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Old 09-08-2021, 17:12   #117
frncr
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Messaggi: 904
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Originariamente inviato da Pino777 Guarda i messaggi
Il problema non è tanto se l'esercente possa o meno verificare gp o documenti.
Il fatto è che non può tenere traccia di tale verifica perchè sono dati sanitari e come tali possono essere trattati solo dal titolare del trattamento, ovvero il ministero della sanità e i suoi delegati.
Infatti non può e non deve tenere traccia di nulla, non serve.

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Originariamente inviato da Pino777
Quindi a un controllo la polizia non potrà far altro che fidarsi della parola dell'esercente che dirà che tutti sono regolari.
Sciocchezze. In caso di controllo l'ufficiale di pubblica sicurezza verifica con l'applicazione il pass di tutti i clienti seduti, e se ne trova uno senza provvede a sanzionare lui e il gestore.

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Originariamente inviato da Pino777
A questo punto, non so se volutamente o perchè la legge è scritta male, sorge un altro problema. Il nuovo decreto non prevede (come nel precedente decaduto) che i pubblici ufficiali siano delegati al controllo del gp e quindi, come detto prima essendo dati sanitari, il poliziotto non è autorizzato ad accedere a tali dati.
Può chiedere i documenti ma non il gp che il cliente può legittimamente rifiutarsi di mostrare.
Tutto falso. LEGGERE QUESTO CAVOLO DI DECRETO PRIMA DI PARLARE E' COSI' DIFFICILE?

Dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021, art. 13:

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19
emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici
esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro
delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in
alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque
forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche
di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
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