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Originariamente inviato da kikki2
nuovo art 116 del cds, ti incollo qui i commi interessanti.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l’infrazione di cui all’articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall’attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del comma 11-bis.
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificati di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.
Questo invece è il commento del centro studi della PM di Torino che lo spiega correttamente
GUIDA DI CICLOMOTORI CON PATENTE SOSPESA - coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, c. 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore. Ne consegue che la guida di ciclomotore da parte di conducente titolare di patente di guida sospesa a seguito di violazioni diverse dall'art. 142, c. 9, è punita ai sensi dell'art. 116, c. 13-bis (si noti che non possono conseguire il C.I.G. i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di C.I.G. sono tenuti a restituirlo all'ufficio del D.T.T. all'atto del conseguimento di una patente). In concreto potrà legittimamente guidare il ciclomotore colui che abbia avuto sospesa la patente in conseguenza della violazione dell’art. 142, c. 9, anche nelle more della notifica del provvedimento prefettizio; l’attestazione della regolarità della guida con patente sospesa potrà avvenire con l’esibizione del verbale relativo alla sanzione di cui all’art. 142, c. 9, ovvero con l’esibizione dell’ordinanza di sospensione del documento: in questo caso non si procederà ai sensi dell’articolo 180 C.d.S. Qualora il conducente non abbia ostensibile alcuna documentazione comprovante la sospensione della patente ai sensi dell’articolo 142, c. 9, si procederà ai sensi dell'art. 180, commi 1 e 7, C.d.S., in quanto non in possesso di un titolo abilitante alla guida, con relativo invito ex art. 180, comma 8 ad esibire il verbale di contestazione ex art. 142, c. 9 ovvero il decreto di sospensione della patente di guida. Non potrà invece guidare il ciclomotore colui al quale la patente sia stata sospesa in conseguenza dell’accertamento di violazioni al Codice della strada diverse da quella di cui al citato art. 142, c. 9.
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