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Il codice di procedura civile dice questo...
Art. 712 Forma della domanda
La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale e' proposta ha residenza o domicilio.
Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda e' fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore, dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Art. 713 Provvedimenti del presidente
Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, puo' con decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili (1).
Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto e' comunicato al pubblico ministero.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1968, n. 87, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz'altro, e cioe' senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda d'interdizione o d'inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.
Art. 714 Istruzione preliminare
All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e puo' disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile.
Art. 715 Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando
Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non puo' presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.
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«Il dolore guida le persone a distanze straordinarie» (W. Bishop, Fringe)
How you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn!
You have been cut down to the earth, You who have weakened the nations! (Isaiah 14:12)
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