L'abitudine a leggere e schifarsi non muore facilmente eh?
Quote:
Originariamente inviato da +Benito+
Siamo governati da piccioni. Ma che paletti assurdi ci sono? Posso fare crowdfunding solo se sono un universitario?? Completamente fuori di testa.
|
Leggi con attenzione eh:
Inoltre, la start up innovativa deve avere almeno una delle seguenti caratteristiche:
per il 99% della gente vale la prima:
1) spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore tra il costo e il valore totale della produzione (sono escluse le spese per l’acquisto di immobili);
oppure la 3) che parla di brevetti o invenzioni.
che mi sembra sensibile come richiesta. Se non produci nulla sia costo che valore della produzione sono 0, e anche se produci qualcosa non è difficile avere spese di R&D superiori al valore della produzione (se sei in espansione ovviamente).
Da notare l'esclusione dell'acquisto di immobili, che è un giochino vecchio che fanno in molti...
Quote:
Leggendo quell'articolo mi vengono i brividi a come abbiano segato le gambe a questo strumento con l'idea teorica di fornire maggiori tutele per un suo uso corretto.
|
Ma cosa hai letto?
Io vedo provvedimenti sensibili come:
-Le
piattaforme web ordinarie possono
gestire in autonomia operazione di crowdfunding solamente per investimenti minimi, vale a dire fino a 500 euro se l’investitore è una persona fisica, e fino a 1000 euro se è una persona giuridica. A detti valori si sovrappone anche un limite annuale rispettivamente di 1.000 e 10.000 euro.
Per tutti gli altri casi, le piattaforme web ordinarie devono collaborare con banche o società di investimento, che cureranno la parte esecutiva dell’investimento, applicando le procedure MIFID, valutando il profilo di rischio dell’investitore, curando l’incasso e le procedure previste dalla normativa antiriciclaggio.
-Banche o società di investimento hanno invero un ruolo anche nel caso degli investimenti minimi, poiché
alla piattaforma di crowdfunding è vietato detenere denaro o strumenti finanziari di terzi: sarà necessario
aprire un apposito conto a nome della società che propone l’investimento, con un vincolo di indisponibilità della provvista sino a conclusione del crowdfunding.
-divieto, per il gestore della piattaforma, di formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte, atte ad influenzare il loro andamento.
- tra il momento di adesione all’offerta e quello in cui essa è definitivamente chiusa, potrebbe sopravvenire un fatto nuovo o potrebbe essere rilevato un errore materiale circa le informazioni presentate sul sito web. Ove detti fatti o errori siano tali da influire sulla decisione di investimento, i soli investitori non professionali, le fondazioni bancarie e gli incubatori certificati hanno il
diritto di revocare la loro adesione.
-impone al gestore della piattaforma web “di assicurare” agli investitori non professionali
un diritto di recesso “dall’ordine di adesione” particolarmente forte in quanto immotivato e senza alcuna spesa. Detto diritto deve essere esercitato entro il termine di sette giorni dalla data dell’ordine, mediante comunicazione rivolta al gestore.
-lo statuto o l'atto costitutivo dell'emittente preveda, in favore dei soli investitori non professionali che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite sito web, il
diritto di recesso dalla società o il diritto di co-vendita delle partecipazioni (c.d. tag along) con le relative modalità.
-l’efficacia del contratto avente ad oggetto attività di investimento concluso via internet rimane sospesa per la durata di quattordici giorni, decorrenti alternativamente dalla data di conclusione del contratto o dalla data in cui il cliente riceve l’informativa sulle condizioni contrattuali, se successiva.
In questo periodo di sospensione,
l’investitore può recedere dal contratto di investimento senza fornire alcun motivo e senza penali. Il recesso deve essere esercitato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a meno che prima della conclusione del contratto venga comunicato un diverso strumento. La conseguenza del recesso è l’obbligo per l’intermediario di rimborsare tutte le somme versate dal consumatore, potendo trattenere solo il costo del servizio effettivamente prestato
Il diritto di recesso, come tutti i diritti del consumatore stabiliti dal Codice del Consumo, è irrinunciabile.
-Le sanzioni previste dal Codice del Consumo per l’inadempimento sono molto gravi:
il contratto di investimento è nullo in caso di violazione degli obblighi informativi, di omessa indicazione del diritto di recesso nel contratto, di omesso rimborso da parte dell’intermediario entro 15 giorni dall’esercizio del recesso. Si tratta di una nullità c.d. relativa, cioè azionabile solamente da parte del consumatore.
Inoltre sono previste pesanti sanzioni amministrative pecuniarie per chi ostacoli l’esercizio del diritto di recesso o non rimborsi al consumatore le somme eventualmente pagate.
cioè su kickstarter quante volte hanno fatto porcate che con le leggi di cui sopra (che in USA non so neanche se ci sono ma non credo proprio) si potevano evitare?
Già il fatto che i soldi DEVONO PASSARE TASSATIVAMENTE PER UNA BANCA (quindi sono tracciabili) ti dà la sicurezza che le piattaforme web di crowdfunding non siano truffe che ti ciulano i soldi.
Devi considerare che qui si parla di cifre abbastanza grandi, non sono 100 euro, ma mille, 10 mila, 100 mila o più.