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Ci sono, per finire, casi in cui è possibile chiedere l’annullamento della Cartella di pagamento direttamente all’Ente creditore:
· Veicolo venduto in data antecedente all’accertamento della violazione;
· Contribuente deceduto;
· Veicolo compendio di furto;
· Verbale pagato regolarmente entro la data prevista (60 gg. dalla contestazione o notifica);
· Prescrizione (Cartella notificata oltre il termine di 5 anni dalla data di accertamento e contestazione o notifica del verbale) che deve essere sempre comunicata dal contribuente per l’annullamento (a mezzo di istanza) in quanto non è rilevabile d’ufficio.
oppure
Modalità per il ricorso
Eventuale ricorso ex art. 22 legge n° 689/81, solo per le violazioni al Codice della Strada riportanti sulla cartella i codici tributo 5242 - 5354 - 5243, dovrà essere proposto al Giudice di Pace del luogo della Commessa violazione, entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.
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