Con la scusa del recesso ex art. 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, i gestori sono legittimati a fare bello e cattivo tempo con i contratti, senza badare al disagio di mettere i consumatori nella situazione di dover o subire l'angheria dei continui aumenti o migrare.
Anche i contratti 'per sempre' non valgono il pixel su cui sono enunciati.
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