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#161 | |
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Bannato
Iscritto dal: Nov 2013
Messaggi: 6463
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Io sono sia passionale che con gusti difficili, per cui mi trovo bene con la formula software originali, e pochi ma buoni. Per questo mi arrabbio molto quando prendo qualche fregatura, tipo giochi orrbili pagati molto. L'unica cosa che posso dire è che quando un software costa belle cifre, nel caso di videogiochi anche 60€, l'utente dovrebbe sempre avere diritto ad una prova prima di comprare. |
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#162 |
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Member
Iscritto dal: Oct 2007
Messaggi: 134
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noi abbiamo i politici che ci fanno da esempio
Ma se come esempio abbiamo i politici che rubano a destra e a manca, cosa pretendono? Che la prendiamo nel deretano senza rifarci almeno gli occhi con qualche bel film? Che poi non è vero che chi scarica è un ladro: i ladri sono quelli che mettono prezzi assurdi per un CD o DVD...
Mettete prezzi onesti, vedrete che la gente comprerà più roba originale. P.S.: abolite quel covo di mascalzoni della SIAE che loro sono ladri più di tutti: guadagnano sulle spalle di compositori e cantanti onesti, anche su concerti di beneficenza... |
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#163 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Aug 2013
Messaggi: 2789
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Trall'altro non permettere il P2P come fa NGI in Italia è ad oggi una pratica illegale in Europa e negli USA, contraria alla "Net Neutrality" che tra le altre cose dice che non si può filtrare il traffico in funzione del servizio, del contenuto o del protocollo utilizzato. In Italia però abbiamo un buco normativo, purtroppo se vuoi denunciare NGI devi arrivare alla corte di giustizia europea
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CPU: AMD Ryzen 5 5700; GPU: Nvidia GForce RTX4070ti (MSI); RAM: 2x32GB Corsair; SSD: Sandisk 1TB+4TB; TEL: OnePlus Nord 2 5G; Steam: [SMC] BIGC@T |
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#164 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2002
Città: Agrate B.za (MB)
Messaggi: 11542
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#165 |
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Bannato
Iscritto dal: Nov 2013
Messaggi: 6463
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anche qui come in tanti altri contesti di questa Italia, il problema di fondo è l'ingoranza. Il non sapere ti fa fare certe cose, e tu manco ti rendi conto che non sono giuste.
Che poi i prezzi di alcuni software o video giochi siano esagerati è un altro discorso Ultima modifica di GigoBoso : 05-06-2015 alle 13:28. |
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#166 |
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Junior Member
Iscritto dal: Jul 2014
Messaggi: 7
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Ma quale vizietto?
Quando il 99,99% degli italiani scaricherà "illegalmente" tra virgolette, potremmo ritenerci un popolo emancipato dai vampiri della SIAE, Gianni Morandi osannato da tutti ma è un vampiro, Gino Paoli ex Presidente che non si vergognava di mettere i suoi sporchi proventi rubati ai veri musicisti, in Svizzera! Ma che si vergognino per favore e si vergognino coloro che li hanno applauditi nei loro sporchi imbrogli nella SIAE angariando i veri musicisti che suonano per il piacere di suonare e non come loro che lo hanno fatto sempre per soldi!
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#167 |
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Junior Member
Iscritto dal: Jul 2014
Messaggi: 7
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Se evadi gli altri pagheranno per te.
È solo un punto di vista sbagliato da pusillanime! È proprio chi paga, che dà il potere ai politici e alla SIAE di perpetrare i loro delitti e angherie sul popolo. Se nessuno pagasse si attaccherebbero al tram o sarebbero impiccati in piazzale Loreto e non vedo l'ora! Sveglia pusillanimi e vigliacchi!
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#168 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2007
Messaggi: 6673
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No, abbiamo proprio fatto un corso sul diritto dei prodotti digitali (facoltà di informatica, statale di Milano; l'avvocato/professore è uno dei più preparati che esistano in Italia, amico pure di Stallman) e si infrange la legge anche nello scaricare/usufruire pure per non fini di lucro, avevo fatto un sunto:
http://www.hwupgrade.it/forum/showpo...8&postcount=29 Edit: il summenzionato mio sunto manca del riferimento normativo al terzo caso, ovvero sempre legge 633 del 1941 ma Art.174-ter) Ultima modifica di Nui_Mg : 13-06-2015 alle 21:53. |
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#169 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Aug 2013
Messaggi: 2789
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Quote:
Riguardo al 3o punto che dici riguardo al download, non viene menzionato da nessuna parte in tale articolo ne in tutta le legge, nemmeno nelle sue modifiche. Mi lessi, per curiosità, tutte le carte pubbliche sul caso Nutella (Presi in fragrante con server per decine di TB di materiali). Non si è arrivati nemmeno al processo. Un conto è quello che la legge vorrebbe dire o fare, in questo caso potresti anche avere ragione, un altro è come viene interpretata dai giudici, facendo anche riferimento ad altre leggi in contrasto o alla costituzione. La sua applicazione è stata chiara, tutti quelli beccati in fragrante per condivisione non sono mai arrivati nemmeno al processo. E nessuno in Italia ha mai ricevuto una multa per aver scaricato materiale protetto d'autore. Aggiungo che in un caso di pedofilia, un giudice disse anche che un indirizzo IP non identifica una persona, quindi anche se si individua da remoto il download di un certo file, bisogna dimostrare primo che l'utente sapeva cosa stava scaricando e secondo trovarne la prova digitale nel computer, avendo la certezza che solo una persona lo potesse usare. Se uno scarica un file su un Desktop in casa dove vivono 4 persone con un unico account, non si potrebbe avere l'assoluta certezza di chi, della famiglia, lo ha scaricato.
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CPU: AMD Ryzen 5 5700; GPU: Nvidia GForce RTX4070ti (MSI); RAM: 2x32GB Corsair; SSD: Sandisk 1TB+4TB; TEL: OnePlus Nord 2 5G; Steam: [SMC] BIGC@T Ultima modifica di Personaggio : 13-06-2015 alle 21:56. |
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#170 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2007
Messaggi: 6673
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Ultima modifica di Nui_Mg : 13-06-2015 alle 22:00. |
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#171 |
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Senior Member
Iscritto dal: Aug 2013
Messaggi: 2789
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L.633/1941
Art. 171-bis 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Art. 171-ter 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102* quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. L.128/2004 Art. 1 2. Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto". L.43/2005 Art.3 3-quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "per trarne profitto" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di lucro"". Si sbaglia eccome, basta aver un pelo di intelligenza e informarsi. Ora non ho tempo, ma magari vi trovo pure le sentenze
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CPU: AMD Ryzen 5 5700; GPU: Nvidia GForce RTX4070ti (MSI); RAM: 2x32GB Corsair; SSD: Sandisk 1TB+4TB; TEL: OnePlus Nord 2 5G; Steam: [SMC] BIGC@T |
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#172 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2007
Messaggi: 6673
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Sei tu che continui a sbagliare, la normativa è più che chiara:
Art. 174-ter 1.Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171*quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. 2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. |
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#173 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Aug 2013
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#174 | ||
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2007
Messaggi: 6673
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Per dire, anche se ascolti nel tuo giardino materiale protetto da diritto d'autore (pure acquistato regolarmente) e lì con te ci sono dalle 15 persone (mi pare sia questo il numero) in su ad ascoltare con te e passa uno della SIAE, sei passibile di sanzione amministrativa pecuniaria e questo è successo tante volte al mio paese (paese turistico del lago di garda); lo so, sembra fantascienza ma è proprio così. Ultima modifica di Nui_Mg : 13-06-2015 alle 22:40. |
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#175 | |||
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Senior Member
Iscritto dal: Aug 2013
Messaggi: 2789
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Intanto ho trovato una sentenza della cassazione riguardo ai reati previsti dall'arti 171:
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleO....pdf?cmd%3Dart Dove uno studente aveva creato un server FTP con materiale pirata nella rete locale del politecnico di torino, tutti prosciolti Quote:
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#176 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2007
Messaggi: 6673
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Per esempio l'Italia è piena di sentenze che non hanno preso in esame nessuna delle leggi vigenti per quello specifico caso ma sono scaturite dall'"estro" del giudice di turno, ma questo non vuol dire che le leggi vigenti siano solo lì per bellezza. Perciò la legge che sanziona chi scarica materiale protetto da diritto d'autore, anche senza scopo di lucro, c'è eccome ed è chiara, se il giudice non la vuole applicare non vuole dire IN ALCUN MODO che tale legge non esista e/o che non sia applicabile. |
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#177 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Aug 2013
Messaggi: 2789
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#178 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2014
Messaggi: 3826
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Perdonatemi se m'intrometto. Ma, onestamente, al di là del fatto che la legge esista o meno, secondo voi davvero interessa a qualcuno se l'adolescente ha tutte le puntate di Game of Thrones scaricate sul PC in maniera illecita?
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#179 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2007
Messaggi: 6673
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No, continui a dire oggettive inesattezze (e quella della "dialettica" è grossa come una casa, esiste una legge chiarissima e tutt'ora vigente), l'Art. 174-ter fa parte poi di maggior recente testo normativo, "Diritto d'autore-Come cambiano le sanzioni per chi viola il copyright": http://www.interlex.it/copyright/sanzioni.htm
Inoltre, per quanto riguarda la sentenza della cassazione, va specificato che (ciò che ti dà torto): «La sentenza della III sezione della Cassazione che è stata ripresa dagli organi di stampa con il titolo 'scaricare non è reatò si riferisce in realtà ad un caso antecedente l'attuale normativa, in vigore dal 2004, che invece stabilisce la punibilità penale per lo scambio di file illegali e che punisce con una sanzione amministrativa di 154 euro (per chi scarica UNA SOLA CANZONE) chi invece si limita a scaricare una canzone abusivamente. Non si tratta pertanto di una decisione che modifica l'attuale legislazione in vigore»" Comunque, se permetti, io mi fido enormemente di più di un avvocato specializzato proprio in start-up e media digitali rispetto a qualunque altro soggetto. Portami un avvocato che neghi quanto detto da Jori e poi ne possiamo riparlare, altrimenti è solo fuffa perditempo. Ultima modifica di Nui_Mg : 13-06-2015 alle 23:33. |
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#180 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2007
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