge attualmente vigente (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg):
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
Come puoi vedere non ci sono dubbi sull'obbligo di mostrare il documento di identità a richiesta del verificatore (che però non è obbligato a chiederlo).
Nell'intervista che ho riportato (mi fa piacere che la conosca anche tu) la ministra dice che l'orientamento del governo sarebbe di sollevare i gestori dall'incombenza di controllare anche i documenti di identità; non darei peso alle parole esatte che ha utilizzato per esprimere il concetto (è un ministro italiano, non pretendere che sappia sempre esattamente quello che dice...) ma visto che ha parlato di circolare o FAQ dubito che verrà "cancellata" la facoltà del gestore di chiedere sto benedetto documento di identità, perché per fare quello bisogna modificare il decreto di cui sopra, e quello non si fa con una circolare o una FAQ. Più probabile che chiariscano nelle FAQ che il gestore non è tenuto a chiedere il documento, così le associazioni di categoria sono contente. Ma lo vedremo prossimamente su questi schermi.
Sono stato abbastanza spiegato?
Aspetta un attimino...
Il ristoratore non è obbligato a chiederti il documento... quindi non può essere soggetto a multe se TU avventore hai fornito dei dati falsi (salvo che non ti spacci per signora di 92 anni e sei un ragazzo di 20 :D :D :D ).
Ora Lamorgese (che giustamente fai notare essere una ministra e quindi può non conoscere le leggi del suo governo :p :p :p ) sostiene che non hanno il DIRITTO (ben diverso da non avere l'obbligo).
Faranno delle FAQ che spiegheranno meglio, ma a quel punto chi ha ragione?
Se dovessero confermare le parole della ministra?
Si contraddice la legge?
Si re-intrepreta la parola verificatore con polizia amministrativa???
Io da una parte comprendo le lamentele dei vari gestori (in fondo per loro è una scocciatura, si sostituiscono alle FDO e in generale fanno inviperire una certa clientela... che saranno magari anche NO-VAX... ma basta che non siano NO-EURO :D :D :D ), ma senza verifica dei documenti... il Green Pass si basa sull'onestà di tutti gli italiani... e una parte purtroppo cerca da sempre escamotage.
no. non abbastanza; questo perché hai letto quello che ti aggradava senza approfondire.
se l'avessi fatto, saresti andato a consultare la legge 94 del 15 luglio 2009, nella fattispecie il citato articolo 3, comma 8.
tale comma cita testualmente:
il comma 7, a cui l'8 a sua volta rimanda il 7, che per renderti la vita facile, ti allego qui sotto, chiarisce che:
per fartela semplice, un esercizio può se vuole, dotarsi di servizi di controllo (quella che figheggiando si chiama security).
Agli addetti a tale servizio, iscritti in un pubblico registro (come descritto nel già sopra quotato comma 8) è dato mandato del controllo dei documenti.
ma questo NON vuol dire che il kebabbaro di turno debba chiedermi le generalità. non deve e, quasi certamente, non può.
conto di aver contribuito a dissipare, almeno in parte, la confusione della quale ti sei perso.
Ma costa così tanta fatica leggere le fonti quando ve le danno belle pronte? Mah.
Verifica delle certificazioni verdi COVID-19
emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC
1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici
esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro
delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in
alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque
forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche
di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Il gestore o suo delegato (risultante da atto formale = letterina) sono fra i verificatori che fanno ciò che è specificato. Punto.
La legge del 2009 che sei andato a trovare a caso c'entra una beneamata fava.
Così è più chiaro o devo spiegare ancora meglio?
Ginopilot
09-08-2021, 22:43
Continua a sfuggire la differenza tra verifica formale attraverso app della validità di un gp, cosa automatica, e la verifica che chi accede al locale sia MUNITO di gp. Sono due verifiche distinte.
randorama
09-08-2021, 22:44
ahitè! la legge che sono "andato a cercare a caso" è ESPLICITAMENTE CITATA dal DCPM del 17 giugno 2021 che hai postato poco fa.
ma... l'hai letto, per caso?
andiamo avanti.
tralasciamo il vulnus di quali siano, in generale, i soggetti autorizzato a chiedere l'esibizione di un documento di identità (tralasciando mica tanto: in linea teorica potresti anche non presentarli alle FF.OO.... le quali hanno sì facoltà di condurre in caserma chi si rifiuta, ma solo per appurarne le generalità)-
transeat.
il testo che hai citato (ti chiedo ancora: ma l'hai letto?) cita testualmente, al comma 4:
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
è scritto da qualche parte che i verificatori DEVONO fare tale richiesta?
non c'è scritto e, come detto ad abundantiam (e anche un po' ad nauseam ormai) il ministro dell'interno ha già detto che non ha intenzione di procedere in tal senso.
quindi... di cosa stiamo parlando?
Continua a sfuggire la differenza tra verifica formale attraverso app della validità di un gp, cosa automatica, e la verifica che chi accede al locale sia MUNITO di gp. Sono due verifiche distinte.
Sì lo so Gino, è il solito problema della supercazzora con scappellamento a destra. Ci sta lavorando la ministra, come se fosse Antani.
[QUOTE=frncr;47510389]
ahitè! la legge che sono "andato a cercare a caso" è ESPLICITAMENTE CITATA dal DCPM del 17 giugno 2021 che hai postato poco fa.
ma... l'hai letto, per caso?
Guarda che il comma 6 parla di chi deve controllare che si facciano i controlli! (i famosi controllori dei controllori). Quello che dovrebbero fare i poliziotti, anche se la ministra ha già detto che sono troppo occupati a combattere il crimine.
No, aspetta, ti sei perso nella lettera b dell'elenco dei verificatori (sic). Guarda che si tratta di un elenco, la lettera che ci interessa te l'ho anche evidenziata in rosso! I gestori o loro delegati non hanno nulla a che vedere con la legge che riguarda i soggetti di cui alla lettera b, ovviamente.
Ti tolgo le parti non rilevanti per la discussione, così forse riesci a capire di cosa parliamo:
1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
...
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici
esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
d) Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati
...
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
randorama
09-08-2021, 23:03
Guarda che il comma 6 parla di chi deve controllare che si facciano i controlli! (i famosi controllori dei controllori). Quello che dovrebbero fare i poliziotti, anche se la ministra ha già detto che sono troppo occupati a combattere il crimine.
vogliamo tagliarla corta che ormai è tardi?
finirà in due modi possibili
il primo da fantascienza, prevede che il ministro degli interni cambi idea e richieda agli esercenti di controllare i documenti; probabilità prossime alle zero, certezza di ricorsi sulla liceità della cosa elevatissime.
il secondo probabile, quasi certo, prevede che all'ingresso dei locali ci sarà un poveraccio che, telefonino alla mano, si farà la scansione dei QR code dei clienti, forse, in quelli più grandi un lettore in un paletto all'ingress che fa un "bip" allegro se il pass è ok o triste se non viene letto correttamente.
poi, per 3 giorni, sui giornali nazionali, farà eco mediatico la notizia che i carabinieri hanno beccato a fratta minore un locale dove erano presenti 3 cliente senza green pass e 1 con green pass di qualcun altro.
FINE.
se ne vuole uscire? lo si rende obbligatorio.
non ce l'hai? il datore di lavoro ti mette in aspettativa. non vai a scuola. altro che "non vai a farti una birra al pub".
questa è roba da cialtroni.
randorama
09-08-2021, 23:04
Ti tolgo le parti non rilevanti per la discussione, così forse riesci a capire di cosa parliamo:
1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
...
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici
esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
d) Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati
...
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
cortesemente mi mostri dove quanto in grassetto è dichiarato esercizio obbligatorio da parte del verificatore?
è scritto da qualche parte che i verificatori DEVONO fare tale richiesta?
Ma mi prendi per il culo? E' tutto il giorno che cerco di convincere Gino che i verificatori POSSONO chiedere il documento di identità ma NON SONO OBBLIGATI a farlo! Basta leggere sto cavolo di decreto per capirlo!
Viceversa tu arrivi così a minchia, senza leggere nulla di quello che si è scritto prima, per farci la rivelazione che la ministra ha detto che i gestori NON POSSONO chiedere i documenti, che si da il caso sia un'inesattezza che le è scappata, visto che la legge dice il contrario. Come ho già scritto fino alla nausea: probabilmente faranno una circolare o un punto nella FAQ per chiarire che il controllo del documento di identità è una FACOLTA' dei verificatori (fattene una ragione) ma NON UN OBBLIGO, così smetteranno di lamentarsi e ciascuno farà il cazzo che vuole (a tarallucci e vino come al solito).
quindi... di cosa stiamo parlando?Io di quanto sopra, da un bel po', tu non lo so proprio, ma a naso stai parlando a vanvera.
randorama
09-08-2021, 23:13
[QUOTE=randorama;47510401]
Guarda che il comma 6 parla di chi deve controllare che si facciano i controlli! (i famosi controllori dei controllori). Quello che dovrebbero fare i poliziotti, anche se la ministra ha già detto che sono troppo occupati a combattere il crimine.
il comma 6 può anche parlare di chi deve annaffiare le margherite dei prati pubblici; non c'entra una cippa.
il DCPM chiarisce che
Ritenuto di affidare il controllo delle certificazioni verdi
COVID-19, oltreche' ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle
relative funzioni, al personale addetto ai servizi di controllo delle
attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art.
3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
al di là di questo, come ormai scritto troppe volte, non è fatto obbligo ai verificatori di richiedere i documenti.
qualora dovessero farlo, non mi stupirei se davanti a un qualunque tribunale amministrativo saltassero fuori sorprese.
ma, credo, non ci sarà modo di verificarlo.
questo ti è chiaro, si?
canislupus
09-08-2021, 23:14
Ma mi prendi per il culo? E' tutto il giorno che cerco di convincere Gino che i verificatori POSSONO chiedere il documento di identità ma NON SONO OBBLIGATI a farlo! Basta leggere sto cavolo di decreto per capirlo!
Viceversa tu arrivi così a minchia, senza leggere nulla di quello che si è scritto prima, per farci la rivelazione che la ministra ha detto che i gestori NON POSSONO chiedere i documenti, che si da il caso sia un'inesattezza che le è scappata, visto che la legge dice il contrario. Come ho già scritto fino alla nausea: probabilmente faranno una circolare o un punto nella FAQ per chiarire che il controllo del documento di identità è una FACOLTA' dei verificatori (fattene una ragione) ma NON UN OBBLIGO, così smetteranno di lamentarsi e ciascuno farà il cazzo che vuole (a tarallucci e vino come al solito).
La vera questione è tra le parole:
NON POSSONO
e
HANNO FACOLTA' DI NON CHIEDERLO
Nel primo caso abbiamo un assolutismo negativo (anche volendo, sarebbe ILLEGALE la richiesta), nel secondo caso hai una possibilità (hanno il diritto di chiedere che possono o meno esercitare).
randorama
09-08-2021, 23:22
Io di quanto sopra, da un bel po', tu non lo so proprio, ma a naso stai parlando a vanvera.
te la faccio breve.
non credo proprio basti una legge, scritta per altro così... "en passant", per autorizzare un tizio qualunque (o un suo delegato) a richiedere l'esibizione di un documento di identità.
prendiamo il caso degli alberghi: lì la registrazione è obbligatoria.
vatti a leggere come è normata la procedura; di certo non così alla carlona.
non solo.
il controllo non può essere fatta da un qualunque dipendente dell'albergo; che poi lo si faccia è un altro discorso... ma nessuno soggiornante credo abbia interesse a fare casino se a registrarlo è il figlio minorenne del concierge o lo stagista delle catena alberghiera.
[QUOTE=frncr;47510406]
il comma 6 può anche parlare di chi deve annaffiare le margherite dei prati pubblici; non c'entra una cippa.
il DCPM chiarisce che
Ritenuto di affidare il controllo delle certificazioni verdi
COVID-19, oltreche' ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle
relative funzioni, al personale addetto ai servizi di controllo delle
attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art.
3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
al di là di questo, come ormai scritto troppe volte, non è fatto obbligo ai verificatori di richiedere i documenti.
qualora dovessero farlo, non mi stupirei se davanti a un qualunque tribunale amministrativo saltassero fuori sorprese.
ma, credo, non ci sarà modo di verificarlo.
questo ti è chiaro, si?
Ancora parli a vanvera? Il decreto elenca una serie di soggetti che hanno il compito di verificare i pass, quelli che ti sei messo in testa (i bodyguard o cosa accidenti siano) non sono rilevanti per quello di cui si parla; sono rilevanti i titolari o gestori dei locali e i loro delegati. Coloro, come tutti gli altri soggetti elencati, hanno l'obbligo di verifcare il pass con l'applicazione apposita, e hanno anche la facoltà di chiedere un documento di identità per confrontare i dati del titolare, ma per come è scritto l'articolo non sono tenuti a fare questa ulteriore verifica. L'ho scritto circa duemila volte e sono un po' stufo di ripeterlo.
Tu sei intervenuto solo per dire, a caso, che tali soggetti non possono chiedere documenti di identità, che è falso perché come ti ho mostrato la legge dice proprio il contrario.
Capita di dire cazzate, soprattutto quando non ci si documenta prima di parlare. Pazienza. Quello che da fastidio è quanto uno come te continua a menare il can per l'aia solo per non ammettere di aver detto una cazzata. Roba da bambini!
zerothehero
09-08-2021, 23:25
Aspetta un attimino...
Il ristoratore non è obbligato a chiederti il documento... quindi non può essere soggetto a multe se TU avventore hai fornito dei dati falsi (salvo che non ti spacci per signora di 92 anni e sei un ragazzo di 20 :D :D :D ).
Ora Lamorgese (che giustamente fai notare essere una ministra e quindi può non conoscere le leggi del suo governo :p :p :p ) sostiene che non hanno il DIRITTO (ben diverso da non avere l'obbligo).
Faranno delle FAQ che spiegheranno meglio, ma a quel punto chi ha ragione?
Se dovessero confermare le parole della ministra?
Si contraddice la legge?
Si re-intrepreta la parola verificatore con polizia amministrativa???
Io da una parte comprendo le lamentele dei vari gestori (in fondo per loro è una scocciatura, si sostituiscono alle FDO e in generale fanno inviperire una certa clientela... che saranno magari anche NO-VAX... ma basta che non siano NO-EURO :D :D :D ), ma senza verifica dei documenti... il Green Pass si basa sull'onestà di tutti gli italiani... e una parte purtroppo cerca da sempre escamotage.
La Morgese è PREFETTO, sa bene quello che dice. E dice delle assolute OVVIETA' tra l'altro.
Guarda che gli esercenti hanno detto e ripetuto l'ovvio da tempo - anche ben prima che uscisse ufficialmente la norma - , cioè che non competono a loro i controlli dell'identità delle persone (e ci mancherebbe) ma solo la verifica del Green Pass.
Se andate al bar senza documento (non è obbligatorio portare un documento di identità ) e volete mangiare all'interno seduti, basta esibire il GREEN PASS.
A me se qualcuno dovesse chiedere documento e non si accontentasse del GP, sarei il primo a chiamare le FDO, dando solo a loro le generalità (o esebendo il documento)..poi vediamo CHI ha ragione :asd:
E' giustissimo così, facciamo fare agli esercenti il loro mestiere e alle FDO quello che compete (cioè la verifica delle generalità).
Il virus va tenuto in debito conto ma ancora di piu' lo STATO DI DIRITTO.
Altrimenti tanto vale trasferirsi in Cina.
randorama
09-08-2021, 23:25
La vera questione è tra le parole:
NON POSSONO
e
HANNO FACOLTA' DI NON CHIEDERLO
Nel primo caso abbiamo un assolutismo negativo (anche volendo, sarebbe ILLEGALE la richiesta), nel secondo caso hai una possibilità (hanno il diritto di chiedere che possono o meno esercitare).
in teoria, leggendo quando riportato (ehi! io di solito lo faccio) potrebbero richiederlo.
di fatto, secondo me, se qualcuno con del bel tempo da perdere dovesse impugnare la legge (quelle per cui l'ultimo dei garzoni del locale munito di delega può intimarti un "documenti prego!", credo che qualunque tribunale amministrativo farebbe coriandoli della normativa)
te la faccio breve.
non credo proprio basti una legge, scritta per altro così... "en passant", per autorizzare un tizio qualunque (o un suo delegato) a richiedere l'esibizione di un documento di identità.
prendiamo il caso degli alberghi: lì la registrazione è obbligatoria.
vatti a leggere come è normata la procedura; di certo non così alla carlona.
non solo.
il controllo non può essere fatta da un qualunque dipendente dell'albergo; che poi lo si faccia è un altro discorso... ma nessuno soggiornante credo abbia interesse a fare casino se a registrarlo è il figlio minorenne del concierge o lo stagista delle catena alberghiera.
Sciocchezze. Il documento lo richiede chiunque ne sia incaricato da una norma di legge. Negli alberghi lo fanno gli addetti al ricevimento (semplici impiegati), e il documento di identità lo può (e deve) chiedere anche il garzone del bar prima di servire alcolici a una persona che a vista potrebbe non essere maggiorenne.
Lo hanno sempre chiesto finanche le cassiere del supermercato per accettare una carta di credito, ma adesso se serve per l'emergenza covid allora è un attentato ai diritti del cittadino, un oltraggio allo stato di diritto!
randorama
09-08-2021, 23:28
L'ho scritto circa duemila volte e sono un po' stufo di ripeterlo.
bravone!
adesso da bravo... fai riposare la manina stanca e fai lavorare gli occhietti belli. smetti di scrivere e leggi un po' di più!
magari comincia dalla normativa citata dai decreti leggi che continui a copiare/incollare in modo ossessivo/compulsivo.
Capita di dire cazzate, soprattutto quando non ci si documenta prima di parlare.
vero! :D
Io avevo scritto: In realtà al momento il verificatore ce l'ha eccome il diritto di chiederti il documento, è scritto chiaro nel decreto vigente perciò se vogliono cambiare quello non basterà una circolare. La discussione verte invece sul fatto che sia anche OBBLIGATO a chiedertelo, e su quello un chiarimento ci può stare.
La tua simpatica risposta, molto documentata:
hai informato il ministro degli interni? sai, lei dice che non è così, ma di sicuro sbaglia.
Dai trollone, continua, vediamo quanto ti rendi ridicolo...
zerothehero
09-08-2021, 23:33
Certo che la testardaggine.... :D
randorama
09-08-2021, 23:35
Io avevo scritto: In realtà al momento il verificatore ce l'ha eccome il diritto di chiederti il documento, è scritto chiaro nel decreto vigente perciò se vogliono cambiare quello non basterà una circolare. La discussione verte invece sul fatto che sia anche OBBLIGATO a chiedertelo, e su quello un chiarimento ci può stare.
La tua simpatica risposta, molto documentata:
questo ammetto, è stato un errore mio.
dovevo quotare il post sotto, non il tuo.
poi l'ho fatto, non ho modificato il primo
questo ammetto, è stato un errore mio.
dovevo quotare il post sotto, non il tuo.
poi l'ho fatto, non ho modificato il primo
Io a quello ti ho risposto, quidi che necessità c'era di imbastire una discussione furiosa sul nulla?
randorama
09-08-2021, 23:39
Io a quello ti ho risposto, quidi che necessità c'era di imbastire una discussione furiosa sul nulla?
era stimolante.... :D
era stimolante.... :D
:doh:
Va be', sono stufo, ciascuno faccia il cavolo che gli pare, io mi limiterò a non entrare nei posti dove non mi chiederanno sto cavolo di pass. E buon Covid-19 a tutti!
Buonanotte
randorama
09-08-2021, 23:50
Lo hanno sempre chiesto finanche le cassiere del supermercato per accettare una carta di credito, ma adesso se serve per l'emergenza covid allora è un attentato ai diritti del cittadino, un oltraggio allo stato di diritto!
eh.
questa trascende la legge e credo, sconfina nella psicologia.
albergo: "vuoi stare qui? mi fai sapere chi chi sei"; serve a me (sia mai che scappi senza saldare), serve a te (sia mai che ti succede qualcosa), ah già serve allo stato (sia mai che sei un terrorista).
sarei curioso di sapere quante carte di identità vengano effettivamente controllate dalla questura a cui vengono inviate ma forse è meglio non approfondire.
carta di credito... beh li è semplice: "amico! se vuoi pagare con quella esci il documento, altrimenti cash!". la chiedono ancora per altro?
banale in discorso del 18enne e del gin tonic: li la carta di identità la faresti vedere anche a chi non te la chiede...
per l'accesso a un locale pubblico... boh. anche senza discorso covid, posso capire che a qualcuno possa indispettire l'idea di esibire un documento per stare in un bar; non è molto diverso da chiederlo per stare in piazza.
a pensarci bene un pochino girano le scatole anche a me.
porca troia.... se il documento me lo chiede un carabiniere io ho tutto il diritto di chiedergli di qualificarsi mostrandomi il tesserino. a ciro il lavapiatti del bar all'angolo... che gli chiedo?
canislupus
10-08-2021, 00:08
eh.
questa trascende la legge e credo, sconfina nella psicologia.
albergo: "vuoi stare qui? mi fai sapere chi chi sei"; serve a me (sia mai che scappi senza saldare), serve a te (sia mai che ti succede qualcosa), ah già serve alla stato (sia mai che sei un terrorista).
sarei curioso di sapere quante di identità verngano effettivamente controllate dalla questura a cui vengono inviate ma forse è meglio non approfondire
carta di credito... beh li è semplice: "amico! se vuoi pagare con quella esci il documento, altrimenti cash!" la chiedono ancora per altro?"
banale in discorso del 18enne e del gin tonic: li la carta di identità la faresti vedere anche a chi non te la chiede...
per l'accesso a un locale pubblico... boh. anche senza discorso covid, posso capire che a qualcuno possa indispettire l'idea di esibire un documento per stare in un bar; non è molto diverso da chiederlo per stare in piazza.
a pensarci bene un pochino girano le scatole anche a me.
porca troia.... se il documento me lo chiede un carabiniere io ho tutto il diritto di chiedergli di qualificarsi mostrandomi il tesserino. a ciro il lavapiatti del bar all'angolo... che gli chiedo?
Personalmente non ho questi grandi problemi a mostrare un documento di identità a chi è autorizzato a chiederlo.
Il problema sta tutto nelle parole della ministra.
Da una parte la legge dice che il gestore PUO' richiedere il documento per verificare il GP (non impone alcun obbligo e quindi una sanzione per un GP non di proprietà dell'avventore, ricadrebbe solo su quest'ultimo), dall'altra parte abbiamo un rappresentante del governo (quello dell'Interno, non uno a caso) che afferma NON POSSA chiedere nulla (quindi se lo chiedesse, commettere un reato).
Probabilmente nelle FAQ chiariranno questa cosa.
Dal mio punto di vista non vedo una ragione per il gestore di complicarsi la vita.
Ginopilot
10-08-2021, 00:14
E niente, ci rinuncio, tanto ormai è chiaro che la legge per come è scritta non va bene neanche al governo, se tolgono la responsabilità ai gestori di verificare il possesso del gp, non si spiega che senso abbia verificarne l’autenticità, distribuiamo le fotocopie fuori.
eh.
questa trascende la legge e credo, sconfina nella psicologia.
albergo: "vuoi stare qui? mi fai sapere chi chi sei"; serve a me (sia mai che scappi senza saldare), serve a te (sia mai che ti succede qualcosa), ah già serve allo stato (sia mai che sei un terrorista).
sarei curioso di sapere quante carte di identità vengano effettivamente controllate dalla questura a cui vengono inviate ma forse è meglio non approfondire.
carta di credito... beh li è semplice: "amico! se vuoi pagare con quella esci il documento, altrimenti cash!". la chiedono ancora per altro?
banale in discorso del 18enne e del gin tonic: li la carta di identità la faresti vedere anche a chi non te la chiede...
per l'accesso a un locale pubblico... boh. anche senza discorso covid, posso capire che a qualcuno possa indispettire l'idea di esibire un documento per stare in un bar; non è molto diverso da chiederlo per stare in piazza.
a pensarci bene un pochino girano le scatole anche a me.
porca troia.... se il documento me lo chiede un carabiniere io ho tutto il diritto di chiedergli di qualificarsi mostrandomi il tesserino. a ciro il lavapiatti del bar all'angolo... che gli chiedo?
Ok, allora facciamo una riflessione sul documento di identità!
Il documento di identità non è una cosa sacra e intangibile che abbiamo al solo scopo di esibirlo (oppure no) al poliziotto che ci fa oggetto di un controllo di pubblica sicurezza.
Il documento di identità serve, come dice il nome, in tutti i casi nei quali dobbiamo dimostrare a qualcuno la nostra identità o un altro requisito come la maggiore età, la residenza o la nazionalità, per qualsiasi motivo.
Ad esempio:
- se vado a dormire in un albergo non solo devo esibirlo, me ne fanno una copia e la inviano alla questura locale (caso particolare);
- se vado dal medico dello sport per un certificato di idoneità agonistica la segretaria del centro privato me lo chiede e ne fa copia;
- se sono giovane e compro degli alcolici in bar o negozio il commesso me lo chiede per verificare la maggiore età;
- se sono giovane e vado al cinema porno (se esistono ancora) il bigliettaio losco me lo chiede per lo stesso motivo;
- se vado in banca per una qualsiasi operazione l'impiegato me lo chiede; quando apro un rapporto ne fanno copia;
- se vado in posta a ritirare una raccomandata o un pacco l'impiegato me lo chiede;
- se faccio la tessera fedeltà al supermercato me lo chiedono;
- se faccio un abbonamento ai mezzi pubblici me lo chiedono;
- se faccio l'abbonamento in piscina o in palestra me lo chiedono;
- se noleggio un'auto o altro mezzo me lo chiedono e ne fanno copia;
- se attivo un'utenza telefonica me lo chiedono e ne fanno copia;
- se compro un qualsiasi bene a rate me lo chiedono assieme a qualunque altra cosa, anche il profilo genetico completo;
- se faccio un pagamento POS con una carta di credito senza PIN me lo chiedono;
- se vado a farmi tre giri alla pista dei kart elettrici me lo chiedono;
- se mi imbarco su un aereo di linea me lo chiedono;
- se vado a votare me lo chiedono;
- se ho almeno 65 anni e voglio usufruire di una tariffa ridotta al cinema me lo chiedono;
- se commissiono un green pass falso a un tizio sul canale Telegram me lo chiedono...
Si può continuare così all'infinito, perché i casi in cui dobbiamo dimostrare la nostra identità a qualcuno sono innumerevoli, e di solito non facciamo difficoltà.
Tornando al green pass, la norma dice chiaramente che i verificatori non possono memorizzare alcun dato, perciò l'esibizione del documento serve solo a verificare al volo che il nome e cognome visualizzati dall'applicazione di verifica coincidano con quelli sul documento; non vedo nessun problema di "privacy" (comunque nome cognome e data di nascita sono già visualizzati dall'app) e non vedo nemmeno chissà quale grave peso sulle spalle del personale addetto alla verifica, che non per questo può lamentarsi di dover "fare il lavoro del poliziotto".
Dopodiché, se per placare le lamentele dei ristoratori ed altri esercenti già tanto provati dalla crisi dobbiamo sgravarli da questo compito a loro sgradito, va bene, ma non si accampino motivi fantasiosi circa la "sacralità" dei documenti di identità che sarebbero richiedibili solo da pubblici ufficiali o simili, perché non è affatto vero.
Anche qualche giornalista comincia a capire che qualquadra non cosa:
https://www.open.online/2021/08/09/governo-cambia-regole-green-pass-lamorgese-titolari-documento-identita/
Resta da vedere come faranno "sparire" un pezzo del decreto dalla Gazzetta Ufficiale, visto che nella gerarchia del nostro ordinamento un DPCM è una norma di secondo livello mentre una circolare è una norma di terzo livello perciò non la può modificare.
Resto dell'idea che l'unico modo che hanno per uscirne è una circolare che si limiti a chiarire ciò che era già chiaro ovvero che il controllo del documento di identità è a discrezione del verificatore. Altrimenti devono fare un altro DPCM o un Decreto Ministeriale.
gioffry81
10-08-2021, 05:04
Va be', sono stufo, ciascuno faccia il cavolo che gli pare, io mi limiterò a non entrare nei posti dove non mi chiederanno sto cavolo di pass. E buon Covid-19 a tutti!
Buonanotte
Ho letto e non mi spiego il motivo (forse non avevo sono), tutte le pagine dei commenti, che posso dire, hai tutta la mia stima. Rimango allibito dalla quantità di false informazioni che vengono sentenziate sul web in generale, ultima, ma non per importanza, che i documenti possono essere chiesti solo da qualcuno che sia un pubblico ufficiale o addirittura un membro delle forze dell’ordine, boh. Ps nella tua lista hai dimenticato il giostraio, brutta razza 😂😂.
fraussantin
10-08-2021, 07:13
I buoni Amazon e Zalando sono tracciabili ..
Capace che ci vanno di mezzo anche i furbetti che comprano Key di questo tipo in giro per risparmiare 3 spicci
fraussantin
10-08-2021, 07:16
Va be', sono stufo, ciascuno faccia il cavolo che gli pare, io mi limiterò a non entrare nei posti dove non mi chiederanno sto cavolo di pass. E buon Covid-19 a tutti!
Buonanotte
Questo é il problema: nella guerra fra stato e novax , le vittime sono i "civili" , i disgraziati dei commercianti\ristoratori
Obbligati a tenere fuori i loro clienti non vaccinati al rischio di tafferugli , ritorsioni ( anche solo una shitstorm sui siti di recensioni causa danno permanente al locale) , ecc , oltre che perdere incassi , perdere potenzialmente il cliente anche dopo sta storia.
Non possono chiedere documenti ma possono essere multati se trovano uno senza certificazione. O con la certificazione di un altro.
Insomma chi fa le leggi é una scimmia decerebrata che vive fuori dal mondo e non sa minimamente cosa voglia dire lavorare al pubblico.
randorama
10-08-2021, 07:36
Si può continuare così all'infinito
è vero; e tuttavia è innegabile che in altri contesti - per altro non troppo dissimili dagli altri che hai citato - l'uscita della carta dalla tasca "dà noia".
boh. forse è perchè in questo caso serve per fare una cosa che prima si faceva senza problemi senza.
per intenderci: "non puoi chiedermi un documento per fare una cosa a cui ho diritto in quanto "generico" libero cittadino.
in tutti gli altri casi che hai citato il documento è richiesto per verificare che tu sei quella "specifica persona" o, quantomeno, hai dei generici "requisiti" (p. es. di età).
certo, qui si tratta di verificare che uno appartenga alla categoria che ha una specifica caratteristica.
rimane il fatto, però, che a tanti "dà fastidio". che poi sono gli stessi che, un anno fa erano rinchiusi in casa con o senza documento, ma tant'è.
randorama
10-08-2021, 07:45
E niente, ci rinuncio, tanto ormai è chiaro che la legge per come è scritta non va bene neanche al governo, se tolgono la responsabilità ai gestori di verificare il possesso del gp, non si spiega che senso abbia verificarne l’autenticità, distribuiamo le fotocopie fuori.
sei un po' di coccio.
non è stato mai tolto l'onere della verifica del possesso ma quella che il possessore ne sia l'intestatario.
se vogliamo aggiungere confusione, a quasi nessuno dei facoltizzati al controllo è chiesto di verificare (o di mettere la P.a. in condizione di verificare) che il documento prodotto non sia contraffatto.
fraussantin
10-08-2021, 07:46
Cut
TigerTank
10-08-2021, 07:59
Questo é il problema: nella guerra fra stato e novax , le vittime sono i "civili" , i disgraziati dei commercianti\ristoratori
Obbligati a tenere fuori i loro clienti non vaccinati al rischio di tafferugli , ritorsioni ( anche solo una shitstorm sui siti di recensioni causa danno permanente al locale) , ecc , oltre che perdere incassi , perdere potenzialmente il cliente anche dopo sta storia.
Non possono chiedere documenti ma possono essere multati se trovano uno senza certificazione. O con la certificazione di un altro.
Insomma chi fa le leggi é una scimmia decerebrata che vive fuori dal mondo e non sa minimamente cosa voglia dire lavorare al pubblico.
Diciamo più che altro che è tutta colpa dell'ignoranza di tanta gente che vede epidemie e vaccinazioni di massa(già successe varie volte nel passato) solo come complotti dei regimi dittatoriali occulti rettiliani e i vaccini un qualcosa di mortale o per controllare tramite microchip e reti 5G(quando magari poi quotidianamente si ammazzano di integratori, alcol, fumo e anche di peggio).
Perchè alla fine non ce n'è...green pass e robe simili non servirebbero se la gente si vaccinasse. Fortunatamente in Italia la campagna vaccinale sta andando bene e i green pass scaricati sono già tantissimi(più di 20 milioni negli ultimi 3 giorni)...ma ancora non basta.
E tanta gente dovrebbe attivare un pò il cervello visto che tra un mesetto si vorrebbe far partire la scuola esclusivamente in presenza e senza più DAD.
ANche perchè poi paradossalmente va a finire che quelli che protestano parlando di "libertà" sono spesso gli stessi per cui subentrano restrizioni da contagi e sistemi come appunto il green pass.
Certo, credo che nessuno abbia fatto i salti di gioia nell'andare a vaccinarsi...e anzi me compreso abbia avuto un pò di ansia(sempre meno della paura di finire in ospedale per il covid, sotto casco o in T.I.) ma la Storia insegna che le grandi malattie come vaiolo, poliomelite, morbillo, difterite e altre sono state sconfitte o ridimensionate ai minimi termini dalle vaccinazioni di massa....oltretutto in tempi in cui la scienza non era certo ai livelli di oggi.
Ci sono i giri di soldi per i vaccini? Certo....ma questo succede già da sempre perchè abbiamo tutti o quasi in casa i farmaci più comuni e scontati(citrosodina, aspirina, tachipirina, roba per mal di testa o mal di gola, ecc...). In tv è un continuo a pubblicità su farmaci e integratori.
Ginopilot
10-08-2021, 08:12
Anche qualche giornalista comincia a capire che qualquadra non cosa:
https://www.open.online/2021/08/09/governo-cambia-regole-green-pass-lamorgese-titolari-documento-identita/
Resta da vedere come faranno "sparire" un pezzo del decreto dalla Gazzetta Ufficiale, visto che nella gerarchia del nostro ordinamento un DPCM è una norma di secondo livello mentre una circolare è una norma di terzo livello perciò non la può modificare.
Resto dell'idea che l'unico modo che hanno per uscirne è una circolare che si limiti a chiarire ciò che era già chiaro ovvero che il controllo del documento di identità è a discrezione del verificatore. Altrimenti devono fare un altro DPCM o un Decreto Ministeriale.
Come vedi anche sul sito si sono fatti la domanda: cosa succede se entra qualcuno con un gp di un altro. La risposta è ovvia, multa al gestore. E no, non basta una circolare perché la verifica dell’identità è implicita nel comma 1 richiamato dal 4, quindi inevitabilmente va modificato uno dei due anche solo per renderlo facoltativo e non incorrere in sanzioni.
fraussantin
10-08-2021, 08:21
Diciamo più che altro che è tutta colpa dell'ignoranza di tanta gente che vede epidemie e vaccinazioni di massa(già successe varie volte nel passato) solo come complotti dei regimi dittatoriali occulti rettiliani e i vaccini un qualcosa di mortale o per controllare tramite microchip e reti 5G(quando magari poi quotidianamente si ammazzano di integratori, alcol, fumo e anche di peggio).
Perchè alla fine non ce n'è...green pass e robe simili non servirebbero se la gente si vaccinasse. Fortunatamente in Italia la campagna vaccinale sta andando bene e i green pass scaricati sono già tantissimi(più di 20 milioni negli ultimi 3 giorni)...ma ancora non basta.
E tanta gente dovrebbe attivare un pò il cervello visto che tra un mesetto si vorrebbe far partire la scuola esclusivamente in presenza e senza più DAD.
ANche perchè poi paradossalmente va a finire che quelli che protestano parlando di "libertà" sono spesso gli stessi per cui subentrano restrizioni da contagi e sistemi come appunto il green pass.
Indubbiamente alcuni novax sono "fanatici" delle loro idee e dubito che quelli li prenderai con la forza , a meno che non li leghi con una camicia di forza e gli inietti la dose .
Per fortuna non sono troppi ma sono decisamente "fanatici"
E cosa fai metti i gestori dei locali a difendere la giusta causa armati di pala per le pizze e caffé bollente contro questi?
Troppo comodo.
Già solo controllare le mascherine é un tormento , entra il cliente con la mascherina abbassata o senza e gentilmente gli diciamo di andare a prenderla , e lui: sto un minuto , sono sano , sono vaccinato , sono guarito , ecc...
É un cliente non puoi cacciarlo a calci in culo , possono farlo alla Coop , ma non noi . Gli dai una mascherina tu gratis e finisce lì.
Con green pass non é che puoi farci nulla , lo devi cacciare e non é una cosa bella. ( Per adesso per fortuna mi riguarda solo parzialmente perché non ho l'obbligo io , ma tanto ci arriveremo. Parzialmente perché ho clienti ristoratori )
Senza considerare le mancate vendite perché i più non andranno semplicemente a mangiare fuori.
Anche perché molti hanno l'appuntamento per settembre anche volendo ...
PS i piu dei non vaccinati sono realmente impauriti dal vaccino , e dovrebbero rassicurarli facendo le cose nel migliore dei modi.
canislupus
10-08-2021, 08:34
Partiamo da un paio di premesse.
Sono guarito dal Covid in forma asintomatica
Posso ottenere il Green Pass come guarito fino ai primi di Settembre
Detto questo.
NON SONO A FAVORE di questo strumento e ho deciso di non richiederlo pur avendone la possibilità.
Se mi farò la mia singola dose di vaccino, NON chiederò il Green Pass (o meglio non scaricherò l'APP) perchè penso che la mia scelta sia stata innanzitutto egoistica dato che proteggo in primis me stesso dalla malattia grave e NON REPUTO corretto considerare chi LIBERAMENTE sceglie in maniera difforme dalla mia, una sorta di UNTORE o CITTADINO DI SERIE B.
Questo è il concetto di RISPETTO degli altri che mi è stato insegnato.
ACCETTARE anche opzioni che non condivido, purchè non violino la legge.
Detto ciò.
Mi sembra evidente che non verificare il documento di identità INSIEME al Green Pass in un luogo in cui sia previsto, è totalmente idiota.
La legge in questo senso sembrerebbe contradditoria perchè non IMPONE alcun obbligo in capo ai verificatori e lascia tutto alla loro discrezionalità.
Poi qualche rappresentante del governo se ne esce fuori con dichiarazioni che addirittura tolgono il DIRITTO di chiedere un documento di riconoscimento e allora è ovvio che nasce l'ennesima confusione.
Il mio pensiero (coerente e logico) è che sia corretto SEMPRE mostrare il GP e un documento quando si voglia usufruire di qualcosa ove è previsto e questo per RISPETTARE la legge (che non condivido).
Chi sceglierà di NON vaccinarsi è consapevole che certe attività gli saranno precluse e dovrà ACCETTARE (il senso civico) tali limitazioni (pur condividendole).
Nello stato di DIRITTO si rispettano TUTTE LE NORME, anche quelle che riteniamo stupide, contradditorie o persino folli.
randorama
10-08-2021, 08:50
Partiamo da un paio di premesse.
Sono guarito dal Covid in forma asintomatica
Posso ottenere il Green Pass come guarito fino ai primi di Settembre
Detto questo.
NON SONO A FAVORE di questo strumento e ho deciso di non richiederlo pur avendone la possibilità.
Se mi farò la mia singola dose di vaccino, NON chiederò il Green Pass (o meglio non scaricherò l'APP) perchè penso che la mia scelta sia stata innanzitutto egoistica dato che proteggo in primis me stesso dalla malattia grave e NON REPUTO corretto considerare chi LIBERAMENTE sceglie in maniera difforme dalla mia, una sorta di UNTORE o CITTADINO DI SERIE B.
Questo è il concetto di RISPETTO degli altri che mi è stato insegnato.
ACCETTARE anche opzioni che non condivido, purchè non violino la legge.
Detto ciò.
Mi sembra evidente che non verificare il documento di identità INSIEME al Green Pass in un luogo in cui sia previsto, è totalmente idiota.
La legge in questo senso sembrerebbe contradditoria perchè non IMPONE alcun obbligo in capo ai verificatori e lascia tutto alla loro discrezionalità.
Poi qualche rappresentante del governo se ne esce fuori con dichiarazioni che addirittura tolgono il DIRITTO di chiedere un documento di riconoscimento e allora è ovvio che nasce l'ennesima confusione.
Il mio pensiero (coerente e logico) è che sia corretto SEMPRE mostrare il GP e un documento quando si voglia usufruire di qualcosa ove è previsto e questo per RISPETTARE la legge (che non condivido).
Chi sceglierà di NON vaccinarsi è consapevole che certe attività gli saranno precluse e dovrà ACCETTARE (il senso civico) tali limitazioni (pur condividendole).
Nello stato di DIRITTO si rispettano TUTTE LE NORME, anche quelle che riteniamo stupide, contradditorie o persino folli.
questo tuo intervento sembra ricalcare quello del "non faccio il cashback per le transazioni che avrei fatto comunque con il bancomat anche prima" ma tant'è :)
secondo me ci si sta avvitando in una spirale senza via di uscita.
mi spiego meglio (almeno ci provo).
facciamo finta che agli esercenti sia richiesto di controllare il documento.
diciamo che ne hanno facoltà per i motivi ormai già discussi.
chi controlla che il documento di identità sia vero e non contraffatto pure lui?
a me sembra che tutta sta storia stia diventando uno scaricabarile.
però, ritengo un punto di quanto scrivi assolutamente inattaccabile
ACCETTARE anche opzioni che non condivido, purchè non violino la legge.
il vaccino è davvero così importante? LO RENDI OBBLIGATORIO E VAI A PRENDERE A CASA I RENITENTI CHE NON SI PRESENTANO: non chiedi ai baristi di fare il lavoro sporco al posto tuo.
nel mentre, se uno che ha saltato il vaccino si ammala, finisce in coda alle priorità in ospedale e le cure se le paga.
nel mentre, non vai a scuola (e rimani bocciato se le assenze superano la soglia prevista
nel mentre, non vai a lavorare (e rimani in aspettativa senza stipendio)
altrimenti, stiamo scherzando.
Ginopilot
10-08-2021, 08:50
sei un po' di coccio.
non è stato mai tolto l'onere della verifica del possesso ma quella che il possessore ne sia l'intestatario.
se vogliamo aggiungere confusione, a quasi nessuno dei facoltizzati al controllo è chiesto di verificare (o di mettere la P.a. in condizione di verificare) che il documento prodotto non sia contraffatto.
Falso, il gp è una certificazione e in quanto tale nominativa, la possiedi solo se a te intestata, non se hai un qualsiasi gp in mano.
Il casino è nato proprio perché sono previste sanzioni in caso becchino qualcuno con gp non suo in un locale e pertanto la necessità di controllarne la titolarità.
Le parole della Lamorgese hanno solo aggiunto ulteriore confusione, e se è davvero come dice, si rischia di rendere assolutamente inutile e depotenziare questo strumento.
Forse la Lamorgese intendeva che i gestori non possono "pretendere" la visione del documento, cosa che possono fare solo i pubblici ufficiali? :confused: Lo spero.
Un gestore deve avere il sacrosanto diritto di chiedere il documento, anzi dovrebbe essere obbligato dalla legge, poi sta al titolare del GP decidere se permettere la validazione della titolarità del green pass o meno, ma se non lo permette, il gestore ha tutto il diritto, e dovrebbe avere un obbligo perentorio dalla legge a non doverlo far accomodare.
Per cinema e teatri, serve la prenotazione e biglietto nominale, quindi il documento d'identità va esibito lo stesso.
Palestre e piscine hanno già i tuoi dati, forniti con documento d'identità all'iscrizione.
Restano fuori proprio bar, ristoranti, e qualche altra categoria, che mi sfuggono
Posso solo dire che da parte del cittadino responsabile, che si è vaccinato, o "tamponato", sapere che i controlli si fanno all'acqua di rose, non è che sia proprio una bella cosa...
Per quanto mi riguarda, se così sarà, continuerò a non frequentare locali chiusi questo autunno/inverno. Non ne farò un dramma, anche se mi sentirei preso in giro, e limitato da un governo che non ha saputo legiferare. :doh:
Ginopilot
10-08-2021, 09:25
;47510621']Le parole della Lamorgese hanno solo aggiunto ulteriore confusione, e se è davvero come dice, si rischia di rendere assolutamente inutile e depotenziare questo strumento.
Forse la Lamorgese intendeva che i gestori non possono "pretendere" la visione del documento, cosa che possono fare solo i pubblici ufficiali? :confused: Lo spero.
Un gestore deve avere il sacrosanto diritto di chiedere il documento, anzi dovrebbe essere obbligato dalla legge, poi sta al titolare del GP decidere se permettere la validazione della titolarità del green pass o meno, ma se non lo permette, il gestore ha tutto il diritto, e dovrebbe avere un obbligo perentorio dalla legge a non doverlo far accomodare.
Per cinema e teatri, serve la prenotazione e biglietto nominale, quindi il documento d'identità va esibito lo stesso.
Palestre e piscine hanno già i tuoi dati, forniti con documento d'identità all'iscrizione.
Restano fuori proprio bar, ristoranti, e qualche altra categoria, che mi sfuggono
Posso solo dire che da parte del cittadino responsabile, che si è vaccinato, o "tamponato", sapere che i controlli si fanno all'acqua di rose, non è che sia proprio una bella cosa...
Per quanto mi riguarda, se così sarà, continuerò a non frequentare locali chiusi questo autunno/inverno. Non ne farò un dramma, anche se mi sentirei preso in giro, e limitato da un governo che non ha saputo legiferare. :doh:
Quoto tutto. Ma di fatto l’obbligo c’è in quanto ci sono le sanzioni in caso si consenta l’accesso a chi non è munito di gp che, ribadisco, non significa avere un gp intestato a Rocco Siffredi, a meno che non si sia il pornostar.
giovanni69
10-08-2021, 09:27
;47510621']
Posso solo dire che da parte del cittadino responsabile, che si è vaccinato, o "tamponato", sapere che i controlli si fanno all'acqua di rose, non è che sia proprio una bella cosa...
Per quanto mi riguarda, se così sarà, continuerò a non frequentare locali chiusi questo autunno/inverno. Non ne farò un dramma, anche se mi sentirei preso in giro, e limitato da un governo che non ha saputo legiferare. :doh:
:mano:
fraussantin
10-08-2021, 09:28
;47510621']Le parole della Lamorgese hanno solo aggiunto ulteriore confusione, e se è davvero come dice, si rischia di rendere assolutamente inutile e depotenziare questo strumento.
Forse la Lamorgese intendeva che i gestori non possono "pretendere" la visione del documento, cosa che possono fare solo i pubblici ufficiali? :confused: Lo spero.
Un gestore deve avere il sacrosanto diritto di chiedere il documento, anzi dovrebbe essere obbligato dalla legge, poi sta al titolare del GP decidere se permettere la validazione della titolarità del green pass o meno, ma se non lo permette, il gestore ha tutto il diritto, e dovrebbe avere un obbligo perentorio dalla legge a non doverlo far accomodare.
Per cinema e teatri, serve la prenotazione e biglietto nominale, quindi il documento d'identità va esibito lo stesso.
Palestre e piscine hanno già i tuoi dati, forniti con documento d'identità all'iscrizione.
Restano fuori proprio bar, ristoranti, e qualche altra categoria, che mi sfuggono
Posso solo dire che da parte del cittadino responsabile, che si è vaccinato, o "tamponato", sapere che i controlli si fanno all'acqua di rose, non è che sia proprio una bella cosa...
Per quanto mi riguarda, se così sarà, continuerò a non frequentare locali chiusi questo autunno/inverno. Non ne farò un dramma, anche se mi sentirei preso in giro, e limitato da un governo che non ha saputo legiferare. :doh:
Le parole della lamorgese sono solo il frutto dell'incompetenza che regna a palazzo . Ci sono legali che hanno affermato quello e l'hanno costretta a ritrattare.
Un ristoratore non é attrezzato né per riconoscere una certificazione ne per riconoscere un documento . E soprattutto non é preparato ne attrezzato per reagire a violenze da parte di squilibrati quali sono alcuni novax.
Il lavoro di polizia lo deve fare gente armata non i civili .
Non bastano ? Metti pene più severe per i novax e fai controlli a campione.
Senza considerare il grosso problema dei bar che non possono stare a certificare tutti quelli che entrano . Dovrebbero assumente uno in più.
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