@ Aly:
@ Christina: presumo tu intenda questo (C.C.):
art 427
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Per gli atti compiuti dall`interdetto prima della sentenza d`interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell`articolo seguente.
Art. 428 Atti compiuti da persona incapace d`intendere o di volere
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d`intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all`autore (1425 e seguenti).
L`annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d`intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell`altro contraente (1425).
L`azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l`atto o il contratto è stato compiuto (2953).
Resta salva ogni diversa disposizione di legge (120, 591, 775,1195; att. 130).
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ma mi sembra solo x gli interdetti (quelli che lo saranno, non gli inabilitati) e x "movimenti" importanti ma soprattutto "reversibili", purtroppo quando i soldi non ci sono più... insomma il "perfettamente" mi sembra troppo...
@ Aly fai valutare se fosse possibile configurare una qualche responsabilità da parte dei banchieri... non si sa mai (comunque non ci sperare)
certo che da quello che scrivi codesto mi verrebbe voglia di definirlo non incapace, ma stronzo...