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Originariamente inviato da Rommie
Qua da noi la legge c'č da dopo la II: Art. 265.
Disfattismo politico.
Chiunque in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attivitā tale da recare nocumento agli interessi nazionali, č punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
La pena č non inferiore a quindici anni.
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Ma non č solo un' "operazione militare speciale" ?