View Full Version : Propaganda sovversiva
Qualcuno sa spiegarmi perchè il governo berlusconi l'anno scorso ha abrogato il reato di propaganda sovversiva?
una sorta di incertezza giuridica sul tipo di reato dal momento che la propaganda sovversiva originariamente ipotizzata dalle prime voci era stata abrogata un anno fa. Comunque i quattro sono adesso a disposizione dell'autorità giudiziaria.
«Si tratta di una iniziativa grave - ha commentato l'avvocato Alessandro Clementi, legale di alcuni dei nuovi arrestati - in quanto il reato contestato, il 272 del codice penale è stato abrogato in uno degli ultimi atti del governo Berlusconi».
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/02_Febbraio/14/br.shtml
un governo di destra, per di piu in anni di terrorismo internazionale, abroga questo reato?
FastFreddy
14-02-2007, 21:37
http://www.studiocelentano.it/codici/cp/codicepenale002.htm
La corte costituzionale ha ritenuto illegittimo il secondo comma di tale articolo.
http://www.dirittocostituzionale.mi.it/attivit%C3%A0%20didattiche/attivit%C3%A0_seminari_libert%C3%A0_ass_sent_243_01.htm
http://www.studiocelentano.it/codici/cp/codicepenale002.htm
La corte costituzionale ha ritenuto illegittimo tale comma.
solo di questo comma pare di capire
Se la propaganda e' fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena e' della reclusione da sei mesi a due ann
FastFreddy
14-02-2007, 21:43
Non sono esperto in campo, ma a quanto ho capito il resto del 272 era già compreso in altri articoli, quindi era in pratica un doppione.
"In particolare, appaiono chiari i collegamenti tra il primo comma dell'art. 272 e il delitto riguardante le associazioni sovversive (art. 270), nonché tra il secondo comma della stessa disposizione e quello riguardante le associazioni antinazionali (art. 271), sia per l'identità delle espressioni usate nelle parallele figure delittuose, sia per le convergenti riflessioni dottrinarie sviluppatesi al riguardo. Esulano dalla tipicità del fatto descritto in dette disposizioni, e risultano quindi estranee al modello legale in esame, le condotte violente, diverse dalle attività di propaganda, anche se poste in essere per lo svolgimento di tali comportamenti."
Non sono esperto in campo, ma a quanto ho capito il resto del 272 era già compreso in altri articoli, quindi era in pratica un doppione.
sul sito della padania
parlano di modifiche a questo reato perchè si trattava di articoli per i quali erano stati incriminati dei leghisti
http://old.lapadania.com/2003/gennaio/15/15012003p05a1.htm
svarionman
14-02-2007, 21:45
Qualcuno sa spiegarmi perchè il governo berlusconi l'anno scorso ha abrogato il reato di propaganda sovversiva?
una sorta di incertezza giuridica sul tipo di reato dal momento che la propaganda sovversiva originariamente ipotizzata dalle prime voci era stata abrogata un anno fa. Comunque i quattro sono adesso a disposizione dell'autorità giudiziaria.
«Si tratta di una iniziativa grave - ha commentato l'avvocato Alessandro Clementi, legale di alcuni dei nuovi arrestati - in quanto il reato contestato, il 272 del codice penale è stato abrogato in uno degli ultimi atti del governo Berlusconi».
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/02_Febbraio/14/br.shtml
un governo di destra, per di piu in anni di terrorismo internazionale, abroga questo reato?
Ecco una possibile risposta:
Ecco come cambiano alcuni
articoli usati per perseguitare il Carroccio
LE MODIFICHE AL CODICE PENALE
ARTICOLO 1
L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente
(Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello stato) “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche”.
Nota: la vecchia pena prevedeva l'ergastolo e c'era un capoverso dell'articolo che recitava che alla stessa pena soggiace chiunque commetta un fatto diretto a staccare dall'Italia persino una sua colonia.
ARTICOLO 2
L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente
(Propaganda sovversiva o antinazionale) “Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale o comunque per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. Nota: viene abrogato l'ultimo capoverso che così recitava: “se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale la pena è la reclusione da sei mesi a due anni”. Già la Consulta nel 1966 con sentenza 87 lo aveva dichiarato incostituzionale anche se alcuni procuratori del Nord avevano contestato questa fattispecie di reato ai dirigenti leghisti.
ARTICOLO 3
L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente
(Attentato contro la Costituzione dello Stato) “Chiunque con atti violenti commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo è punito con la reclusione non inferiore ad anni cinque”. Nota: nella precedente formulazione la pena minima era di anni dodici
ARTICOLO 4
L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente (Atti di vilipendio contro lo Stato, le istituzioni e i simboli che li rappresentano) “Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico commette atti di vilipendio sulla bandiera nazionale o su emblemi o simboli dello Stato, delle assemblee legislativi o una di queste, ovvero del governo, della Corte costituzionale o dell'ordine giudiziario, delle forze armate o della liberazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. La disposizione del comma 1 si applica anche qualora gli atti di vilipendio siano commessi nel territorio nazionale sulla bandiera o su simboli o su emblemi dell'Unione europea o delle sue istituzioni”.
Nota: la differenza con il vecchio articolo 290 consiste nella circonlocuzione “atti di vilipendio” che sostituisce il verbo “vilipende”. Quindi occorrono non parole ma atti concreti, ad esempio bruciare la bandiera. Inoltre il generico avverbio “pubblicamente” scompare e viene sostituito da “luoghi aperti o esposti al pubblico”.
ARTICOLO 5
L'articolo 293 del codice penale è sostituito dal seguente
(Circostanza aggravante) “Nei casi indicati dall'articolo 292 la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero”.
Nota: l'aggravante è solo teorica in quanto verranno aboliti gli articoli 291 e 292 del codice penale che fino a oggi sanzionano con pene da uno a tre anni rispettivamente chi vilipende la nazione italiana e la sua bandiera. O anche solo i colori di essa.
ARTICOLO 6
L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente
(Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero)
“Chiunque nel territorio dello Stato italiano, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico commette atti di vilipendio sulla bandiera ufficiale o su un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Nota: anche in questo caso la differenza con il vecchio articolo sta nell'indicare esplicitamente atti di vilipendio e non solo il verbo “vilipendere”. Fatti, non parole.
ARTICOLO 7
Sono abrogati gli articoli 279, 291, 292, 292 bis, 654, 655, 656 e 661 del codice penale. Nell'articolo 658 del codice penale le parole: “Con l'arreso fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a un milione” sono sostituite dalle seguenti: “Con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300 mila a lire fino ad arrivare ad un massimo di un milione e ottocentomila”.
Nota. Si tratta delle seguenti fattispecie di reato: lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica, cioè attribuirgli la responsabilità e il biasimo degli atti invece compiuti dal governo (279 cp), vilipendio della nazione italiana (291 c), vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato (292 cp), circostanza aggravante di avere compiuto i precedenti vilipendi o l'offesa al capo dello stato da parte di militare in congedo (292 bis cp), grida o manifestazioni sediziose (654 cp), radunata sediziosa (655 cp), pubblicazione o diffusione di notizie false o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico (656 cp) e infine abuso della credulità popolare (661 cp). L'articolo 658 del codice penale del nostro Paese invece sanziona amministrativamente e non più penalmente “il procurato allarme presso l'autorità”, cioè il preannunziare disastri, infortuni o pericoli inesistenti suscitando pubblico allarme.
LINK (http://old.lapadania.com/2003/gennaio/15/15012003p05a1.htm)
Si aprano le danze!
FastFreddy
14-02-2007, 21:47
http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/schedela/apriTelecomando.asp?codice=14PDL0075040
svarionman
14-02-2007, 21:47
Qua c'è il decreto legge che abroga la 272: LINK (http://www.parlamento.it/leggi/06085l.htm)
Ecco una possibile risposta:
LINK (http://old.lapadania.com/2003/gennaio/15/15012003p05a1.htm)
Si aprano le danze!
si ho visto anche io
ma a quanto pare è stato alla fine cancellato tutto l'articolo
non solo il comma sul "sentimento nazionale"
allora l'incostituzionalità era riferita solo al comma sul sentimento nazionale
(immagino perchè troppo vago)
però hanno deciso di abrogare tout court il reato di propaganda sovversiva (art 272)
Art. 12.
1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono abrogati.
http://www.parlamento.it/leggi/06085l.htm
FastFreddy
14-02-2007, 21:51
Sono stati sostituiti dagli articoli citati nel DL (gli articoli son stati abrogati in quanto accorpati nei nuovi)
Cambia il "nome" dell'imputazione, ma la sostanza cambia poco...
Sono stati sostituiti dagli articoli citati nel DL
Cambia il "nome" dell'imputazione, ma la sostanza cambia poco...
non c'è piu il reato di propaganda sovversiva
1. L’articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 270. - (Associazioni sovversive). – Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».
in pratica rimane reato la partecipazione diretta in vari modi ad associazioni sovversive
ma la semplice propaganda non è piu reato
FastFreddy
14-02-2007, 22:03
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».
Rimane il fatto che "io" posso andare a distribuire volantini e fare propaganda per costruire il partito armato rivoluzionario
o se preferisci la jihad per il califfato padano
ma se non partecipo direttamente alla associazione, non ho compiuto nessun reato
FastFreddy
14-02-2007, 22:09
Magari si è esteso il significato di "partecipazione"...
Comunque in precedenza anche a sx si era presentato un disegno di legge che proponeva di abrogare gli articoli di cui si discute.
svarionman
14-02-2007, 22:21
Se volete QUA (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=14&id=173060) c'è il resoconto stenografico della seduta della camera successiva all'approvazione
non c'è piu il reato di propaganda sovversiva
1. L’articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 270. - (Associazioni sovversive). – Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».
in pratica rimane reato la partecipazione diretta in vari modi ad associazioni sovversive
ma la semplice propaganda non è piu reato
Propaganda: prima era reato. Reato di opinione. Era giusto punirlo? IMHO no... ;) Una cosa è l'istigazione, ed una cosa è la propaganda, anche se possono sembrare simili.
Propaganda: prima era reato. Reato di opinione. Era giusto punirlo? IMHO no... ;) Una cosa è l'istigazione, ed una cosa è la propaganda, anche se possono sembrare simili.
quindi i 4 che hanno beccato l'altra notte a Sesto S. Giovanni ad attaccare manifesti di solidarietà con gli arrestati BR, sono da liberare subito no?
io sono d'accordo, però intanto li hanno messi dentro per "istigazione a delinquere".
FastFreddy
15-02-2007, 11:52
E apologia di reato...
E apologia di reato...
voglio fare una provocazione...
ma se dicessi che in certe condizioni, evadere le tasse è giusto, sarebbe apologia di reato, istigazione a delinquere, un reato di opinione o una semplice esternazione?
e se lo dice un deputato?
e se lo dice il Presidente del consiglio??
come vedete è tutto relativo...
FastFreddy
15-02-2007, 11:59
C'è modo e modo di dire le cose, un conto è dire di comprendere chi commette un certo crimine (comprensione non è giustificazione) un altro è dire "commetti quel crimine, si fa così, così e così"
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