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Old 13-07-2010, 22:47   #3
eeye
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Fermo restando che ex art. 832 c.c. il proprietario gode e dispone del bene in modo pieno ed esclusivo, in sostanza fa (quasi) quello che gli pare, bisogna verificare se esiste legislazione in materia di distanza minima tra medesime attivitā commerciali, tipo per le farmacie mi pare esista ma per il resto non so, non mi sono mai interessato all'argomento...

Piccolo aggiornamento:

Il Dlg. 223/2006, nel riordinare la materia sulla concorrenza in applicazione della normativa comunitaria, ha abolito la distanza minima tra attivitā commerciali della stessa tipologia.
Il Tar del Piemonte nel 2007 con sentenza 1322 ha confermato tale indirizzo.
A meno di ultime modifiche (che non credo ci siano) non puoi fare nulla.
Se vuoi cercare un colpevole prenditela con la liberalizzazione!

Ultima modifica di eeye : 13-07-2010 alle 22:52.
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