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Old 09-08-2021, 15:50   #89
Doraneko
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Originariamente inviato da frncr Guarda i messaggi
Sì l'ho scritto ambiguo: possono chiedere il documento ma non sono tenuti a farlo.

Dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021, art. 13:

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19
emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le
generalita' dell'intestatario
, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici
esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro
delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'
.
5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in
alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque
forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche
di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.


Ovvero: il titolare del certificato deve esibire, a richiesta del verificatore, un documento di identità, ma da questo non deriva l'obbligo del verificatore di richiederlo.
Leggendo il comma B del punto 2 però non si fa riferimento ai titolari degli esercizi, bensì a figure apposite (oltre ai pubblici ufficiali in servizio), tipo guardie giurate o addetti alla sicurezza.
Se ti prendi la legge n°94 del 15 luglio 2009 e ti guardi il comma 8, all'articolo 3 trovi quanto segue:
(Riporto anche il comma 7, per meglio comprendere il tutto quando il comma 8 ci fa riferimento)
Quote:
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, e' autorizzato l'impiego di
personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumita' dei presenti.
L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di
pubbliche qualifiche. E' vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad
offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 e' iscritto in
apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto
competente per territorio. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco
di cui al presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Perciò, concludendo, i titolari degli esercizi non possono chiedere il documento, nel senso che non è loro permesso.
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