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Old 30-08-2014, 08:37   #2
bio.hazard
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Gli strumenti "per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" sono vietati dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 – Statuto dei Lavoratori – avente ad oggetto “norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.

Il secondo comma della norma richiamata prevede comunque un'eccezione: "Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti."

La violazione dell'art. 4 è punita, qualora il fatto non costituisca più grave reato, a norma dell'art. 38, con la sanzione dell'arresto da 15 giorni a 1 anno.

Vi suggerisco caldamente, quindi, prima di implementare dispositivi di siffatto genere, di consultarvi con il vostro ufficio legale.
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