View Full Version : Curiosità legislativa...
La questione è sorta a tavola in una discussione con i miei:
se si possiede un cane e lo si tiene in cortile/giardino previa segnalazione (apposito cartello "Attenzione cane pericoloso"), se uno apre il cancello di casa mia (non necessariamente ladro), e si fa rincorrere dal cane fintanto che non viene ferito, io padrone del cane ho il 100% della responsabilità dei danni?
JL_Picard
04-01-2006, 20:19
credo proprio di si.
A meno che tu non incontri, in un ipotetico processo, un giudice animalista.
Se il cane è potenzialmente pericoloso, non puoi lasciarlo scorrazzare liberamente per casa...
marcowheelie
04-01-2006, 21:00
no :O
il cancello deve stare chiuso, e non deve essere apribile con un semplice movimento dall'esterno
il danneggiato potrebbe anche non essere la stessa persona che ha aperto, o uno straniero che non conosce l'italiano
inoltre se il cane esce x qualsiasi motivo dalla tua proprietà, sei sempre responsabile
se apri tu, anche con comando a distanza, devi rendere sicuro il percorso dell'ospite, altrimenti sei responsabile
E se i miei 2 rottweiler sbranano un ladro che ha scavalcato il muro di cinta di notte?
il cancello deve stare chiuso, e non deve essere apribile con un semplice movimento dall'esterno...
scavalcare è diverso da aprire una semplice maniglia... :)
orestino74
04-01-2006, 22:37
Art. 2052 Danno cagionato da animali
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).
il proprietario di un animale (o chi ne ha la custodia), è responsabile dei danni arrecati dalla bestia, salvo che provi il caso fortuito; art 2052 cc
chi subisce un danno da un animale, per ottenerne il risarcimento, deve semplicemente dimostrare che il danno è conseguenza diretta dell'agire dell'animale, e nulla di più. In questa ipotesi, infatti, il codice prevede una sorta di responsabilità oggettiva del proprietario; presunzione che peraltro non è assoluta, in quanto è ammessa la prova liberatoria del caso fortuito;
semplificando, se il padrone del cane non vuole pagare, deve essere lui a dimostrare il caso forutito. Per caso fortuito si intende un evento straordinario, imprevedibile ed inevitabile (es: una persona che con comportamento cosciente e volontario, benché avvisato del pericolo, apra due porte, si rechi in giardino ed aizzi il cane venendone morsicato)
il tema è molto dibattuto in dottrina, ci sarebbe da dire tanto, cmq in linea di massima è così ;)
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