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View Full Version : Novità costi di recesso...


totocrista
21-02-2015, 10:11
A me scritto così mi pare troppo soggetto a mille interpretazioni... Possibile porcata?

CAPO II - Comunicazioni Articolo 16. (Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi) 1. All’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.»; b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione, nonché devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o adesione al contratto. 3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica ove comprensivi di offerte promozionali non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, ultimo periodo e, comunque, l’eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta. 3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell’eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo.»; c) al primo periodo del comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e del comma 3-quater”; d) al secondo periodo del comma 4, le parole «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 16».

http://www.governo.it/backoffice/allegati/77929-10028.pdf

totocrista
21-02-2015, 10:21
A me pare che non cambierà praticamente nulla...

Ma è, appunto, la mia interpretazione :sofico:
Secondo me sarà anche peggio... La durata dei 24 mesi verrà sicuramente interpretata come la fine delle promozioni "per sempre" a un prezzo promozionale. Inoltre le penali commisurate al costo del contratto che significa? Chi stabilisce la quota? Mah ho molti dubbi.

L unica novità interessante è forse la disdetta online o telefonica

ubuntolaio
21-02-2015, 17:13
A me pare che non cambierà praticamente nulla...

Ma è, appunto, la mia interpretazione :sofico:

concordo. Riporto dal Sole24ore

Saltata all’ultimo minuto la norma che avrebbe permesso il recesso dai contratti per telefonia e tv senza spese né penali, anche a fronte di costi che i gestori possono ritenere «giustificati». Il Consiglio dei ministri ha scelto alla fine una formula soft: «Le spese per il recesso o trasferimento devono essere commisurate al valore del contratto e comunque rese note al consumatore al momento della sottoscrizione». Passa poi da uno a due anni la durata massima dei contratti in caso di offerte promozionali

totocrista
21-02-2015, 18:43
CVD

Telefonia, con il ddl Concorrenza tornano le penali. Altroconsumo: "Passo indietro rispetto a Bersani"

Nel disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri spunta un articolo che fa preoccupare le associazioni dei consumatori. Norme peggiorate, per i consumatori, rispetto alla bozza

di ALESSANDRO LONGO

Pagheremo una penale quando lasceremo un operatore telefonico, fisso e mobile, prima della scadenza contrattuale che può arrivare a 24 mesi. Lo impone il disegno di legge sulla concorrenza approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. "Paradossale: ci aspettavamo un passo avanti a favore degli utenti e invece è un passo indietro. Le penali erano scomparse dalla nostra normativa, grazie al decreto Bersani sulle liberalizzazioni del 2006 e ora il governo Renzi le reintroduce a sorpresa", dice a Repubblica.it*Marco Pierani, responsabile dei rapporti istituzionali per*Altroconsumo.**

"Faremo battaglia strenua in Parlamento, in fase di conversione in legge", dice Pierani. Essendo un disegno di legge, le norme non sono immediatamente esecutive. Le novità - se non venissero modificate - scatteranno solo dopo i passaggi parlamentari e l'eventuale approvazione.**

La parte "incriminata" è nella parte finale del comma 3-ter dell'articolo 16: "L'eventuale penale (per la disdetta,*ndr) deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta".

È una novità perché "il decreto Bersani aveva eliminato il concetto di penale dal nostro ordinamento, sostituendolo con quello di costi di uscita, che devono essere pari a quelli subiti dagli operatori per gestire la disdetta dell'utente", spiega Pierani. Invece quel comma legittima, per la prima volta dal 2006, un costo di uscita superiore a quello subito dagli operatori - una penale, appunto - "con la sola, generica attenuante dell'essere proporzionato al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta", continua Pierani.

Anche adesso qualche operatore fa pagare un costo di uscita extra in caso di disdetta anticipata; ma è una pratica che le associazioni consumatori hanno sempre contestato considerandolo una stortura rispetto al decreto Bersani. Gli operatori giustificano questi costi extra con quelli subiti per il marketing e la promozione dell'offerta (lo sconto del canone o dell'attivazione). La nuova legge svincola però il costo di uscita anticipato da quelli subiti dagli operatori e quindi toglie loro questo paletto.*

Il rischio è insomma che, con questa inedita legittimazione di legge, tutte le offerte o quasi diventeranno blindate a 24 mesi. Con costi extra per chi disdice prima, da sommare a quelli standard che si applicano a ogni disdetta. La sola consolazione è che i costi extra caleranno man mano che si avvicina la fine del contratto (mentre adesso restano uguali fino all'ultimo mese).

L'aspetto notevole è che questo rovescio ai danni dei consumatori è avvenuto in un testo "sulla concorrenza", che era pensato invece per facilitare il cambio operatore. E infatti*la bozza della legge*addirittura eliminava i costi di recesso e riduceva a dodici mesi la durata contrattuale massima. Ma gli operatori nei giorni scorsi hanno fatto battaglia contro queste ipotesi. E a quanto pare hanno ribaltato in extremis il risultato, a proprio favore.