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Stessa cosa con TIM...
Io gli ho scritto:
Il recesso dal contratto telefonico non deve comportare costi per gli utenti e soprattutto non possono essere addebitati "costi di cessazione del servizio" a forfait poiché ciò significherebbe, di fatto, prevedere un costo per il recesso, in netto contrasto con la legge n. 40/2007, alcun costo per attività di cessazione del servizio.
Tale disciplina, all'art. 1, comma 3, prevede che "I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificati da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni".
La disposizione, introdotta nell'ambito di una più ampia riforma della disciplina delle tariffe dei servizi, a tutela della concorrenza e della trasparenza delle tariffe medesime e ad assicurare ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio rende quindi, illegittime le disposizioni contrattuali che, contrariamente a quanto previsto da essa, prevedano l'addebito di costi a carico dell'utente in caso di recesso dal contratto.
Né può essere proponibile la tesi della compagnia telefonica secondo la quale l'importo preteso nei confronti dell'utente non costituisce un corrispettivo del recesso, ma un vero e proprio costo che la compagnia telefonica è tenuta a sostenere per la disattivazione della linea in conseguenza del fatto che le reti di telefonia fissa sono di proprietà della Tim. Costi che, sarebbero "determinati in misura forfettaria, non essendo possibile dimostrarli specificamente con riferimento ai singoli utenti".
Si tratta di una prospettazione non condivisibile. L'introduzione di una disciplina specifica, dalla chiara formulazione, che vieta l'addebito all'utente di corrispettivi per il recesso - peraltro nella evidente prospettiva di favorire il passaggio da un operatore telefonico all'altro assicurando così l'effettiva realizzazione della concorrenza tra imprese con ricadute benefiche per i consumatori - e che al contempo fa salvi eventuali 'costi' che devono essere sostenuti dall'operatore va necessariamente interpretata nel senso che, qualora l'operatore addebiti dei costi all'utente, debba anche fornire in concreto la prova specifica di questi ultimi".
A ragionare diversamente, ammettendo la previsione di costi forfettizzati, si arriverebbe - invece - al risultato paradossale di continuare a prevedere l'applicazione di un corrispettivo standardizzato per il recesso dal contratto, semplicemente chiamandolo con un nome diverso, in netto contrasto con la lettera e con la ratio della disciplina n. 40/2007.
Per cui, se la compagnia intende addebitare all'utente i costi sostenuti per il recesso, "deve dare necessariamente la prova di questi ultimi".
Nè tantomeno, vale a rendere legittima la previsione del costo forfettizzato, il fatto che di esso sia stato dato anche pubblicità da AGCOM che ne ha, quindi, sostanzialmente avallato l'applicazione.
Si tratta, infatti, di un profilo che attiene al diverso piano dei rapporti con le Autorità Garanti e che non può precludere l'indagine in sede civile sulla legittimità o meno della pretesa di richiedere un determinato importo a titolo di spesa sostenuta senza che, poi, si dia effettivamente prova di averla concretamente sopportata.
Si veda a questo proposito una recente e interessante sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, giudice Dott. Luca Caputo (depositata il 10 marzo 2018)
Ancora non hanno risposto, da marzo...
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