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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2004
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Originariamente inviato da volcom
per diritto di recesso, intendevo questo...ho fatto copia e incolla:
"DIRITTO DI RECESSO
Il cliente privato può, entro sette giorni dal ricevimento della merce, esercitare il diritto di recesso (Applicazione del diritto di recesso previsto dal Decreto Legislativo 22 maggio 1999 N.185, in attuazione della direttiva 97/7/CE emanata dall'Unione Europea relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza negoziati fuori dai locali commerciali) qualora non trovi il prodotto di suo gradimento.
S******e S.r.l. provvederà a scelta del cliente, a rimborsare il valore del prodotto oppure a sostituire l'articolo con un altro.
Chi desidera esercitare tale diritto è necessario che ne dia comunicazione tramite lettera raccomandata A.R. con avviso di ricevimento (ricevuta di ritorno) entro sette giorni dalla data del ricevimento della merce, e che faccia pervenire il materiale, integro, imballato nella sua confezione originale e completo degli eventuali manuali, senza alcuna manzanza, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa direttamente a:....ecc..ecc..."
Pero purtroppo tu è piu di 7 giorni che ce l'hai...
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ciao, qui come ti dicevo il diritto di recesso non c'entra nulla
il diritto di recesso riguarda il "gradimento" di un prodotto, ovvero acquisto un prodotto online, lo provo non mi piace o non è di mio gradimento..ho diritto al recesso ovvero alla restituzione del denaro meno le spese di spedizione.
Se invece acquisto una macchina turbodiesel da 150cv, poi dopo 6 mesi scopro che invece del 150cv mi hanno dato un 100cv, si tratta di "prodotto non conforme", ovvero il prodotto che mi hanno dato non è conforme al contratto di vendita ..il diritto di recesso non c'entra una mazza.
La legge sul "prodotto non conforme" fa parte delle leggi europee di tutela del consumatore (quella che ha esteso la garanzia a 2 anni per intenderci).
Sono pochi i negozi seri a riportare in chiaro questa legge, uno di questi è computer@@ty. Se leggi sul sito trovi un estratto proprio della legge. http://www.computercityhw.it/Compute...=1040&cur=3057
Quote:
CHIARIMENTI SULLA GARANZIA DI 2 ANNI EUROPEA
LA GARANZIA DI 2 ANNI EUROPEA E’ RIFERITA AL DIFETTO DI CONFORMITA’ DI UN BENE E NON SULLA DURATA DELLA GARANZIA DEL GUASTO DEL BENE (CHE VIENE DICHIARATA DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE).
LA GARANZIA DI CONFORMITA’ DI 2 ANNI TUTELA IL CONSUMATORE CHE LE SPECIFICHE DEL PRODOTTO ACQUISTATO CORRISPONDANDO A QUANTO DICHIARATO DAL VENDITORE , CIOE’ CARATTERISTICHE FISICHE/INTERNE/ESTERNE/DI PRESTAZIONI/DI UTILIZZO ECC…, NEL CASO CHE QUESTE CARATTERISTICHE DICHIARATE NON CORRISPONDANO , IL CONSUMATORE PUO’ RESTITUIRE IL PRODOTTO AL VENDITORE E OTTENERE UN RIMBORSO O UN PRODOTTO ALTERNATIVO.(MANTENENDO GLI IMBALLI E LE CARATTERISTICHE DEL BENE UTILIZZATO, SENZA ESSERE DANNEGGIATO). ESEMPIO : Se il Venditore dichiara che un Hard Disk ha caratteristiche di 7200 giri e 8MB di memoria interna, e il consumatore si accorge che il suddetto HARD DISK ha una memoria interna di 2MB (entro i 2 Anni dalla data di Acquisto, “SI CONSIGLIA DI MANTENERE PROVE COMPROVANTI L’ACQUISTO”), è quindi non conforme alle caratteristiche dichiarate e può essere applicata la presente Legge. ECCO CHE ALCUNI PRODOTTI POSSONO AVERE UNA GARANZIA DI 1 ANNO SUL GUASTO, E 2 ANNI SULLE SPECIFICHE DI CONFORMITA’ DICHIARATE DAL VENDITORE .FACCIAMO PRESENTE CHE MOLTE CASE PRODUTTRICI TIPO SONY,ACER,TOSHIBA,MAXTOR,EPSON,APPLE,HP, CONTINUANO A DARE UN ANNO DI GARANZIA SUL GUASTO(ESTENDIBILI CON GARANZIE A PAGAMENTO SUCCESSIVE), E CASE COME ASUS NOTEBOOK, CANON, JVC , DANNO UNA GARANZIA DI 2 ANNI SUL GUASTO SULLA MAGGIOR PARTE DEI LORO PRODOTTI .
Vale solamente per i CONSUMATORI, quindi solo per acquisti non destinati alle attività imprenditoriali o professionali; per queste ultime, rimangono le norme precedenti del Codice Civile.
VI CONSIGLIAMO DI VISITARE IL LINK http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l32022.htm
La direttiva si applica ai contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o da produrre.I beni di consumo devono essere conformi al contratto di vendita.
I beni sono considerati conformi al contratto quando, nel momento della consegna al consumatore:
• sono conformi alla descrizione che ne è stata fatta da parte del venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato sotto forma di campione o di modello al consumatore;
• sono adatti agli impieghi ai quali servono di solito i beni dello stesso tipo;
• sono adatti a qualsiasi impiego speciale voluto dal consumatore, che sia stato reso noto al venditore al momento della stipulazione del contratto e accettato dal venditore;
• la qualità e le prestazioni sono soddisfacenti, tenuto conto della natura del bene, nonché delle dichiarazioni pubbliche rilasciate sul loro conto dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante.
Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità che esiste nel momento della consegna del bene al consumatore e che si manifesta entro un termine di due anni a decorrere da tale momento, salvo quando, al momento della stipulazione del contratto d'acquisto, il consumatore conosceva o non poteva ragionevolmente ignorare il difetto di conformità.
Il venditore non è responsabile dei difetti di conformità del bene rispetto alle dichiarazioni pubbliche fatte dal produttore o dal suo rappresentante quando:
• il venditore dimostra che non conosceva e non era in grado di conoscere la dichiarazione;
• il venditore dimostra che ha corretto la dichiarazione al momento della vendita;
• il venditore dimostra che la decisione di acquistare non ha potuto essere influenzata dalla dichiarazione.
Il difetto di conformità risultante dalla cattiva installazione del bene, allorquando tale installazione faceva parte del contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore ovvero sotto la sua responsabilità, viene assimilato al difetto di conformità del bene stesso. La stessa cosa avviene quando il consumatore ha mal installato il bene, destinato ad essere installato dal consumatore, a causa di errate istruzioni di montaggio.
I difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi a partire dalla data alla quale il bene è stato consegnato al consumatore si presumono esistenti a tale data, salvo:
• quando sia dimostrato il contrario;
• quando tale presunzione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
“TESTO TRATTO DAL SITO UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA WWW.EUROPA.EU.INT “
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Purtroppo l'informazione in questo campo è bassa, e molti consumatori non sanno di essere dalla parte della ragione, e se ne stanno purtroppo zitti.
Comunque le leggi ci sono, basta farne debito uso
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