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Old 04-05-2015, 13:20   #161
GigoBoso
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Originariamente inviato da Enriko81 Guarda i messaggi
aumentiamo gli stipendi del 60% a chi guadagna meno di 2000 euro al mese , cosa credono le case discografiche e le sw house miliardarie, la gente si arrangia, e meno soldi girano e peggio finira, saremo come il brasile tra poco, fiesta tutto il giorno e gente simpatica
si sono d'accordo, infatti se per assurdo la pirateria non esistesse, non è che quelli che usano software pirata andrebbero a comprarselo originale, semplicemente starebbero senza.
Io sono sia passionale che con gusti difficili, per cui mi trovo bene con la formula software originali, e pochi ma buoni. Per questo mi arrabbio molto quando prendo qualche fregatura, tipo giochi orrbili pagati molto.
L'unica cosa che posso dire è che quando un software costa belle cifre, nel caso di videogiochi anche 60€, l'utente dovrebbe sempre avere diritto ad una prova prima di comprare.
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Old 27-05-2015, 11:25   #162
Petardo238
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L'Avatar di Petardo238
 
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noi abbiamo i politici che ci fanno da esempio

Ma se come esempio abbiamo i politici che rubano a destra e a manca, cosa pretendono? Che la prendiamo nel deretano senza rifarci almeno gli occhi con qualche bel film? Che poi non è vero che chi scarica è un ladro: i ladri sono quelli che mettono prezzi assurdi per un CD o DVD...
Mettete prezzi onesti, vedrete che la gente comprerà più roba originale.
P.S.: abolite quel covo di mascalzoni della SIAE che loro sono ladri più di tutti: guadagnano sulle spalle di compositori e cantanti onesti, anche su concerti di beneficenza...
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Old 30-05-2015, 16:58   #163
Personaggio
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Originariamente inviato da Gylgalad Guarda i messaggi
in spagna infatti mi sembra sia nattato. e bisogna ricorrere a delle VPN per mascherare l'origine del proprio traffico
qui in germania idem, non è nattato ma bisogna usare una VPN per evitare guai
No in Spagna poi fare tutto il P2P che ti pare e con connessioni che vanno tra i 100 e i 300Mbps.

Trall'altro non permettere il P2P come fa NGI in Italia è ad oggi una pratica illegale in Europa e negli USA, contraria alla "Net Neutrality" che tra le altre cose dice che non si può filtrare il traffico in funzione del servizio, del contenuto o del protocollo utilizzato.

In Italia però abbiamo un buco normativo, purtroppo se vuoi denunciare NGI devi arrivare alla corte di giustizia europea
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Old 03-06-2015, 10:25   #164
ziozetti
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Originariamente inviato da Petardo238 Guarda i messaggi
Ma se come esempio abbiamo i politici che rubano a destra e a manca, cosa pretendono? Che la prendiamo nel deretano senza rifarci almeno gli occhi con qualche bel film? Che poi non è vero che chi scarica è un ladro: i ladri sono quelli che mettono prezzi assurdi per un CD o DVD...
Mettete prezzi onesti, vedrete che la gente comprerà più roba originale.
Sai di essere ridicolo, vero?
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Old 05-06-2015, 13:25   #165
GigoBoso
Bannato
 
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Originariamente inviato da ziozetti Guarda i messaggi
Sai di essere ridicolo, vero?
anche qui come in tanti altri contesti di questa Italia, il problema di fondo è l'ingoranza. Il non sapere ti fa fare certe cose, e tu manco ti rendi conto che non sono giuste.

Che poi i prezzi di alcuni software o video giochi siano esagerati è un altro discorso

Ultima modifica di GigoBoso : 05-06-2015 alle 13:28.
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Old 13-06-2015, 18:41   #166
sonnynauta
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Ma quale vizietto?

Quando il 99,99% degli italiani scaricherà "illegalmente" tra virgolette, potremmo ritenerci un popolo emancipato dai vampiri della SIAE, Gianni Morandi osannato da tutti ma è un vampiro, Gino Paoli ex Presidente che non si vergognava di mettere i suoi sporchi proventi rubati ai veri musicisti, in Svizzera! Ma che si vergognino per favore e si vergognino coloro che li hanno applauditi nei loro sporchi imbrogli nella SIAE angariando i veri musicisti che suonano per il piacere di suonare e non come loro che lo hanno fatto sempre per soldi!
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Old 13-06-2015, 18:47   #167
sonnynauta
Junior Member
 
Iscritto dal: Jul 2014
Messaggi: 7
Se evadi gli altri pagheranno per te.

È solo un punto di vista sbagliato da pusillanime! È proprio chi paga, che dà il potere ai politici e alla SIAE di perpetrare i loro delitti e angherie sul popolo. Se nessuno pagasse si attaccherebbero al tram o sarebbero impiccati in piazzale Loreto e non vedo l'ora! Sveglia pusillanimi e vigliacchi!

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Old 13-06-2015, 21:33   #168
Nui_Mg
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No. è verissimo:
No, abbiamo proprio fatto un corso sul diritto dei prodotti digitali (facoltà di informatica, statale di Milano; l'avvocato/professore è uno dei più preparati che esistano in Italia, amico pure di Stallman) e si infrange la legge anche nello scaricare/usufruire pure per non fini di lucro, avevo fatto un sunto:

http://www.hwupgrade.it/forum/showpo...8&postcount=29

Edit: il summenzionato mio sunto manca del riferimento normativo al terzo caso, ovvero sempre legge 633 del 1941 ma Art.174-ter)

Ultima modifica di Nui_Mg : 13-06-2015 alle 21:53.
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Old 13-06-2015, 21:52   #169
Personaggio
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Originariamente inviato da Nui_Mg Guarda i messaggi
No, abbiamo proprio fatto un corso sul diritto dei prodotti digitali (facoltà di informatica, statale di Milano; l'avvocato/professore è uno dei più preparati che esistano in Italia, amico pure di Stallman) e si infrange la legge anche nello scaricare/usufruire pure per non fini di lucro, avevo fatto un sunto:

http://www.hwupgrade.it/forum/showpo...8&postcount=29
Sbaglia! vatti a leggere l'art 171 bis aggiornato ad oggi non è quello che hai scritto e l'ho pure linkato.
Riguardo al 3o punto che dici riguardo al download, non viene menzionato da nessuna parte in tale articolo ne in tutta le legge, nemmeno nelle sue modifiche.
Mi lessi, per curiosità, tutte le carte pubbliche sul caso Nutella (Presi in fragrante con server per decine di TB di materiali). Non si è arrivati nemmeno al processo.
Un conto è quello che la legge vorrebbe dire o fare, in questo caso potresti anche avere ragione, un altro è come viene interpretata dai giudici, facendo anche riferimento ad altre leggi in contrasto o alla costituzione. La sua applicazione è stata chiara, tutti quelli beccati in fragrante per condivisione non sono mai arrivati nemmeno al processo. E nessuno in Italia ha mai ricevuto una multa per aver scaricato materiale protetto d'autore.

Aggiungo che in un caso di pedofilia, un giudice disse anche che un indirizzo IP non identifica una persona, quindi anche se si individua da remoto il download di un certo file, bisogna dimostrare primo che l'utente sapeva cosa stava scaricando e secondo trovarne la prova digitale nel computer, avendo la certezza che solo una persona lo potesse usare. Se uno scarica un file su un Desktop in casa dove vivono 4 persone con un unico account, non si potrebbe avere l'assoluta certezza di chi, della famiglia, lo ha scaricato.
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Ultima modifica di Personaggio : 13-06-2015 alle 21:56.
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Old 13-06-2015, 21:57   #170
Nui_Mg
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Sbaglia!
No, non sbaglia (Art. 174-ter)

Ultima modifica di Nui_Mg : 13-06-2015 alle 22:00.
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Old 13-06-2015, 22:08   #171
Personaggio
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No, non sbaglia
L.633/1941
Art. 171-bis

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102* quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

L.128/2004
Art. 1
2. Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".

L.43/2005
Art.3
3-quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "per trarne profitto" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di lucro"".



Si sbaglia eccome, basta aver un pelo di intelligenza e informarsi. Ora non ho tempo, ma magari vi trovo pure le sentenze
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Old 13-06-2015, 22:09   #172
Nui_Mg
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Si sbaglia eccome,
Sei tu che continui a sbagliare, la normativa è più che chiara:

Art. 174-ter

1.Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171*quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
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Old 13-06-2015, 22:26   #173
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Sei tu che continui a sbagliare, la normativa è più che chiara:

Art. 174-ter

1.Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171*quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
A parte che si riferisce ad un illecito e non ad un reato, e, appena le trovo vi pubblico le sentenze, tutti i casi si sono conclusi con un nulla di fatto, perché non viene specificato quando l'utilizzo di un opera è abusivo o meno, e il cittadino non ha le possibilità di saperlo nel momento che ne usufruisce. Diverso il caso per chi compra i cd pirata per strada, che se ti beccano la multa la pachi sicuramente.
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Old 13-06-2015, 22:36   #174
Nui_Mg
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A parte che si riferisce ad un illecito e non ad un reato
Si tratta sempre dell'aver infranto una legge chiarissima, che poi venga o meno applicata da un giudice non c'entra niente, soprattutto in uno stato come quello italiano dove l'applicazione delle leggi è interpretativa a tutto tondo e per i più disparati/comodi motivi (vedi pure la Bossi-Fini, quasi sempre non applicata dai giudici con motivazioni del tipo "non la applico per coscienza personale", ritenuta dai giudici troppo punitiva, ma era comunque una legge dello stato italiano).
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perché non viene specificato quando l'utilizzo di un opera è abusivo o meno, e il cittadino non ha le possibilità di saperlo nel momento che ne usufruisce.
Dai, non dire eresie, nel momento che tu scarichi qualcosa dalla rete, soprattutto da canali/store tutt'altro che ufficiali, se vuoi veramente essere sicuro della legalità della cosa una minima domanda anche banalissima te la poni e hai tutta la rete a disposizione per capire se quello che hai scaricato è protetto o meno da diritto d'autore.

Per dire, anche se ascolti nel tuo giardino materiale protetto da diritto d'autore (pure acquistato regolarmente) e lì con te ci sono dalle 15 persone (mi pare sia questo il numero) in su ad ascoltare con te e passa uno della SIAE, sei passibile di sanzione amministrativa pecuniaria e questo è successo tante volte al mio paese (paese turistico del lago di garda); lo so, sembra fantascienza ma è proprio così.

Ultima modifica di Nui_Mg : 13-06-2015 alle 22:40.
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Old 13-06-2015, 22:55   #175
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Intanto ho trovato una sentenza della cassazione riguardo ai reati previsti dall'arti 171:
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleO....pdf?cmd%3Dart

Dove uno studente aveva creato un server FTP con materiale pirata nella rete locale del politecnico di torino, tutti prosciolti

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Si tratta sempre dell'aver infranto una legge chiarissima, che poi venga o meno applicata da un giudice non c'entra niente, soprattutto in uno stato come quello italiano dove l'applicazione delle leggi è interpretativa a tutto tondo e per i più disparati/comodi motivi (vedi pure la Bossi-Fini, quasi sempre non applicata dai giudici con motivazioni del tipo "non la applico per coscienza personale", ritenuta dai giudici troppo punitiva, ma era comunque una legge dello stato italiano).
Una legge conta se è applicabile, se non lo è, è come se non esistesse. E l'interpretazione della cassazione di una legge, e praticamente un aggiornamento a tale legge, fino a che il legislatore non ci rimette mano.
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Dai, non dire eresie, nel momento che tu scarichi qualcosa dalla rete, soprattutto da canali/store tutt'altro che ufficiali, se vuoi veramente essere sicuro della legalità della cosa una minima domanda anche banalissima te la poni e hai tutta la rete a disposizione per capire se quello che hai scaricato è protetto o meno da diritto d'autore.
Lo so benissimo, ma un giudice ne deve avere l'assoluta certezza provata, non si può basare sul "si vabbe, ti pare che non lo sa", ma cmq non è tanto questo ma sul fatto che non viene definito dal legislatore cos'è un opera abusiva in tale articolo, e se lo fa, probabile, in altri articoli della stessa legge o in altre, deve essere scritto il riferimento. E come il discorso dell'autovelox, se non è segnalato, la multa non vale
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Per dire, anche se ascolti nel tuo giardino materiale protetto da diritto d'autore (pure acquistato regolarmente) e lì con te ci sono dalle 15 persone (mi pare sia questo il numero) in su ad ascoltare con te e passa uno della SIAE, sei passibile di sanzione amministrativa pecuniaria e questo è successo tante volte al mio paese (paese turistico del lago di garda); lo so, sembra fantascienza ma è proprio così.
Si lo so benissimo, ed il limite è di 12 persone e vale anche dentro casa, e bastano i vigili urbani per farti la multa.
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Ultima modifica di Personaggio : 13-06-2015 alle 22:58.
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Old 13-06-2015, 23:08   #176
Nui_Mg
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Una legge conta se è applicabile, se non lo è, è come se non esistesse.
No! Nel momento che viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale è legge, punto! Se c'è ancora vuol dire che il giudice si riserverà sempre tutti i diritti se applicarla o meno a seconda dei casi/casistiche. Se quella legge c'è ancora, ed è pure più che chiara, vuol dire che è applicabile (e credo lo sarà sempre di più quando l'Italia sarà costretta ad uniformarsi alle leggi dei paesi della UE dove le cose sono più restrittive e vengono spesso applicate), ti piaccia o meno.
Per esempio l'Italia è piena di sentenze che non hanno preso in esame nessuna delle leggi vigenti per quello specifico caso ma sono scaturite dall'"estro" del giudice di turno, ma questo non vuol dire che le leggi vigenti siano solo lì per bellezza.

Perciò la legge che sanziona chi scarica materiale protetto da diritto d'autore, anche senza scopo di lucro, c'è eccome ed è chiara, se il giudice non la vuole applicare non vuole dire IN ALCUN MODO che tale legge non esista e/o che non sia applicabile.
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Old 13-06-2015, 23:14   #177
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No! Nel momento che viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale è legge, punto! Se c'è ancora vuol dire che il giudice si riserverà sempre tutti i diritti se applicarla o meno a seconda dei casi/casistiche. Se quella legge c'è ancora, ed è pure più che chiara, vuol dire che è applicabile (e credo lo sarà sempre di più quando l'Italia sarà costretta ad uniformarsi alle leggi dei paesi della UE dove le cose sono più restrittive e vengono spesso applicate), ti piaccia o meno.
Per esempio l'Italia è piena di sentenze che non hanno preso in esame nessuna delle leggi vigenti per quello specifico caso ma sono scaturite dall'"estro" del giudice di turno, ma questo non vuol dire che le leggi vigenti siano solo lì per bellezza.

Perciò la legge che sanziona chi scarica materiale protetto da diritto d'autore, anche senza scopo di lucro, c'è eccome ed è chiara, se il giudice non la vuole applicare non vuole dire IN ALCUN MODO che tale legge non esista e/o che non sia applicabile.
E' dialettica! Una legge che non si applica è sicuramente inutile, ci sarà pure ma è come se non ci fosse perché i risultati non cambiano: chi scarica non rischia nessuna multa ne tanto meno di finire in galera, a prescindere se questa legge ci sia o meno.
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Old 13-06-2015, 23:24   #178
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Perdonatemi se m'intrometto. Ma, onestamente, al di là del fatto che la legge esista o meno, secondo voi davvero interessa a qualcuno se l'adolescente ha tutte le puntate di Game of Thrones scaricate sul PC in maniera illecita?
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Old 13-06-2015, 23:24   #179
Nui_Mg
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E' dialettica!
No, continui a dire oggettive inesattezze (e quella della "dialettica" è grossa come una casa, esiste una legge chiarissima e tutt'ora vigente), l'Art. 174-ter fa parte poi di maggior recente testo normativo, "Diritto d'autore-Come cambiano le sanzioni per chi viola il copyright": http://www.interlex.it/copyright/sanzioni.htm


Inoltre, per quanto riguarda la sentenza della cassazione, va specificato che (ciò che ti dà torto):
«La sentenza della III sezione della Cassazione che è stata ripresa dagli organi di stampa con il titolo 'scaricare non è reatò si riferisce in realtà ad un caso antecedente l'attuale normativa, in vigore dal 2004, che invece stabilisce la punibilità penale per lo scambio di file illegali e che punisce con una sanzione amministrativa di 154 euro (per chi scarica UNA SOLA CANZONE) chi invece si limita a scaricare una canzone abusivamente. Non si tratta pertanto di una decisione che modifica l'attuale legislazione in vigore»"


Comunque, se permetti, io mi fido enormemente di più di un avvocato specializzato proprio in start-up e media digitali rispetto a qualunque altro soggetto. Portami un avvocato che neghi quanto detto da Jori e poi ne possiamo riparlare, altrimenti è solo fuffa perditempo.

Ultima modifica di Nui_Mg : 13-06-2015 alle 23:33.
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Old 13-06-2015, 23:27   #180
Nui_Mg
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Ma, onestamente, al di là del fatto che la legge esista o meno, secondo voi davvero interessa a qualcuno se l'adolescente ha tutte le puntate di Game of Thrones scaricate sul PC in maniera illecita?
No, ma essendoci una legge chiara e precisa, devi pregare di non essere quella mosca bianca che finisce sotto le grinfie di un qualche giudice zelante che ti ha preso di mira unicamente per scopo dimostrativo o capra espiatoria.
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