View Single Post
Old 05-01-2017, 00:00   #33
mymo
Senior Member
 
Iscritto dal: Dec 2007
Messaggi: 381
Quote:
Originariamente inviato da floc Guarda i messaggi
E' l'equiparazione di "Facebook" a "posto pubblico" che non riesco giuridicamente a giustificare. A livello logico ok, ma al livello giuridico e' assai tirata per i capelli. Facebook e una piattaforma di proprieta' privata, ad accesso ristretto perche' e' necessaria un'iscrizione e se non sei iscritto il piu' delle volte il tal contenuto non lo vedi, spesso serve addirittura essere "amico"... Cos'ha di "pubblico" una piattaforma del genere? Tanti utenti ok? Il fatto che sia "semplice" iscriversi non dovrebbe contare nulla, devi sempre e comunque farlo non ha senso giudicare il processo alla portata di tutti ed equipararlo ad un sito web al quale basta collegarsi.
Scusami, ma allora ragionando per assurdo, la diffamazione se perpetrata in un teatro o un cinema (luoghi non pubblici ma aperti al pubblico, di solito dietro pagamento) non dovrebbe essere penalmente perseguibile? E in una festa privata, a casa di un tizio qualsiasi, ci si potrebbe permettere di diffamare liberamente? In maniera molto corretta l'articolo evidenzia i passaggi affinché si verifichino alcune delle condizioni oggettive del reato: "comunicando con più persone [...] o col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità". E' innegabile che queste condizioni possano verificarsi anche su Facebook... la questione del luogo pubblico, ai fini dell'applicabilità della norma, è del tutto irrilevante.

Quote:
Originariamente inviato da D0CP0K3R Guarda i messaggi
mmh, peccato che la Cassazione non faccia giurisprudenza e che la sua sentenza valga ESCLUSIVAMENTE per il caso in questione. PACIFICO che possa essere richiamato in procedimenti simili, ma l'ordinamento italiano NON riconosce le sentenze della Cassazione come leggi o dogmi da seguire per TUTTI i processi similari.
Ogni processo ha un suo iter (primo, secondo grado, cassazione) e ogni giudice può esprimersi anche in maniera difforme su argomenti simili (difficile che siano uguali al 100%) ... forse si vedono troppi serial tv americani ove invece le precedenti sentenze fanno giurisprudenza, ma invito i più interessati ad informarsi sulla differenza tra COMMON LAW e CIVIL LAW...
Saluti.
Verissimo, la regola dello stare decisis in Italia - formalmente - non esiste. Ma è altrettanto vero che gli orientamenti della Cassazione influenzano eccome tutte le sentenze successive che statuiscono su casi analoghi, soprattutto se emanati delle Corti di grado inferiore o dai Tribunali. E sono continuamente citate dagli avvocati nei loro atti.
Può capitare, tuttavia, che la stessa Cassazione, essendo composta da più sezioni, segua degli orientamenti diversi rispetto a questioni in precedenza già decise in un certo modo, ma quando il contrasto giurisprudenziale diventa insanabile di solito intervegono le Sezioni Unite a prendere una decisione definitiva e uniforme per tutti i casi analoghi.
Quindi, tornando alla questione, la regola dell'applicazione del precedente obbligatorio non esiste, ma di fatto è come se esistesse: se un giudice di grado inferiore decide di discostarsi da un orientamento consolidato della Cassazione ne dà solitamente una motivazione ben precisa e non è detto che tale motivazione resista ai gradi successivi di giudizio.

Quote:
Originariamente inviato da Alessandro Bordin Guarda i messaggi
Serve la denuncia.
Mi permetto - sommessamente, tenuto conto che l'articolo è scritto in maniera chiara - di fare una piccola precisazione: più che una denuncia ci vuole una vera e propria querela. Sono reati non perseguibili d'ufficio, la querela è condizione di procedibilità.

Quote:
Originariamente inviato da Madcrix Guarda i messaggi
Mi pare una legge pericolosa, facilmente abusabile e nociva alla libertà d'espressione.
Se scrivo che quel politico (condannato per frode ed abuso di ufficio) è un ladro, non esiste che questo mi denunci rischiando pure di vincere.
Questa cosa che basta offendere la reputazione è ridicola.
La norma sulla diffamazione non è certo nuova... nella forma attuale esiste in Italia da più di 80 anni, esisteva nel vecchio codice penale del 1889 e ancor prima nel diritto romano. La Cassazione si è limitata ad applicarla in un caso più attuale, facendo nient'altro che il suo mestiere. Se un politico è condannato per abuso d'ufficio e scrivi che è un ladro, stai scrivendo effettivamente una inesattezza... ma se è anche condannato per frode fiscale o frode contabile (falso in bilancio) e scrivi che è un truffatore, allora stari riportando un fatto oggettivamente vero, e la tua posizione è inattacabile.
mymo è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 
1