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View Full Version : falso in bilancio, discussione tecnica


jumpermax
10-10-2005, 02:00
La volevo postare nella discussione vecchia ma rileggendo gli ultimi interventi, come dire ho cambiato idea :D
Posto qua un articolo interessante che secondo me va più nel dettaglio della questione, vi pregherei di leggerlo di non interpretarlo nella solita logica bipolare di reciproca delegittimazione... mettete da parte la politica ;)

http://www.diritto.it/articoli/commerciale/barone.html
Sostanziale depenalizzazione del falso in bilancio?

***

Tra le novità introdotte all’originario disegno di legge-delega per la riforma del diritto societario dal nuovo governo e dalla maggioranza parlamentare eletta lo scorso 13 maggio, ve ne sono due di particolare interesse.

Originarimente il disegno di legge licenziato dall’allora ministro guardasigilli Fassino, all’art.11 in materia di identificazione della fattispecie di falsità in bilancio ed in altre comunicazioni sociali di cui all’art.2621 c.c. recitava testualmente:

“1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione”.

In buona sostanza intenzione del legislatore era quella di lasciare inalterata la gravità del reato in considerazione della sua rilevanza sociale, mantenendo la pena nell’ambito attualmente previsto della reclusione da 1 a 5 anni, salva una maggiore puntualizzazione della fattispecie punite. In particolare si era inteso specificare che il reato era punibile nel caso in cui i suoi autori avessero intenzionalmente perseguito lo scopo di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto (c.d. dolo specifico), mentre nell’attuale testo vigente era sufficiente la generica volontà di esporre fatti non corrispondenti al vero della vita della società. Parimenti veniva chiarito che non ogni esposizione fraudolenta era punibile, ma soltanto quella che fosse effettivamente idonea a trarre in inganno i destinatari della comunicazione sociale “falsa” (soci, creditori e terzi in genere).

In quest’ottica si intendeva riavvicinare la nostra normativa alle direttive comunitarie dirette ad una uniformità di indirizzo per le fattispecie penali in materia societaria, in modo da avere una disciplina sostanzialmente unitaria per tutto il territorio comunitario.

E’ però accaduto che il testo di legge-delega già trasmesso al parlamento il 26.5.2000 dal governo Amato è stato emendato dall’attuale ministro della Giustizia Castelli (v.disegno di legge n.608 Senato della Repubblica e trasmesso dal Presidente della Camera dei Deputati il 3.8.2001) ed è pervenuto all’aula del senato con questa rilevantissima novità aggiunta all’art. 11 di cui sopra:

“precisare altresì che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica e finanziara della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative”, nonché “prevedere autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in essere abbia o non cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, e di conseguenza: 1.1) quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dell’arresto fino ad un anno e sei mesi; 1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci ed ai creditori 1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela nel caso di società non soggette” alla disciplina in materia di intermediazione finanziaria “di cui al decreto legislativo 24.2.1998 n.58; 1.2.2.) la pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità d’ufficio nel caso di società soggette” al predetto decreto legislativo n.58/1998 (norme in materia di intermediazione finaziaria).

E’ di tutta evidenza la sostanziale novità introdotta dal nuovo legislatore ove si pensi alle seguenti conseguenze immediate e dirette:

a) si rivela indispensabile, ai fini della applicazione di una pena piuttosto che di un’altra più mite, la prova dell’effettivo danno cagionato alla società, e non anche la sola idoneità a trarre in inganno i destinatari della comunicazione sociale;

b) conseguentemente, in caso di mancata prova di danno il reato si trasforma da delitto in contravvenzione con una pena notevolmente inferiore a quella originariamente prevista (da un minimo di un anno di reclusione con un massimo di cinque si passa ad un minimo di 15 giorni di arresto fino ad un massimo di appena un anno e mezzo; in tal caso il reato si prescrive in un termine massimo di tre anni, che ove interrotto, non può superare i quattro anni e mezzo, mentre attualmente il termine prescrizionale è pari a 5 anni, salvo in caso di interruzione da 7 anni e mezzo a quindici anni);

c) ove vi sia la (improbabile per quanto appresso si dirà) prova del danno occorre effettuare la ulteriore distinzione tra società quotate in borsa o no, in quanto per le prime si va da un minimo di pena di sei mesi di reclusione ad un massimo di anni tre, mentre nel secondo caso si passa da un minimo di un anno di reclusione ad un massimo di quattro; in entrambi i casi l’estinzione per prescrizione del reato varia da 5 anni a sette anni e mezzo in caso di interruzzione;

d) Nel primo dei due casi predetti viene addirittura prevista la condizione di procedibilità della querela da parte della società.

Or bene chiunque abbia esperienza della realtà economica delle società di capitali ha perfettamente presente che il danno conseguente alle false comunicazioni sociali si manifesta soltanto nel corso degli esercizi successivi, e molto spesso, pur sussistendo, si rivela di difficilissima dimostrazione, se non a seguito di lunghe e costosissime indagini peritali.

Ne discende che in considerazione dei ristrettissimi termini di prescrizione, indirettamente, determinati dalla riforma, e della previsione di una querela come condizione di procedibilità, non è azzardato concludere che di fatto si è proceduto ad una sostanziale depenalizzazione dei reati societari, in contrasto con l’orientamento comunitario che impone un maggiore rigore per garantire la verità dei bilanci e quindi la sicurezza del sistema economico.

Se si aggiunge che per i casi in cui è prevista la condizione di procedibilità della querela non si comprende quali amministratori provvederanno a presentarla nel termine di 90 giorni prescritto dal codice di rito, ben si comprende che il legislatore del 2001 ha sostanzialmente estratto dall’area della sfera penale le condotte fraudolente degli amministratori di società. Infatti è abbastanza arduo ritenere che gli stessi autori del reato si autodenunzino, ed anche nel caso di cambio al vertice della società, i nuovi amministratori potranno proporre querela soltanto quando avranno scoperto la frode dei loro predecessori, dunque diversi anni dopo dal giorno in cui il reato è stato commesso, con conseguente approssimarsi del termine per la sua prescrizione.

Come se ciò non bastasse si è inteso modificare anche la parte dei reati fallimentari nel seguente modo:

mentre con il disegno di legge c.d. Fassino, sempre all’art. 11 testualmente si prescriveva: “g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che concorrono a cagionare il dissesto della società;” nella nuova formulazione si modifica il testo eliminandosi queste ultime parole e sostituendole con le seguenti : “che abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società”.

In tal modo si passa da una punibilità per le condotte che siano idonee, insieme ad altre cause, al provocare lo stato di insolvenza, alla ipotesi in cui la pena si applica solo nel caso di prova dell’effettiva sussistenza del rapporto di causa ed effetto tra il comportamento fraudolento degli amministratori ed il dissesto della società amministrata.

Viene così ulteriormente ridotto l’ambito di applicazione delle norme penali in materia economica, con buona pace per il controllo, nell’interesse pubblico, delle attività imprenditoriali.

La dottrina più autorevole e la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione hanno da sempre ritenuto che la previsione dei reati societari mira alla tutela di una pluralità di interessi, da quelli patrimoniali della società, dei soci e dei creditori ad avere una rappresentazione veritiera delle condizioni economiche della società, a quelli generali della fede pubblica e del corretto funzionamento delle società commerciali, in considerazione della loro rilevanza nel sistema economico valutato complessivamente (Cass. 13.12.1983, Schmidt).

Il professore Francesco Antolisei, considerato un nume tutelare del diritto penale sostanziale, aveva avuto modo di precisare che il reato di falso in bilancio, previsto non come reato di danno ma di pericolo, garantiva la tutela di un fascio complesso di interessi, e segnatamente, oltre quelli della società, dei soci uti singuli e dei creditori, anche e soprattutto “l’interesse generale dell’economia del paese, per le ripercussioni che sull’economia stessa può avere il funzionamento delle società di commercio” (v. Antolisei, Manuale di diritto penale pag. 48), e nei medesimi termini si era espresso il Tribunale di Milano in occasione del famoso processo a carico di Sergio Cusani.

La modifica legislativa in esame che trasforma il reato in questione da reato di pericolo (perseguibile a prescindere dall’esistenza di un danno) a reato di danno (punibile solo nel caso di prova del danno medesimo), aggiunto alla riduzione delle pene e dei termini di prescrizione, di fatto sconvolge tutti i principi del diritto penale dell’economia (di origine liberale e capitalistica) affermati dai nostri codici da oltre un secolo (V. codice del commercio del 1889 al codice civile del 1942).

Sarebbe opportuno avviare un dibattito teso a sollecitare il Legislatore ad una immediata rimeditazione di una riforma sicuramente pericolosa per il nostro sistema economico, che affida ai bilanci delle imprese un particolarissimo ruolo di trasparenza per le contrattazioni commerciali.

Guglielmo Barone

tatrat4d
10-10-2005, 07:40
Personalmente non trovo sbagliata la riforma che poi sarebbe stata approvata. Essenzialmente credo sia stato giusto circoscrivere quelli che sono i beni da tutelare dal reato, e quindi a declassificare quelle condotte che non causano un danno diretto.

Questo, insieme all'introduzione di criteri concreti per quantificare la portata del profitto che ne deriva, mi sembrano limiti accettabili per perseguire un reato che altrimenti "lasciato per conto suo" lascerebbe per me troppa arbitrarietà alla magistratura inquirente. Che poi il danno sia di difficile dimostrazione, è per me una ragione in più per introdurlo come discriminante, e non il contrario.
Allo stesso modo, cosa c'è di così strano nell'imporre il requisito della querela da parte di chi il danno è ipotizzato l'abbia subito? Dove le conseguenza della condotta fraudolenta investono anche il sistema, attraverso la quotazione, rimane la procedibilità d'ufficio.

Anche riguardo all'incostituzionalità o all'estraneità della legge dallo spazio giuridico comunitario, mi pare che ci siano sentenze che dichiarino il contrario.

FabioGreggio
10-10-2005, 10:54
Personalmente non trovo sbagliata la riforma che poi sarebbe stata approvata. Essenzialmente credo sia stato giusto circoscrivere quelli che sono i beni da tutelare dal reato, e quindi a declassificare quelle condotte che non causano un danno diretto.

Questo, insieme all'introduzione di criteri concreti per quantificare la portata del profitto che ne deriva, mi sembrano limiti accettabili per perseguire un reato che altrimenti "lasciato per conto suo" lascerebbe per me troppa arbitrarietà alla magistratura inquirente. Che poi il danno sia di difficile dimostrazione, è per me una ragione in più per introdurlo come discriminante, e non il contrario.
Allo stesso modo, cosa c'è di così strano nell'imporre il requisito della querela da parte di chi il danno è ipotizzato l'abbia subito? Dove le conseguenza della condotta fraudolenta investono anche il sistema, attraverso la quotazione, rimane la procedibilità d'ufficio.

Anche riguardo all'incostituzionalità o all'estraneità della legge dallo spazio giuridico comunitario, mi pare che ci siano sentenze che dichiarino il contrario.

Sintomatico che in USa lo stesso reato sia stato portato ad un massimo di 20 anni di reclusione.

Assolutamente casuale che abbia scagionato il piccolo da una sentenza.
Nessuno lo ha pensato. Aldilà dei tecnicismi, ben inteso.

fg

jumpermax
10-10-2005, 10:59
Sintomatico che in USa lo stesso reato sia stato portato ad un massimo di 20 anni di reclusione.

Assolutamente casuale che abbia scagionato il piccolo da una sentenza.
Nessuno lo ha pensato. Aldilà dei tecnicismi, ben inteso.

fg
se iniziamo a parlare di lui anche qua, finisce come nell'altro thread. Vorrei capire al di la della questione politica che è stata sviscerata più volte esattamente quale sia il nodo della questione, l'articolo fa riferimento ad una precisa modifica e non a tutto il cambiamento della legge. ;)

FabioGreggio
10-10-2005, 11:41
se iniziamo a parlare di lui anche qua, finisce come nell'altro thread. Vorrei capire al di la della questione politica che è stata sviscerata più volte esattamente quale sia il nodo della questione, l'articolo fa riferimento ad una precisa modifica e non a tutto il cambiamento della legge. ;)

Vabbè fate pure. Eviscerate, ma è comiko.
E' come disquisire sui mezzi di ytrasporto utilizzati dalle camice nere per arrivare a Roma durante la marcia su Roma, se con i treni o anche a piedi. Una cosa molto tecnica ecco.
Sembra una presa alla larga per arrivare a una semilegittimazione della cosa.
Un po come cominciare il Tg1 di Mimun sulla notizia della manifestazione del csx aprendo il titolo con " Manefestazione csx: per la destra è un flop".
Ma dai....
Posso fare un 3d sulla tecnica chirurgica oculistica di Menghele e l'efficaccia effettiva sul progresso delle malattie della cornea?

fg

jumpermax
10-10-2005, 15:18
Vabbè fate pure. Eviscerate, ma è comiko.
E' come disquisire sui mezzi di ytrasporto utilizzati dalle camice nere per arrivare a Roma durante la marcia su Roma, se con i treni o anche a piedi. Una cosa molto tecnica ecco.
Sembra una presa alla larga per arrivare a una semilegittimazione della cosa.
Un po come cominciare il Tg1 di Mimun sulla notizia della manifestazione del csx aprendo il titolo con " Manefestazione csx: per la destra è un flop".
Ma dai....
Posso fare un 3d sulla tecnica chirurgica oculistica di Menghele e l'efficaccia effettiva sul progresso delle malattie della cornea?

fg
Bene Greggio, prendo atto che per te discutere di una legge valutandone gli articoli e le opinioni degli esperti del settore è tanto assurdo da sembrarti comico. Abbiamo idee diverse di quello che dovrebbe essere la politica. ;)

nomeutente
10-10-2005, 15:44
Da come l'ho capita io, funziona così (mi esprimo per metafore):
- prima della riforma, se io andavo a 150 km/h in un centro urbano, i carabinieri potevano fermarmi, ritirarmi la patente, sequestrarmi il maggiolone (che ovviamente non fa neanche 130 in autostrada, ma lasciamo perdere);
- adesso se io vado ai 150 all'ora in un centro urbano non capita più nulla, finché non faccio male a qualcuno e quel qualcuno mi denuncia.

A mio avviso è una riforma sbagliata, perché un atteggiamento scorretto dovrebbe comunque essere punito.
Ovviamente se io faccio i 150 all'ora è comunque importante la variabile del se ammazzo qualcuno o no e verrò punito di conseguenza e quindi, fermo restando che ritengo giustissimo e sacrosanto punire i comportamenti scorretti (rapidamente e d'ufficio) va da sé che se il comportamento scorretto cagiona un danno devo essere punito ancor più severamente.

Per cui la logica della riforma non è del tutto sbagliata (nel prevedere differenza fra chi cagiona realmente un danno e chi solo potenzialmente potrebbe cagionarlo), ma lo è nel momento in cui lascia fermo il tetto massimo della punibilità e diminuisce la pena se uno "non cagiona un danno". Sarebbe stato meglio, imho, alzare le pene per chi cagiona i danni. E comunque tutto deve essere rapido.

Banus
10-10-2005, 15:50
Secondo me il punto importante è questo:
Sarebbe opportuno avviare un dibattito teso a sollecitare il Legislatore ad una immediata rimeditazione di una riforma sicuramente pericolosa per il nostro sistema economico, che affida ai bilanci delle imprese un particolarissimo ruolo di trasparenza per le contrattazioni commerciali.

Non si tratta di rispettare o no le regole; "io" come investitore esterno posso vedere solo il bilancio e poco altro dell'azienda per valutare il suo stato, e informazioni false (non necessariamente falsamente positive) possono influenzare le mie decisioni.
Inoltre in questo modo si mette in posizione ancora più privilegiata chi per qualche motivo ha informazioni riservate sull'azienda, che può ad esempio fare manovre speculative sfruttando la "ignoranza" degli altri soggetti.
Questo è quello che si vede in un corso universitario qualsiasi :p
Chi ha studiato economia probabilmente sa dire molto di più.

FabioGreggio
10-10-2005, 15:55
Bene Greggio, prendo atto che per te discutere di una legge valutandone gli articoli e le opinioni degli esperti del settore è tanto assurdo da sembrarti comico. Abbiamo idee diverse di quello che dovrebbe essere la politica. ;)

Molto diverse.
Se la politica avesse il senso del ridicolo questa discussione non esisterebbe.

fg

nomeutente
10-10-2005, 16:02
Inoltre in questo modo si mette in posizione ancora più privilegiata chi per qualche motivo ha informazioni riservate sull'azienda, che può ad esempio fare manovre speculative sfruttando la "ignoranza" degli altri soggetti.

Ciao Banus! Com'è che su questo argomento ci troviamo subito d'accordo senza scrivere 20 pagine?! ;)

evelon
10-10-2005, 16:07
Secondo me il punto importante è questo:
Sarebbe opportuno avviare un dibattito teso a sollecitare il Legislatore ad una immediata rimeditazione di una riforma sicuramente pericolosa per il nostro sistema economico, che affida ai bilanci delle imprese un particolarissimo ruolo di trasparenza per le contrattazioni commerciali.

Non si tratta di rispettare o no le regole; "io" come investitore esterno posso vedere solo il bilancio e poco altro dell'azienda per valutare il suo stato, e informazioni false (non necessariamente falsamente positive) possono influenzare le mie decisioni.
Inoltre in questo modo si mette in posizione ancora più privilegiata chi per qualche motivo ha informazioni riservate sull'azienda, che può ad esempio fare manovre speculative sfruttando la "ignoranza" degli altri soggetti.
Questo è quello che si vede in un corso universitario qualsiasi :p
Chi ha studiato economia probabilmente sa dire molto di più.


Quoto.

Per gli investimenti esteri questa legge è un pesante freno imho.

Uno degli interventi peggiori di questo governo (secondo ai condoni ambientali :D ).

Le regole chiare favoriscono l'arrivo di investimenti (gli USA insegnano con il caso Enron); chi punta dei soldi vuole sicurezze.

Banus
10-10-2005, 16:08
Ciao Banus! Com'è che su questo argomento ci troviamo subito d'accordo senza scrivere 20 pagine?! ;)
Perchè non c'entrano le convinzioni politiche ;)
Non per caso in USA si sono inasprite le pene... la mancanza di trasparenza è utile solo a poche persone, e per manovre poco "pulite" (speculazioni, dumping, bancarotta fraudolenta).

Cfranco
10-10-2005, 16:23
Nei casi in cui il falso non é diretto a truffare gli azionisti esso é usato per nascondere soldi da destinare a usi illeciti oppure per pulire denaro sporco .
Questo tipo di reati finanziari , senza il falso in bilancio , sono praticamente impossibili da perseguire in quanto spesso sono coinvolti flussi di denaro transitanti all' estero e/o irrintracciabile ( contanti , paradisi fiscali , etc ) .
E' comodo e facile dire che queste operazioni "non fanno danno" , in realtà operano una distorsione del mercato favorendo chi opera in maniera illecita ( evasione fiscale , riciclaggio , mazzette ... ) .

nomeutente
10-10-2005, 16:30
Perchè non c'entrano le convinzioni politiche ;)


O forse anche tu stai diventando uno sporco bolscevico e non te ne rendi conto. :)

nomeutente
10-10-2005, 16:31
E' comodo e facile dire che queste operazioni "non fanno danno" , in realtà operano una distorsione del mercato favorendo chi opera in maniera illecita ( evasione fiscale , riciclaggio , mazzette ... ) .

Illuminante. :)

andreamarra
10-10-2005, 16:44
Per gli investimenti esteri questa legge è un pesante freno imho.

Uno degli interventi peggiori di questo governo (secondo ai condoni ambientali :D ).

Le regole chiare favoriscono l'arrivo di investimenti (gli USA insegnano con il caso Enron); chi punta dei soldi vuole sicurezze.

quoto :(

andreamarra
10-10-2005, 16:56
Secondo me il punto importante è questo:
Sarebbe opportuno avviare un dibattito teso a sollecitare il Legislatore ad una immediata rimeditazione di una riforma sicuramente pericolosa per il nostro sistema economico, che affida ai bilanci delle imprese un particolarissimo ruolo di trasparenza per le contrattazioni commerciali.

Non si tratta di rispettare o no le regole; "io" come investitore esterno posso vedere solo il bilancio e poco altro dell'azienda per valutare il suo stato, e informazioni false (non necessariamente falsamente positive) possono influenzare le mie decisioni.
Inoltre in questo modo si mette in posizione ancora più privilegiata chi per qualche motivo ha informazioni riservate sull'azienda, che può ad esempio fare manovre speculative sfruttando la "ignoranza" degli altri soggetti.
Questo è quello che si vede in un corso universitario qualsiasi :p
Chi ha studiato economia probabilmente sa dire molto di più.


si, ma come fai a discutere con il legislatore, se il legislatore stesso con una legge del genere ci ha squazzato?

il problema (che io avevo sollevato dal basso della mia ignoranza in materia prendendomi tanti " :rolleyes: " alla affermazione "ma un imprenditore estero così in Italia non ci viene, perchè non si fida" -sentita dalla bocca di un americano del The Econimist-) è parecchio grave.

Perchè anche qualora spulciando gli articoli la legge stessa potrebbe avere delle minime parti per essere "difesa"... un qualunque imprenditore estero certe cose non le saprebbe ugualmente. E per lui "depenalizzazione del falso in bilancio" gli apparirebbe comunque una bestemmia clamorosa.

Ora, già noi italiani siamo visti come il paese dei furbi e degli imbrogli... con che coraggio un imprenditore estero investirebbe i propri soldi (che ci arricchirebbero...) da noi, patria dei furbi e depenalizzatori del falso in bilancio? Io non lo farei, assolutamente.

Siamo l'unico paese (del mondo!!!) ormai ex civile, in cui questo falso in bilancio è depenalizzato. Sconcertante.

in ogni caso, io sono sconfortato dal fatto che in altri paesi realmente democratici certe cose servirebbero come discriminante per dare il proprio voto. Da noi, no. E di questo sono sinceramente terrorizzato, perchè significa che anche le cose più assurde e volgari e sfacciate fatte da qualcuno al governo vengano assorbite con una semplicità disarmante.

Per me è una situazione tragica a livello sociale per noi italiani, pedate alla democrazia e ai valori sulla quale si basa.

scusate lo sfogo :(

nomeutente
10-10-2005, 17:01
Ora, già noi italiani siamo visti come il paese dei furbi e degli imbrogli... con che coraggio un imprenditore estero investirebbe i propri soldi (che ci arricchirebbero...) da noi, patria dei furbi e depenalizzatori del falso in bilancio? Io non lo farei, assolutamente.

Pensa che ho un conoscente francese che una volta aveva uno "star tac" (non sono sicuro che la grafia sia giusta) e gli ho detto "si chiama così perché è una imitazione del comunicatore di star trek".
Mi ha risposto che in quanto a imitazioni noi italiani non siamo secondi a nessuno e il suo cellulare non era affatto un'imitazione.

Se ci deridono per i cellulari taroccati, figurati sul falso in bilancio! ci danno randellate sulle gengive.

tatrat4d
10-10-2005, 17:15
Nei casi in cui il falso non é diretto a truffare gli azionisti esso é usato per nascondere soldi da destinare a usi illeciti oppure per pulire denaro sporco .
Questo tipo di reati finanziari , senza il falso in bilancio , sono praticamente impossibili da perseguire in quanto spesso sono coinvolti flussi di denaro transitanti all' estero e/o irrintracciabile ( contanti , paradisi fiscali , etc ) .
E' comodo e facile dire che queste operazioni "non fanno danno" , in realtà operano una distorsione del mercato favorendo chi opera in maniera illecita ( evasione fiscale , riciclaggio , mazzette ... ) .

il punto è essenzialmente questo. Mettendo da parte l'evasione fiscale, che se accertata, esclude quasi sempre l'imputazione di falso in bilancio, per me non ha senso che se un reato non è dimostrabile debba essere perseguito più ampiamente un altro. Capisco anche il ragionamento contrario, ma non lo condivido.

Banus
10-10-2005, 17:20
O forse anche tu stai diventando uno sporco bolscevico e non te ne rendi conto. :)
Guarda, ti ho già detto in altra sede che certi modelli sono fin troppo semplificati :p
E ti consiglio di leggere cosa ha detto Popper a riguardo ;)
Fine OT :p

La trasparenza è indispensabile in un buon sistema capitalistico.

kikki2
10-10-2005, 17:20
avete qulache link per fare un confronto tra il trattamento del falso in bilancio in italia vs resto del mondo ( o almeno dell'europa)?

Lucio Virzì
10-10-2005, 17:56
Quoto.

Per gli investimenti esteri questa legge è un pesante freno imho.

Uno degli interventi peggiori di questo governo (secondo ai condoni ambientali :D ).

Le regole chiare favoriscono l'arrivo di investimenti (gli USA insegnano con il caso Enron); chi punta dei soldi vuole sicurezze.

Ohhhh! Lo vedi che ogni tanto ti posso quotare ed essere d'accordo con te? :D
Lo vedi che se ti impegni.... :p

LuVi

Cfranco
10-10-2005, 18:25
il punto è essenzialmente questo. Mettendo da parte l'evasione fiscale, che se accertata, esclude quasi sempre l'imputazione di falso in bilancio, per me non ha senso che se un reato non è dimostrabile debba essere perseguito più ampiamente un altro. Capisco anche il ragionamento contrario, ma non lo condivido.
Il punto é che se il falso in bilancio non é reato , non é reato neppure la costituzione di fondi neri e se tali fondi neri se ne stanno all' estero non é neppure evasione fiscale .
Di più , non si può andare in cerca di eventuali reati di riciclaggio o mazzette , in quanto non essendo reato il falso in bilancio non é più possibile indagare sulle aziende in cui dovessero essere rilevate anomalie di questo tipo .

evelon
10-10-2005, 21:48
Ohhhh! Lo vedi che ogni tanto ti posso quotare ed essere d'accordo con te? :D
Lo vedi che se ti impegni.... :p

LuVi



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